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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/06/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 177 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 7 febbraio 2025, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. e vertente
TRA
(P.IVA ) elett.te domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Triggiano, alla via Dante n. 76, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Giannelli che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Gilberta Arcangeli, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
APPELLANTE
E
(c.f. , elett.te domiciliato in Taranto, Controparte_1 C.F._1
alla via Medaglie d'oro n.6, presso lo studio dell'avv. Francesco Rando che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giovanni Bufano, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 14/2022 pronunciata dal Tribunale di Bari il 27 dicembre 2021 e pubblicata il 3 gennaio 2022
Conclusioni
All'udienza del 7 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai propri scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 14/2022 pronunciata il 27 dicembre 2021 e pubblicata il 7 febbraio 2025, il Tribunale di Bari ha condannato la al pagamento in favore Parte_1
dell'attore della somma di € 33.014,42, oltre spese processuali. Controparte_1
Il primo giudice ha accolto la domanda ex art. 2926 c.c., per la quale il terzo proprietario di beni mobili assegnati al creditore in sede esecutiva, può agire contro l'assegnatario al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione entro i sessanta giorni successivi a quest'ultima, non rilevando a tal fine lo stato soggettivo dello stesso assegnatario.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Controparte_2
ha chiesto il rigetto del gravame.
[...]
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2926 c.c. in relazione alla proprietà dei beni oggetto di assegnazione. Segnatamente, poiché i beni di cui rivendica la CP_1
proprietà sono stati pignorati presso la sede del debitore detta Parte_2
società ne deteneva il possesso e pertanto per il principio “possesso vale titolo” incomberebbe su chi sostenga di essere il proprietario dei beni pignorati dimostrare non solo di averli acquistati, ma anche che il debitore ne ha conseguito il possesso in virtù di un titolo diverso dal trasferimento della proprietà mediante traditio.
La produzione della fattura di acquisto e della commessa dell'appellato dimostrerebbero solo l'originario acquisto da parte di . Per cui ha lamentato la mancata Controparte_1 prova a dimostrazione del titolo, diverso dalla proprietà, in virtù del quale la ditta
[...]
aveva presso di sé beni mobili pignorati. Parte_2
Approfondendo il motivo di impugnazione, la società sostiene che l'appellato ha ceduto i beni mobili alla debitrice esecutata quale suo contributo come socio di capitale, in dipendenza del quale la si era accollata il pagamento del residuo del, Parte_2
corrispondendolo alla con assegni e cambiali, ritornati insoluti Parte_1
sicchè si è dato avvio alla procedura esecutiva culminata nella apprensione dei beni mobili per cui è causa.
Il Tribunale, dunque, avrebbe errato nel non applicare correttamente il disposto di cui all'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova ed i principi stabiliti dal giudice di legittimità, posto che per i beni mobili l'acquisto non vale a dimostrare la loro proprietà qualora questi si trovino nel possesso del debitore esecutato, proprietà che deve essere provata da chi la rivendica.
In ultimo, erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto che la non avesse fornito Pt_1
alcuna prova della cessione dei beni alla al contrario documentale, Parte_2
diretta, specifica e concordante della cessione, consistente nell'assegno dell'ammontare di €28.000,00 consegnato dalla in pagamento della fornitura di Parte_2
arredi, in seguito alla cessione di questi da parte del . CP_1
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il principio secondo il quale in materia di beni mobili “possesso vale titolo” è stato più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, in epoca più recente con l'ordinanza n. 26327/20191, per di più in relazione ai beni mobili registrati, come le autovetture. In tema di pignoramento di un veicolo trovato nella disponibilità di un debitore esecutato, la S.C. ha stabilito che: vale - al pari dei beni mobili non registrati – il principio “possesso
vale titolo”. Il terzo che assume di essere proprietario del veicolo deve dimostrare non solo di averlo acquistato, ma anche che il debitore ne ha conseguito il possesso per un titolo diverso dal trasferimento della proprietà mediante traditio”.
Nello specifico, la Corte ha ritenuto che neppure la trascrizione dell'atto di vendita di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA) possa ritenersi un requisito di validità ed efficacia del trasferimento del diritto di proprietà, in quanto la trascrizione non ha valore costitutivo, essendo invece un mero strumento legale di pubblicità e di tutela al fine di dirimere i conflitti tra persone aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene.
Ne discende che il possesso del bene da parte del debitore, in mancanza di un documento che attesti il titolo di tale possesso, è prova sufficiente ed idonea ad attestarne la proprietà, indipendentemente dalla prova dell'acquisto.
Specularmente, è mancata la prova, da parte del , che il debitore abbia conseguito CP_1
il possesso in virtù di un titolo diverso dal trasferimento della proprietà mediante traditio.
La produzione in giudizio della fattura di acquisto prova solo l'avvenuto acquisto e non le vicende successive in ordine alla proprietà degli stessi ed alla circolazione dei beni che, per essere ulteriormente trasferiti, non richiedono il soddisfacimento di particolari requisiti di forma.
La di contro, ha offerto, mediante la produzione dell'assegno di Parte_1
28.000 euro consegnato dalla in pagamento degli arredi, consistenti Parte_2
elementi per ritenere plausibile la cessione dei beni a quest'ultima, la quale si è accollata il debito ed ha corrisposto il prezzo residuo. Rendendo ancora piò incisivo l'onere di offrire la prova contraria in capo al . CP_1
L'accoglimento del primo motivo di gravame comporta l'assorbimento dei restanti tre poiché, dal riconoscimento della proprietà dei beni di arredo bar in capo alla
[...] diventano irrilevanti le doglianze relative alla carenza dell'interesse ad agire Parte_2
del nella misura in cui questi non avrebbe avuto un interesse giuridicamente CP_1
rilevante a ripetere la somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione, poiché, asserisce l'appellante, tale somma sarebbe andata a saldare il suo debito nei confronti della ditta e, quindi, attesa la diversità dei debitori. Parte_1
Diventa irrilevante anche la doglianza oggetto del terzo motivo di gravame, circa il mancato pregiudizio subito dal ai fini del risarcimento richiesto mediante l'azione CP_1
ex art. 2926 c.c. Atteso che il diritto al risarcimento presuppone un pregiudizio subito dal proprietario dei beni con la loro assegnazione, non avrebbe patito alcuna lesione CP_1
in quanto, essendo debitore della la somma corrispondente al Parte_1
credito soddisfatto è stata portata in detrazione del debito principale facente capo ad esso
, riducendolo della somma corrispondente all'assegnazione. Controparte_1
Non avendo fornito la prova di essere proprietario dei beni, non coglie nel segno neanche la doglianza, oggetto del quarto motivo di gravame, sul mancato esperimento dei mezzi ordinari in luogo dell'azione straordinaria di opposizione tardiva di cui all'art. 2926 c.c., azione per la quale, all'esito dell'accertamento sull'oggetto del primo motivo di appello, non avrebbe la necessaria legittimazione.
L'esito finale della lite giustifica la condanna alle spese del doppio grado di giudizio poste a carico dei secondo il principio della soccombenza, liquidate, come in Controparte_1
dispositivo, in forza del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.l. 147/2022, in applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Bari n. 14/2022, pubblicata il 03.01.2022, rigettata ogni diversa istanza, così provvede: • Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
• Condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di Controparte_1
giudizio in favore della che liquida per il primo grado in € 286,00 Parte_1
per esborsi e in €5.287,20 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, per il secondo grado in complessivi €
9.991,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 11 giugno 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ordinanza n. 26327 del 17 ottobre 2019.
In senso conforme a Cass. civ. n. 15569 del 11 agosto 2004: “Il terzo che si oppone all'esecuzione sui beni mobili pignorati presso la casa o l'azienda del debitore non può fondare il suo proprietà su di essi sulla trascrizione dei beni a suo favore — nella specie l'iscrizione nel P.R.A. — perché tale formalità, ai sensi degli artt. 2683 e 2684 c.c., non è costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà — effetto reale del semplice consenso del venditore e del compratore — bensì ha la diversa finalità di risolvere il conflitto tra più acquirenti del medesimo bene dallo stesso venditore (c.d. pubblicità dichiarativa), e quindi non costituisce prova sufficientemente idonea a superare la presunzione legale stabilita dall'art. 621 c.p.c.”.