TRIB
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/06/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 36/2025 RG.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...], rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1 come da procura in atti, dagli avv.ti Antonino e Francesca Russo, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1 [...]
) e residente in [...]n. 33, rappresentata e C.F._2 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Emiliano Amadore, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con ricorso del 15 gennaio 2025 conveniva in giudizio davanti Parte_1
a questo Tribunale la moglie chiedendo la modifica delle condizioni di CP_1
1
separazione personale di cui alla sentenza n. 992/2024 R. Sent. pronunciata nel procedimento n. 1000/2018 R.G.
Esponeva che il figlio minore della coppia, dopo l'ultima estate, aveva manifestato il desiderio di mutare il proprio collocamento prevalente per rimanere insieme a lui, ove di fatto vive stabilmente da mesi, concordando con la madre le visite presso di lei.
Fissata la comparizione delle parti, con atto del 10 giugno 2025 si costituiva la resistente, aderendo alle richieste di controparte.
Con decreto dell'11 giugno 2025 il Tribunale invitava le parti a trovare un accordo, che le stesse depositavano il 25 giugno 2025 con le sottoscrizioni autenticate dai rispettivi difensori, prevedendo:
“1. Il minore resta affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori con Persona_1 pernottamento abituale presso la dimora del padre;
2. il regime delle visite alla madre rimarrà quello stesso previsto nella sentenza del Tribunale, salvo diverso accordo tra i genitori in dipendenza anche delle esigenze del minore;
3. la signora rinunzia al mantenimento per la stessa contenuto nella decisione del CP_1
Tribunale in considerazione degli impegni assunti dal marito nei confronti del minore,
4. la madre contribuirà al mantenimento del figlio minore mediante la corresponsione di un Per_1 assegno di euro cento da corrispondersi entro il cinque di ogni mese, sottoposto a rivalutazione annuale;
5. per le spese straordinarie del minore provvederà sempre il padre per accordo tra le parti;
6. per accordo tra le parti l'assegno unico universale verrà assegnato integralmente al marito e padre
Parte_1
7. dichiarano, infine, con la sottoscrizione del presente accordo, i coniugi e Parte_1 CP_1
di non avere sottoposto a gravame la sentenza resa dal Tribunale di Patti in data 14
[...] settembre 2024 e che pertanto la stessa è ormai passata in giudicato”
All'udienza del 26 giugno 2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, chiedendo il recepimento dell'accordo.
intervenuto personalmente, a domanda del giudice delegato Parte_1 chiariva che, ai fini della disciplina del diritto di visita della madre e del pernotto del
2
minore presso la stessa, le parti si rimettevano all'ordinanza presidenziale del 29 ottobre 2018 cui la sentenza di separazione aveva rinviato.
La causa era dunque assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio e contestuale comunicazione al P.M.
Alla luce delle superiori considerazioni va recepito l'accordo oggetto di intesa, depositato in atti con le sottoscrizioni autenticate da parte dei difensori, senza che sia necessaria l'audizione del minore, rivelatasi manifestamente superflua, giacché le intese non confliggono con norme imperative né pregiudicano l'interesse della prole, ma anzi tengono conto esse stesse della volontà di su cui non sono Persona_1 stati avanzati dubbi di sorta.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in forza dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa n. 36/2025 R.G., in modifica delle condizioni della separazione personale tra e Parte_1 CP_1 pronunciata con sentenza n. 992/2024 R. Sent. dispone il recepimento
[...] dell'accordo raggiunto tra le parti e depositato al fascicolo telematico, compensando integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
3