Ordinanza cautelare 15 dicembre 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 29/12/2025, n. 8471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8471 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08471/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05556/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5556 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11.
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli, Cat. 6G Area I Staff 3 OSP prot. uscita n. 0272753 del 23/08/2022, a firma del Viceprefetto, notificato al ricorrente il 26/08/2022, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza presentata il 19/01/2016 e diretta al rilascio della licenza di porto d'arma corta per difesa personale; per quanto di interesse, della nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Cat. 6G Area I Staff 3 OSP prot. uscita n. 0016663 del 18/01/2022, a firma del Viceprefetto, inoltrata al ricorrente con raccomandata riservata personale, di preavviso di rigetto dell'istanza, ex art. 10-bis della L. 241/1990; nonché di tutti gli atti prodromici, presupposti, connessi e/o consequenziali - ancorché ignoti al ricorrente - tra cui, per quanto di interesse, le “note” non conosciute ma richiamate nel provvedimento quivi impugnato e nello specifico: la nota n. 27/10-12 del 09/11/2021 del Comando Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata; la nota n. 693725 del 17/12/2021 del Comando Guardia di Finanza Gruppo Gela; la nota n. 136833 del 29/04/2022 del Dirigente dell'Area I Staff 2 OSP con la quale ha riferito che la -OMISSIS- S.r.l. “è stata gravata da due provvedimenti antimafia interdittivi, emessi rispettivamente in data 19.5.2021 e 27.7.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. IC De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. -OMISSIS- impugna il decreto del Prefetto della Provincia di Napoli del 23/08/2022, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio della licenza di porto d'arma corta per difesa personale, presentata in data 19/01/2016.
2. La vicenda procedimentale è articolata e merita di essere ricostruita nei suoi snodi essenziali. Il ricorrente, amministratore unico e socio della -OMISSIS- S.r.l., società operante nel settore degli appalti pubblici per servizi di igiene urbana, presentava nel 2016 istanza di rilascio della licenza di porto d'arma per difesa personale, rappresentando di essere esposto a rischi per la propria incolumità in ragione dell'attività imprenditoriale svolta, anche al di fuori del territorio della provincia di Napoli. A fondamento dell'istanza, allegava di essere stato vittima di tentativi di estorsione e di episodi criminosi connessi all'attività imprenditoriale.
3. Con decreto Cat. 6G/Area I quater n. 128503 del 26/04/2021, la Prefettura di Napoli rigettava l'istanza. Il ricorrente impugnava tale provvedimento dinanzi a questo Tribunale (R.G. n. 3148/2021). Con ordinanza cautelare n. 1733/2021 del 13/10/2021, questa Sezione accoglieva l'istanza cautelare ai fini del riesame, rilevando che l'Amministrazione non pareva aver adeguatamente tenuto conto della situazione di pericolo rappresentata dall'istante e della peculiarità dell'attività svolta, e disponeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento di rigetto ai fini del riesame da parte del Prefetto di Napoli. Successivamente, con sentenza n. -OMISSIS-/2022, pubblicata il 17/08/2022, questo Tribunale accoglieva il ricorso e annullava il diniego, rilevando difetti di istruttoria e motivazione.
4. In esecuzione dell'ordinanza cautelare, la Prefettura rinnovava l'istruttoria e, con nota prot. n. 0016663 del 18/01/2022, comunicava il preavviso di rigetto. All'esito del procedimento, con il decreto qui impugnato del 23/08/2022, la Prefettura confermava il rigetto dell'istanza, sulla base di una rinnovata istruttoria che aveva evidenziato: a) l'assenza di denunce dettagliate e circostanziate comprovanti minacce, aggressioni, ritorsioni o episodi di violenza in danno dell'interessato nell'ultimo quinquennio, tali da integrare una qualificata esposizione a pericolo attuale (nota del Comando Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata del 09/11/2021); b) il rinvio a giudizio del ricorrente dinanzi al Tribunale di Gela nell'ambito del p.p. n. -OMISSIS-/2016 NR (nota del Comando Guardia di Finanza Gruppo Gela del 17/12/2021); c) l'adozione di due provvedimenti di informazione antimafia interdittiva nei confronti della -OMISSIS- S.r.l., di cui il ricorrente è socio e amministratore, confermati nella legittimità da questo Tribunale con sentenza n. 2177/2022.
5. Avverso il nuovo provvedimento di rigetto, il ricorrente propone il presente ricorso, deducendo: violazione dell'effetto conformativo della sentenza di annullamento n. -OMISSIS-/2022; violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.), dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e degli artt. 16, 41, 42 e 97 Cost.; eccesso di potere per errata ricostruzione del fatto, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
6. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno – UTG di Caserta, chiedendo il rigetto del ricorso.
7. In data 10/12/2025, alla vigilia dell'udienza pubblica, il difensore del ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio per pregiudizialità, assumendo la connessione con un ricorso pendente dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (n. 22269/2023), proposto dal ricorrente e dalla -OMISSIS- S.r.l. avverso l'interdittiva antimafia della Prefettura di Napoli.
8. All'udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell'11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, deve essere respinta l'istanza di sospensione del giudizio per pregiudizialità.
10. L'istanza, depositata il giorno precedente l'udienza di discussione, è innanzitutto tardiva e non consente all'Amministrazione resistente di interloquire adeguatamente. Nel merito, essa è comunque infondata. La pendenza di un ricorso dinanzi alla Corte EDU non costituisce, di per sé, causa di sospensione necessaria del giudizio amministrativo nazionale ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a., non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla norma. Non sussiste, peraltro, un rapporto di pregiudizialità tecnica tra il giudizio relativo all'interdittiva antimafia pendente dinanzi alla Corte EDU e il presente giudizio avente ad oggetto il diniego di rilascio della licenza di porto d'armi: si tratta di procedimenti distinti, aventi oggetto e petitum diversi, e l'eventuale pronuncia della Corte EDU sull'interdittiva non è idonea a definire, in tutto o in parte, il presente giudizio.
11. Nel merito, il ricorso è infondato.
12. Giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza, il rilascio della licenza di porto d'armi costituisce un'eccezione al generale divieto di portare armi sancito dall'art. 699 c.p. e dall'art. 4, comma 1, della L. 110/1975, e presuppone la sussistenza del "dimostrato bisogno" di cui all'art. 42 T.U.L.P.S., inteso come un'eccezionale e attuale esigenza di autodifesa, derivante da situazioni di pericolo concreto e attuale per la vita o l'incolumità fisica del richiedente, differenziata rispetto a quella del comune cittadino e non altrimenti fronteggiabile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 24 ottobre 2023, n. 9209; Id., 26 gennaio 2023, n. 822). L'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione della sussistenza di tale presupposto, essendo chiamata a bilanciare l'interesse individuale alla difesa personale con il preminente interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità collettiva, in un'ottica di contenimento della diffusione delle armi. Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 109 del 2019, deve riconoscersi un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza.
13. Inoltre, ai sensi dell'art. 43, ultimo comma, T.U.L.P.S., la licenza può essere negata "a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi". Il requisito della buona condotta e dell'affidabilità deve essere valutato dall'Amministrazione con particolare rigore, trattandosi di autorizzazione che consente la detenzione e il porto di strumenti intrinsecamente pericolosi. La valutazione negativa può fondarsi anche su elementi che, pur non integrando condanne penali definitive, siano comunque sintomatici di una condotta non conforme ai canoni di affidabilità richiesti dalla legge: la licenza può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, da cui si possa comunque desumere la non completa affidabilità (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2017, n. 2437).
14. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia immune dai vizi dedotti.
15. Quanto alla dedotta violazione dell'effetto conformativo della sentenza n. -OMISSIS-/2022, il Collegio osserva che tale pronuncia aveva annullato il precedente diniego per difetto di istruttoria e motivazione, rimettendo all'Amministrazione una nuova valutazione degli elementi rappresentati dall'istante. L'effetto conformativo della sentenza di annullamento per vizi formali o procedimentali non vincola l'Amministrazione ad un determinato contenuto del provvedimento, ma solo ad una corretta riedizione del potere, emendato dai vizi riscontrati. Nel caso di specie, la Prefettura ha rinnovato l'istruttoria, acquisendo elementi informativi aggiornati dalle Forze dell'ordine competenti, e ha motivato compiutamente le ragioni del diniego. L'Amministrazione, pertanto, ha legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale, pervenendo ad una determinazione negativa sulla base di una valutazione autonoma degli elementi acquisiti.
16. Quanto alla sussistenza del "dimostrato bisogno", la rinnovata istruttoria ha evidenziato che le denunce rappresentate dal ricorrente a fondamento dell'istanza non risultano dettagliate e circostanziate, non emergendo formalizzazioni di minacce, aggressioni, ritorsioni o episodi di violenza in danno dell'interessato nell'ultimo quinquennio, tali da integrare una qualificata esposizione a pericolo attuale. Il Comando Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata, interpellato dalla Prefettura, ha riferito che agli atti non risulta alcuna denuncia circostanziata comprovante situazioni di pericolo attuale e concreto. Tale circostanza priva di attualità le generiche allegazioni del ricorrente circa i rischi connessi all'attività imprenditoriale, risalenti peraltro ad anni precedenti.
17. Quanto al requisito della buona condotta e dell'affidabilità, il Collegio rileva che dalla rinnovata istruttoria sono emersi elementi che legittimamente l'Amministrazione ha valutato in senso ostativo.
18. In primo luogo, il ricorrente risulta rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Gela nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-/2016 NR, per reati che, per la loro natura, incidono sulla valutazione di affidabilità ai fini del rilascio del porto d'armi. Sebbene il rinvio a giudizio non equivalga ad una condanna e non determini automaticamente l'applicazione delle preclusioni di cui agli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., esso costituisce comunque un elemento che l'Amministrazione può legittimamente valutare, nell'esercizio della propria discrezionalità, ai fini del giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente. Come chiarito dalla giurisprudenza, il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta, potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività fatti di reato diversi e vicende personali del soggetto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 19 settembre 2013, n. 4666).
19. In secondo luogo, la società -OMISSIS- S.r.l., di cui il ricorrente è socio e amministratore unico, è stata destinataria di informazione antimafia interdittiva, confermata nella sua legittimità da questo Tribunale con sentenza n. 2177/2022 e il cui ricorso in appello è stato respinto. Tale circostanza, pur non attenendo direttamente alla persona fisica del ricorrente, è tuttavia significativa ai fini della valutazione complessiva dell'affidabilità del medesimo, atteso il ruolo apicale da questi rivestito nella compagine societaria colpita dal provvedimento interdittivo. La giurisprudenza ha chiarito che l'autorizzazione alla detenzione e al porto d'armi postula che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5398).
20. Né può ritenersi che l'Amministrazione abbia violato l'art. 10-bis, ultimo comma, della L. 241/1990, nella parte in cui vieta di addurre, in sede di riedizione del potere, motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Gli elementi posti a fondamento del nuovo diniego (esito negativo delle verifiche presso il Comando Carabinieri di Torre Annunziata, rinvio a giudizio, interdittiva antimafia) sono in parte nuovi e in parte diversamente apprezzati alla luce della rinnovata istruttoria, sicché non si verte in un'ipotesi di mera riproposizione di motivi già superati dalla sentenza di annullamento.
21. In definitiva, il provvedimento impugnato risulta sorretto da un'istruttoria adeguata e da una motivazione congrua, che dà conto delle ragioni per le quali l'Amministrazione ha ritenuto insussistente il "dimostrato bisogno" di andare armato e carente il requisito dell'affidabilità. Le censure di parte ricorrente, che sollecitano una diversa valutazione degli elementi acquisiti, attengono al merito delle scelte discrezionali dell'Amministrazione e non possono trovare ingresso in questa sede.
22. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Amministrazione intimata, nella misura di euro 2.000 (duemila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL SE, Presidente
IC De CO, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC De CO | OL SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.