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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2024, n. 12241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12241 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SC TR OL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO AL, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
sentiti i difensori, Avv. TIZIANO SAPORITO del foro di Crotone e Avv. GREGORIO VISCOMI del foro di Catanzaro, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 17/10/2023 il Tribunale di Catanzaro, provvedendo sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di TR AO SC avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro emessa in data 14/09/2023, applicativa nei confronti di costui della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di estorsione aggravata, consumata e tentata, sub capi 6 e 16 dell'incolpazione provvisoria, in riforma del provvedimento impugnato, ha annullato limitatamente al capo 6 e confermato per il capo 16, sostituendo la misura con quella degli arresti domiciliari. (571 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12241 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 23/02/2024 2. Avverso l'ordinanza del giudice del riesame propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, sulla base di quattro motivi: - violazione di legge, in relazione agli artt. 136, 137, 357 e 373 cod. proc. pen. per l'inutilizzabilità, anche in fase cautelare, delle sommarie informazioni testimoniali rese da AN ZZ in data 12 giugno 2020, prive di sottoscrizione, sintetizzate nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria;
- violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 273, 292, 309 cod. proc. pen. circa la valutazione degli elementi indizianti, senza considerare le circostanze tese ad inficiare l'attendibilità del ZZ, le cui dichiarazioni erano altresì prive di riscontri esterni;
- violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo sia dell'impiego del metodo mafioso sia del dolo di agevolazione dell'associazione, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., rispetto alle affermate esigenze cautelari, nonostante il tempo "silente" dalla commissione del fatto, risalente al 2017, e il superamento della presunzione relativa di cui agli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3 -bis cod. proc. pen. per il ridimensionamento del quadro indiziario. 3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati. Le censure, infatti, reiterano doglianze già correttamente disattese dal giudice del riesame cautelare, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 4. La prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità - richiamata dal Tribunale - ritiene, in termini condivisibili, che sono utilizzabili per l'adozione di misure cautelari le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, riportate dalla polizia giudiziaria in annotazioni o relazioni di servizio redatte e sottoscritte dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non oggetto di verbalizzazione (Sez. 5, n. 37292 del 07/06/2022, Petriccione, Rv. 284018-01; Sez. 1, n. 38602 del 23/06/2021, Aulisio, Rv. 282123-01), con la conseguenza che sono state ritenute a ragione utilizzabili nella fase procedimentale in questione le dichiarazioni rese dalla vittima dell'estorsione, AN ZZ, il quale, a seguito di un pestaggio, decise di rivolgersi confidenzialmente agli inquirenti e di specificare i termini dell'intera vicenda, senza sottoscrivere la denuncia per timore di ritorsioni. 2 Il Tribunale ha ritenuto credibile il Rizzuto, sottolineando la coerenza del narrato di costui e richiamando gli elementi di riscontro, riportati nell'ordinanza genetica (le conversazioni intercettate, le dichiarazioni rese da terze persone informate sui fatti); in particolare, ha evidenziato che anche la vittima era un operatore commerciale che operava nella stessa realtà imprenditoriale del ricorrente (imprese funebri), notoriamente inquinata da dinamiche mafiose di controllo del territorio e delle relative attività economiche, citando i punti salienti della denuncia ("due o tre anni fa, ho fatto dei funerali fuori paese;
poco dopo ho ricevuto in Petronà la visita di SC TR AO, il quale mi ha detto che dovevo dargli 500 euro per ogni funerale che facevo;
nell'occasione SC mi diceva che i soldi erano destinati ai suoi amici"). Le argomentazioni difensive sono state altresì considerate e disattese, con sufficiente grado di persuasività, posto che l'alternativa lettura del rapporto fra lo SC e il ZZ si pone nell'ambito dell'approfondito di merito e non inficia la coerenza logica delle dichiarazioni della vittima, alla luce anche degli ulteriori atti di indagine, tesi a confermare la pressione della famiglia SC sugli altri operatori del settore, per operare in regime di monopolio. 4.1. La fattispecie risulta aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. nella duplice declinazione, oggettiva e soggettiva, dell'elemento circostanziale. Il provvedimento impugnato — in linea con il dato normativo — da conto del metodo mafioso, costituito dal fatto che il ricorrente abbia fatto riferimento ad un prezzo da pagare per avere la protezione del gruppo criminale e per evitare ritorsioni;
inoltre, sottolinea come l'azione delittuosa avesse il fine di supportare la compagine mafiosa, garantendo il consolidamento del racket estorsivo ed il controllo sulle vicende inerenti alle realtà imprenditoriali insistenti sul territorio (pagina 5). 5. L'ultimo motivo riguarda le esigenze cautelari. Ritiene il ricorrente che non sarebbe stato considerato che i fatti risalgono al 2017 e "che, da allora, giammai SC TR AO, per come ammesso dallo stesso ZZ AN.. .ha più effettuato alcuna richiesta nei suoi confronti" (pag. 15 del ricorso). In realtà, il cd. tempo silente è stato adeguatamente considerato dal Tribunale che ha diversamente valutato le esigenze cautelari, in ragione anche del ridimensionamento del quadro indiziario rispetto al capo 6, sostituendo la misura detentiva con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Il contesto di consumazione dei fatti, la gravità intrinseca degli stessi e le allarmanti modalità esecutive, tipicamente mafiose, hanno giustificato il presidio 3 del domicilio coatto, per recidere i legami col contesto criminale di riferimento ed evitare in tal modo il rischio concreto di recidiva. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il Consigliere estensore Il Pr sidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO AL, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
sentiti i difensori, Avv. TIZIANO SAPORITO del foro di Crotone e Avv. GREGORIO VISCOMI del foro di Catanzaro, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 17/10/2023 il Tribunale di Catanzaro, provvedendo sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di TR AO SC avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro emessa in data 14/09/2023, applicativa nei confronti di costui della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di estorsione aggravata, consumata e tentata, sub capi 6 e 16 dell'incolpazione provvisoria, in riforma del provvedimento impugnato, ha annullato limitatamente al capo 6 e confermato per il capo 16, sostituendo la misura con quella degli arresti domiciliari. (571 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12241 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 23/02/2024 2. Avverso l'ordinanza del giudice del riesame propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, sulla base di quattro motivi: - violazione di legge, in relazione agli artt. 136, 137, 357 e 373 cod. proc. pen. per l'inutilizzabilità, anche in fase cautelare, delle sommarie informazioni testimoniali rese da AN ZZ in data 12 giugno 2020, prive di sottoscrizione, sintetizzate nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria;
- violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 273, 292, 309 cod. proc. pen. circa la valutazione degli elementi indizianti, senza considerare le circostanze tese ad inficiare l'attendibilità del ZZ, le cui dichiarazioni erano altresì prive di riscontri esterni;
- violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo sia dell'impiego del metodo mafioso sia del dolo di agevolazione dell'associazione, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., rispetto alle affermate esigenze cautelari, nonostante il tempo "silente" dalla commissione del fatto, risalente al 2017, e il superamento della presunzione relativa di cui agli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3 -bis cod. proc. pen. per il ridimensionamento del quadro indiziario. 3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati. Le censure, infatti, reiterano doglianze già correttamente disattese dal giudice del riesame cautelare, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 4. La prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità - richiamata dal Tribunale - ritiene, in termini condivisibili, che sono utilizzabili per l'adozione di misure cautelari le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, riportate dalla polizia giudiziaria in annotazioni o relazioni di servizio redatte e sottoscritte dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non oggetto di verbalizzazione (Sez. 5, n. 37292 del 07/06/2022, Petriccione, Rv. 284018-01; Sez. 1, n. 38602 del 23/06/2021, Aulisio, Rv. 282123-01), con la conseguenza che sono state ritenute a ragione utilizzabili nella fase procedimentale in questione le dichiarazioni rese dalla vittima dell'estorsione, AN ZZ, il quale, a seguito di un pestaggio, decise di rivolgersi confidenzialmente agli inquirenti e di specificare i termini dell'intera vicenda, senza sottoscrivere la denuncia per timore di ritorsioni. 2 Il Tribunale ha ritenuto credibile il Rizzuto, sottolineando la coerenza del narrato di costui e richiamando gli elementi di riscontro, riportati nell'ordinanza genetica (le conversazioni intercettate, le dichiarazioni rese da terze persone informate sui fatti); in particolare, ha evidenziato che anche la vittima era un operatore commerciale che operava nella stessa realtà imprenditoriale del ricorrente (imprese funebri), notoriamente inquinata da dinamiche mafiose di controllo del territorio e delle relative attività economiche, citando i punti salienti della denuncia ("due o tre anni fa, ho fatto dei funerali fuori paese;
poco dopo ho ricevuto in Petronà la visita di SC TR AO, il quale mi ha detto che dovevo dargli 500 euro per ogni funerale che facevo;
nell'occasione SC mi diceva che i soldi erano destinati ai suoi amici"). Le argomentazioni difensive sono state altresì considerate e disattese, con sufficiente grado di persuasività, posto che l'alternativa lettura del rapporto fra lo SC e il ZZ si pone nell'ambito dell'approfondito di merito e non inficia la coerenza logica delle dichiarazioni della vittima, alla luce anche degli ulteriori atti di indagine, tesi a confermare la pressione della famiglia SC sugli altri operatori del settore, per operare in regime di monopolio. 4.1. La fattispecie risulta aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. nella duplice declinazione, oggettiva e soggettiva, dell'elemento circostanziale. Il provvedimento impugnato — in linea con il dato normativo — da conto del metodo mafioso, costituito dal fatto che il ricorrente abbia fatto riferimento ad un prezzo da pagare per avere la protezione del gruppo criminale e per evitare ritorsioni;
inoltre, sottolinea come l'azione delittuosa avesse il fine di supportare la compagine mafiosa, garantendo il consolidamento del racket estorsivo ed il controllo sulle vicende inerenti alle realtà imprenditoriali insistenti sul territorio (pagina 5). 5. L'ultimo motivo riguarda le esigenze cautelari. Ritiene il ricorrente che non sarebbe stato considerato che i fatti risalgono al 2017 e "che, da allora, giammai SC TR AO, per come ammesso dallo stesso ZZ AN.. .ha più effettuato alcuna richiesta nei suoi confronti" (pag. 15 del ricorso). In realtà, il cd. tempo silente è stato adeguatamente considerato dal Tribunale che ha diversamente valutato le esigenze cautelari, in ragione anche del ridimensionamento del quadro indiziario rispetto al capo 6, sostituendo la misura detentiva con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Il contesto di consumazione dei fatti, la gravità intrinseca degli stessi e le allarmanti modalità esecutive, tipicamente mafiose, hanno giustificato il presidio 3 del domicilio coatto, per recidere i legami col contesto criminale di riferimento ed evitare in tal modo il rischio concreto di recidiva. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il Consigliere estensore Il Pr sidente