Articolo 18 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
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24 ottobre 1989
Art. 18. 1. La segreteria del pubblico ministero da' avviso senza ritardo ai difensori del deposito della documentazione relativa all'attivita' integrativa di indagine prevista dall'art. 430 del codice.
Nota all'art. 18:
Si riporta il testo dell' art. 430 del codice di procedura penale :
"Art. 430 (Attivita' integrativa di indagine del pubblico ministero). - 1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, puo' compiere attivita' integrativa di indagini, fatta eccezione degli atti per i quali e' prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.
2. La documentazione relativa all'attivita' indicata nel comma 1 e' immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facolta' dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia".
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989