Sentenza 7 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02590/2026REG.PROV.COLL.
N. 09965/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9965 del 2023, proposto da IG - Società a Responsabilità Limitata Semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Agostino Meale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
il Comune di Manfredonia, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio
nei confronti
del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia - Consorzio ASI di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Bice Annalisa Pasqualone e Giuseppe Trisorio Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia, Sezione I, n. 1310 del 7 novembre 2023, resa inter partes , concernente una dichiarazione di nullità di una SCIA e conseguente ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti e ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia - Consorzio ASI di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere AN BA;
Nessuno presente per le parti e viste le note di passaggio in decisione senza discussione da remoto degli avvocati Agostino Meale, Giuseppe Trisorio Liuzzi e Bice Annalisa Pasqualone;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 570/2022, proposto innanzi al T.a.r. Puglia, la Società IG (di seguito anche la Società) aveva chiesto l’annullamento:
a ) della Determinazione n. 240 del 7 marzo 2022 del dirigente del Settore VI (comunicata a mezzo p.e.c. il successivo 8 marzo 2022), con cui il Comune di Manfredonia ha dichiarato la “… nullità ex art. 21-septies l. 241/1990 s.m.i. segnalazione certificata di inizio attività prot.llo 45690 del 17-11-2020 e comunicazione inizio lavori asseverata prot.llo 43 del 03-01-2021 ”;
b ) di tutti gli atti in esso richiamati, quali presupposti, ivi compresi ed ove occorra: la nota del 30 dicembre 2021 del Consorzio ASI (acquisita al prot. comunale al n. 54591 del 31 dicembre 2021); la relazione di servizio del 3 gennaio 2022 della Polizia locale di Manfredonia;
c ) della nota di comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di nullità n. 2936 del 21 gennaio 2022;
quanto ai motivi aggiunti presentati da Sige s.r.l.s. il 24 ottobre 2022:
d ) dell’ordinanza prot. n. 24 del 29 settembre 2022 (comunicata a mezzo pec in data 5 ottobre 2022), a firma del Dirigente del VI Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile”, con cui il Comune di Manfredonia ha ingiunto alla IG s.r.l.s., in qualità di proprietaria dell'edificio “B”, di “… demolire entro 90 giorni… le opere abusive, individuate e descritte in premessa, provvedendo, altresì, al ripristino dello stato dei luoghi …” e della ivi richiamata e presupposta comunicazione dell'U.T.C. del Settore Urbanistico comunale prot. n. 38294 del 15 settembre 2022;
e ) dell’atto prot. n. 41558 del 7 ottobre 2022, a firma dello stesso Dirigente del VI Settore “ Urbanistica e Sviluppo Sostenibile ”, con cui l’Ente locale ha comunicato “… l'inammissibilità, ex art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., della SCIA prot. n. 37526 del 12.9.2022 ” presentata dalla Società IG per il completamento del già autorizzato Edificio “B” della struttura Centro Direzionale e Commerciale in zona ASI, sito nel territorio comunale e distinto in catasto terreni al Fg. 24 - p.lla 807;
f ) di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non noti alla ricorrente;
g ) della determinazione dirigenziale n. 240 del 7 marzo 2022, impugnata con il ricorso principale, con cui il Comune di Manfredonia ha dichiarato la “... nullità ex art. 21-septies l. 241/1990 ” della s.c.i.a. prot. n. 45690 del 17 novembre 2020 e della CILA prot. n. 43 del 3 gennaio 2021 presentate dalla IG s.r.l.s.
2. Ai fini dell’illustrazione dei fatti di causa occorre riportare quanto segue.
2.1. Con determinazione n. 240 del 7 marzo 2022 il Comune di Manfredonia - Settore VI (“ Urbanistica e Sviluppo Sostenibile ”) dichiarava la nullità ex art. 21- septies della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. della segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 45690 del 17 novembre 2020 e della connessa comunicazione di inizio lavori asseverata prot. n. 43 del 3 gennaio 2021 presentate dalla società Sige s.r.l.s. nell’ambito di un più ampio intervento edilizio ricadente nel comprensorio del Consorzio ASI di Foggia, costituito da molteplici corpi di fabbrica, tra cui anche gli immobili facenti parte dell’Edificio B (distinto nel catasto terreni al Fg. 24, P.lla 807).
2.2. Con il ricorso iscritto al n. 570/2022 R.G., proposto dinanzi al T.a.r. Puglia, la Società impugnava la citata determinazione, deducendone l’illegittimità per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 31, co. 4, del d.lgs. 2.7.2010 n. 104 e dell’art. 1, della l. 7.8.1990 n. 241 e, in particolare, dei principi di proporzionalità, correttezza, buona fede e legittimo affidamento; Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 8 bis, 19, 19 bis, 21 septies e 21 nonies della l. 7.8.1990 n. 241; Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 bis, 11, 23 e 23 bis del d.p.r. 6.6.2001 n. 380; Eccesso di potere: erroneità e travisamento dei presupposti; difetto di istruttoria; motivazione erronea ed apparente; illogicità ed irrazionalità manifesta; sviamento .”.
2.3. Pendente il giudizio, l’Ente locale emetteva l’ordinanza n. 24 del 29 settembre 2022, ordinando la demolizione degli interventi eseguiti e il ripristino dello stato dei luoghi; inoltre, dichiarava inammissibile la s.c.i.a. presentata dalla IG il 12 settembre 2022 per il completamento delle opere già realizzate.
2.4. Le censure di cui al ricorso introduttivo venivano quindi ulteriormente ampliate e specificate con motivi aggiunti del 24 ottobre 2022, proposti avverso l’ingiunzione demolitoria dei manufatti de quibus , e rubricati: “Invalidità derivata; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e degli artt. 1, 2, 3, 7, 8 e 19 della legge 7.8.1990 n. 241; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 31, 33 e 38 del d.P.R. 6.6.2001 n. 380; eccesso di potere: erroneità e travisamento dei presupposti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; sviamento.”
3. L’Amministrazione, sebbene ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio.
4. In data 26 marzo 2024 il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Foggia (ASI) depositava memoria di mero stile.
5. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione I) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti;
- ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Manfredonia, e in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia - Consorzio ASI di Foggia.
6. Il T.a.r. ha in particolare ritenuto che:
- la “declaratoria di nullità” della s.c.i.a. edilizia ( id est della dichiarazione di inefficacia della segnalazione, riservata ex lege all’Amministrazione) costituisce atto c.d. “plurimotivato”, per cui è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento dello stesso per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale;
- la mancanza del parere dell’A.S.I. ovvero della relativa autocertificazione dei presupposti rende la s.c.i.a. impugnata comunque incompleta;
- la carenza nella proposta progettuale di cui alla s.c.i.a. di spazi destinati a parcheggio pubblico secondo le prescrizioni di cui al D.M. n. 1444/1968 è riconducibile alla fattispecie della mancanza di conformità agli strumenti urbanistici;
- in ogni caso, sarebbe stato onere del privato segnalante presentare al competente sportello unico comunale l’istanza di acquisizione del parere dell’A.S.I., corredata dalla necessaria documentazione;
- l’inefficacia della s.c.i.a. e della connessa c.i.l.a. comporta ad un tempo la legittimità dell’ordinanza di demolizione gravata dai motivi aggiunti e l’inefficacia della successiva s.c.i.a. del 12 settembre 2022;
- con riguardo al citato provvedimento demolitorio, l’art. 21- octies , secondo comma, della legge n. 241 del 1990 fa sì che, a fronte di attività interamente vincolata, quale quella di repressione degli abusi edilizi, tale provvedimento, affetto da vizi di carattere “formale” – tra cui rientra pacificamente anche la violazione dell’art. 7, della legge n. 241/1990 – non sconti la sanzione dell’invalidità;
- del pari, non induce a considerarlo illegittimo la circostanza che sia stato adottato senza attendere “ il doveroso pronunciamento del giudice amministrativo ”.
7. Avverso tale pronuncia è insorta la IG s.r.l.s., con atto di appello notificato e depositato il 20 dicembre 2023, a mezzo del quale ha formulato (pagine 7-13) il seguente motivo di gravame:
“ Violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 395, n. 4, c.p.c.; Omessa e/o erronea considerazione dei fatti e dei presupposti; Travisamento; Illogicita’ ed irrazionalita’ manifesta; Motivazione erronea, insufficiente e travisata; Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 19, 19 bis, 21 septies e nonies della legge 7.8.1990, n. 241; Omessa pronuncia ”.
7.1. In particolare parte appellante ha contestato la pronuncia gravata nella parte in cui il giudice di prime cure, nel considerare propedeutica e determinante l’assenza del parere del Consorzio A.S.I. quale elemento essenziale della s.c.i.a., ha imputato tale mancanza all’odierna appellante per poi concludere nel senso della nullità dei titoli edilizi. In particolare, secondo la società istante, tale valutazione sarebbe errata, poiché lo stesso Consorzio aveva evidenziato che la richiesta di nulla-osta doveva essere inviata non direttamente dalla IG s.r.l.s., ma tramite lo Sportello Unico del Comune di Manfredonia, il quale, fra l’altro, non avendo mai contestato la documentazione fornita per incompletezza o falsità né richiesto i pareri e/o nulla osta prescritti dalla legge, è rimasto del tutto inerte.
7.2. Si articola, poi, il vizio di ultrapetizione: difatti, pur non comparendo nella motivazione degli atti impugnati riferimento alcuno a presunte carenze di spazi destinati a parcheggio pubblico quale motivo di nullità dei titoli edilizi, il T.a.r. adito ha comunque rilevato la mancanza di conformità agli strumenti urbanistici della SCIA presentata nel 2020 dalla IG s.r.l.s., senza che quest’ultima abbia potuto difendersi sul punto. Soprattutto – precisa la difesa dell’appellante – si omette di considerare che la SCIA e la CILA dichiarate nulle, proprio perché avevano ad oggetto lavori di completamento di un immobile già autorizzato con P.d.C. del 2010, non prevedevano alcun mutamento di destinazione d’uso e, quindi, non vi era alcuna necessità di adeguamento degli standard a parcheggio pubblico; tale carenza – aggiunge la IG - è stata, semmai, accertata a seguito di perizia tecnica affidata ad un esperto che, ricostruendo la vicenda, ha attribuito la sottostima dei parcheggi “…essenzialmente ai cambi di destinazione d’uso dell’ex birrificio in area destinata alla vendita, che hanno determinato di fatto un aggravio del fabbisogno di superfici a standards urbanistici e parcheggi pertinenziali riferibile al comparto nella sua interezza… ”. A tal proposito, la IG specifica di aver venduto nel 2012 il capannone a destinazione industriale (finalizzato alla produzione di birra) ad altra società, la quale ha ivi edificato un centro commerciale.
7.3. Da ultimo, si censura l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il dedotto autonomo vizio dell’ingiunzione di demolizione per omessa comunicazione di avvio del procedimento, imputando alla ricorrente di trascurare la dequotazione del vizio in illegittimità sanabile, ai sensi dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990, trattandosi di attività di repressione degli abusi edilizi. Sul punto, l’appellante ribadisce di non aver ricevuto la comunicazione di violazione urbanistico/edilizia del 15 settembre 2022 e che, in ogni caso, l’ordinanza in questione – adottata in assenza dei presupposti di urgenza e vincolatività - è stata emessa prima che venisse dichiarata la nullità della s.c.i.a.
8. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento e/o riforma e/o revocazione della sentenza impugnata, con accoglimento del ricorso di primo grado integrato con i motivi aggiunti e conseguente annullamento dei provvedimenti comunali gravati.
9. In data 26 marzo 2024 il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia - Consorzio ASI di Foggia si è costituito in giudizio.
10. In data 9 gennaio 2026 parte appellata ha depositato memoria ai fini del rigetto dell’avverso gravame. Il Consorzio controinteressato rappresenta di aver inoltrato alla proponente plurime note di risposta alle sue istanze, specificando che il motivo del diniego opposto era legato alla carenza nella proposta progettuale di spazi destinati a parcheggio pubblico secondo le prescrizioni contenute nel D.M. n. 1444/68; aggiunge, a tal proposito, di aver ripetutamente sollecitato un adeguamento della proposta presentata, ma di non aver ricevuto alcun riscontro. Del pari, il controinteressato ha richiesto la trasmissione di una perizia giurata attestante il fabbisogno complessivo delle aree in relazione agli standard urbanistici ex D.M. n. 1444/1968, occorrente per il completamento dell’edificio “B”; tale perizia, tuttavia, come si legge in sentenza, è stata prodotta solo successivamente alla presentazione della s.c.i.a. e all’adozione del contestato provvedimento comunale. In ogni caso – conclude – è la stessa parte appellante ad ammettere di non avere mai messo in discussione la legittimità degli atti dell’A.S.I., nonostante trattavasi di pareri negativi. Il Consorzio non svolge, invece, alcuna deduzione difensiva avverso i motivi di appello dedotti dall’appellante avverso la parte della sentenza che ha ritenuto legittima l’ordinanza di demolizione, trattandosi di atto adottato dal Comune di Manfredonia.
11. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica dell’11 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.
12. L’appello, per le ragioni di seguito evidenziate, è fondato.
12.1. Occorre previamente formulare le seguenti precisazioni:
- in realtà, il provvedimento di ‘dichiarazione di nullità’ della s.c.i.a. impugnato al T.a.r. va piuttosto qualificato come declaratoria di inefficacia degli effetti della stessa s.c.i.a., ai sensi della l. 241/1990, art. 19, commi 3 e 4;
- il provvedimento impugnato al T.a.r. si fondava essenzialmente su tre ragioni: a) l’assenza di una perizia giurata sulla conformità dello stato dei lavori con quelli già in precedenza assentiti; b) il fatto che l’alienante soc. GH non fosse legittimata a presentare la SCIA; c) l’assenza del preventivo N.O. da parte del Consorzio ASI (in particolare, sul tema degli standard a parcheggio – che, peraltro, il provvedimento impugnato non richiamava).
12.2. Ora, per quanto riguarda la ragione sub c), va innanzitutto rimarcato che non emerge la riconducibilità nel quadro motivazionale di quanto contestato a proposito della carenza di standard per le aree a parcheggio; in effetti, come dedotto, l’atto impugnato non contiene alcuno specifico riferimento a tale profilo.
Invero il contesto argomentativo che connota l’atto impugnato in prime cure è imperniato sul fatto che “ il parere del Consorzio A.S.I. è elemento essenziale della S.C.I.A., come evidenziato dallo stesso A.S.I. nella nota (espressamente richiamata nel gravato atto e posta pure a fondamento di quest’ultimo) del 30 dicembre 2021 ”.
Ebbene, risulta fondato quanto dedotto sul punto da parte appellante nel senso che era invece il Comune (e non il proponente) ad attivarsi in tal senso. L’art. 19 bis della legge sul procedimento amministrativo, infatti, prevede che “ Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti ”.
12.3. Ma la fondatezza del gravame si palesa anche in relazione agli altri corni motivazionali dell’atto impugnato in prime cure, in particolare per quanto riguarda la legittimazione dell’alienante soc. GH (ragione b) essendo condivisibile quanto dedotto da parte appellante circa la sussistenza della “ facoltà della Società GH srl, benché non più proprietaria dell’immobile … di presentare i titoli abilitativi oggetto di contestazione , rilasciati in favore della odierna appellante IG srls. ” (cfr. pag. 4 dell’atto di appello).
Depone in tal senso la stessa formula, di tenore generale, dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 statuendo che “ Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo ”.
Del resto va confermato quanto sul punto dedotto da parte appellante e cioè il fatto che “ un anno prima dell’adozione del provvedimento di declaratoria di nullità dei titoli edilizi, la IG aveva chiesto la voltura della SCIA e della CILA in suo favore ” (cfr. atto d’appello, pag. 4). Tale circostanza è suffragata dagli atti di causa e segnatamente dal documento prodotto in prime cure in data 9 maggio 2022 (doc.8) ovverosia l’istanza di voltura del 23 marzo 2021.
Non va infine trascurato quanto ulteriormente evidenziato da parte appellante nel senso che, in base al contratto di appalto con dazione in pagamento di immobile, “ si era previsto che fino all’esito dei lavori e alla consegna degli immobili, gli stessi sarebbero rimasti nella piena disponibilità della GH srl. ”.
Invero, tale passaggio lessicale trova riscontro nell’art. 2 del contratto di appalto (pag. 3).
12.4. Per quanto, infine, riguarda il punto relativo alla carenza di perizia giurata circa la conformità con i lavori già oggetto di atti di assenso, si deve rilevare che la s.c.i.a. rappresenta un titolo autonomo, di guisa che non si impone la sua coincidenza con i titoli pregressi. Piuttosto, la relazione asseverata del tecnico deve attestare la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per presentare la stessa s.c.i.a. così come avvenuto.
13. Tanto premesso, l’appello in esame risulta meritevole di accoglimento e, pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, vanno accolti il ricorso di primo grado ed i motivi aggiunti con conseguente annullamento degli atti ivi impugnati.
14. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9965/2023), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di prime cure ed i motivi aggiunti ed annulla gli atti ivi impugnati.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
LA NT, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
AN BA, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN BA | LA NT |
IL SEGRETARIO