Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 8 aprile 1937;
- per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo 24 maggio 1931;
- per la provincia di Benevento, il contratto collettivo 13 luglio 1937;
- per la provincia di Chieti, il contratto collettivo 4 luglio 1957;
- per la provincia di Macerata, il contratto collettivo integrativo, 26 settembre 1958;
- per la provincia di Potenza, il contratto collettivo 21 settembre 1958;
- per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 22 luglio 1959;
- per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 24 maggio 1959;
- per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 13 marzo 1952;
sono regolabili da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concerla disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Benevento, Chieti, Macerata, Potenza, Roma, Salerno e Teramo.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 8 aprile 1937;
- per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo 24 maggio 1931;
- per la provincia di Benevento, il contratto collettivo 13 luglio 1937;
- per la provincia di Chieti, il contratto collettivo 4 luglio 1957;
- per la provincia di Macerata, il contratto collettivo integrativo, 26 settembre 1958;
- per la provincia di Potenza, il contratto collettivo 21 settembre 1958;
- per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 22 luglio 1959;
- per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 24 maggio 1959;
- per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 13 marzo 1952;
sono regolabili da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concerla disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Benevento, Chieti, Macerata, Potenza, Roma, Salerno e Teramo.