Ordinanza cautelare 9 febbraio 2023
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 02071/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Foti e Alfredo Foti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto di revoca della licenza per il commercio di oggetti preziosi, emesso dal sig. Questore della Provincia di Milano in data 21.11.2022, riferimento Cat. 14E/DIV.P.A.S., notificato in data 28.11.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, l’odierna ricorrente, sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, ha impugnato il decreto datato 21 novembre 2022 con il quale il Questore di Milano ha revocato la licenza per il commercio di oggetti preziosi al dettaglio e all’ingrosso, rilasciata in data 14 febbraio 2022 dal Commissariato di P.S. di Cinisello Balsamo.
2. Il provvedimento di revoca è stato motivato sulla base delle risultanze di un’attività d’indagine svolta dal personale della Polizia Locale di Milano e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale (P.A.S.) della Questura di Milano, che ha portato ad accertare la gestione di fatto dell’attività oggetto della licenza in capo al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, soggetto pregiudicato, fratello della titolare formale della licenza.
3. Con nota datata 10 ottobre 2022, il Dirigente della citata Divisione P.A.S. della Questura di Milano ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di revoca della licenza ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90.
4. Con memoria difensiva del 28 ottobre 2022, la ricorrente ha rappresentato che suo fratello non sarebbe il gestore di fatto dell’attività di compro-oro ma che lo stesso si sarebbe limitato a una collaborazione di reciproca assistenza commerciale.
5. La ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato deducendo i seguenti motivi di illegittimità: Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione degli artt. 5, 8, 10,11 e 127 r.d. n. 773/31 (TULPS); eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà della motivazione, del travisamento dei fatti, del difetto di motivazione; violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza; violazione del diritto di difesa.
6. In sintesi, la ricorrente ha criticato la consistenza degli elementi raccolti nel corso degli accertamenti svolti dalla Questura e dalla Polizia Locale, sulla base dei quali sarebbe stata desunta l’inequivocabilità della gestione di fatto dell’attività in capo al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- mentre – a suo dire - sarebbe una mera, occasionale e del tutto lecita collaborazione fattiva e di reciproca assistenza commerciale tra fratelli, sic et simpliciter inidonea a fondare una statuizione di sopravvenuta insussistenza delle condizioni necessarie ex lege per il mantenimento della licenza che le era stata legittimamente rilasciata.
7. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione per resistere al ricorso depositando documenti e memorie.
8. Con Ordinanza cautelare N. -OMISSIS-/2023 pubblicata il 9 febbraio 2023, questo T.A.R. ha respinto la domanda cautelare <<Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, considerato che:
a) quanto al fumus:
- anche laddove debba considerarsi occasionale la collaborazione del fratello della ricorrente, tale circostanza si porrebbe in palese contrasto con il principio di personalità della licenza;
- la presenza di un rappresentante autorizzato alla conduzione dell’attività rende compatibile l’esercizio dell’attività stessa con l’impiego a tempo pieno della ricorrente, senza che sia necessario ricorrere all’ausilio di soggetti privi dei requisiti;
- gli elementi istruttori e motivazionali posti a fondamento del provvedimento impugnato appaiono completi e puntuali, tenuto conto del periodo temporale in cui si sono svolti i controlli da parte della Polizia Locale;
b) quanto al periculum, la ricorrente non ha addotto specifici elementi tali da sostanziare un pregiudizio grave ed irreparabile, tenuto conto che la ricorrente ha un impiego a tempo pieno presso altra società >>.
9. All’udienza pubblica del 30 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di rito prospettata dall’Amministrazione essendo il ricorso, comunque, infondato nel merito, alla luce del quadro normativo esistente e della giurisprudenza in materia, che occorre brevemente esporre di seguito.
11. Occorre premettere che il commercio di oggetti preziosi non è un’attività liberalizzata ex art. 19 L. 241/90 ma è un’attività che, attenendo a un settore di estrema delicatezza ordinamentale, può essere legittimamente intrapresa solo dopo aver ottenuto il rilascio dell’autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 127, comma 1, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), il quale prevede che " I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore ".
11.1. La giurisprudenza afferma che il potere riconosciuto all'autorità di pubblica sicurezza ai fini del rilascio della licenza di polizia in materia di commercio di oggetti preziosi è connotato da elevata discrezionalità, in considerazione della sottesa finalità di prevenzione della commissione di illeciti a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 10 ottobre 2024).
11.2. La licenza per il commercio di oggetti preziosi rientra nel genus delle autorizzazioni di polizia, disciplinate dal Capo III del citato regio decreto.
11.3. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del TULPS “ Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcune modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge ”. Per quanto d’interesse nel caso di specie, il secondo comma del citato articolo prescrive che “ Nei casi, in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di un’autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere l’approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha conceduto l’autorizzazione ”.
11.4. Con riferimento al carattere personale delle autorizzazioni di polizia, nella Circolare del Ministero dell'Interno nr 559/C. 17634.12982 del 30.10.96 si specifica che " Appare altresì necessario che una speciale attenzione dovrà essere posta al fine di prevenire tentativi di interposizione - di familiari, conviventi o altre persone di fiducia o prestanomi - indirizzando opportunamente sia gli accertamenti istruttori, sia controlli successivi, al fine di dare compiuta applicazione al divieto stabilito dall'art. 8 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ".
11.5. Va poi tenuto presente che le autorizzazioni di polizia "... possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata. " (art. 10 TULPS).
11.6. L'art. 11 del R.D. 18 giugno 1993, n. 773, dispone che " salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ", mentre il successivo capoverso stabilisce che " Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ".
11.7. È opinione consolidata in giurisprudenza quella secondo cui, seppure è ragionevole procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso in cui il titolare formale sia in realtà prestanome di persona controindicata e priva dei requisiti necessari, " occorre verificare in concreto se nella fattispecie in esame vi siano elementi tali da giustificare il convincimento dell'autorità di P.S. circa la sussistenza di una indebita interposizione di persona. Ciò in quanto, ancorché si debba riconoscere a detta autorità una relativa discrezionalità nell'apprezzamento dei fatti e delle circostanze, in ogni caso è necessario che la convinzione ingeneratasi nella stessa sia "frutto di un ragionamento plausibile e sostanziato da elementi concreti " (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2005, n. 4901; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 14/11/2022, n.3208).
12. Alla stregua del suesposto principio giurisprudenziale, il Collegio è dell’avviso che il provvedimento adottato dall’Amministrazione si sottrae alle censure formulate con il ricorso, dal momento che la revoca della licenza è sorretta da un’ampia e puntuale motivazione in relazione alle precise risultanze istruttorie.
13. Risulta dal provvedimento impugnato che il Questore ha fondato il convincimento della gestione di fatto dell’attività in capo al sig. -OMISSIS- sulla base dei seguenti elementi:
– nonostante il ruolo di rappresentante autorizzato del dipendente -OMISSIS-, ogni decisione in assenza della titolare è stata gestita esclusivamente dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-;
- l’alienazione prima del decorso dei 10 gg. legalmente previsti è stata gestita in prima persona dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-;
- la ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- è risultata essere assente presso l’esercizio in occasione di entrambi i controlli con ciò contravvenendo all’obbligo di vigilanza sul regolare svolgimento dell’attività;
- in occasione dei due controlli non è stato richiesto l’intervento della titolare bensì quello del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-;
- l’impiego a tempo pieno della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, dipendente della società “-OMISSIS-” non le consente di esercitare una adeguata e costante vigilanza sull’attività, lasciata di fatto nelle mani del fratello (pag.3-4);
- la pubblicizzazione da parte di -OMISSIS- -OMISSIS- sui social (Tik Tok) dell’attività commerciale “-OMISSIS-” (pag. 2);
- (nel 2021) nel corso di un sopralluogo ai locali in occasione del rilascio dell’autorizzazione di polizia ….i militari (della stazione CC di Cormano) hanno segnalato che la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- era ignara della tipologia e delle procedure previste per l’avvio e per lo svolgimento dell’attività ” (pag. 2).
14. Risulta inoltre dagli atti versati in causa che -OMISSIS- -OMISSIS- è stato condannato per reati contro il patrimonio e per detenzione e cessione di sostanza stupefacente, alcuni dei quali rilevanti ai fini della verifica dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 TULPS per il rilascio delle autorizzazioni di polizia.
15. Orbene, alla luce di tali plurimi, precisi e convergenti elementi, la Questura di Milano ha correttamente ritenuto che -OMISSIS- -OMISSIS- riveste un più che probabile ruolo di persona fittiziamente interposta nell’attività economica di compro-oro, soggetta ad autorizzazione di polizia, facente materialmente capo a -OMISSIS- -OMISSIS-.
16. Priva di pregio è inoltre la tesi della ricorrente del ruolo di collaborazione e di reciproca assistenza commerciale con suo fratello, atteso che il carattere personale della licenza di polizia sancito dall’art. 8 del TULPS esclude ogni forma di collaborazione nella conduzione dell’attività autorizzata, risolvendosi in caso contrario in un abuso della licenza, salvo il caso in cui il rappresentante sia stato a sua volta autorizzato dall’Autorità, come è stato nel caso di specie per -OMISSIS-.
17. Concludendo, il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
18. Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, che liquida in € 2000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche richiamate nel provvedimento.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.