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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2283 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Rosario Frascella (indirizzo pec:
, con domicilio in TO (Ta) alla via Email_1
Sargente Menza, n. 45, presso lo studio del difensore Avv. Rosario Frascella parte appellante principale CONTRO
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in proprio ed in nome e per conto di , con il patrocinio CP_2 dell'Avv. Giuseppe Ramellini (indirizzo pec: , con Email_2 domicilio in Taranto alla via F. Di Palma, n. 123, presso lo studio del difensore Avv. Giuseppe Ramellini parte appellante incidentale
CP_3
parte appellata contumace
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale – appello.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 06.3.2025, le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite.
evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Manduria, Parte_1
e (in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima CP_2 CP_3
Tribunale di Taranto
impresa individuale), esponendo:
che in data 17.11.2017, alle ore 15.00 circa, stava Persona_1 conducendo a moderata velocità il veicolo Mercedes classe E Berlina, tg. CV243FK di proprietà della stessa attrice, assicurato da
[...]
( per brevità nel Parte_2 CP_1 prosieguo), su via XI Febbraio, nell'abitato di Sava, con direzione Francavilla Fontana;
che da via Righi era sopraggiunto il veicolo Renault SC tg. CR015WP, munito di targa prova FEp861PE garantita da , CP_2 di proprietà di e dallo stesso nella specie condotto, CP_3 che, attraversando l'intersezione senza rispettare il segnale dare precedenza, aveva impattato con la sua parte anteriore la parte laterale destra della Mercedes;
che il veicolo di sua proprietà aveva subito danni materiali quantificabili in € 4.626,06, oltre danni da fermo tecnico;
che aveva redatto modulo CAI assumendosi la CP_3 responsabilità della causazione del sinistro;
che le compagnie assicurative che garantivano i rispettivi veicoli coinvolti nel sinistro, avevano omesso di riscontrare la richiesta di risarcimento danni avanzata per il tramite del suo legale di fiducia. Sulla scorta di tali premesse, promuovendo azione diretta ai sensi dell'art. 144 C.d.A., chiedeva che le parti convenute fossero condannate in solido al risarcimento dei danni subiti, oltre al pagamento delle spese della fase stragiudiziale e delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l'impresa assicurativa in nome e per conto CP_1 della , in forza di mandato irrevocabile di rappresentanza conferitole da CP_2 quest'ultima. Esponeva segnatamente:
che con lettera del 06.4.2018, aveva comunicato all'attrice di non poter erogare alcuna offerta, in quanto, istruito il sinistro, non era emersa prova del nesso eziologico tra i danni visibili sui veicoli e la dinamica descritta;
che il perito meccanico incaricato di ispezionare i veicoli nella fase stragiudiziale, aveva escluso la compatibilità e la riferibilità dei danni presenti sui mezzi con la dinamica dell'incidente prospettata;
che dalla documentazione fotografica versata in atti, poteva evincersi che i danni rilevati sulla Mercedes e quelli modestissimi presenti sul Renault non coincidevano per intensità, andamento, conformazione e latezza dei
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punti d'urto;
che sul veicolo di proprietà di erano rilevabili danni CP_3 non riconducibili al sinistro oggetto di causa (tale mezzo denotava solo alcuni graffi non riconducibili ad un urto diretto, oltre alla lieve curvatura della targa);
che il modulo CAI depositato dall'attore, a sola firma di
[...]
e non di entrambi i conducenti dei veicoli, si poneva in CP_3 contrasto con l'incompatibilità dei danni rilevabile sui mezzi;
che la quantificazione del danno era esosa e doveva essere ricondotta in limiti sensibilmente più angusti;
che non erano dovute le spese stragiudiziali, in quanto le stesse, costituendo una voce di danno patrimoniale da allegare e provare in corso di causa, non potevano essere liquidate unitamente alle spese di lite. Restava contumace , sebbene ritualmente evocato in giudizio. CP_3
Alla udienza del 20.9.2019, il difensore di parte attrice deduceva testualmente a verbale quanto segue:” A questo punto l'avv. Frascella, preso atto della costituzione nel presente giudizio da parte della società in nome e per Parte_3 conto della convenuta , chiede e precisa che la domanda di parte attrice venga CP_2 estesa nei confronti della suddetta società chiedendone la Parte_3 condanna della stessa in solido e o comunque per quanto di ragione unitamente alle altre parti regolarmente citate e non costituite, ivi compresa la compagnia ”. CP_2
Nel corso dell'istruttoria si acquisivano le prove documentali versate in atti dalle parti, si assumeva la prova testimoniale con un teste citato dall'attrice e si espletava la CTU meccanica;
, senza addurre alcun giustificato CP_3 motivo, non compariva in udienza a rendere l'interrogatorio formale deferitogli dall'attrice. Il Giudice di Pace di Taranto, autorità presso la quale il giudizio veniva rimesso nelle more per la decisione, accoglieva in parte la domanda attrice e, acclarata la responsabilità concorsuale dei conducenti dei veicoli e ripartita la stessa nella misura del 70% a carico del conducente della Renault e del 30% a carico del conducente della Mercedes, condannava in solido , CP_2 CP_1
e al pagamento in favore dell'attrice della complessiva
[...] CP_3 somma di € 2.863,66, importo determinato dalla decurtazione del 30% del danno quantificato dal CTU, con spese di lite e di CTU, parimenti ridotte del 30%, poste a carico delle predette parti soccombenti;
segnatamente, il primo giudice dichiarava la responsabilità del conducente del veicolo Renault per omessa osservanza del segnale di dare precedenza, e la responsabilità del
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conducente del veicolo di proprietà dell'attrice per un duplice motivo: perché, nonostante la condotta colposa assunta nella specie dal conducente del veicolo antagonista, aveva attraversato l'intersezione stradale Persona_1 violando l'art. 141, c. 2 C.d.S.; perché l'attrice non era riuscita a vincere la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c.. Avverso tale pronuncia ha promosso appello . Parte_4
Con un unico ed articolato motivo si duole del travisamento dei mezzi istruttori da parte del giudice di prime cure e dell'accertamento della responsabilità concorsuale del 30% prevista a suo carico nella sentenza impugnata. A sostegno della fondatezza della sua doglianza deduce che l'istruttoria assunta nel corso del giudizio di primo grado ha dimostrato la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista (richiama sul punto la valenza probatoria del modulo CAI e dell'ulteriore documentazione acclusa al suo fascicolo di parte, nonché la prova testimoniale, la CTU meccanica e la mancata comparizione dell'appellato contumace a rendere l'interrogatorio formale deferitogli). Infine, reitera le contestazioni avverso le deduzioni formulate nel corso del giudizio di primo grado dalla CP_1 rilevando che l'eccepita incompatibilità dei danni riportati tra i veicoli costituisce una circostanza rimasta indimostrata e smentita dalla stessa documentazione versata nel fascicolo di parte della compagnia assicurativa (a suo avviso, nella perizia di riscontro effettuata sul veicolo antagonista, il perito avrebbe confermato la compatibilità tra i danni riportati dai veicoli ispezionati). Sulla scorta di tale motivo di gravame, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, il pieno accoglimento della domanda promossa in primo grado e la condanna delle parti appellate in solido al pagamento dell'intera somma risarcitoria quantificata dal CTU. Si è costituita in giudizio l'impresa assicurativa in proprio ed in CP_1 nome e per conto dell' , chiedendo il rigetto del gravame principale CP_2
e l'accoglimento del proprio appello incidentale. Preliminarmente deduce: che si costituisce in appello in proprio ed anche in nome e per conto dell;
che in esecuzione della sentenza di primo CP_2 grado, ha spontaneamente corrisposto gli importi dovuti in favore della Pt_1
e del suo difensore. Fatta tale doverosa premessa, lamentando erronea valutazione dei mezzi istruttori da parte del giudice di prime cure, propone appello incidentale reiterando le doglianze promosse in primo grado in ordine all'incompatibilità dei danni riscontrabile sui veicoli. Segnatamente, afferma che il primo giudice ha errato nel fondare il suo convincimento sulla prova testimoniale e sulla
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CTU, mezzi istruttori che a suo avviso non consentivano di suffragare la fondatezza della domanda. Chiede, infine, la rinnovazione della CTU, rimarcando che l'ausiliario designato in primo grado ha espresso un giudizio del tutto generico sulla compatibilità tra i danni, omettendo di fornire una valida motivazione a sostegno. In subordine, contesta la fondatezza dell'appello principale, ritenendo corretto il riparto di responsabilità accertato dal giudice di prime cure, in quanto, a suo avviso, basato sull'applicazione al caso di specie delle norme del Codice della Strada. Chiede, pertanto, il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. Nel corso del presente giudizio d'impugnazione, lo scrivente ha richiamato a chiarimenti il CTU designato in primo grado;
l'ausiliario, prestato nuovo giuramento di rito, ha risposto ai quesiti depositando un nuovo elaborato peritale. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione. 2) Sui motivi d'appello. L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Com'è noto, secondo quanto previsto dall'art. 2054, co. 2, c.c., in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli mezzi;
in tali casi, ciascuna parte può vincere questa presunzione dimostrando che il sinistro è addebitabile, in via esclusiva, alla condotta del veicolo antagonista. Trattasi, pertanto, di un criterio sussidiario, applicabile nelle sole ipotesi in cui le risultanze probatorie non consentono al giudice di ricostruire le condotte dei conducenti e valutare le responsabilità reciproche di ognuno di essi (Cass. n. 18984/2024). Nel caso di specie, la danneggiata si è avvalsa dell'azione diretta prevista dall'art. 144 C.d.A., agendo contro il responsabile civile e la sua compagnia assicurativa. Pertanto, era onere della danneggiata dimostrare gli elementi costitutivi del fatto illecito dedotto in giudizio: ossia, la verificazione del sinistro, la colpa del conducente del veicolo antagonista, la insorgenza del danno e la sua riconducibilità causale al fatto illecito. Ciò posto, al contrario di quanto accertato dal Giudice di Pace, si ritiene che abbia osservato l'onere probatorio di cui era gravata: CP_4
l'istruttoria assunta nel giudizio di primo grado consente di dimostrare la
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responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro. CP_3
Il teste , indifferente alle parti, ha confermato con dovizia di Testimone_1 particolari, senza incorrere in alcuna contraddizione, la dinamica dei fatti di causa esposta dall'appellante nell'atto introduttivo del primo grado di lite, riuscendo anche a riconoscere, dalla visione della documentazione fotografica mostratagli, i mezzi coinvolti nel sinistro ed i luoghi di causa;
ed invero, il teste ha riferito:” Confermo la circostanza sub a) della narrativa dell'atto di citazione che mi viene letta. Confermo che il giorno 17/11/2017, alle ore 15:00 circa, ero sulla via XI Febbraio a piedi che correvo per allenamento, in pratica footing e, in quel momento, mi ero fermato per riprendere fiato. Ho visto che una Renault SC di colore rosso bordeaux usciva dalla via Righi e si immetteva sulla via XI Febbraio, direzione Sava, senza rispettare l'obbligo di precedenza da dare in favore dei veicoli che percorrono la via XI Febbraio anche detta via per Francavilla. Ricordo che la Reanult SC usciva e si immetteva sulla via XI Febbraio senza nemmeno rallentare e, con la sua parte anteriore, impattava contro la parte laterale destra di una Mercedes classe E di colore blu. Ricordo che la Mercedes blu subiva danni sulla fiancata destra, in particolare ricordo che cadevano a terra anche i fascioni laterali di destra della Mercedes. Ricordo che la Renault SC aveva dei danni sulla parte anteriore che presentava anche dei graffi sempre sulla parte anteriore. Riconosco dalle foto che mi vengono mostrate, facenti parte sia del fascicolo attoreo che di parte convenuta, sia i luoghi teatro del sinistro in questione nonché i danni riportati dai veicoli. Ricordo che nella Mercedes vi erano due persone, in pratica il conducente ed un trasportato. Ricordo che erano di nazionalità straniera in quanto parlavano tra di loro una lingua straniera. Nella Renault SC vi era invece solo il conducente. Ricordo che quest'ultimo scendeva dall'auto, prendeva la targa prova che era esposta posteriormente all'auto e si avvicinava verso gli occupanti della Mercedes chiedendo scusa per non essersi fermato al segnale di dare precedenza e si assumeva la colpa. Io ricordo che arrivavano sul posto delle persone, presumo dei familiari di quelli della Mercedes, i quali provvedevano a soccorrere i due signori che erano a bordo della Mercedes i quali erano doloranti e li portavano via. Dopo qualche giorno, uno dei signori occupanti la Mercedes mi incontrò CP_ all' a Sava e si ricordava di me che avevo assistito all'incidente in parola e mi chiese la disponibilità per testimoniare in merito all'incidente. Ricordo che non intervenivano né autorità né “118” e la Mercedes veniva portata via da altre persone”. Anche le prove documentali versate dall'appellante nel suo fascicolo di parte di primo grado, confermano tale dinamica dei fatti: la documentazione fotografica, non tempestivamente contestata e disconosciuta da CP_1 ritrae i veicoli coinvolti nel sinistro con evidenti segni di danno visibili sui punti d'urto riferiti in giudizio, ossia, sulla parte anteriore della Renault e sulla parte laterale destra della Mercedes;
da tale documentazione può evincersi anche che il veicolo condotto dal percorreva via Righi nell'abitato di CP_3
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Sava ed era gravato dal segnale di dare precedenza nell'attraversamento dell'intersezione con via XI Febbraio, strada percorsa nella specie dalla e Pt_1 favorita nella circolazione del flusso veicolare;
il modulo CAI a firma del responsabile civile , nella sua parte grafica, riproduce la stessa CP_3 dinamica del sinistro riportata in giudizio da;
tale dichiarazione, Parte_1 che va liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3 (Cass. 14/10/2019, n. 25770; Cass. 08/03/2016, n. 4536), costituisce un ulteriore elemento istruttorio che conferma la veridicità dei fatti esposti dall'appellante principale. L'Ing. nella CTU a sua firma, ha espresso un giudizio Persona_2 prognostico sulla compatibilità dei danni rilevati sui veicoli coinvolti nel sinistro: a pag. 7 dell'elaborato ha dedotto che dall'attento esame di tutta la documentazione in atti, ivi comprese le foto di entrambi i veicoli danneggiati sul luogo del sinistro, nonché dell'ispezione diretta del veicolo attoreo ancora danneggiato, tutti i danni dichiarati sono ricollegabili all'evento descritto da parte attrice;
inoltre tutti i danni riscontrati sono compatibili con quelli riportati dai veicoli collisi. Lo stesso ausiliario, richiamato a chiarimenti nel presente grado d'appello, ha confermato tali valutazioni, specificando testualmente quanto segue:” Dall'attento esame delle foto e di tutta la documentazione in atti, nonché dalla visione diretta dei danni non ancora riparati al veicolo attoreo, si è potuto rilevare che esso ha subito il danneggiamento a seguito di un urto diretto da un autoveicolo alla sua fiancata destra, riportando la deformazione de:- parafango anteriore destro, porta anteriore destra, modanatura porta anteriore destra, alzacristallo porta anteriore destra con motorino, porta posteriore destra, modanatura sup. porta posteriore destra, parafango posteriore destro e paraurti posteriore. Detti danni riscontrati sul veicolo attoreo sono ad andamento antero- posteriore e presentano quote altimetriche dei punti di d'urto (tra i 40 cm ed i 60 cm circa) ben compatibili con il frontale del veicolo investitore - del convenuto - Renault SC targato CR 015 WP, che dalle foto in atti presentava danni da urto frontale al paraurti anteriore (con danni evidenti tra i 40 cm ed i 60 cm circa) con arrivo trasversale all'urto da sinistra con estensione verso destra sull'intero paraurti anteriore. La riconducibilità dei danni al sinistro è anche confermata dalla perizia in atti del p.a. che Persona_3 conferma quanto precedentemente argomentato con misurazioni e fotografie e che si allega in copia per comodità di chi legge”. Vi è infine da osservare che dalla disamina dei punti d'impatto dei veicoli e dello stato dei luoghi, così come ritratti dalla documentazione fotografica acclusa in atti, è chiaramente rilevabile che l'appellato, a bordo della Renault, ha impattato con la parte anteriore del suo mezzo la fiancata destra della Mercedes di proprietà dell'appellante principale;
il che induce a ritenere che la collisione tra i veicoli è avvenuta quando la Mercedes aveva già ampiamente
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impegnato l'attraversamento dell'intersezione in questione. A fronte di tali elementi istruttori che convergono univocamente per la conferma dei fatti di causa esposti dall'appellante principale e per la piena responsabilità di nella causazione del sinistro, CP_3 CP_1 non ha, invece, dimostrato i suoi assunti difensivi: la documentazione fotografica acclusa al suo fascicolo di parte appare poco significativa e non permette affatto di acclarare l'incompatibilità dei danni eccepita nei suoi atti difensivi;
la perizia di parte redatta dal suo fiduciario sul Persona_3 veicolo Renault SC, conferma, oltretutto, la piena compatibilità tra i danni riscontrati su tali mezzi (il perito, nel corpo centrale dell'elaborato, ha invero testualmente dedotto: “Il veicolo è interessato da urto frontale localizzato sul paraurti con arrivo trasversale nell'urto da sinistra con estensione verso destra sul l'intero frontale appunto del paraurti. Lo scorrimento dell'urto ha prodotto chiare tracce di vernice del colore del veicolo dell'assicurato sia sul citato paraurti che sulla targa che evidenzia anche deformazioni coerenti con l'urto descritto. Tali danni per localizzazione direzione di arrivo e prosecuzione dell'urto hanno pertinenza con la dinamica del sinistro che vede il veicolo in esame collidere trasversalmente quello dell'assicurato in transito da sinistra su intersezione con strade che si incrociano ad angolo retto…”); il che, in uno a quanto osservato dal CTU, esclude radicalmente che tali danni siano tra loro inconciliabili. Ne deriva che, mentre la tesi attrice ha trovato pieno fondamento nelle prove assunte in primo grado, quanto dedotto da è rimasto del tutto CP_1 sfornito di sostegno istruttorio. Pertanto, posto che l'istruttoria ha dimostrato che , alla guida CP_3 della Renault SC, ha omesso di rispettare il segnale di dare precedenza, impattando il veicolo di proprietà dell'appellante, quest'ultimo deve ritenersi responsabile esclusivo della causazione del sinistro per violazione dell'art. 145
C.d.S.. Afferma il Giudice di Pace sul punto che l'aver accertato la colpa di uno dei conducenti non può far ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a carico dell'altro dall'art. 2054, comma II c.c., essendo invece sempre necessario che si accerti se quest'ultimo abbia tenuto una condotta di guida totalmente conforme alle prescrizioni del codice della strada e sia immune da colpa. Ciò in linea di principio è corretto;
tuttavia, come chiarito a più riprese dalla Corte di Cassazione, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 21 maggio 2019, n. 13672; 22 aprile 2009, n. 9550;
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10 marzo 2006, n. 5226). La presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054, comma II c.c. opera pur sempre sul piano causale;
la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale - tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente - non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione;
una diversa interpretazione finirebbe con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che la stessa non ha (Cass. Civ. 15.9.2020, n. 19115). Nel caso di specie, è provato che non ha concesso la CP_3 precedenza al veicolo antagonista omettendo di rispettare il segnale di dare precedenza di cui era gravato nell'attraversamento dell'intersezione. Inoltre non sono emersi elementi da cui desumere violazioni delle norme che regolano la circolazione a carico del conducente della Mercedes, che è stato attinto mentre aveva già impegnato l'incrocio e non avrebbe potuto fare alcunché per evitare l'impatto. Pertanto, va ritenuto responsabile esclusivo della causazione CP_3 del sinistro. Ne deriva in definitiva che, in riforma dell'impugnata sentenza, e CP_1 vanno condannati in solido al pagamento in favore di CP_3 [...] dell'intera somma stimata dal CTU per la riduzione in pristino del Pt_1 veicolo di sua proprietà, ossia alla somma di € 4.090,95, alla quale non va applicata la decurtazione del 30% erroneamente prevista dal Giudice di Pace.
Trattandosi di debito di valore, sul danno maturano gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 17.11.2017, calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza). L'accoglimento dell'appello principale comporta il conseguente rigetto dell'appello incidentale. 3) Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza vanno rideterminate in base al valore del decisum. La Corte di Cassazione ha osservato sul punto che:“ Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito
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complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione ” (Cass. Civ. Ord. n. 7616/2021). Ne consegue che e vanno condannati in solido al CP_1 CP_3 pagamento delle spese del doppio grado di lite nella misura liquidata in dispositivo in base ai valori medi ratione temporis previsti dallo scaglione € 1.101,00 – € 5.200,00 del D.M. n. 55/2014 (con esclusione degli importi della fase istruttoria previsti per il presente grado d'appello); il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante principale, dichiaratosi anticipatario nei suoi atti difensivi. Anche le spese di CTU seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico delle predette parti soccombenti. Al rigetto dell'appello incidentale segue anche l'ulteriore condanna nei confronti di al pagamento della somma pari al contributo CP_1 unificato di € 147,00 dovuto per la introduzione della impugnazione, così come previsto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, applicabile anche al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello principale ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara responsabile esclusivo della causazione del sinistro;
CP_3
per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido (in proprio e quale rappresentante di Controparte_6
e al pagamento in favore dei CP_2 CP_3 Parte_1 della somma di € 4.090,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuti come in motivazione (importo dal quale va detratto quanto già eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado);
condanna in solido (in proprio e Controparte_6 quale rappresentante di e al pagamento delle CP_2 CP_3 spese del primo grado di lite, che si liquidano in € 205,79 per esborsi esenti, nonché in € 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, (importo dal quale va detratto quanto già eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado), il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante principale;
condanna in solido (in proprio e Controparte_6 quale rappresentante di e al pagamento delle CP_2 CP_3
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spese del presente grado di appello, che si liquidano in € 174,00 per esborsi esenti, nonché in € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, (importo dal quale va detratto quanto già eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado), il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante principale;
pone definitivamente a carico di (in Controparte_6 proprio e quale rappresentante di e il CP_2 CP_3 pagamento in solido delle spese di CTU;
condanna (in proprio e quale Controparte_6 rappresentante di , ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, CP_2
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al pagamento della somma di € 147,00, pari all'importo del contributo unificato corrisposto per la introduzione del presente giudizio d'appello. Così deciso in Taranto, in data 29/05/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Rosario Frascella (indirizzo pec:
, con domicilio in TO (Ta) alla via Email_1
Sargente Menza, n. 45, presso lo studio del difensore Avv. Rosario Frascella parte appellante principale CONTRO
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in proprio ed in nome e per conto di , con il patrocinio CP_2 dell'Avv. Giuseppe Ramellini (indirizzo pec: , con Email_2 domicilio in Taranto alla via F. Di Palma, n. 123, presso lo studio del difensore Avv. Giuseppe Ramellini parte appellante incidentale
CP_3
parte appellata contumace
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale – appello.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 06.3.2025, le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sullo svolgimento dei due gradi di lite.
evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Manduria, Parte_1
e (in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima CP_2 CP_3
Tribunale di Taranto
impresa individuale), esponendo:
che in data 17.11.2017, alle ore 15.00 circa, stava Persona_1 conducendo a moderata velocità il veicolo Mercedes classe E Berlina, tg. CV243FK di proprietà della stessa attrice, assicurato da
[...]
( per brevità nel Parte_2 CP_1 prosieguo), su via XI Febbraio, nell'abitato di Sava, con direzione Francavilla Fontana;
che da via Righi era sopraggiunto il veicolo Renault SC tg. CR015WP, munito di targa prova FEp861PE garantita da , CP_2 di proprietà di e dallo stesso nella specie condotto, CP_3 che, attraversando l'intersezione senza rispettare il segnale dare precedenza, aveva impattato con la sua parte anteriore la parte laterale destra della Mercedes;
che il veicolo di sua proprietà aveva subito danni materiali quantificabili in € 4.626,06, oltre danni da fermo tecnico;
che aveva redatto modulo CAI assumendosi la CP_3 responsabilità della causazione del sinistro;
che le compagnie assicurative che garantivano i rispettivi veicoli coinvolti nel sinistro, avevano omesso di riscontrare la richiesta di risarcimento danni avanzata per il tramite del suo legale di fiducia. Sulla scorta di tali premesse, promuovendo azione diretta ai sensi dell'art. 144 C.d.A., chiedeva che le parti convenute fossero condannate in solido al risarcimento dei danni subiti, oltre al pagamento delle spese della fase stragiudiziale e delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l'impresa assicurativa in nome e per conto CP_1 della , in forza di mandato irrevocabile di rappresentanza conferitole da CP_2 quest'ultima. Esponeva segnatamente:
che con lettera del 06.4.2018, aveva comunicato all'attrice di non poter erogare alcuna offerta, in quanto, istruito il sinistro, non era emersa prova del nesso eziologico tra i danni visibili sui veicoli e la dinamica descritta;
che il perito meccanico incaricato di ispezionare i veicoli nella fase stragiudiziale, aveva escluso la compatibilità e la riferibilità dei danni presenti sui mezzi con la dinamica dell'incidente prospettata;
che dalla documentazione fotografica versata in atti, poteva evincersi che i danni rilevati sulla Mercedes e quelli modestissimi presenti sul Renault non coincidevano per intensità, andamento, conformazione e latezza dei
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punti d'urto;
che sul veicolo di proprietà di erano rilevabili danni CP_3 non riconducibili al sinistro oggetto di causa (tale mezzo denotava solo alcuni graffi non riconducibili ad un urto diretto, oltre alla lieve curvatura della targa);
che il modulo CAI depositato dall'attore, a sola firma di
[...]
e non di entrambi i conducenti dei veicoli, si poneva in CP_3 contrasto con l'incompatibilità dei danni rilevabile sui mezzi;
che la quantificazione del danno era esosa e doveva essere ricondotta in limiti sensibilmente più angusti;
che non erano dovute le spese stragiudiziali, in quanto le stesse, costituendo una voce di danno patrimoniale da allegare e provare in corso di causa, non potevano essere liquidate unitamente alle spese di lite. Restava contumace , sebbene ritualmente evocato in giudizio. CP_3
Alla udienza del 20.9.2019, il difensore di parte attrice deduceva testualmente a verbale quanto segue:” A questo punto l'avv. Frascella, preso atto della costituzione nel presente giudizio da parte della società in nome e per Parte_3 conto della convenuta , chiede e precisa che la domanda di parte attrice venga CP_2 estesa nei confronti della suddetta società chiedendone la Parte_3 condanna della stessa in solido e o comunque per quanto di ragione unitamente alle altre parti regolarmente citate e non costituite, ivi compresa la compagnia ”. CP_2
Nel corso dell'istruttoria si acquisivano le prove documentali versate in atti dalle parti, si assumeva la prova testimoniale con un teste citato dall'attrice e si espletava la CTU meccanica;
, senza addurre alcun giustificato CP_3 motivo, non compariva in udienza a rendere l'interrogatorio formale deferitogli dall'attrice. Il Giudice di Pace di Taranto, autorità presso la quale il giudizio veniva rimesso nelle more per la decisione, accoglieva in parte la domanda attrice e, acclarata la responsabilità concorsuale dei conducenti dei veicoli e ripartita la stessa nella misura del 70% a carico del conducente della Renault e del 30% a carico del conducente della Mercedes, condannava in solido , CP_2 CP_1
e al pagamento in favore dell'attrice della complessiva
[...] CP_3 somma di € 2.863,66, importo determinato dalla decurtazione del 30% del danno quantificato dal CTU, con spese di lite e di CTU, parimenti ridotte del 30%, poste a carico delle predette parti soccombenti;
segnatamente, il primo giudice dichiarava la responsabilità del conducente del veicolo Renault per omessa osservanza del segnale di dare precedenza, e la responsabilità del
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conducente del veicolo di proprietà dell'attrice per un duplice motivo: perché, nonostante la condotta colposa assunta nella specie dal conducente del veicolo antagonista, aveva attraversato l'intersezione stradale Persona_1 violando l'art. 141, c. 2 C.d.S.; perché l'attrice non era riuscita a vincere la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c.. Avverso tale pronuncia ha promosso appello . Parte_4
Con un unico ed articolato motivo si duole del travisamento dei mezzi istruttori da parte del giudice di prime cure e dell'accertamento della responsabilità concorsuale del 30% prevista a suo carico nella sentenza impugnata. A sostegno della fondatezza della sua doglianza deduce che l'istruttoria assunta nel corso del giudizio di primo grado ha dimostrato la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista (richiama sul punto la valenza probatoria del modulo CAI e dell'ulteriore documentazione acclusa al suo fascicolo di parte, nonché la prova testimoniale, la CTU meccanica e la mancata comparizione dell'appellato contumace a rendere l'interrogatorio formale deferitogli). Infine, reitera le contestazioni avverso le deduzioni formulate nel corso del giudizio di primo grado dalla CP_1 rilevando che l'eccepita incompatibilità dei danni riportati tra i veicoli costituisce una circostanza rimasta indimostrata e smentita dalla stessa documentazione versata nel fascicolo di parte della compagnia assicurativa (a suo avviso, nella perizia di riscontro effettuata sul veicolo antagonista, il perito avrebbe confermato la compatibilità tra i danni riportati dai veicoli ispezionati). Sulla scorta di tale motivo di gravame, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, il pieno accoglimento della domanda promossa in primo grado e la condanna delle parti appellate in solido al pagamento dell'intera somma risarcitoria quantificata dal CTU. Si è costituita in giudizio l'impresa assicurativa in proprio ed in CP_1 nome e per conto dell' , chiedendo il rigetto del gravame principale CP_2
e l'accoglimento del proprio appello incidentale. Preliminarmente deduce: che si costituisce in appello in proprio ed anche in nome e per conto dell;
che in esecuzione della sentenza di primo CP_2 grado, ha spontaneamente corrisposto gli importi dovuti in favore della Pt_1
e del suo difensore. Fatta tale doverosa premessa, lamentando erronea valutazione dei mezzi istruttori da parte del giudice di prime cure, propone appello incidentale reiterando le doglianze promosse in primo grado in ordine all'incompatibilità dei danni riscontrabile sui veicoli. Segnatamente, afferma che il primo giudice ha errato nel fondare il suo convincimento sulla prova testimoniale e sulla
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CTU, mezzi istruttori che a suo avviso non consentivano di suffragare la fondatezza della domanda. Chiede, infine, la rinnovazione della CTU, rimarcando che l'ausiliario designato in primo grado ha espresso un giudizio del tutto generico sulla compatibilità tra i danni, omettendo di fornire una valida motivazione a sostegno. In subordine, contesta la fondatezza dell'appello principale, ritenendo corretto il riparto di responsabilità accertato dal giudice di prime cure, in quanto, a suo avviso, basato sull'applicazione al caso di specie delle norme del Codice della Strada. Chiede, pertanto, il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. Nel corso del presente giudizio d'impugnazione, lo scrivente ha richiamato a chiarimenti il CTU designato in primo grado;
l'ausiliario, prestato nuovo giuramento di rito, ha risposto ai quesiti depositando un nuovo elaborato peritale. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione. 2) Sui motivi d'appello. L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Com'è noto, secondo quanto previsto dall'art. 2054, co. 2, c.c., in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli mezzi;
in tali casi, ciascuna parte può vincere questa presunzione dimostrando che il sinistro è addebitabile, in via esclusiva, alla condotta del veicolo antagonista. Trattasi, pertanto, di un criterio sussidiario, applicabile nelle sole ipotesi in cui le risultanze probatorie non consentono al giudice di ricostruire le condotte dei conducenti e valutare le responsabilità reciproche di ognuno di essi (Cass. n. 18984/2024). Nel caso di specie, la danneggiata si è avvalsa dell'azione diretta prevista dall'art. 144 C.d.A., agendo contro il responsabile civile e la sua compagnia assicurativa. Pertanto, era onere della danneggiata dimostrare gli elementi costitutivi del fatto illecito dedotto in giudizio: ossia, la verificazione del sinistro, la colpa del conducente del veicolo antagonista, la insorgenza del danno e la sua riconducibilità causale al fatto illecito. Ciò posto, al contrario di quanto accertato dal Giudice di Pace, si ritiene che abbia osservato l'onere probatorio di cui era gravata: CP_4
l'istruttoria assunta nel giudizio di primo grado consente di dimostrare la
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responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro. CP_3
Il teste , indifferente alle parti, ha confermato con dovizia di Testimone_1 particolari, senza incorrere in alcuna contraddizione, la dinamica dei fatti di causa esposta dall'appellante nell'atto introduttivo del primo grado di lite, riuscendo anche a riconoscere, dalla visione della documentazione fotografica mostratagli, i mezzi coinvolti nel sinistro ed i luoghi di causa;
ed invero, il teste ha riferito:” Confermo la circostanza sub a) della narrativa dell'atto di citazione che mi viene letta. Confermo che il giorno 17/11/2017, alle ore 15:00 circa, ero sulla via XI Febbraio a piedi che correvo per allenamento, in pratica footing e, in quel momento, mi ero fermato per riprendere fiato. Ho visto che una Renault SC di colore rosso bordeaux usciva dalla via Righi e si immetteva sulla via XI Febbraio, direzione Sava, senza rispettare l'obbligo di precedenza da dare in favore dei veicoli che percorrono la via XI Febbraio anche detta via per Francavilla. Ricordo che la Reanult SC usciva e si immetteva sulla via XI Febbraio senza nemmeno rallentare e, con la sua parte anteriore, impattava contro la parte laterale destra di una Mercedes classe E di colore blu. Ricordo che la Mercedes blu subiva danni sulla fiancata destra, in particolare ricordo che cadevano a terra anche i fascioni laterali di destra della Mercedes. Ricordo che la Renault SC aveva dei danni sulla parte anteriore che presentava anche dei graffi sempre sulla parte anteriore. Riconosco dalle foto che mi vengono mostrate, facenti parte sia del fascicolo attoreo che di parte convenuta, sia i luoghi teatro del sinistro in questione nonché i danni riportati dai veicoli. Ricordo che nella Mercedes vi erano due persone, in pratica il conducente ed un trasportato. Ricordo che erano di nazionalità straniera in quanto parlavano tra di loro una lingua straniera. Nella Renault SC vi era invece solo il conducente. Ricordo che quest'ultimo scendeva dall'auto, prendeva la targa prova che era esposta posteriormente all'auto e si avvicinava verso gli occupanti della Mercedes chiedendo scusa per non essersi fermato al segnale di dare precedenza e si assumeva la colpa. Io ricordo che arrivavano sul posto delle persone, presumo dei familiari di quelli della Mercedes, i quali provvedevano a soccorrere i due signori che erano a bordo della Mercedes i quali erano doloranti e li portavano via. Dopo qualche giorno, uno dei signori occupanti la Mercedes mi incontrò CP_ all' a Sava e si ricordava di me che avevo assistito all'incidente in parola e mi chiese la disponibilità per testimoniare in merito all'incidente. Ricordo che non intervenivano né autorità né “118” e la Mercedes veniva portata via da altre persone”. Anche le prove documentali versate dall'appellante nel suo fascicolo di parte di primo grado, confermano tale dinamica dei fatti: la documentazione fotografica, non tempestivamente contestata e disconosciuta da CP_1 ritrae i veicoli coinvolti nel sinistro con evidenti segni di danno visibili sui punti d'urto riferiti in giudizio, ossia, sulla parte anteriore della Renault e sulla parte laterale destra della Mercedes;
da tale documentazione può evincersi anche che il veicolo condotto dal percorreva via Righi nell'abitato di CP_3
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Sava ed era gravato dal segnale di dare precedenza nell'attraversamento dell'intersezione con via XI Febbraio, strada percorsa nella specie dalla e Pt_1 favorita nella circolazione del flusso veicolare;
il modulo CAI a firma del responsabile civile , nella sua parte grafica, riproduce la stessa CP_3 dinamica del sinistro riportata in giudizio da;
tale dichiarazione, Parte_1 che va liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3 (Cass. 14/10/2019, n. 25770; Cass. 08/03/2016, n. 4536), costituisce un ulteriore elemento istruttorio che conferma la veridicità dei fatti esposti dall'appellante principale. L'Ing. nella CTU a sua firma, ha espresso un giudizio Persona_2 prognostico sulla compatibilità dei danni rilevati sui veicoli coinvolti nel sinistro: a pag. 7 dell'elaborato ha dedotto che dall'attento esame di tutta la documentazione in atti, ivi comprese le foto di entrambi i veicoli danneggiati sul luogo del sinistro, nonché dell'ispezione diretta del veicolo attoreo ancora danneggiato, tutti i danni dichiarati sono ricollegabili all'evento descritto da parte attrice;
inoltre tutti i danni riscontrati sono compatibili con quelli riportati dai veicoli collisi. Lo stesso ausiliario, richiamato a chiarimenti nel presente grado d'appello, ha confermato tali valutazioni, specificando testualmente quanto segue:” Dall'attento esame delle foto e di tutta la documentazione in atti, nonché dalla visione diretta dei danni non ancora riparati al veicolo attoreo, si è potuto rilevare che esso ha subito il danneggiamento a seguito di un urto diretto da un autoveicolo alla sua fiancata destra, riportando la deformazione de:- parafango anteriore destro, porta anteriore destra, modanatura porta anteriore destra, alzacristallo porta anteriore destra con motorino, porta posteriore destra, modanatura sup. porta posteriore destra, parafango posteriore destro e paraurti posteriore. Detti danni riscontrati sul veicolo attoreo sono ad andamento antero- posteriore e presentano quote altimetriche dei punti di d'urto (tra i 40 cm ed i 60 cm circa) ben compatibili con il frontale del veicolo investitore - del convenuto - Renault SC targato CR 015 WP, che dalle foto in atti presentava danni da urto frontale al paraurti anteriore (con danni evidenti tra i 40 cm ed i 60 cm circa) con arrivo trasversale all'urto da sinistra con estensione verso destra sull'intero paraurti anteriore. La riconducibilità dei danni al sinistro è anche confermata dalla perizia in atti del p.a. che Persona_3 conferma quanto precedentemente argomentato con misurazioni e fotografie e che si allega in copia per comodità di chi legge”. Vi è infine da osservare che dalla disamina dei punti d'impatto dei veicoli e dello stato dei luoghi, così come ritratti dalla documentazione fotografica acclusa in atti, è chiaramente rilevabile che l'appellato, a bordo della Renault, ha impattato con la parte anteriore del suo mezzo la fiancata destra della Mercedes di proprietà dell'appellante principale;
il che induce a ritenere che la collisione tra i veicoli è avvenuta quando la Mercedes aveva già ampiamente
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impegnato l'attraversamento dell'intersezione in questione. A fronte di tali elementi istruttori che convergono univocamente per la conferma dei fatti di causa esposti dall'appellante principale e per la piena responsabilità di nella causazione del sinistro, CP_3 CP_1 non ha, invece, dimostrato i suoi assunti difensivi: la documentazione fotografica acclusa al suo fascicolo di parte appare poco significativa e non permette affatto di acclarare l'incompatibilità dei danni eccepita nei suoi atti difensivi;
la perizia di parte redatta dal suo fiduciario sul Persona_3 veicolo Renault SC, conferma, oltretutto, la piena compatibilità tra i danni riscontrati su tali mezzi (il perito, nel corpo centrale dell'elaborato, ha invero testualmente dedotto: “Il veicolo è interessato da urto frontale localizzato sul paraurti con arrivo trasversale nell'urto da sinistra con estensione verso destra sul l'intero frontale appunto del paraurti. Lo scorrimento dell'urto ha prodotto chiare tracce di vernice del colore del veicolo dell'assicurato sia sul citato paraurti che sulla targa che evidenzia anche deformazioni coerenti con l'urto descritto. Tali danni per localizzazione direzione di arrivo e prosecuzione dell'urto hanno pertinenza con la dinamica del sinistro che vede il veicolo in esame collidere trasversalmente quello dell'assicurato in transito da sinistra su intersezione con strade che si incrociano ad angolo retto…”); il che, in uno a quanto osservato dal CTU, esclude radicalmente che tali danni siano tra loro inconciliabili. Ne deriva che, mentre la tesi attrice ha trovato pieno fondamento nelle prove assunte in primo grado, quanto dedotto da è rimasto del tutto CP_1 sfornito di sostegno istruttorio. Pertanto, posto che l'istruttoria ha dimostrato che , alla guida CP_3 della Renault SC, ha omesso di rispettare il segnale di dare precedenza, impattando il veicolo di proprietà dell'appellante, quest'ultimo deve ritenersi responsabile esclusivo della causazione del sinistro per violazione dell'art. 145
C.d.S.. Afferma il Giudice di Pace sul punto che l'aver accertato la colpa di uno dei conducenti non può far ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a carico dell'altro dall'art. 2054, comma II c.c., essendo invece sempre necessario che si accerti se quest'ultimo abbia tenuto una condotta di guida totalmente conforme alle prescrizioni del codice della strada e sia immune da colpa. Ciò in linea di principio è corretto;
tuttavia, come chiarito a più riprese dalla Corte di Cassazione, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 21 maggio 2019, n. 13672; 22 aprile 2009, n. 9550;
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10 marzo 2006, n. 5226). La presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054, comma II c.c. opera pur sempre sul piano causale;
la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale - tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente - non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione;
una diversa interpretazione finirebbe con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che la stessa non ha (Cass. Civ. 15.9.2020, n. 19115). Nel caso di specie, è provato che non ha concesso la CP_3 precedenza al veicolo antagonista omettendo di rispettare il segnale di dare precedenza di cui era gravato nell'attraversamento dell'intersezione. Inoltre non sono emersi elementi da cui desumere violazioni delle norme che regolano la circolazione a carico del conducente della Mercedes, che è stato attinto mentre aveva già impegnato l'incrocio e non avrebbe potuto fare alcunché per evitare l'impatto. Pertanto, va ritenuto responsabile esclusivo della causazione CP_3 del sinistro. Ne deriva in definitiva che, in riforma dell'impugnata sentenza, e CP_1 vanno condannati in solido al pagamento in favore di CP_3 [...] dell'intera somma stimata dal CTU per la riduzione in pristino del Pt_1 veicolo di sua proprietà, ossia alla somma di € 4.090,95, alla quale non va applicata la decurtazione del 30% erroneamente prevista dal Giudice di Pace.
Trattandosi di debito di valore, sul danno maturano gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 17.11.2017, calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza). L'accoglimento dell'appello principale comporta il conseguente rigetto dell'appello incidentale. 3) Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza vanno rideterminate in base al valore del decisum. La Corte di Cassazione ha osservato sul punto che:“ Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito
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complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione ” (Cass. Civ. Ord. n. 7616/2021). Ne consegue che e vanno condannati in solido al CP_1 CP_3 pagamento delle spese del doppio grado di lite nella misura liquidata in dispositivo in base ai valori medi ratione temporis previsti dallo scaglione € 1.101,00 – € 5.200,00 del D.M. n. 55/2014 (con esclusione degli importi della fase istruttoria previsti per il presente grado d'appello); il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante principale, dichiaratosi anticipatario nei suoi atti difensivi. Anche le spese di CTU seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico delle predette parti soccombenti. Al rigetto dell'appello incidentale segue anche l'ulteriore condanna nei confronti di al pagamento della somma pari al contributo CP_1 unificato di € 147,00 dovuto per la introduzione della impugnazione, così come previsto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, applicabile anche al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie l'appello principale ed in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara responsabile esclusivo della causazione del sinistro;
CP_3
per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido (in proprio e quale rappresentante di Controparte_6
e al pagamento in favore dei CP_2 CP_3 Parte_1 della somma di € 4.090,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuti come in motivazione (importo dal quale va detratto quanto già eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado);
condanna in solido (in proprio e Controparte_6 quale rappresentante di e al pagamento delle CP_2 CP_3 spese del primo grado di lite, che si liquidano in € 205,79 per esborsi esenti, nonché in € 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, (importo dal quale va detratto quanto già eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado), il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante principale;
condanna in solido (in proprio e Controparte_6 quale rappresentante di e al pagamento delle CP_2 CP_3
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spese del presente grado di appello, che si liquidano in € 174,00 per esborsi esenti, nonché in € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, (importo dal quale va detratto quanto già eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado), il tutto con distrazione in favore del difensore dell'appellante principale;
pone definitivamente a carico di (in Controparte_6 proprio e quale rappresentante di e il CP_2 CP_3 pagamento in solido delle spese di CTU;
condanna (in proprio e quale Controparte_6 rappresentante di , ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, CP_2
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al pagamento della somma di € 147,00, pari all'importo del contributo unificato corrisposto per la introduzione del presente giudizio d'appello. Così deciso in Taranto, in data 29/05/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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