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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4930 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudiceonorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 20/07/2023 da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
PELLEGRINO DOMENICA del foro di Bergamo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
con l'avv. PASINETTI ANTONIO del foro di Bergamo, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio Conclusioni assunte con le note depositate a tal uopo all'udienza del 18.3.25 ex art. 473-bis 28 cpc che si intendono richiamate
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso debitamente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio da ex compagna chiedendo la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale per il figlio minore nato dalla convivenza Persona_1
precedente con la resistente l'1.10.2013.
Premetteva che la regolamentazione era stata pronunciata con decreto di questo
Tribunale datato 2 Febbraio 2018 con condizioni concordate alla fine dagli stessi genitori che prevedevano l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, l'obbligo per il padre di versare a titolo di mantenimento ordinario un assegno mensile di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Assumeva inoltre che nel 2017, su richiesta del PM, era iniziato avanti al Tribunale per i minorenni di Brescia un procedimento che aveva origine da una denuncia che la resistente aveva fatto in base alla quale “il minore era esposto ad un contesto familiare maltrattante” , che il TM aveva disposto il monitoraggio da parte dei servizi sociali, oltre ad un percorso di mediazione e alla assistenza domiciliare e quindi aveva alla in data 25 gennaio 2023 concluso il procedimento con un decreto nel quale aveva disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre, limitato la responsabilità genitoriale di lui, disposto il monitoraggio sul nucleo familiare per 24 mesi, oltre al sostegno dei servizi sociali con i percorsi previsti e la presa in carico da parte della neuropsichiatria infantile del minore. Il ricorrente ricordava che il figlio era affetto da grave handicap e cioè “sindrome di Down, oltre a disabilità intellettiva grave e afasia dello sviluppo” per la quale gli era stata riconosciuta una pensione di invalidità di €
700,00 oltre all'indennità di accompagnamento per € 525,00. Si soffermava ad evidenziare come detto decreto del TM lo aveva lasciato sorpreso e basito, ritenendo, da un lato che l'accordo raggiunto avanti al tribunale ordinario alla base del decreto del 31.1.2018 doveva essere considerato quello definitivo e, dall'altro lato, che il Tribunale minori si era pronunciato sulla base di allegazioni di una memoria della ex compagna su cui non vi era stato instaurato alcun contraddittorio e che peraltro erano menzognere.
Affermava infatti che nessun abbandono vi era mai stato da parte sua che era effettivamente era andato in Bolivia per due mesi, ma non in maniera definitiva, tanto che era tornato poi per richiedere l'iscrizione del figlio sul proprio documento valido per l'espatrio, e, allo stesso modo, negava l'interpretazione della esistenza della disdetta che lui aveva dato relativamente alla locazione ove madre e figlio vivevano, assumendo di aver inizialmente invitato la compagna a subentrare nel contratto e comunque di aver disdettato la locazione per aver perso il lavoro e quindi per non avere la possibilità di continuare a versare il canone. Riportava peraltro come, dopo il 2018 egli si era sempre reso disponibile nei confronti della ex compagna, che aveva anche ospitato nella casa andando a dormire in macchina per circa un mese e sottolineando come, di contro a quanto veniva indicato nel decreto del TM, era la compagna ad avere grossi problemi sia per essere abituale dipendente dall'alcol - ricordando un episodio avvenuto nel 2022, in cui era accaduto che la signora fosse ubriaca fuori da un bar e si fosse messa a litigare con altri e con intervento della polizia e sanzione nei suoi confronti - sia per trascurare il minore, per es. da ultimo anche per essere andata a vivere in un negozio ove non vi erano gli spazi adeguati per un bambino, specialmente per un bambino le patologie di cui il figlio era affetto. In modo specifico contestava altresì il fatto che la madre gestisse i soldi del minore collegati alla pensione di invalidità per esigenze personali, ciò , a suo dire, perché ella aveva la volontà di portare in Italia gli altri suoi tre figli che vivevano in Bolivia. Si doleva quindi del fatto che la resistente impedisse ogni suo rapporto col figlio ed egli non potesse andare neanche a prendere il minore a scuola. Contestava che la madre aveva ritirato dal libretto del figlio € 11.300,00 spostando l'importo dal libretto cointestato ad un conto corrente personale, inoltre che la stessa si fosse messa a lavorare aprendo un'attività di servizi per i boliviani proprio all'interno di quello stesso negozio nel quale viveva col figlio, tenendo altresì un tenore di vita alto che vedeva la signora molto spesso in viaggio insieme al figlio, che quindi perdeva sia la scuola che le terapie. Da ultimo assumeva di lavorare presso la ABB di Dalmine con turni che gli consentivano di avere il fine settimana libero e con uno stipendio di € 1.300,00 mensili onerato dal pagamento del canone della stanza ove viveva di € 350,00, ritenendo che la resistente avesse un reddito annuo di circa € 25.000,00. Concludeva chiedendo la nomina di un curatore speciale, l'intervento dei servizi sociali, la disposizione dell'affido condiviso con collocamento del minore presso di lui , con diritto di visita paritetico e correlato mantenimento diretto e versamento dei genitori del 50% delle spese straordinarie o, in caso contrario, chiedeva che ogni genitore versasse € 200,00 su un conto corrente intestato al figlio.
Si costituiva la resistente che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per essere gli argomenti dedotti in ricorso già stati decisi dal TM e dunque pertanto non più da affrontare. In fatto assumeva di essere mediatrice culturale e di vivere in un immobile a Bergamo del tutto idoneo al figlio , per il quale spendeva € 800,00 mensili di canone e di spese;
contestava, seppur in maniera generica, tutto quello che era stato dedotto in ricorso, ricordando come dal 2018 il ricorrente non avesse mai versato l'assegno di mantenimento per il figlio, tanto è vero che ella aveva una credito di ben
€ 22.874,71. Concludeva quindi ribadendo le eccepita inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
All'esito della prima udienza il giudice designato, dopo aver sentito le parti, con ordinanza del 23 dicembre 2023 pronunciava in via provvisoria ed urgente e modificava la forma di affido disponendo l'affido in via condivisa del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con delega esclusiva alla stessa per la materia sanitaria, confermava l'obbligo per il padre di versare € 350,00 mensile per il mantenimento, quindi richiedeva l'intervento dei Servizi
Sociali di Mapello e di Bergamo per avere una rappresentazione attuale della situazione del nucleo familiare, oltre alla predisposizione delle visite tra padre e figlio.
Nell'ambito delle relazioni via via depositate si dava atto di una situazione particolarmente conflittuale tra le parti, tant'è che la stessa operatrice sociale, nella penultima relazione, indicava come necessaria la possibilità che il bambino fosse portato a vedere il padre da una terza persona e non invece dalla madre, alla luce delle forti lite delle parti e dei comportamenti aggressivi che le parti avevano anche di fronte al bambino, tant'è che veniva chiesto la nomina di un curatore speciale, richiesta che non veniva accolta per l'assenza di reali presupposti giuridici . Nell'ultima relazione veniva dato atto che il bambino era stato portato dalla madre in Perù (in realtà si trattava della Bolivia). All'esito di tale relazione, il giudice designato fissava immediatamente un'udienza di comparizione per il 10 ottobre 2024, udienza nella quale entrambe le parti comparivano e la madre riconosceva il fatto che il bambino fosse stato portato all'estero, evidenziando come tale situazione era collegata ai comportamenti di stalking e di minaccia continui di cui ella si riteneva vittima posti in essee dal ricorrente, riportando altresì come ella era stata costretta anche a chiudere la sua attività di mediazione culturale perché l'ex compagno creava giornalmente dei problemi, urlando e spaventando i clienti. Il giudice a questo punto richiedeva l'immediato deposito del passaporto del minore per avere contezza di dove questi fosse sospendendo l'obbligo del versamento del mantenimento a carico del padre. Da quanto indicato da parte dei procuratori veniva altresì sospesa automaticamente anche l'erogazione della pensione di invalidità. Fissata l'udienza di discussione i procuratori si riportavano ai rispettivi atti chiedendo rispettivamente parte ricorrente, la pronuncia di limitazione della responsabilità genitoriale alla luce del grave atto di sottrazione con il trasporto all'estero del minore, l'affido super esclusivo al padre, con l'obbligo della madre di versare un assegno di mantenimento e la possibilità per il padre di poter gestire in maniera esclusiva la pensione del figlio stesso, mentre parte resistente ribadiva l'eccepita inammissibilità del ricorso, richiedendo comunque il rigetto delle domande così svolte.
Nel merito il Collegio ritiene di dover rigettare il ricorso per le motivazioni che seguono.
Va preliminarmente evidenziato che il minore, nato in [...], è ivi vissuto fino al mese di ottobre 2024 e ciò inevitabilmente fonda la competenza di questo giudicante di decidere le questioni al minore stesso relative. Il ricorrente ha posto a fondamento del ricorso rispettivamente: a) l'erroneità e illegittimità del decreto del 25.1.23 del TM per l'assenza di contraddittorio sulle allegazioni di cui all'ultima memoria della resistente depositata avanti al medesimo tribunale;
b) la assenza di veridicità circa i due principali presupposti indicati alla base dell'affido super-esclusivo alla madre e cioè il suo abbandono e la disdetta della locazione della casa familiare, c) la propensione a bere della resistente, la sua trascuratezza nei confronti del minore e il dato per cui ella utilizzerebbe i soldi relativi alla pensione di invalidità del figlio per altri fini.
Da ultimo si riportava il grave episodio per cui la resistente aveva di fatto sottratto il figlio portandolo senza alcun consenso del padre, nonostante l'affido condiviso pronunciato in questo giudizio, in Bolivia.
Nessuna di tali argomentazioni è però fondata.
La contestazione della erroneità del decreto del TM per essere stata la memoria utilizzata nel corso del giudizio condivisa dal detto giudicante in assenza di contraddittorio è , in questa sede, irrilevante, avendo semmai in tal senso il ricorrente dovuto proporre appello alla decisione individuando le ragioni dell'errore contestato.
Riportare ciò nel presente, diverso procedimento è del tutto irrilevante oltre che inammissibile.
Nel decreto del TM contestato sono effettivamente indicati sia l'abbandono del padre che la situazione difficile della privazione della casa parafamiliare per madre e figlio
(malato) collegato alla disdetta del contratto di locazione. E' tuttavia davvero difficile considerare tali elementi come elementi inesistenti o frutto di menzogna: basti, in tal senso, considerare che a) il è andato in Bolivia dal novembre 2022 fino al Pt_1
gennaio 2023 per un lungo periodo senza dare notizie in famiglia ciò concretando proprio la situazione di abbandono di cui si parla nel decreto e ciò non può essere cambiato da quanto egli assume in ricorso e cioè che sia tornato in Italia per il permesso di soggiorno avendo un appuntamento per il 19 gennaio;
b) l'intervenuta disdetta della casa parafamiliare è documentale e nulla rileva di contro a quanto asserito dal ricorrente circa l'aver egli proposto alla compagna di subentrare nel contratto di locazione, visto che egli aveva perso il lavoro e non aveva il denaro per versare il canone. Si aggiunga, propri in relazione a tale secondo presupposto che è un dato di fatto che egli, dopo la disdetta al contratto si sia completamente disinteressato vuoi della compagna che del figlio non avendo cercato altra diversa allocazione o comunque diversa sistemazione del nucleo familiare, nonostante le gravi patologie del minore stesso, con un comportamento tanto grave quanto omissivo e decisamente lontano da qualsivoglia indicazione di affetto genitoriale.
Relativamente poi alla propensione al bere contestata a carico della resistente, il ricorrente si è limitato a riportare un episodio avvenuto in data 31.10.22 di una rissa all'esterno di un bar, senza peraltro neppure allegare alcun ulteriore elemento di prova rispetto a quanto riportato in ricorso.
Relativamente alla trascuratezza contestata alla madre relativamente alla cura del figlio anche tale indicazione è priva di qualsivoglia addentellato, peraltro, di contro, smentito già in seno agli atti del ricorrente ove si legge che è la madre ad essere l'unica presente per le terapie e per la scuola (e ciò dolendosi di non potersi esserci egli stesso) ed ancor più smentito dalla lettura sia delle relazioni effettuate durante il procedimento avanti al Con TM di sia delle relazioni depositate nel presente giudizio. Si rimanda testualmente alla indicazione della preside della scuola frequentata dal minore e come, di fatto, sia soltanto la madre che dal 2018 gestisca del tutto il minore in tutti gli ambiti, da quello scolastico a quello sanitario. Resta pertanto del tutto sconfessata l'asserita trascuratezza in capo alla resistente.
Il ricorrente ha anche assunto che la madre si sia appropriata dei soldi della pensione d'invalidità del figlio per usi diversi e personali , in tal senso richiedendo in tutti gli atti di ottenere la gestione di essi, per es., già in ricorso di fatto utilizzando tali risorse per il mantenimento e ipotizzando per i genitori la sola contribuzione alle spese straordinarie. Ebbene considerando che la resistente ha affermato, senza essere di fatto seriamente contestata, che dal 2018 (epoca del decreto dell'AGO di prima regolamentazione della responsabilità genitoriale) il ricorrente non ha mai versato l'assegno di mantenimento per il figlio tanto da avere finora un credito di ben € 22.874,71 per mancato versamento, cosicchè ci si chiede come altro avrebbe potuto fare la madre a garantire la sopravvivenza del minore senza intaccare proprio quei soldi ottenuti per la patologia di cui purtroppo il figlio soffre. A ciò si aggiunga che nonostante la spregevole contestazione neppure il ricorrente abbia in alcun modo indicato quali sarebbero stati i “diversi fini” cui si riferiva relativamente all'uso improprio del denaro del figlio d parte della madre.
E' invece vera la grave azione della madre che nel mese di settembre 2024, nonostante con il provvedimento provvisorio del 23.12.23 si fosse disposta la forma dell'affido condiviso ad entrambi i genitori del minore, si è recata in Bolivia con il minore, senza il consenso del padre.
Tale grave atto ha giustificato l'immediata fissazione dell'udienza di comparizione al
10.12.2024 durante la quale la resistente ha spiegato di essersi effettivamente recata all'estero con il figlio per sfuggire ai comportamenti vessatori del ricorrente, il quale si presentava avanti alla sede del suo ufficio urlando e così spaventando i clienti, con la conseguenza della chiusura della chiusura dell'ufficio e perdita del lavoro di mediatrice culturale;
dopo aver affermato di aver iscritto il figlio alla scuola italiana, ella ha evidenziato che andando all'estero evitava i continui conflitti con il ricorrente.
L'esistenza di liti tra le parti viene effettivamente anche riportata nelle relazioni dei SS svolte nel presente giudizio, vale in tal senso richiamare, per es. il dato testuale per cui l'operatrice sociale scrive di aver proposto alle parti di far accompagnare il minore da terze persone addirittura al fine di evitare il contatto tra i due genitori, fonte di aspre liti di fronte al minore .
Dalla lettura del documento depositato dal procuratore del ricorrente si ha contezza che il minore sia stato iscritto dal 25 settembre al 13 dicembre 2024 presso un'associazione per soggetti down a Cochabamba – Bolivia : da tale documento questo Collegio ricava la particolare temporaneità della iscrizione, collegata a soli pochi mesi e pertanto l'inesistenza di una reale progettualità futura collegata ad una reale permanenza del minore in Bolivia. In altri termini tutti i suddetti elementi portano ragionevolmente a ritenere che la pur grave azione della madre di andare all'estero con il minore senza consenso del padre non concreti realmente una sottrazione internazionale del minore , quanto piuttosto sia un'azione, certamente grave , collegata alla esasperazione della madre per i comportamenti del padre, comportamenti che hanno iniziato ad esserci a partire proprio dall'epoca dell'inizio del presente procedimento , come si desume dal dato fattuale per cui fino ad allora la resistente aveva regolarmente iscritto il figlio a scuola, lo aveva Contr accompagnato presso la er garantirgli le cure di cui necessitava, si era creata un lavoro come “mediatrice culturale”
Deve sottolinearsi come a fronte della forte fiducia che il giudice designato ha voluto riconoscere al padre, certi della fondatezza del suo dolore per non poter stare con il figlio in modo continuativo, attraverso l'emanazione del provvedimento urgente e provvisorio con il quale ha modificato la forma di affido del minore trasformandola da affido super-esclusivo in affido condiviso per entrambi i genitori, consentendo al padre di poter effettivamente essere presente nella vita del minore, di contro rispetto a quello che ci si sarebbe atteso, è accaduto che nelle visite il padre non rispettasse gli orari prefissati, che, incurante del pregiudizio e del possibile disagio del figlio – gravemente handicappato - litigasse in modo ripetuto e frequente con la madre avanti a figlio e operatrice sociale, così dando contezza di una reale inidoneità genitoriale per il disprezzo/indifferenza che sembra nutrire nel coinvolgimento del figlio in situazioni negative quali le liti genitoriali.
Se a ciò si aggiunge la totale assenza nel contributo del mantenimento, nonostante il lavoro da cui, secondo le sue stesse dichiarazioni, egli percepisce uno stipendio mensile di € 1300,00, e, cosa ancora più inspiegabile, l' intero l'AU, si ha prova anche di una sorta di indifferenza rispetto alle esigenze materiali del minore, avendo altresì il più che ragionevole dubbio che egli ritenga che la pensione di invalidità del figlio possa essere utilizzata a tal fine, quasi ignorando che, di contro, essa dovrebbe essere finalizzata a garantire le cure di cui il minore necessita. Da tutto quanto allora finora esposto non si rinvengono elementi utili atti a rendere più vantaggioso per il minore alcun cambio della forma di affido rispetto a quella da ultimo indicata dal TM che appare, infatti , la forma più tutelante in vista di quanto finora la madre ha fatto.
Il ricorso pertanto viene rigettato e, revocata la condizione di modifica dell'affido di cui all'ordinanza del dicembre 2024, con la conferma delle condizioni di cui al decreto del TM del 25.1.23 in termini di affido super esclusivo alla madre, affido e presa in carico alla NPI del minore e monitoraggio dei SS competenti per territorio.
A completamento delle condizioni si aggiunge la conferma dell'assegno di mantenimento in € 350,00 mensili e l'onere al 50% delle spese straordinarie nonché la visita presso i SS previa calendarizzazione in accordo tra padre e operatori.
Le spese di lite, stante la prevalente soccombenza, si pongono a carico del ricorrente e si liquidano in dispositivo in conformità del DM 147/22 (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi)
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto
- conferma le condizioni da ultimo disposte con il decreto del Tribunale per i
Minorenni di Brescia del 25.1.23 e pertanto:
- limitazione della responsabilità genitoriale del padre;
-affido super-esclusivo del minore alla madre , con collocazione prevalente presso la stessa ed esclusiva sua responsabilità in tema di educazione, residenza, scuola e salute;
- obbligo del padre del versamento di € 350,00 a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie;
- visite previa calendarizzazione presso i SS competenti
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della resistente che si liquidano in € 2906,00 (di cui € per la fase di studio, € per la fase iniziale ed € per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso generale spese 15% Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudiceonorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 20/07/2023 da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
PELLEGRINO DOMENICA del foro di Bergamo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
con l'avv. PASINETTI ANTONIO del foro di Bergamo, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio Conclusioni assunte con le note depositate a tal uopo all'udienza del 18.3.25 ex art. 473-bis 28 cpc che si intendono richiamate
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso debitamente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio da ex compagna chiedendo la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale per il figlio minore nato dalla convivenza Persona_1
precedente con la resistente l'1.10.2013.
Premetteva che la regolamentazione era stata pronunciata con decreto di questo
Tribunale datato 2 Febbraio 2018 con condizioni concordate alla fine dagli stessi genitori che prevedevano l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, l'obbligo per il padre di versare a titolo di mantenimento ordinario un assegno mensile di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Assumeva inoltre che nel 2017, su richiesta del PM, era iniziato avanti al Tribunale per i minorenni di Brescia un procedimento che aveva origine da una denuncia che la resistente aveva fatto in base alla quale “il minore era esposto ad un contesto familiare maltrattante” , che il TM aveva disposto il monitoraggio da parte dei servizi sociali, oltre ad un percorso di mediazione e alla assistenza domiciliare e quindi aveva alla in data 25 gennaio 2023 concluso il procedimento con un decreto nel quale aveva disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre, limitato la responsabilità genitoriale di lui, disposto il monitoraggio sul nucleo familiare per 24 mesi, oltre al sostegno dei servizi sociali con i percorsi previsti e la presa in carico da parte della neuropsichiatria infantile del minore. Il ricorrente ricordava che il figlio era affetto da grave handicap e cioè “sindrome di Down, oltre a disabilità intellettiva grave e afasia dello sviluppo” per la quale gli era stata riconosciuta una pensione di invalidità di €
700,00 oltre all'indennità di accompagnamento per € 525,00. Si soffermava ad evidenziare come detto decreto del TM lo aveva lasciato sorpreso e basito, ritenendo, da un lato che l'accordo raggiunto avanti al tribunale ordinario alla base del decreto del 31.1.2018 doveva essere considerato quello definitivo e, dall'altro lato, che il Tribunale minori si era pronunciato sulla base di allegazioni di una memoria della ex compagna su cui non vi era stato instaurato alcun contraddittorio e che peraltro erano menzognere.
Affermava infatti che nessun abbandono vi era mai stato da parte sua che era effettivamente era andato in Bolivia per due mesi, ma non in maniera definitiva, tanto che era tornato poi per richiedere l'iscrizione del figlio sul proprio documento valido per l'espatrio, e, allo stesso modo, negava l'interpretazione della esistenza della disdetta che lui aveva dato relativamente alla locazione ove madre e figlio vivevano, assumendo di aver inizialmente invitato la compagna a subentrare nel contratto e comunque di aver disdettato la locazione per aver perso il lavoro e quindi per non avere la possibilità di continuare a versare il canone. Riportava peraltro come, dopo il 2018 egli si era sempre reso disponibile nei confronti della ex compagna, che aveva anche ospitato nella casa andando a dormire in macchina per circa un mese e sottolineando come, di contro a quanto veniva indicato nel decreto del TM, era la compagna ad avere grossi problemi sia per essere abituale dipendente dall'alcol - ricordando un episodio avvenuto nel 2022, in cui era accaduto che la signora fosse ubriaca fuori da un bar e si fosse messa a litigare con altri e con intervento della polizia e sanzione nei suoi confronti - sia per trascurare il minore, per es. da ultimo anche per essere andata a vivere in un negozio ove non vi erano gli spazi adeguati per un bambino, specialmente per un bambino le patologie di cui il figlio era affetto. In modo specifico contestava altresì il fatto che la madre gestisse i soldi del minore collegati alla pensione di invalidità per esigenze personali, ciò , a suo dire, perché ella aveva la volontà di portare in Italia gli altri suoi tre figli che vivevano in Bolivia. Si doleva quindi del fatto che la resistente impedisse ogni suo rapporto col figlio ed egli non potesse andare neanche a prendere il minore a scuola. Contestava che la madre aveva ritirato dal libretto del figlio € 11.300,00 spostando l'importo dal libretto cointestato ad un conto corrente personale, inoltre che la stessa si fosse messa a lavorare aprendo un'attività di servizi per i boliviani proprio all'interno di quello stesso negozio nel quale viveva col figlio, tenendo altresì un tenore di vita alto che vedeva la signora molto spesso in viaggio insieme al figlio, che quindi perdeva sia la scuola che le terapie. Da ultimo assumeva di lavorare presso la ABB di Dalmine con turni che gli consentivano di avere il fine settimana libero e con uno stipendio di € 1.300,00 mensili onerato dal pagamento del canone della stanza ove viveva di € 350,00, ritenendo che la resistente avesse un reddito annuo di circa € 25.000,00. Concludeva chiedendo la nomina di un curatore speciale, l'intervento dei servizi sociali, la disposizione dell'affido condiviso con collocamento del minore presso di lui , con diritto di visita paritetico e correlato mantenimento diretto e versamento dei genitori del 50% delle spese straordinarie o, in caso contrario, chiedeva che ogni genitore versasse € 200,00 su un conto corrente intestato al figlio.
Si costituiva la resistente che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per essere gli argomenti dedotti in ricorso già stati decisi dal TM e dunque pertanto non più da affrontare. In fatto assumeva di essere mediatrice culturale e di vivere in un immobile a Bergamo del tutto idoneo al figlio , per il quale spendeva € 800,00 mensili di canone e di spese;
contestava, seppur in maniera generica, tutto quello che era stato dedotto in ricorso, ricordando come dal 2018 il ricorrente non avesse mai versato l'assegno di mantenimento per il figlio, tanto è vero che ella aveva una credito di ben
€ 22.874,71. Concludeva quindi ribadendo le eccepita inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
All'esito della prima udienza il giudice designato, dopo aver sentito le parti, con ordinanza del 23 dicembre 2023 pronunciava in via provvisoria ed urgente e modificava la forma di affido disponendo l'affido in via condivisa del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con delega esclusiva alla stessa per la materia sanitaria, confermava l'obbligo per il padre di versare € 350,00 mensile per il mantenimento, quindi richiedeva l'intervento dei Servizi
Sociali di Mapello e di Bergamo per avere una rappresentazione attuale della situazione del nucleo familiare, oltre alla predisposizione delle visite tra padre e figlio.
Nell'ambito delle relazioni via via depositate si dava atto di una situazione particolarmente conflittuale tra le parti, tant'è che la stessa operatrice sociale, nella penultima relazione, indicava come necessaria la possibilità che il bambino fosse portato a vedere il padre da una terza persona e non invece dalla madre, alla luce delle forti lite delle parti e dei comportamenti aggressivi che le parti avevano anche di fronte al bambino, tant'è che veniva chiesto la nomina di un curatore speciale, richiesta che non veniva accolta per l'assenza di reali presupposti giuridici . Nell'ultima relazione veniva dato atto che il bambino era stato portato dalla madre in Perù (in realtà si trattava della Bolivia). All'esito di tale relazione, il giudice designato fissava immediatamente un'udienza di comparizione per il 10 ottobre 2024, udienza nella quale entrambe le parti comparivano e la madre riconosceva il fatto che il bambino fosse stato portato all'estero, evidenziando come tale situazione era collegata ai comportamenti di stalking e di minaccia continui di cui ella si riteneva vittima posti in essee dal ricorrente, riportando altresì come ella era stata costretta anche a chiudere la sua attività di mediazione culturale perché l'ex compagno creava giornalmente dei problemi, urlando e spaventando i clienti. Il giudice a questo punto richiedeva l'immediato deposito del passaporto del minore per avere contezza di dove questi fosse sospendendo l'obbligo del versamento del mantenimento a carico del padre. Da quanto indicato da parte dei procuratori veniva altresì sospesa automaticamente anche l'erogazione della pensione di invalidità. Fissata l'udienza di discussione i procuratori si riportavano ai rispettivi atti chiedendo rispettivamente parte ricorrente, la pronuncia di limitazione della responsabilità genitoriale alla luce del grave atto di sottrazione con il trasporto all'estero del minore, l'affido super esclusivo al padre, con l'obbligo della madre di versare un assegno di mantenimento e la possibilità per il padre di poter gestire in maniera esclusiva la pensione del figlio stesso, mentre parte resistente ribadiva l'eccepita inammissibilità del ricorso, richiedendo comunque il rigetto delle domande così svolte.
Nel merito il Collegio ritiene di dover rigettare il ricorso per le motivazioni che seguono.
Va preliminarmente evidenziato che il minore, nato in [...], è ivi vissuto fino al mese di ottobre 2024 e ciò inevitabilmente fonda la competenza di questo giudicante di decidere le questioni al minore stesso relative. Il ricorrente ha posto a fondamento del ricorso rispettivamente: a) l'erroneità e illegittimità del decreto del 25.1.23 del TM per l'assenza di contraddittorio sulle allegazioni di cui all'ultima memoria della resistente depositata avanti al medesimo tribunale;
b) la assenza di veridicità circa i due principali presupposti indicati alla base dell'affido super-esclusivo alla madre e cioè il suo abbandono e la disdetta della locazione della casa familiare, c) la propensione a bere della resistente, la sua trascuratezza nei confronti del minore e il dato per cui ella utilizzerebbe i soldi relativi alla pensione di invalidità del figlio per altri fini.
Da ultimo si riportava il grave episodio per cui la resistente aveva di fatto sottratto il figlio portandolo senza alcun consenso del padre, nonostante l'affido condiviso pronunciato in questo giudizio, in Bolivia.
Nessuna di tali argomentazioni è però fondata.
La contestazione della erroneità del decreto del TM per essere stata la memoria utilizzata nel corso del giudizio condivisa dal detto giudicante in assenza di contraddittorio è , in questa sede, irrilevante, avendo semmai in tal senso il ricorrente dovuto proporre appello alla decisione individuando le ragioni dell'errore contestato.
Riportare ciò nel presente, diverso procedimento è del tutto irrilevante oltre che inammissibile.
Nel decreto del TM contestato sono effettivamente indicati sia l'abbandono del padre che la situazione difficile della privazione della casa parafamiliare per madre e figlio
(malato) collegato alla disdetta del contratto di locazione. E' tuttavia davvero difficile considerare tali elementi come elementi inesistenti o frutto di menzogna: basti, in tal senso, considerare che a) il è andato in Bolivia dal novembre 2022 fino al Pt_1
gennaio 2023 per un lungo periodo senza dare notizie in famiglia ciò concretando proprio la situazione di abbandono di cui si parla nel decreto e ciò non può essere cambiato da quanto egli assume in ricorso e cioè che sia tornato in Italia per il permesso di soggiorno avendo un appuntamento per il 19 gennaio;
b) l'intervenuta disdetta della casa parafamiliare è documentale e nulla rileva di contro a quanto asserito dal ricorrente circa l'aver egli proposto alla compagna di subentrare nel contratto di locazione, visto che egli aveva perso il lavoro e non aveva il denaro per versare il canone. Si aggiunga, propri in relazione a tale secondo presupposto che è un dato di fatto che egli, dopo la disdetta al contratto si sia completamente disinteressato vuoi della compagna che del figlio non avendo cercato altra diversa allocazione o comunque diversa sistemazione del nucleo familiare, nonostante le gravi patologie del minore stesso, con un comportamento tanto grave quanto omissivo e decisamente lontano da qualsivoglia indicazione di affetto genitoriale.
Relativamente poi alla propensione al bere contestata a carico della resistente, il ricorrente si è limitato a riportare un episodio avvenuto in data 31.10.22 di una rissa all'esterno di un bar, senza peraltro neppure allegare alcun ulteriore elemento di prova rispetto a quanto riportato in ricorso.
Relativamente alla trascuratezza contestata alla madre relativamente alla cura del figlio anche tale indicazione è priva di qualsivoglia addentellato, peraltro, di contro, smentito già in seno agli atti del ricorrente ove si legge che è la madre ad essere l'unica presente per le terapie e per la scuola (e ciò dolendosi di non potersi esserci egli stesso) ed ancor più smentito dalla lettura sia delle relazioni effettuate durante il procedimento avanti al Con TM di sia delle relazioni depositate nel presente giudizio. Si rimanda testualmente alla indicazione della preside della scuola frequentata dal minore e come, di fatto, sia soltanto la madre che dal 2018 gestisca del tutto il minore in tutti gli ambiti, da quello scolastico a quello sanitario. Resta pertanto del tutto sconfessata l'asserita trascuratezza in capo alla resistente.
Il ricorrente ha anche assunto che la madre si sia appropriata dei soldi della pensione d'invalidità del figlio per usi diversi e personali , in tal senso richiedendo in tutti gli atti di ottenere la gestione di essi, per es., già in ricorso di fatto utilizzando tali risorse per il mantenimento e ipotizzando per i genitori la sola contribuzione alle spese straordinarie. Ebbene considerando che la resistente ha affermato, senza essere di fatto seriamente contestata, che dal 2018 (epoca del decreto dell'AGO di prima regolamentazione della responsabilità genitoriale) il ricorrente non ha mai versato l'assegno di mantenimento per il figlio tanto da avere finora un credito di ben € 22.874,71 per mancato versamento, cosicchè ci si chiede come altro avrebbe potuto fare la madre a garantire la sopravvivenza del minore senza intaccare proprio quei soldi ottenuti per la patologia di cui purtroppo il figlio soffre. A ciò si aggiunga che nonostante la spregevole contestazione neppure il ricorrente abbia in alcun modo indicato quali sarebbero stati i “diversi fini” cui si riferiva relativamente all'uso improprio del denaro del figlio d parte della madre.
E' invece vera la grave azione della madre che nel mese di settembre 2024, nonostante con il provvedimento provvisorio del 23.12.23 si fosse disposta la forma dell'affido condiviso ad entrambi i genitori del minore, si è recata in Bolivia con il minore, senza il consenso del padre.
Tale grave atto ha giustificato l'immediata fissazione dell'udienza di comparizione al
10.12.2024 durante la quale la resistente ha spiegato di essersi effettivamente recata all'estero con il figlio per sfuggire ai comportamenti vessatori del ricorrente, il quale si presentava avanti alla sede del suo ufficio urlando e così spaventando i clienti, con la conseguenza della chiusura della chiusura dell'ufficio e perdita del lavoro di mediatrice culturale;
dopo aver affermato di aver iscritto il figlio alla scuola italiana, ella ha evidenziato che andando all'estero evitava i continui conflitti con il ricorrente.
L'esistenza di liti tra le parti viene effettivamente anche riportata nelle relazioni dei SS svolte nel presente giudizio, vale in tal senso richiamare, per es. il dato testuale per cui l'operatrice sociale scrive di aver proposto alle parti di far accompagnare il minore da terze persone addirittura al fine di evitare il contatto tra i due genitori, fonte di aspre liti di fronte al minore .
Dalla lettura del documento depositato dal procuratore del ricorrente si ha contezza che il minore sia stato iscritto dal 25 settembre al 13 dicembre 2024 presso un'associazione per soggetti down a Cochabamba – Bolivia : da tale documento questo Collegio ricava la particolare temporaneità della iscrizione, collegata a soli pochi mesi e pertanto l'inesistenza di una reale progettualità futura collegata ad una reale permanenza del minore in Bolivia. In altri termini tutti i suddetti elementi portano ragionevolmente a ritenere che la pur grave azione della madre di andare all'estero con il minore senza consenso del padre non concreti realmente una sottrazione internazionale del minore , quanto piuttosto sia un'azione, certamente grave , collegata alla esasperazione della madre per i comportamenti del padre, comportamenti che hanno iniziato ad esserci a partire proprio dall'epoca dell'inizio del presente procedimento , come si desume dal dato fattuale per cui fino ad allora la resistente aveva regolarmente iscritto il figlio a scuola, lo aveva Contr accompagnato presso la er garantirgli le cure di cui necessitava, si era creata un lavoro come “mediatrice culturale”
Deve sottolinearsi come a fronte della forte fiducia che il giudice designato ha voluto riconoscere al padre, certi della fondatezza del suo dolore per non poter stare con il figlio in modo continuativo, attraverso l'emanazione del provvedimento urgente e provvisorio con il quale ha modificato la forma di affido del minore trasformandola da affido super-esclusivo in affido condiviso per entrambi i genitori, consentendo al padre di poter effettivamente essere presente nella vita del minore, di contro rispetto a quello che ci si sarebbe atteso, è accaduto che nelle visite il padre non rispettasse gli orari prefissati, che, incurante del pregiudizio e del possibile disagio del figlio – gravemente handicappato - litigasse in modo ripetuto e frequente con la madre avanti a figlio e operatrice sociale, così dando contezza di una reale inidoneità genitoriale per il disprezzo/indifferenza che sembra nutrire nel coinvolgimento del figlio in situazioni negative quali le liti genitoriali.
Se a ciò si aggiunge la totale assenza nel contributo del mantenimento, nonostante il lavoro da cui, secondo le sue stesse dichiarazioni, egli percepisce uno stipendio mensile di € 1300,00, e, cosa ancora più inspiegabile, l' intero l'AU, si ha prova anche di una sorta di indifferenza rispetto alle esigenze materiali del minore, avendo altresì il più che ragionevole dubbio che egli ritenga che la pensione di invalidità del figlio possa essere utilizzata a tal fine, quasi ignorando che, di contro, essa dovrebbe essere finalizzata a garantire le cure di cui il minore necessita. Da tutto quanto allora finora esposto non si rinvengono elementi utili atti a rendere più vantaggioso per il minore alcun cambio della forma di affido rispetto a quella da ultimo indicata dal TM che appare, infatti , la forma più tutelante in vista di quanto finora la madre ha fatto.
Il ricorso pertanto viene rigettato e, revocata la condizione di modifica dell'affido di cui all'ordinanza del dicembre 2024, con la conferma delle condizioni di cui al decreto del TM del 25.1.23 in termini di affido super esclusivo alla madre, affido e presa in carico alla NPI del minore e monitoraggio dei SS competenti per territorio.
A completamento delle condizioni si aggiunge la conferma dell'assegno di mantenimento in € 350,00 mensili e l'onere al 50% delle spese straordinarie nonché la visita presso i SS previa calendarizzazione in accordo tra padre e operatori.
Le spese di lite, stante la prevalente soccombenza, si pongono a carico del ricorrente e si liquidano in dispositivo in conformità del DM 147/22 (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi)
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto
- conferma le condizioni da ultimo disposte con il decreto del Tribunale per i
Minorenni di Brescia del 25.1.23 e pertanto:
- limitazione della responsabilità genitoriale del padre;
-affido super-esclusivo del minore alla madre , con collocazione prevalente presso la stessa ed esclusiva sua responsabilità in tema di educazione, residenza, scuola e salute;
- obbligo del padre del versamento di € 350,00 a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie;
- visite previa calendarizzazione presso i SS competenti
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della resistente che si liquidano in € 2906,00 (di cui € per la fase di studio, € per la fase iniziale ed € per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso generale spese 15% Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino