Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 2590
TAR
Sentenza 7 novembre 2023
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CS
Accoglimento
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione della normativa sul procedimento amministrativo

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l'appello, annullando la sentenza di primo grado e gli atti impugnati. Ha evidenziato che la dichiarazione di nullità della SCIA doveva essere qualificata come dichiarazione di inefficacia e che le motivazioni poste a fondamento dell'atto comunale erano insufficienti o errate. In particolare, è stata contestata la motivazione relativa all'assenza del parere del Consorzio ASI, la legittimazione della società alienante a presentare la SCIA e la necessità di una perizia giurata sulla conformità dei lavori.

  • Accolto
    Vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, ritenendo che l'ordinanza di demolizione fosse illegittima a causa dei vizi riscontrati nella dichiarazione di nullità della SCIA, che ne costituiva il presupposto.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha esaminato l'appello proposto dalla società SIGE s.r.l.s. avverso la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso della società contro la dichiarazione di nullità di una SCIA e CILA, nonché contro l'ingiunzione di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. La SIGE aveva impugnato la determinazione del Comune di Manfredonia che dichiarava la nullità della SCIA e della CILA presentate per lavori di completamento di un edificio, ritenendole incomplete e non conformi agli strumenti urbanistici, in particolare per la carenza di spazi destinati a parcheggio pubblico. La società aveva altresì contestato l'ordinanza di demolizione e l'inammissibilità di una successiva SCIA per il completamento delle opere. Il TAR aveva confermato la legittimità degli atti comunali, ritenendo la SCIA inefficace per la mancanza del parere del Consorzio ASI e per la carenza di standard urbanistici, e che l'ordinanza di demolizione fosse sanabile ai sensi dell'art. 21-octies della L. n. 241/1990. La SIGE, nel suo appello, ha lamentato la violazione di norme procedurali e sostanziali, l'omessa e/o erronea considerazione dei fatti, il travisamento, l'illogicità manifesta e la motivazione erronea, contestando in particolare l'attribuzione della responsabilità per la mancata acquisizione del parere ASI, l'asserita ultrapetizione del TAR riguardo alla questione dei parcheggi, e l'omessa comunicazione di avvio del procedimento per l'ordinanza di demolizione.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformando la sentenza del TAR. Il Collegio ha innanzitutto qualificato la "declaratoria di nullità" come dichiarazione di inefficacia della SCIA ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, della L. n. 241/1990. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata acquisizione del parere del Consorzio ASI, evidenziando che, ai sensi dell'art. 19-bis della L. n. 241/1990, l'onere di trasmettere la SCIA alle amministrazioni interessate per l'acquisizione dei pareri spetta all'amministrazione ricevente e non al privato. Inoltre, il Consiglio ha condiviso le argomentazioni dell'appellante riguardo alla legittimazione della società alienante (Società Folaghe) a presentare i titoli abilitativi, in virtù dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 e della circostanza che la SIGE aveva richiesto la voltura delle pratiche. Infine, riguardo alla carenza di perizia giurata sulla conformità dei lavori, il Consiglio ha precisato che la SCIA costituisce un titolo autonomo e non richiede necessariamente la coincidenza con i titoli pregressi, ma solo l'attestazione tecnica della sussistenza dei presupposti. Pertanto, il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti sono stati accolti, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 2590
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2590
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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