TRIB
Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 02/09/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1902/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “separazione giudiziale”
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1902/2023
promossa da:
nata a [...] il [...] Parte_1
( , residente in [...], elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata in Ciriè (TO), Via Luigi Cibrario n. 37 presso lo studio degli avv.ti. Gianluca
Garaffo e Sabina Spiridon per delega in atti
- r i c o r r e n t e -
Contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, cittadino italiano e residente in [...] C.F._2
- r e s i s t e n t e - contumace -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso depositato e alla luce delle prove
documentali versate in atti e della valutazione delle ulteriori prove ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 116 c.p.c., tento conto del contegno delle parti stesse nel processo, e respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito:
pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito della stessa al marito;
CP_1
disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e Persona_1 Persona_2 Persona_3
alla madre , con facoltà per quest'ultimo genitore di assumere in
[...] Parte_1
via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole, relative
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza;
- disporre che possa incontrare i figli esclusivamente in luogo neutro, previo Controparte_1
accordo e secondo tempi e modalità indicate dai Servizi Sociali territorialmente competenti,
subordinatamente al gradimento dei figli e dei loro impegni scolastici;
- disporre che il signor sia tenuto a versare, a titolo di concorso al contributo Controparte_1
al mantenimento dei figli studente maggiorenne ma non autosufficiente, Persona_4 Per_1
e l'importo mensile di euro 150,00 caduno o nella
[...] Persona_2 Persona_3
veriore somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun
mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e 50 % delle spese
straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea;
- disporre in favore della signora il riconoscimento dell'Assegno Parte_1
Unico nella percentuale del 100% per i figli.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giustizia, oltre IVA,CPA e spese generali
15%, così come per legge”.
P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.”
pagina 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Sant'Omobono Terme (BG), l'11.8.2008, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Sant'Omobono Terme, atto n. 1, Ufficio 1 , anno 2008.
Per_ Dall'unione sono nati i figli: , nato il [...], a [...], , nata il Per_4
25/01/2008, a Ponte San Pietro (BG), nata il [...] a [...] e Azzurra, nata Per_2
il 02/05/2017 a Ciriè (TO). Dall'unione coniugale sono nati, a Ciriè, i figli , il Per_5
14.11.1995 e , il 5.4.1997. Per_6
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale (formulata dalla ricorrente, contumace il convenuto) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente – che ha formulato domanda di addebito della separazione attribuendo al marito condotte gravemente maltrattanti - in ordine all'intolleranza della vita in comune, nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai perdurante e risalente cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
II. La ricorrente ha chiesto la declaratoria di addebito della separazione al marito,
lamentando un contegno gravemente maltrattante del resistente nei confronti suoi ed anche dei figli, tale da legittimare anche l'affido esclusivo rafforzato dei figli e la calendarizzazione di visite padre-figli in luogo neutro, secondo le valutazioni dei Servizi
Sociali da incaricare.
pagina 3 di 9 Il convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti, non si è costituito in giudizio, pur tuttavia inizialmente rispondendo alla convocazione dei Servizi Sociali e di
Psicologia, cui è stato conferito mandato di monitoraggio e presa in carico.
Le relazioni dei Servizi Sociali e di Psicologia, trasmesse nelle date 23.8.2023, 17.11.2023,
28.11.2023, 10.6.2024 e 9.7.2024 davano atto di una situazione di grave conflittualità e tensione familiare a cui sono stati esposti moglie i figli, conflittualità da cui è discesa, in data 10.8.2023, la misura cautelare di divieto di avvicinamento a carico del Sig. CP_2
nei confronti di moglie e figli (provvedimento in cui si sottolinea come fossero chiaramente emerse le condotte vessatorie del prevenuto fonte di sofferenze fisiche e psicologiche per moglie e figli, tali da rendere intollerabile la convivenza e indurre la moglie ad allontanarsi con i figli dalla casa coniugale – cfr. doc. 1 trasmesso in data
23.8.2023). Gli agiti aggressivi del marito nei confronti della moglie (oggetto di denunce da parte della stessa) sono stati riferiti anche dai Carabinieri intervenuti ad accompagnare la moglie in casa per recuperare i propri effetti personali, allorquando il marito aveva anche assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti degli operanti per cui era stato tratto in arresto, arresto poi convalidato (cfr. doc. 24). La ricorrente ha anche allegato verbali di sommarie informazioni rese da soggetti che avevano assistito a talune di tali condotte del marito (cfr. docc. Da 21 a 23).
I Servizi, inoltre, hanno constatato che il padre, persona disoccupata e senza fissa dimora, non è parso in grado di gestire in maniera adeguata il rapporto con la moglie e ha manifestato un contegno molto rigido sulle proprie posizioni, senza alcun riguardo per il benessere e lo sviluppo dei figli. D'altronde, dalle verifiche dei Servizi è emersa una condizione di estrema sofferenza di moglie e figli. La moglie ha cercato di proteggere i propri figli, nel costante timore degli agiti del marito, mentre i figli hanno reagito in modo differente gli uni dagli altri: i più grandi rifiutando qualsiasi rapporto con il padre, i più piccoli soffrendo per il senso di abbandono della figura genitoriale paterna (stante anche la misura cautelare che precludeva qualsiasi comunicazione tra padre e figli) e maturando un disatteso desiderio di rapporto con il medesimo.
pagina 4 di 9 Veniva, quindi, confermata l'argomentazione della ricorrente, anche alla luce dell'audizione dei minori (cfr. verbale di udienza del 23.8.2023) e della messaggistica whatsapp prodotta dalla moglie (ove risultano minacce, offese e violenze verbali – cfr.
doc. prodotto il 22.8.2023 dalla ricorrente), che ha comprovato una costante comunicazione ostile da parte del marito-padre nei confronti di moglie e figli.
Su altro fronte, i Servizi Sociali davano atto del fatto che la madre, pur nell'estrema difficoltà di gestire tale situazione, fosse adeguatamente orientata al benessere dei figli.
Il padre, disoccupato, non versa alcun contributo al mantenimento dei figli,
costringendo la madre a sopportare qualsiasi costo, disinteresse economico nei confronti dei figli (che si somma a quello emotivo) ascritto al medesimo e su cui anche si fonda la domanda. Il padre ha continuamente assunto condotte abbandoniche e maltrattanti nei confronti della moglie e dei figli, facendo mancare loro i mezzi di sussistenza, gravando la sola madre di ogni onere di cura ed accudimento materiale ed emotivo dei minori come evidenziato dai Servizi incaricati del monitoraggio (che hanno anche sottolineato l'incapacità del padre di rapportarsi e confrontarsi in maniera corretta ed adeguata con la moglie).
L'assenza ed il disinteresse del padre si è palesato anche nel contegno processuale del resistente, che, rimasto contumace, non ha opposto alcuna allegazione di segno contrario al plesso assertivo della ricorrente, scegliendo di rimanere contumace, anche a seguito dell'istanza di accesso al fascicolo telematico, depositata (in data 8.5.2024) da un legale nominato dal medesimo.
Per tutte le ragioni suesposte, la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla moglie ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., può essere accolta avendo, la medesima, provato la violenza fisica e psicologica subita dal marito, oltre che le condotte abbandoniche e maltrattanti. La giurisprudenza, infatti, ha più volte affermato che se da un lato sia da accertare la concreta idoneità della condotta del coniuge a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza “Tuttavia, le condotte violente, specie se gravi,
possono fondare per sé il giudizio di addebitabilità della separazione senza necessità di ulteriori
pagina 5 di 9 comparazioni con le condotte dell'altro coniuge e, anche qualora intervenute nel contesto di una
globalizzata crisi del rapporto, generano una presunzione relativa della loro idoneità causale” (cfr.
Cass. Civ. Sez. I, Ord. -data ud. 11/10/2024- 29/11/2024, n. 30721).
Gli agiti violenti, abbandonici e maltrattanti del marito nei confronti della moglie sono in nesso di stretta causalità con l'irreversibile crisi coniugale che ha reso inevitabile la separazione tra i coniugi;
la separazione va dunque addebitata al marito.
III. Sotto altro profilo, con riguardo ai figli, alla luce di quanto suesposto, nel superiore interesse dei medesimi ad un sereno ed equilibrato sviluppo psicofisico, si ritiene opportuno, confermando le ordinanze 25.8.2023 e 7.12.2023, disporre l'affidamento
Per_ esclusivo rafforzato di , e alla madre, con collocazione presso Per_2 Per_3
quest'ultima. In tal modo, la madre – che è apparsa in grado di prendersi cura in maniera adeguata dei figli – potrà adottare da sola, anche senza il consenso del padre,
tutte le decisioni più rilevanti per i figli, in tal modo potendo rispondere in maniera tempestiva ed adeguata alle esigenze di crescita e di vita degli stessi, a fronte di un padre totalmente assente e disinteressato.
Sempre nel superiore interesse dei figli, di cui è stata evidenziata la sofferenza per l'assenza del padre e per le sue condotte violente ed ingiuriose, va disposta la prosecuzione della presa in carico degli stessi da parte dei Servizi Sociali e del Servizio
di Psicologia /NPI, per un sostegno agli stessi
Inoltre, decaduta la misura cautelare di divieto di avvicinamento a carico del Sig.
[...]
e a fronte dell'autorizzazione da parte della all'organizzazione di incontri CP_3 Pt_2
padre-figli in luogo neutro, si dispone che per evitare ulteriori sofferenze connesse ad aspettative deluse e tenuto conto del contegno del padre, gli incontri tra i minori ed il padre saranno organizzati dai Servizi, in luogo neutro e alla presenza di un operatore,
nel solo caso in cui il padre mostrasse la seria intenzione di riprendere un costante ed adeguato rapporto con la prole, senza mostrare livore alcuno e tenuto conto del gradimento dei figli.
pagina 6 di 9 IV. Per quanto concerne la questione economica, dalla documentazione versata in atti dalla parte costituita con l'introduzione del procedimento, è emerso che la ricorrente percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.400,00, che vive in casa condotta in locazione per un canone mensile di € 470,00, oltre spese ed onora un finanziamento per
€ 230,00 mensili, acceso per l'acquisto di un'autovettura (necessaria ad ottemperare alle esigenze familiari); all'udienza, poi, ha dichiarato di percepire l'Assegno Unico al 100%
per i tre figli minori nella misura di circa € 1.090,00. Nessuna documentazione bancaria è
stata prodotta e nessuna produzione successiva ha evidenziato una situazione differente rispetto a quella considerata nelle ordinanze già emesse (25.8.2023 – 7.12.2023).
In detta condizione, la madre, senza alcun contributo ricevuto dal resistente, riesce, pur con comprensibile difficoltà, a sostenere le necessità proprie e dei suoi figli, grazie all'aiuto dei propri genitori,
Il convenuto, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e dal contatto indotto dai Servizi Sociali e di Psicologia è emerso che sia persona senza fissa dimora e senza reddito, così come emerge anche dalla dichiarazione del Sig. (cfr. doc. 10 CP_1
prodotto dalla ricorrente il 30.11.2023); nelle condizioni date, poco si conosce realmente sulla sua effettiva situazione patrimoniale e personale, salvo le asserite difficoltà
economiche comunicate dal resistente agli Assistenti Sociali e poste a base della sua impossibilità anche di prendersi cura dei figli, nonché da una dichiarazione prodotta da parte resistente (cfr. doc 10 prodotto il 30.11.2023), da cui emergerebbe che il resistente sia privo di reddito.
Per le ragioni suesposte, va confermato un contributo al mantenimento per i figli
(minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti) a carico del padre come disposto con le ordinanze 25.8.2023 e 7.12.2023 e quindi nella misura di € 50,00 mensili a figlio, oltre ISTAT e oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo.
L'assegno unico per i figli sarà interamente percepito dalla madre, affidataria esclusiva dei figli.
pagina 7 di 9 V. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla contumacia del resistente, al quale, però è stata addebitata la separazione e con solo parziale accoglimento della domanda della ricorrente sulla contribuzione al mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il resistente contumace va condannato alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali nella misura del 50%; per la restante quota del 50%, le spese di lite vanno invece compensate tra le parti.
Si ritiene che, trattandosi di causa di valore indeterminato sicuramente non rilevante, gli importi vanno individuati ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento del 10.3.2014
come modificato dal D.L. 149 del 2022 (con riferimento all'epoca di ultimazione dell'attività processuale) di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi, in misura non superiore ai valori medi tabellarmente previsti, ridotti alla metà per la non particolare complessità dell'attività processuale svolta;
tale importo viene determinato come in dispositivo, sulla base di quanto sopra indicato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.,
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...]
– che hanno contratto matrimonio in Sant'Omobono Terme (BG), CP_1
l'11.8.2008, atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sant'Omobono
Terme, atto n. 1, Ufficio 1 , anno 2008 - con della separazione in capo al Sig CP_4
; Controparte_1
devono eseguirsi le formalità di legge;
Per_ 2) DISPONE l'affido esclusivo cd “rafforzato” delle figlie minori , e Per_2 Per_3
alla madre, con collocazione presso quest'ultima; la madre potrà adottare da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni anche più rilevanti relative alle minori in ogni campo scolastico, sanitario, di residenza, di rilascio documenti ecc.;
il padre potrà incontrare i figli in luogo neutro secondo tempi e Controparte_1
modalità indicate dai Servizi Sociali territorialmente competenti, con progressiva pagina 8 di 9 liberalizzazione qualora ne maturino i presupposti e comunque subordinatamente al gradimento dei minori;
3) DISPONE che debba contribuire al mantenimento dei 4 figli Controparte_1
versando la complessiva somma mensile di euro 200,00 (euro 50,00 per ogni figlio) oltre
ISTAT e 50% di spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ivrea.
l'assegno unico per i minori venga percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva dei figli.
4) DISPONE che i S.S. proseguano con tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare e che il Servizio di Psicologia dell'età evolutiva / NPI
provveda a fornire sostegno ad adulti e minori;
5) CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite per la quota del 50%, spese che per tale quota si liquidano nell'importo di € 1.904,00, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge;
6) COMPENSA le spese di lite tra le parti per la restante misura del 50%.
Si comunichi anche ai S.S. ed al Servizio di Psicologia dell'età evolutiva / NPI e al PM.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 31 luglio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “separazione giudiziale”
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1902/2023
promossa da:
nata a [...] il [...] Parte_1
( , residente in [...], elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata in Ciriè (TO), Via Luigi Cibrario n. 37 presso lo studio degli avv.ti. Gianluca
Garaffo e Sabina Spiridon per delega in atti
- r i c o r r e n t e -
Contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, cittadino italiano e residente in [...] C.F._2
- r e s i s t e n t e - contumace -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso depositato e alla luce delle prove
documentali versate in atti e della valutazione delle ulteriori prove ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 116 c.p.c., tento conto del contegno delle parti stesse nel processo, e respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito:
pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito della stessa al marito;
CP_1
disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e Persona_1 Persona_2 Persona_3
alla madre , con facoltà per quest'ultimo genitore di assumere in
[...] Parte_1
via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole, relative
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza;
- disporre che possa incontrare i figli esclusivamente in luogo neutro, previo Controparte_1
accordo e secondo tempi e modalità indicate dai Servizi Sociali territorialmente competenti,
subordinatamente al gradimento dei figli e dei loro impegni scolastici;
- disporre che il signor sia tenuto a versare, a titolo di concorso al contributo Controparte_1
al mantenimento dei figli studente maggiorenne ma non autosufficiente, Persona_4 Per_1
e l'importo mensile di euro 150,00 caduno o nella
[...] Persona_2 Persona_3
veriore somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun
mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e 50 % delle spese
straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea;
- disporre in favore della signora il riconoscimento dell'Assegno Parte_1
Unico nella percentuale del 100% per i figli.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giustizia, oltre IVA,CPA e spese generali
15%, così come per legge”.
P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.”
pagina 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Sant'Omobono Terme (BG), l'11.8.2008, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Sant'Omobono Terme, atto n. 1, Ufficio 1 , anno 2008.
Per_ Dall'unione sono nati i figli: , nato il [...], a [...], , nata il Per_4
25/01/2008, a Ponte San Pietro (BG), nata il [...] a [...] e Azzurra, nata Per_2
il 02/05/2017 a Ciriè (TO). Dall'unione coniugale sono nati, a Ciriè, i figli , il Per_5
14.11.1995 e , il 5.4.1997. Per_6
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale (formulata dalla ricorrente, contumace il convenuto) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente – che ha formulato domanda di addebito della separazione attribuendo al marito condotte gravemente maltrattanti - in ordine all'intolleranza della vita in comune, nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai perdurante e risalente cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
II. La ricorrente ha chiesto la declaratoria di addebito della separazione al marito,
lamentando un contegno gravemente maltrattante del resistente nei confronti suoi ed anche dei figli, tale da legittimare anche l'affido esclusivo rafforzato dei figli e la calendarizzazione di visite padre-figli in luogo neutro, secondo le valutazioni dei Servizi
Sociali da incaricare.
pagina 3 di 9 Il convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti, non si è costituito in giudizio, pur tuttavia inizialmente rispondendo alla convocazione dei Servizi Sociali e di
Psicologia, cui è stato conferito mandato di monitoraggio e presa in carico.
Le relazioni dei Servizi Sociali e di Psicologia, trasmesse nelle date 23.8.2023, 17.11.2023,
28.11.2023, 10.6.2024 e 9.7.2024 davano atto di una situazione di grave conflittualità e tensione familiare a cui sono stati esposti moglie i figli, conflittualità da cui è discesa, in data 10.8.2023, la misura cautelare di divieto di avvicinamento a carico del Sig. CP_2
nei confronti di moglie e figli (provvedimento in cui si sottolinea come fossero chiaramente emerse le condotte vessatorie del prevenuto fonte di sofferenze fisiche e psicologiche per moglie e figli, tali da rendere intollerabile la convivenza e indurre la moglie ad allontanarsi con i figli dalla casa coniugale – cfr. doc. 1 trasmesso in data
23.8.2023). Gli agiti aggressivi del marito nei confronti della moglie (oggetto di denunce da parte della stessa) sono stati riferiti anche dai Carabinieri intervenuti ad accompagnare la moglie in casa per recuperare i propri effetti personali, allorquando il marito aveva anche assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti degli operanti per cui era stato tratto in arresto, arresto poi convalidato (cfr. doc. 24). La ricorrente ha anche allegato verbali di sommarie informazioni rese da soggetti che avevano assistito a talune di tali condotte del marito (cfr. docc. Da 21 a 23).
I Servizi, inoltre, hanno constatato che il padre, persona disoccupata e senza fissa dimora, non è parso in grado di gestire in maniera adeguata il rapporto con la moglie e ha manifestato un contegno molto rigido sulle proprie posizioni, senza alcun riguardo per il benessere e lo sviluppo dei figli. D'altronde, dalle verifiche dei Servizi è emersa una condizione di estrema sofferenza di moglie e figli. La moglie ha cercato di proteggere i propri figli, nel costante timore degli agiti del marito, mentre i figli hanno reagito in modo differente gli uni dagli altri: i più grandi rifiutando qualsiasi rapporto con il padre, i più piccoli soffrendo per il senso di abbandono della figura genitoriale paterna (stante anche la misura cautelare che precludeva qualsiasi comunicazione tra padre e figli) e maturando un disatteso desiderio di rapporto con il medesimo.
pagina 4 di 9 Veniva, quindi, confermata l'argomentazione della ricorrente, anche alla luce dell'audizione dei minori (cfr. verbale di udienza del 23.8.2023) e della messaggistica whatsapp prodotta dalla moglie (ove risultano minacce, offese e violenze verbali – cfr.
doc. prodotto il 22.8.2023 dalla ricorrente), che ha comprovato una costante comunicazione ostile da parte del marito-padre nei confronti di moglie e figli.
Su altro fronte, i Servizi Sociali davano atto del fatto che la madre, pur nell'estrema difficoltà di gestire tale situazione, fosse adeguatamente orientata al benessere dei figli.
Il padre, disoccupato, non versa alcun contributo al mantenimento dei figli,
costringendo la madre a sopportare qualsiasi costo, disinteresse economico nei confronti dei figli (che si somma a quello emotivo) ascritto al medesimo e su cui anche si fonda la domanda. Il padre ha continuamente assunto condotte abbandoniche e maltrattanti nei confronti della moglie e dei figli, facendo mancare loro i mezzi di sussistenza, gravando la sola madre di ogni onere di cura ed accudimento materiale ed emotivo dei minori come evidenziato dai Servizi incaricati del monitoraggio (che hanno anche sottolineato l'incapacità del padre di rapportarsi e confrontarsi in maniera corretta ed adeguata con la moglie).
L'assenza ed il disinteresse del padre si è palesato anche nel contegno processuale del resistente, che, rimasto contumace, non ha opposto alcuna allegazione di segno contrario al plesso assertivo della ricorrente, scegliendo di rimanere contumace, anche a seguito dell'istanza di accesso al fascicolo telematico, depositata (in data 8.5.2024) da un legale nominato dal medesimo.
Per tutte le ragioni suesposte, la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla moglie ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., può essere accolta avendo, la medesima, provato la violenza fisica e psicologica subita dal marito, oltre che le condotte abbandoniche e maltrattanti. La giurisprudenza, infatti, ha più volte affermato che se da un lato sia da accertare la concreta idoneità della condotta del coniuge a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza “Tuttavia, le condotte violente, specie se gravi,
possono fondare per sé il giudizio di addebitabilità della separazione senza necessità di ulteriori
pagina 5 di 9 comparazioni con le condotte dell'altro coniuge e, anche qualora intervenute nel contesto di una
globalizzata crisi del rapporto, generano una presunzione relativa della loro idoneità causale” (cfr.
Cass. Civ. Sez. I, Ord. -data ud. 11/10/2024- 29/11/2024, n. 30721).
Gli agiti violenti, abbandonici e maltrattanti del marito nei confronti della moglie sono in nesso di stretta causalità con l'irreversibile crisi coniugale che ha reso inevitabile la separazione tra i coniugi;
la separazione va dunque addebitata al marito.
III. Sotto altro profilo, con riguardo ai figli, alla luce di quanto suesposto, nel superiore interesse dei medesimi ad un sereno ed equilibrato sviluppo psicofisico, si ritiene opportuno, confermando le ordinanze 25.8.2023 e 7.12.2023, disporre l'affidamento
Per_ esclusivo rafforzato di , e alla madre, con collocazione presso Per_2 Per_3
quest'ultima. In tal modo, la madre – che è apparsa in grado di prendersi cura in maniera adeguata dei figli – potrà adottare da sola, anche senza il consenso del padre,
tutte le decisioni più rilevanti per i figli, in tal modo potendo rispondere in maniera tempestiva ed adeguata alle esigenze di crescita e di vita degli stessi, a fronte di un padre totalmente assente e disinteressato.
Sempre nel superiore interesse dei figli, di cui è stata evidenziata la sofferenza per l'assenza del padre e per le sue condotte violente ed ingiuriose, va disposta la prosecuzione della presa in carico degli stessi da parte dei Servizi Sociali e del Servizio
di Psicologia /NPI, per un sostegno agli stessi
Inoltre, decaduta la misura cautelare di divieto di avvicinamento a carico del Sig.
[...]
e a fronte dell'autorizzazione da parte della all'organizzazione di incontri CP_3 Pt_2
padre-figli in luogo neutro, si dispone che per evitare ulteriori sofferenze connesse ad aspettative deluse e tenuto conto del contegno del padre, gli incontri tra i minori ed il padre saranno organizzati dai Servizi, in luogo neutro e alla presenza di un operatore,
nel solo caso in cui il padre mostrasse la seria intenzione di riprendere un costante ed adeguato rapporto con la prole, senza mostrare livore alcuno e tenuto conto del gradimento dei figli.
pagina 6 di 9 IV. Per quanto concerne la questione economica, dalla documentazione versata in atti dalla parte costituita con l'introduzione del procedimento, è emerso che la ricorrente percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.400,00, che vive in casa condotta in locazione per un canone mensile di € 470,00, oltre spese ed onora un finanziamento per
€ 230,00 mensili, acceso per l'acquisto di un'autovettura (necessaria ad ottemperare alle esigenze familiari); all'udienza, poi, ha dichiarato di percepire l'Assegno Unico al 100%
per i tre figli minori nella misura di circa € 1.090,00. Nessuna documentazione bancaria è
stata prodotta e nessuna produzione successiva ha evidenziato una situazione differente rispetto a quella considerata nelle ordinanze già emesse (25.8.2023 – 7.12.2023).
In detta condizione, la madre, senza alcun contributo ricevuto dal resistente, riesce, pur con comprensibile difficoltà, a sostenere le necessità proprie e dei suoi figli, grazie all'aiuto dei propri genitori,
Il convenuto, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e dal contatto indotto dai Servizi Sociali e di Psicologia è emerso che sia persona senza fissa dimora e senza reddito, così come emerge anche dalla dichiarazione del Sig. (cfr. doc. 10 CP_1
prodotto dalla ricorrente il 30.11.2023); nelle condizioni date, poco si conosce realmente sulla sua effettiva situazione patrimoniale e personale, salvo le asserite difficoltà
economiche comunicate dal resistente agli Assistenti Sociali e poste a base della sua impossibilità anche di prendersi cura dei figli, nonché da una dichiarazione prodotta da parte resistente (cfr. doc 10 prodotto il 30.11.2023), da cui emergerebbe che il resistente sia privo di reddito.
Per le ragioni suesposte, va confermato un contributo al mantenimento per i figli
(minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti) a carico del padre come disposto con le ordinanze 25.8.2023 e 7.12.2023 e quindi nella misura di € 50,00 mensili a figlio, oltre ISTAT e oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo.
L'assegno unico per i figli sarà interamente percepito dalla madre, affidataria esclusiva dei figli.
pagina 7 di 9 V. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla contumacia del resistente, al quale, però è stata addebitata la separazione e con solo parziale accoglimento della domanda della ricorrente sulla contribuzione al mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il resistente contumace va condannato alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali nella misura del 50%; per la restante quota del 50%, le spese di lite vanno invece compensate tra le parti.
Si ritiene che, trattandosi di causa di valore indeterminato sicuramente non rilevante, gli importi vanno individuati ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento del 10.3.2014
come modificato dal D.L. 149 del 2022 (con riferimento all'epoca di ultimazione dell'attività processuale) di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi, in misura non superiore ai valori medi tabellarmente previsti, ridotti alla metà per la non particolare complessità dell'attività processuale svolta;
tale importo viene determinato come in dispositivo, sulla base di quanto sopra indicato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.,
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...]
– che hanno contratto matrimonio in Sant'Omobono Terme (BG), CP_1
l'11.8.2008, atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sant'Omobono
Terme, atto n. 1, Ufficio 1 , anno 2008 - con della separazione in capo al Sig CP_4
; Controparte_1
devono eseguirsi le formalità di legge;
Per_ 2) DISPONE l'affido esclusivo cd “rafforzato” delle figlie minori , e Per_2 Per_3
alla madre, con collocazione presso quest'ultima; la madre potrà adottare da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni anche più rilevanti relative alle minori in ogni campo scolastico, sanitario, di residenza, di rilascio documenti ecc.;
il padre potrà incontrare i figli in luogo neutro secondo tempi e Controparte_1
modalità indicate dai Servizi Sociali territorialmente competenti, con progressiva pagina 8 di 9 liberalizzazione qualora ne maturino i presupposti e comunque subordinatamente al gradimento dei minori;
3) DISPONE che debba contribuire al mantenimento dei 4 figli Controparte_1
versando la complessiva somma mensile di euro 200,00 (euro 50,00 per ogni figlio) oltre
ISTAT e 50% di spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ivrea.
l'assegno unico per i minori venga percepito integralmente dalla madre affidataria esclusiva dei figli.
4) DISPONE che i S.S. proseguano con tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare e che il Servizio di Psicologia dell'età evolutiva / NPI
provveda a fornire sostegno ad adulti e minori;
5) CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite per la quota del 50%, spese che per tale quota si liquidano nell'importo di € 1.904,00, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge;
6) COMPENSA le spese di lite tra le parti per la restante misura del 50%.
Si comunichi anche ai S.S. ed al Servizio di Psicologia dell'età evolutiva / NPI e al PM.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 31 luglio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 9 di 9