TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI-1^sez.civile Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente Dott.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dott.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1561/2019 TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Giampaola Lapertosa
-RICORRENTE- E
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in Controparte_1 atti, dall'Avv. Francesco Latesoriere
-RESISTENTE- NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE- OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
* * * * * * * * * * All'esito del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza, scaduto il 24.04.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, previa trasmissione del fascicolo processuale al P.M. per l'acquisizione del prescritto parere. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 4467/2019, pubblicata il 28.11.2019 con cui questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Espletata la fase istruttoria, mediante le produzioni documentali delle parti, i procuratori delle parti, riportandosi a tutti gli scritti di causa, precisavano le conclusioni. Parte ricorrente chiedeva di: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Monopoli il 19.08.2006, tra il sig. e la sig.ra ; b) ordinare Controparte_1 Parte_1 all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Monopoli, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
c) Confermare i provvedimenti adottati dal Giudice della separazione, dott. , Persona_1 giusta ordinanza del 06.06.2018, confermati in sede di udienza del 24.01.2019, con la quale veniva disposta la sospensione degli incontri padre-figlia nella modalità libera e la loro prosecuzione in forma protetta, secondo il calendario predisposto dai servizi sociali del comune di Monopoli competenti, ovvero una volta alla settimana;
d) Confermare i provvedimenti adottati in sede di separazione, giusta anche la sentenza n. 1399/2024, del Giudice dott. , pubbl. il 21/03/2024 nell'ambito del procedimento RG n. Persona_1 2720/2016; e) condannare il sig. alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese e Controparte_1 competenze del presente giudizio alla luce di quanto sopra si chiede che la causa sia decisa, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di note conclusionali e repliche”. Parte resistente, invece, instava per l'accoglimento delle seguenti richieste:-“1) Affidare ad entrambi i coniugi la figlia minore;
2) Dichiarare che nulla sarà versato dal marito alla moglie a titolo di Per_2 mantenimento in quanto la stessa lavora e dispone di reddito proprio;
2) Riconoscere a carico del sig. l'obbligo di versare a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Controparte_1 Per_3 , un assegno mensile di soli €180,00, atteso che il sig. non dispone di alcuna fonte di
[...] CP_1 reddito né percepisce alcun sussidio statale. Con vittoria di spese di giudizio”. A seguito del temine per il deposito di note in sostituzione di udienza, come indicato in epigrafe, la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Preso atto della sentenza non definitiva n. 4467/2019, pubblicata il 28.11.2019 con cui questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il presente giudizio pende allo stato per le sole questioni accessorie. Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, il Collegio deve constatate il raggiungimento della maggiore età della figlia (02.10.2007) e, pertanto, deve revocare Per_2 le disposizioni concernenti l'affidamento e il collocamento residenziale della stessa, rispetto a quelle già delibate nella fase sommaria presidenziale. In ordine all'obbligo di contribuzione in favore della figlia il Collegio deve prendere atto Per_2 del dato irrefutabile di un oggettivo accrescimento delle esigenze di vita della stessa, inevitabilmente correlato al decorso del tempo e della immutata condizione economica del padre che al momento non risulta percepire alcun reddito, atteso che non è stata depositata una certificazione dell'agenzia delle entrate che attesti questo. Le spese straordinarie concernenti la figlia saranno ripartite al 50% tra i genitori Per_2 coobbligati, con la precisazione che le stesse spese dovranno individuarsi e rimborsarsi, d'ora innanzi, secondo le previsioni contenute nel Protocollo d'intesa siglato in data 16.11.2017, con le integrazioni e/o modifiche di cui al Protocollo dell'8 luglio 2019. Alla soccombenza del resistente (sulla determinazione dell'assegno di mantenimento per la figlia) consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 (ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00, tabella
“Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed esclusa la fase istruttoria, non celebratasi, liquidate con una riduzione del 30% stante la tenuità della causa). La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 29.01.2019, nei confronti di così provvede: Controparte_1 REVOCA le disposizioni concernenti l'affidamento e il collocamento residenziale della figlia Per_2 (02.10.2007), per aver la stessa raggiunto la maggiore età, nelle more della definizione del presente procedimento contenzioso;
DISPONE a carico di l'obbligo di versare, in favore della entro il giorno 5 di Controparte_1 Pt_1 ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2025, la somma di € 360,00, (oltre aggiornamenti annuali Istat) a titolo di contributo al mantenimento della figlia (02.10.2007), maggiorenne ma economicamente Per_2 non autosufficiente, oltre il 50 % delle spese straordinarie per la figlia da individuarsi e rimborsarsi secondo le modalità indicate nel protocollo d'intesa dell'08.07.2019; CONDANNA al pagamento delle spese processuali del presente procedimento Controparte_1 sostenute dalla che liquida in complessivi € 4.067,00, per compensi, oltre accessori di legge Pt_1 se dovuti nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 9 settembre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
TRIBUNALE DI BARI-1^sez.civile Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente Dott.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dott.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1561/2019 TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Giampaola Lapertosa
-RICORRENTE- E
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in Controparte_1 atti, dall'Avv. Francesco Latesoriere
-RESISTENTE- NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE- OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
* * * * * * * * * * All'esito del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza, scaduto il 24.04.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, previa trasmissione del fascicolo processuale al P.M. per l'acquisizione del prescritto parere. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 4467/2019, pubblicata il 28.11.2019 con cui questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Espletata la fase istruttoria, mediante le produzioni documentali delle parti, i procuratori delle parti, riportandosi a tutti gli scritti di causa, precisavano le conclusioni. Parte ricorrente chiedeva di: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Monopoli il 19.08.2006, tra il sig. e la sig.ra ; b) ordinare Controparte_1 Parte_1 all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Monopoli, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
c) Confermare i provvedimenti adottati dal Giudice della separazione, dott. , Persona_1 giusta ordinanza del 06.06.2018, confermati in sede di udienza del 24.01.2019, con la quale veniva disposta la sospensione degli incontri padre-figlia nella modalità libera e la loro prosecuzione in forma protetta, secondo il calendario predisposto dai servizi sociali del comune di Monopoli competenti, ovvero una volta alla settimana;
d) Confermare i provvedimenti adottati in sede di separazione, giusta anche la sentenza n. 1399/2024, del Giudice dott. , pubbl. il 21/03/2024 nell'ambito del procedimento RG n. Persona_1 2720/2016; e) condannare il sig. alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese e Controparte_1 competenze del presente giudizio alla luce di quanto sopra si chiede che la causa sia decisa, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di note conclusionali e repliche”. Parte resistente, invece, instava per l'accoglimento delle seguenti richieste:-“1) Affidare ad entrambi i coniugi la figlia minore;
2) Dichiarare che nulla sarà versato dal marito alla moglie a titolo di Per_2 mantenimento in quanto la stessa lavora e dispone di reddito proprio;
2) Riconoscere a carico del sig. l'obbligo di versare a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Controparte_1 Per_3 , un assegno mensile di soli €180,00, atteso che il sig. non dispone di alcuna fonte di
[...] CP_1 reddito né percepisce alcun sussidio statale. Con vittoria di spese di giudizio”. A seguito del temine per il deposito di note in sostituzione di udienza, come indicato in epigrafe, la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Preso atto della sentenza non definitiva n. 4467/2019, pubblicata il 28.11.2019 con cui questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il presente giudizio pende allo stato per le sole questioni accessorie. Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, il Collegio deve constatate il raggiungimento della maggiore età della figlia (02.10.2007) e, pertanto, deve revocare Per_2 le disposizioni concernenti l'affidamento e il collocamento residenziale della stessa, rispetto a quelle già delibate nella fase sommaria presidenziale. In ordine all'obbligo di contribuzione in favore della figlia il Collegio deve prendere atto Per_2 del dato irrefutabile di un oggettivo accrescimento delle esigenze di vita della stessa, inevitabilmente correlato al decorso del tempo e della immutata condizione economica del padre che al momento non risulta percepire alcun reddito, atteso che non è stata depositata una certificazione dell'agenzia delle entrate che attesti questo. Le spese straordinarie concernenti la figlia saranno ripartite al 50% tra i genitori Per_2 coobbligati, con la precisazione che le stesse spese dovranno individuarsi e rimborsarsi, d'ora innanzi, secondo le previsioni contenute nel Protocollo d'intesa siglato in data 16.11.2017, con le integrazioni e/o modifiche di cui al Protocollo dell'8 luglio 2019. Alla soccombenza del resistente (sulla determinazione dell'assegno di mantenimento per la figlia) consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 (ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00, tabella
“Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed esclusa la fase istruttoria, non celebratasi, liquidate con una riduzione del 30% stante la tenuità della causa). La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 29.01.2019, nei confronti di così provvede: Controparte_1 REVOCA le disposizioni concernenti l'affidamento e il collocamento residenziale della figlia Per_2 (02.10.2007), per aver la stessa raggiunto la maggiore età, nelle more della definizione del presente procedimento contenzioso;
DISPONE a carico di l'obbligo di versare, in favore della entro il giorno 5 di Controparte_1 Pt_1 ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2025, la somma di € 360,00, (oltre aggiornamenti annuali Istat) a titolo di contributo al mantenimento della figlia (02.10.2007), maggiorenne ma economicamente Per_2 non autosufficiente, oltre il 50 % delle spese straordinarie per la figlia da individuarsi e rimborsarsi secondo le modalità indicate nel protocollo d'intesa dell'08.07.2019; CONDANNA al pagamento delle spese processuali del presente procedimento Controparte_1 sostenute dalla che liquida in complessivi € 4.067,00, per compensi, oltre accessori di legge Pt_1 se dovuti nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 9 settembre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato