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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/12/2025, n. 4363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4363 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA EN, a seguito dell'udienza del
02/12/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2549/2025
promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to RIVECCHIO LEANDRO giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI, per procura generale alle liti nn. CP_1
37875/7313 del 22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino (RM), elettivamente Persona_1 domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP- assegno di invalidità civile
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16 marzo 2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per l'ottenimento dell'assegno di invalidità civile.
1 Si costituiva in giudizio l' assumendo l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei CP_1 presupposti, anche economici, per il conseguimento della prestazione indicata in ricorso.
All'udienza del 2 dicembre 2025 trattata ai sensi dell'art. 127 ter cpc sulle conclusioni di parte ricorrente di cui alle note sostitutive di udienza, tenuto conto dell'accertamento compiuto dal CTU nominato in sede di opposizione ad ATP e della integrazione disposta con ordinanza del 9 ottobre
2025, la causa è stata introitata per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ne consegue che inammissibile è in questo giudizio di opposizione ogni domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione della prestazione, così come l'accertamento dei requisiti socio-economici.
Va, altresì, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nel procedimento per ATP aveva concluso il suo giudizio reputando che la ricorrente fosse affetta da patologie che ne determinavano una invalidità nella misura del
58%.
La ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario assumendo che il
CTU nominato nella prima fase non avesse correttamente valutato la percentuale invalidante conseguente a ciascuna delle patologie dalle quali era affetta.
2 Il CTU ora nominato nell'ambito della causa di opposizione ha concluso il suo giudizio riconoscendo l'attribuzione all'opponente di una percentuale di invalidità maggiore ma comunque negando la sussistenza dei presupposti della richiesta prestazione.
In particolare il consulente dell'ufficio, ritenendo la ricorrente in “Sovrappeso (IBM=31,14) in soggetto con spondiloartrosi discopatica a discreta incidenza funzionale”, affetta da “Tenosinovite bilaterale alle spalle con modeste incidenze funzionali;
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale con perdite in dB 160 a destra e 160 a sinistra 27; OSAS di grado moderato in trattamento con CPAP;
Incontinenza urinaria da sforzo;
Sindrome depressiva di lieve entità” ha quindi concluso con relazione del 9 agosto 2025 nel senso che dette affezioni determinano una invalidità totale del 67%
(settanta) alla luce delle vigenti tabelle ministeriali di cui al D.M del 5.2.92.
A fronte delle osservazioni di parte ricorrente, il CTU è stato chiamato a integrare la propria relazione.
Con ordinanza del 9 ottobre 2025, viste segnatamente le note sostitutive d'udienza depositate da parte ricorrente con le quali:
“Si rappresenta preliminarmente che il Consulente Tecnico d'Ufficio ha depositato la propria relazione peritale senza trasmetterne la bozza alle parti, impedendo così al difensore di formulare osservazioni e richieste di chiarimenti, in violazione del principio del contraddittorio tecnico.
Inoltre il CTU, nella relazione depositata, non ha tenuto conto della documentazione sanitaria allegata al fascicolo di parte ricorrente, ed in particolare:
o Visita specialistica cardiologica del 13/02/2025, da cui emerge la diagnosi di scompenso cardiaco a funzione globale preservata, in paziente in classe NYHA II-III, con dispnea anche per sforzi lievi, palpitazioni e peggioramento delle condizioni generali;
o Visita psichiatrica ASP Catania del 19/02/2025, che evidenzia una reazione depressiva prolungata (309.1 ICD-9-CM), con deflessione timica, ansia generalizzata e facile faticabilità, patologia che comporta limitazioni nelle autonomie personali e relazionali, con conseguente terapia farmacologica in atto (Ecubalin, Delecit, Trittico).
Si rappresenta che la patologia cardiologica sopra descritta non è stata oggetto di alcuna valutazione da parte del CTU, nonostante rientri nella classificazione ministeriale di cui alla
Tabella approvata con D.M. 5 febbraio 1992, codice 6442 (“Scompenso cardiaco in classe NYHA
II–III”), con punteggio compreso tra il 41% e il 50%. Tale patologia presenta un'incidenza
3 funzionale significativa e deve essere considerata nella valutazione complessiva dell'invalidità, non potendo essere omessa dal giudizio medico-legale.
Il CTU ha inoltre sottostimato la sindrome depressiva, attribuendo un punteggio del 10%, nonostante la documentazione medica evidenzi un aggravamento clinico e la necessità di trattamento farmacologico continuativo, circostanze che comportano una maggiore compromissione funzionale”;
è stato ritenuto opportuno invitare il CTU a replicare alle deduzioni attoree specie in ordine al mancato invio della bozza di relazione, procedendo quindi a rispondere alle proposte osservazioni.
Il CTU con relazione del 10 ottobre 2025, da un canto ha precisato che per mero errore non aveva inviato la bozza al procuratore di parte ricorrente;
sicché del tutto adeguata a ripristinare il diritto al contraddittorio e a garantire il diritto di difesa di parte ricorrente è stata la determinazione di invitare il CTU a tenere conto delle osservazioni dalla predetta parte sviluppate.
D'altro canto ha rilevato:
a) quanto alla patologia cardiaca che in base al valore della Frazione di Eiezione è possibile rilevare le varie classi NYHA e la conseguente percentuale di invalidità, nel caso in esame siamo in una situazione compresa tra la I e la II classe NYHA e quindi con una percentuale di invalidità non superiore al 41% ;
b) quanto al certificato psichiatrico del 19/02/25, dal quale si evince “reazione depressiva prolungata, deflessione timica, ansia generalizzata e facile faticabilità” la cui espressività clinica rilevata in occasione della indagine medico legale è stata una lieve sindrome depressiva per pensiero coartato sul proprio stato di salute, che la valutazione del 10% con riguardo alla patologia rilevata va confermata;
Ha quindi rideterminato la valutazione complessiva della invalidità civile presente nella sig.ra nella misura del 70%. Parte_1
A fronte delle suddette esaustive conclusioni l'opposizione va per quanto detto respinta.
Le spese di lite sia della presente fase che della fase di ATP sono irripetibili ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. vista la dichiarazione in atti resa dalla parte personalmente.
A carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio. CP_1
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott.ssa LA EN, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2549/2025 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso e accerta che la valutazione complessiva della invalidità civile presente nella sig.ra
è pari al 70%; Parte_1
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio siccome liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania il 06/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LA EN
5
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa LA EN, a seguito dell'udienza del
02/12/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2549/2025
promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to RIVECCHIO LEANDRO giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI, per procura generale alle liti nn. CP_1
37875/7313 del 22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino (RM), elettivamente Persona_1 domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP- assegno di invalidità civile
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16 marzo 2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per l'ottenimento dell'assegno di invalidità civile.
1 Si costituiva in giudizio l' assumendo l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei CP_1 presupposti, anche economici, per il conseguimento della prestazione indicata in ricorso.
All'udienza del 2 dicembre 2025 trattata ai sensi dell'art. 127 ter cpc sulle conclusioni di parte ricorrente di cui alle note sostitutive di udienza, tenuto conto dell'accertamento compiuto dal CTU nominato in sede di opposizione ad ATP e della integrazione disposta con ordinanza del 9 ottobre
2025, la causa è stata introitata per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ne consegue che inammissibile è in questo giudizio di opposizione ogni domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione della prestazione, così come l'accertamento dei requisiti socio-economici.
Va, altresì, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nel procedimento per ATP aveva concluso il suo giudizio reputando che la ricorrente fosse affetta da patologie che ne determinavano una invalidità nella misura del
58%.
La ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario assumendo che il
CTU nominato nella prima fase non avesse correttamente valutato la percentuale invalidante conseguente a ciascuna delle patologie dalle quali era affetta.
2 Il CTU ora nominato nell'ambito della causa di opposizione ha concluso il suo giudizio riconoscendo l'attribuzione all'opponente di una percentuale di invalidità maggiore ma comunque negando la sussistenza dei presupposti della richiesta prestazione.
In particolare il consulente dell'ufficio, ritenendo la ricorrente in “Sovrappeso (IBM=31,14) in soggetto con spondiloartrosi discopatica a discreta incidenza funzionale”, affetta da “Tenosinovite bilaterale alle spalle con modeste incidenze funzionali;
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale con perdite in dB 160 a destra e 160 a sinistra 27; OSAS di grado moderato in trattamento con CPAP;
Incontinenza urinaria da sforzo;
Sindrome depressiva di lieve entità” ha quindi concluso con relazione del 9 agosto 2025 nel senso che dette affezioni determinano una invalidità totale del 67%
(settanta) alla luce delle vigenti tabelle ministeriali di cui al D.M del 5.2.92.
A fronte delle osservazioni di parte ricorrente, il CTU è stato chiamato a integrare la propria relazione.
Con ordinanza del 9 ottobre 2025, viste segnatamente le note sostitutive d'udienza depositate da parte ricorrente con le quali:
“Si rappresenta preliminarmente che il Consulente Tecnico d'Ufficio ha depositato la propria relazione peritale senza trasmetterne la bozza alle parti, impedendo così al difensore di formulare osservazioni e richieste di chiarimenti, in violazione del principio del contraddittorio tecnico.
Inoltre il CTU, nella relazione depositata, non ha tenuto conto della documentazione sanitaria allegata al fascicolo di parte ricorrente, ed in particolare:
o Visita specialistica cardiologica del 13/02/2025, da cui emerge la diagnosi di scompenso cardiaco a funzione globale preservata, in paziente in classe NYHA II-III, con dispnea anche per sforzi lievi, palpitazioni e peggioramento delle condizioni generali;
o Visita psichiatrica ASP Catania del 19/02/2025, che evidenzia una reazione depressiva prolungata (309.1 ICD-9-CM), con deflessione timica, ansia generalizzata e facile faticabilità, patologia che comporta limitazioni nelle autonomie personali e relazionali, con conseguente terapia farmacologica in atto (Ecubalin, Delecit, Trittico).
Si rappresenta che la patologia cardiologica sopra descritta non è stata oggetto di alcuna valutazione da parte del CTU, nonostante rientri nella classificazione ministeriale di cui alla
Tabella approvata con D.M. 5 febbraio 1992, codice 6442 (“Scompenso cardiaco in classe NYHA
II–III”), con punteggio compreso tra il 41% e il 50%. Tale patologia presenta un'incidenza
3 funzionale significativa e deve essere considerata nella valutazione complessiva dell'invalidità, non potendo essere omessa dal giudizio medico-legale.
Il CTU ha inoltre sottostimato la sindrome depressiva, attribuendo un punteggio del 10%, nonostante la documentazione medica evidenzi un aggravamento clinico e la necessità di trattamento farmacologico continuativo, circostanze che comportano una maggiore compromissione funzionale”;
è stato ritenuto opportuno invitare il CTU a replicare alle deduzioni attoree specie in ordine al mancato invio della bozza di relazione, procedendo quindi a rispondere alle proposte osservazioni.
Il CTU con relazione del 10 ottobre 2025, da un canto ha precisato che per mero errore non aveva inviato la bozza al procuratore di parte ricorrente;
sicché del tutto adeguata a ripristinare il diritto al contraddittorio e a garantire il diritto di difesa di parte ricorrente è stata la determinazione di invitare il CTU a tenere conto delle osservazioni dalla predetta parte sviluppate.
D'altro canto ha rilevato:
a) quanto alla patologia cardiaca che in base al valore della Frazione di Eiezione è possibile rilevare le varie classi NYHA e la conseguente percentuale di invalidità, nel caso in esame siamo in una situazione compresa tra la I e la II classe NYHA e quindi con una percentuale di invalidità non superiore al 41% ;
b) quanto al certificato psichiatrico del 19/02/25, dal quale si evince “reazione depressiva prolungata, deflessione timica, ansia generalizzata e facile faticabilità” la cui espressività clinica rilevata in occasione della indagine medico legale è stata una lieve sindrome depressiva per pensiero coartato sul proprio stato di salute, che la valutazione del 10% con riguardo alla patologia rilevata va confermata;
Ha quindi rideterminato la valutazione complessiva della invalidità civile presente nella sig.ra nella misura del 70%. Parte_1
A fronte delle suddette esaustive conclusioni l'opposizione va per quanto detto respinta.
Le spese di lite sia della presente fase che della fase di ATP sono irripetibili ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. vista la dichiarazione in atti resa dalla parte personalmente.
A carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio. CP_1
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott.ssa LA EN, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2549/2025 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso e accerta che la valutazione complessiva della invalidità civile presente nella sig.ra
è pari al 70%; Parte_1
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio siccome liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania il 06/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa LA EN
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