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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/10/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 15/10/2025 alle ore 9,42 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco AN, nella causa di lavoro iscritta al n. 835/25 promossa da c.f. (avv. Diego Vaccaro) Parte_1 C.F._1 contro
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi) Controparte_1
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Cristina Sofré in sost. avv. Diego Vaccaro;
la dott.ssa Daniela Tamburrino per il . CP_1
Si dà atto che l'avv. Sofré per un malfunzionamento non superabile risulta collegata solamente in audio;
nulla opponendo la controparte il giudice procede a celebrare l'udienza.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice rammenta che è vietata la registrazione dell'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Le parti discutono riportandosi agli atti, esonerano il giudice dal collegamento per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 2.8.2025 docente in servizio presso Parte_1 una scuola sita nel circondario del Tribunale intestato, ha chiesto il pagamento della c.d. carta docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nei quali ha prestato attività di docente con contratto a tempo determinato.
Il resiste. CP_1
1 Il eccepisce che per l'a.s. 2024/25 alla ricorrente, in quanto supplente CP_1 su organico di diritto, già spetta la carta docente in forza del DL 45/25, ma tale anno scolastico non è oggetto di domanda.
2. La questione discussa in causa (già decisa in senso favorevole alle ragioni del ricorrente in numerose pronunce di questo ufficio) è stata oggetto di un intervento nomofilattico ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. della Corte di Cassazione (Cass., ss. uu., 27.10.2023 n. 29961) che ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
2 “4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Anche in considerazione della ratio dell'istituto regolato dall'art. 363 bis c.p.c., il giudice presta adesione all'insegnamento delle Sezioni unite.
3. La Corte di Cassazione non ha invece potuto prendere posizione sulla rilevanza, ai fini del riconoscimento del beneficio in misura intera, dello svolgimento di un orario ridotto.
Sul punto, il giudice intende dare continuità, per quanto di ragione, ai precedenti interni: “…quand'anche il lavoratore a tempo determinato non svolga l'orario completo, ciò non sembra rappresentare idoneo motivo per escludere il diritto al riconoscimento della Carta, dato che sussiste analoga ratio di favorire
l'aggiornamento professionale e non si rinvengono indici normativi della necessità di riproporzionare il beneficio al minor orario svolto” (si cita da Trib.
Spezia, 14.2.2023 n. 38).
4. Applicando questi principi, con la doverosa precisazione che il non CP_1 ha contestato le allegazioni di fatto svolte in ricorso che comunque sono riscontrabili dal prodotto stato matricolare, negli aa.ss. oggetto di domanda la ricorrente è stata sempre incaricata di supplenze su organico di fatto sino al 30 giugno.
È poi pacifico che la ricorrente non sia fuoriuscita dal sistema scolastico.
Il diritto, quindi, sussiste per tutti gli aa.ss. oggetto di lite.
5. La domanda, pertanto, si accoglie, nei termini di cui al dispositivo, oltre gli accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione, e si liquidano come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., tabella lavoro, scaglione di valore 1101-
3 5200, riduzione sui valori medi per la semplicità e serialità della lite, assenza di istruttoria), con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rilasciare a a Carta elettronica del docente, CP_2 Parte_1 con una provvista di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per gli anni scolastici
2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data del diritto all'accredito; condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
, a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 49,00 per
[...] esborsi, € 1030,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Diego Vaccaro.
Il giudice
Marco AN
4
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 15/10/2025 alle ore 9,42 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco AN, nella causa di lavoro iscritta al n. 835/25 promossa da c.f. (avv. Diego Vaccaro) Parte_1 C.F._1 contro
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi) Controparte_1
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Cristina Sofré in sost. avv. Diego Vaccaro;
la dott.ssa Daniela Tamburrino per il . CP_1
Si dà atto che l'avv. Sofré per un malfunzionamento non superabile risulta collegata solamente in audio;
nulla opponendo la controparte il giudice procede a celebrare l'udienza.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice rammenta che è vietata la registrazione dell'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Le parti discutono riportandosi agli atti, esonerano il giudice dal collegamento per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 2.8.2025 docente in servizio presso Parte_1 una scuola sita nel circondario del Tribunale intestato, ha chiesto il pagamento della c.d. carta docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nei quali ha prestato attività di docente con contratto a tempo determinato.
Il resiste. CP_1
1 Il eccepisce che per l'a.s. 2024/25 alla ricorrente, in quanto supplente CP_1 su organico di diritto, già spetta la carta docente in forza del DL 45/25, ma tale anno scolastico non è oggetto di domanda.
2. La questione discussa in causa (già decisa in senso favorevole alle ragioni del ricorrente in numerose pronunce di questo ufficio) è stata oggetto di un intervento nomofilattico ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. della Corte di Cassazione (Cass., ss. uu., 27.10.2023 n. 29961) che ha fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
2 “4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Anche in considerazione della ratio dell'istituto regolato dall'art. 363 bis c.p.c., il giudice presta adesione all'insegnamento delle Sezioni unite.
3. La Corte di Cassazione non ha invece potuto prendere posizione sulla rilevanza, ai fini del riconoscimento del beneficio in misura intera, dello svolgimento di un orario ridotto.
Sul punto, il giudice intende dare continuità, per quanto di ragione, ai precedenti interni: “…quand'anche il lavoratore a tempo determinato non svolga l'orario completo, ciò non sembra rappresentare idoneo motivo per escludere il diritto al riconoscimento della Carta, dato che sussiste analoga ratio di favorire
l'aggiornamento professionale e non si rinvengono indici normativi della necessità di riproporzionare il beneficio al minor orario svolto” (si cita da Trib.
Spezia, 14.2.2023 n. 38).
4. Applicando questi principi, con la doverosa precisazione che il non CP_1 ha contestato le allegazioni di fatto svolte in ricorso che comunque sono riscontrabili dal prodotto stato matricolare, negli aa.ss. oggetto di domanda la ricorrente è stata sempre incaricata di supplenze su organico di fatto sino al 30 giugno.
È poi pacifico che la ricorrente non sia fuoriuscita dal sistema scolastico.
Il diritto, quindi, sussiste per tutti gli aa.ss. oggetto di lite.
5. La domanda, pertanto, si accoglie, nei termini di cui al dispositivo, oltre gli accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione, e si liquidano come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., tabella lavoro, scaglione di valore 1101-
3 5200, riduzione sui valori medi per la semplicità e serialità della lite, assenza di istruttoria), con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rilasciare a a Carta elettronica del docente, CP_2 Parte_1 con una provvista di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per gli anni scolastici
2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data del diritto all'accredito; condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
, a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 49,00 per
[...] esborsi, € 1030,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. Diego Vaccaro.
Il giudice
Marco AN
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