CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
ISCERI IA, RE
MONTANARO PINA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1068/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. PROT. 24112115370715989 CREDITO IMPOSTA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2032/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha presentato ricorso dopo aver presentato istanza di autotutela obbligatoria (all. n. 1), notificata in data 14.03.2025 al Società_1 di Cagliari avverso la comunicazione di scarto (all. n. 2) della dichiarazione integrativa attestante gli investimenti effettuati;
istanza rimasta inevasa.
In data 11 luglio 2024 la società Ricorrente_1 S.r.l. trasmetteva all'Agenzia delle entrate la “Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella Zes unica”, ex articolo 16 del decreto-legge
19 settembre 2023, n. 124 (acquisita con protocollo n. 24071113383947869).
Al fine di fruire dell'agevolazione sopra indicata, la medesima società il 21 novembre 2024 provvedeva a trasmettere, sempre tramite intermediario abilitato, all'Agenzia delle entrate la comunicazione integrativa attestante gli investimenti effettuati entro il 15 novembre 2024, acquisita al sistema con protocollo
24112115370715989.
Tale dichiarazione integrativa veniva, tuttavia, scartata dall'Agenzia delle entrate in quanto, a differenza di quanto contenuto nella prima dichiarazione, era stato inserito un codice fiscale di uno dei familiari conviventi della società richiedente (campo CC001003 – del quadro riservato ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia) inesistente in anagrafe tributaria.
Con ricorso notificato alla Direzione provinciale di Taranto dell'Agenzia delle entrate il 22 luglio 2025, la società ricorrente ha contestato la fondatezza e la legittimità della comunicazione di scarto, esponendo le seguenti eccezioni:
1) Illegittimità del diniego tacito dell'istanza di autotutela obbligatoria;
2) Infondatezza dello scarto della dichiarazione integrativa e dell'implicito diniego all'agevolazione domandata.
Lo scarto della dichiarazione in esame per la sola errata computazione del codice fiscale di uno dei familiari conviventi del direttore tecnico della società richiedente l'agevolazione de qua configura una chiara ipotesi di errore sul presupposto d'imposta, con conseguente sussistenza dell'autotutela obbligatoria. All'art. 19 D.Lgs. 546/1992, sono state, infatti, aggiunte dal succitato Decreto n. 220/2023 le lettere g-bis) e g-ter), per cui, a decorrere dal 4 gennaio 2024, il ricorso può essere proposto avverso “il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art 10-quater della legge 27 luglio
2000, n. 212” (lett. g-bis) e avverso “il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212” (lett. g-ter).
Nel caso che ci occupa, invero, il contribuente ha impugnato sia l'istanza di autotutela su cui si è formato il rifiuto tacito sia, espressamente, la comunicazione di scarto, ritenuta illegittima perché, in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 350036 del 9.9.2024, § 3.6, “la comunicazione integrativa è scartata nel caso in cui:
il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data dell'invio della comunicazione integrativa;
gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondono con i dati presenti nella relativa banca dati dell'Agenzia delle Entrate;
il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria.”
La ricorrente ha richiesto, pertanto, sia di annullare il diniego tacito dell'autotutela obbligatoria, sia, nel merito, di dichiarare illegittimo lo scarto della “Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella Zes unica” ex art. 16 del D.L. 19.09.2023, n. 124, convalidando la spettanza della misura agevolativa richiesta.
L'Agenzia si è costituita in primis ritenendo inammissibile il ricorso, posto che la comunicazione di scarto opposta non rientrerebbe nel novero degli atti autonomamente impugnabili indicati dall'articolo 19 del d. lgs. n. 546 del 1992.
Sull'infondatezza dello scarto della dichiarazione integrativa e dell'implicito diniego all'agevolazione domandata, evidenzia che non c'è stato alcun diniego implicito dell'agevolazione: la ricorrente avrebbe dovuto verificare il contenuto della ricevuta automatica del sistema, come precisato a pagina 7 del ricorso
(«…A seguito della presentazione della comunicazione veniva rilasciata nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attestava la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni…»), anziché controllare lo stato della dichiarazione solo il 20 gennaio 2025, così che avrebbe potuto correggerla e trasmetterla nuovamente.
L'Agenzia delle entrate aveva, difatti, comunicato lo scarto lo stesso giorno in cui era avvenuto l'invio dell'integrativa, ovvero il 21 novembre 2024. Il termine per l'invio della comunicazione integrativa per il credito d'imposta della ZES Unica 2024 era il 2 dicembre 2024, come previsto dal “Decreto Omnibus” (d.l.
n. 113/2024, convertito dalla legge n. 143/2024).
La ricorrente ha presentato memorie, al fine di ulteriormente chiarire quanto dedotto e illustrato nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dalla presentazione della “Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella Zes unica” ex art. 16 del D.L. 19.09.2023, n. 124, cui ha fatto poi seguito l'invio della dichiarazione integrativa, avvenuto in data 21.11.2024 con protocollo n. 24112115370715989, scartata dalla competente amministrazione finanziaria, adducendo, quale unica motivazione dello scarto, l'errata indicazione del codice fiscale di uno dei familiari conviventi del direttore tecnico della società richiedente (campo CC001003 – del quadro riservato ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia).
Ritenendo illegittima la comunicazione di scarto, la società ha presentato istanza di autotutela e, ritenuto si trattasse di autotutela obbligatoria, ha presentato ricorso, impugnando sia il rifiuto tacito dell'autotutela, sia la comunicazione di scarto e il conseguente diniego del beneficio fiscale.
L'impugnazione è ammessa solo per gli atti elencati nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992, come modificato dalla recente normativa, che include il rifiuto espresso o tacito sull'autotutela obbligatoria e il rifiuto espresso sull'autotutela facoltativa.
Il ricorso sull'istanza di autotutela è ammissibile, perché il novellato Dlgs n. 546/1992 prevede espressamente la possibilità di presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria contro “il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-quater legge 212/2000”; tuttavia, nel caso in esame non è ravvisabile un "errore sul presupposto d'imposta".
Difatti, la società ricorrente ha contestualmente impugnato il rifiuto implicito sull'istanza di autotutela, ritenendo illegittima la comunicazione di scarto e impugnando anche tale comunicazione, della quale ha chiesto l'annullamento. Mentre da un lato la comunicazione di scarto ritenuta illegittima non Banca_1 un'ipotesi di errore sul presupposto di imposta e, di conseguenza un'ipotesi di autotutela obbligatoria, dall'altra la comunicazioni di scarto stessa deve considerarsi atto autonomamente impugnabile.
Deve, difatti, affermarsi l'impugnabilità della comunicazione di scarto ai sensi dell'art. 19, lett. h) del D.
Lgs. n. 546 del 1992. Nello specifico, la lettera h) afferma che può essere impugnato il diniego o la revoca di agevolazioni fiscali. Ciò consente di impugnare formalmente la decisione relativa alla comunicazione di scarto.
Il contribuente, quindi, può impugnare tale decisione mediante ricorso entro i termini stabiliti, solitamente
60 giorni dalla notifica della comunicazione ove notificata. Tuttavia, nel caso in esame, la comunicazione di scarto non è stata notificata. Posto che tale comunicazione è parificabile al diniego di agevolazioni, deve seguirsi la disciplina delineata per il diniego.
L'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 546 del 1992 include fra gli atti autonomamente impugnabili «il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti».
A norma dell'art. 21, comma 2, D.lgs. n. 546, il ricorso a fronte del silenzio rifiuto «può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione». Non opera in questo caso il termine decadenziale di 60 giorni stabilito per l'impugnazione del diniego espresso, ma solo il termine di prescrizione ordinaria del diritto al rimborso. A fronte del silenzio rifiuto di rimborso, che non ha natura provvedimentale e non sollecita una reazione impugnatoria da parte del contribuente, questi può agire in giudizio nell'ordinario termine di prescrizione.
Per i provvedimenti di diniego tacito non può che osservarsi la precipua disciplina all'uopo prevista dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Tale disposizione normativa stabilisce che il ricorso avverso il rifiuto tacito, di cui all'art. 19, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 546/1992, può essere proposto decorsi novanta giorni dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge di imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. Tuttavia, la domanda di restituzione, in mancanza di restituzioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
La comunicazione di scarto equivale al disconoscimento/diniego del credito di imposta;
non essendo stata mai comunicata o notificata, non poteva/doveva esser impugnata entro i 60 giorni, ma deve essere applicata la disciplina prevista dall'art. 21 co. 2 del d. lgs. n. 546/1992. Tale disposizione normativa stabilisce che il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Va, dunque, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
La c.d. comunicazione di scarto è autonomamente impugnabile, perché il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lettera h), espressamente prevede che il ricorso può essere proposto avverso "il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari". Non è chi non veda come attraverso lo "scarto" è stata sostanzialmente impedita l'utilizzazione di un'agevolazione che il contribuente aveva precedentemente acquisito. Sotto tale profilo deve rilevarsi che, anche in applicazione del principio di non contestazione, il credito portato in compensazione deve ritenersi valido e sussistente.
È, invece, illegittima la comunicazione di scarto eseguita per un mero errore materiale relativo al codice fiscale di un soggetto pure diverso dal beneficiario e non rientrando tale ipotesi tra quelle contemplate nel
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 350036 del 9.9.2024, § 3.6.
In sintesi, va confermata l'impugnabilità della comunicazione di scarto da equiparare a diniego tacito di agevolazione, dichiarata l'illegittimità di tale comunicazione perché eseguita a fronte di un mero errore materiale e al di fuori delle ipotesi previste dal citato provvedimento e confermata la debenza del beneficio in favore della società.
La complessità e novità della vicenda e la soccombenza sull'autotutela giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La CGT 1 di Taranto, Sezione 2: -Accoglie il ricorso. -Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Taranto il 16.12.2025 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
ISCERI IA, RE
MONTANARO PINA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1068/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. PROT. 24112115370715989 CREDITO IMPOSTA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2032/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha presentato ricorso dopo aver presentato istanza di autotutela obbligatoria (all. n. 1), notificata in data 14.03.2025 al Società_1 di Cagliari avverso la comunicazione di scarto (all. n. 2) della dichiarazione integrativa attestante gli investimenti effettuati;
istanza rimasta inevasa.
In data 11 luglio 2024 la società Ricorrente_1 S.r.l. trasmetteva all'Agenzia delle entrate la “Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella Zes unica”, ex articolo 16 del decreto-legge
19 settembre 2023, n. 124 (acquisita con protocollo n. 24071113383947869).
Al fine di fruire dell'agevolazione sopra indicata, la medesima società il 21 novembre 2024 provvedeva a trasmettere, sempre tramite intermediario abilitato, all'Agenzia delle entrate la comunicazione integrativa attestante gli investimenti effettuati entro il 15 novembre 2024, acquisita al sistema con protocollo
24112115370715989.
Tale dichiarazione integrativa veniva, tuttavia, scartata dall'Agenzia delle entrate in quanto, a differenza di quanto contenuto nella prima dichiarazione, era stato inserito un codice fiscale di uno dei familiari conviventi della società richiedente (campo CC001003 – del quadro riservato ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia) inesistente in anagrafe tributaria.
Con ricorso notificato alla Direzione provinciale di Taranto dell'Agenzia delle entrate il 22 luglio 2025, la società ricorrente ha contestato la fondatezza e la legittimità della comunicazione di scarto, esponendo le seguenti eccezioni:
1) Illegittimità del diniego tacito dell'istanza di autotutela obbligatoria;
2) Infondatezza dello scarto della dichiarazione integrativa e dell'implicito diniego all'agevolazione domandata.
Lo scarto della dichiarazione in esame per la sola errata computazione del codice fiscale di uno dei familiari conviventi del direttore tecnico della società richiedente l'agevolazione de qua configura una chiara ipotesi di errore sul presupposto d'imposta, con conseguente sussistenza dell'autotutela obbligatoria. All'art. 19 D.Lgs. 546/1992, sono state, infatti, aggiunte dal succitato Decreto n. 220/2023 le lettere g-bis) e g-ter), per cui, a decorrere dal 4 gennaio 2024, il ricorso può essere proposto avverso “il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art 10-quater della legge 27 luglio
2000, n. 212” (lett. g-bis) e avverso “il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212” (lett. g-ter).
Nel caso che ci occupa, invero, il contribuente ha impugnato sia l'istanza di autotutela su cui si è formato il rifiuto tacito sia, espressamente, la comunicazione di scarto, ritenuta illegittima perché, in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 350036 del 9.9.2024, § 3.6, “la comunicazione integrativa è scartata nel caso in cui:
il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data dell'invio della comunicazione integrativa;
gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondono con i dati presenti nella relativa banca dati dell'Agenzia delle Entrate;
il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria.”
La ricorrente ha richiesto, pertanto, sia di annullare il diniego tacito dell'autotutela obbligatoria, sia, nel merito, di dichiarare illegittimo lo scarto della “Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella Zes unica” ex art. 16 del D.L. 19.09.2023, n. 124, convalidando la spettanza della misura agevolativa richiesta.
L'Agenzia si è costituita in primis ritenendo inammissibile il ricorso, posto che la comunicazione di scarto opposta non rientrerebbe nel novero degli atti autonomamente impugnabili indicati dall'articolo 19 del d. lgs. n. 546 del 1992.
Sull'infondatezza dello scarto della dichiarazione integrativa e dell'implicito diniego all'agevolazione domandata, evidenzia che non c'è stato alcun diniego implicito dell'agevolazione: la ricorrente avrebbe dovuto verificare il contenuto della ricevuta automatica del sistema, come precisato a pagina 7 del ricorso
(«…A seguito della presentazione della comunicazione veniva rilasciata nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attestava la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni…»), anziché controllare lo stato della dichiarazione solo il 20 gennaio 2025, così che avrebbe potuto correggerla e trasmetterla nuovamente.
L'Agenzia delle entrate aveva, difatti, comunicato lo scarto lo stesso giorno in cui era avvenuto l'invio dell'integrativa, ovvero il 21 novembre 2024. Il termine per l'invio della comunicazione integrativa per il credito d'imposta della ZES Unica 2024 era il 2 dicembre 2024, come previsto dal “Decreto Omnibus” (d.l.
n. 113/2024, convertito dalla legge n. 143/2024).
La ricorrente ha presentato memorie, al fine di ulteriormente chiarire quanto dedotto e illustrato nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dalla presentazione della “Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella Zes unica” ex art. 16 del D.L. 19.09.2023, n. 124, cui ha fatto poi seguito l'invio della dichiarazione integrativa, avvenuto in data 21.11.2024 con protocollo n. 24112115370715989, scartata dalla competente amministrazione finanziaria, adducendo, quale unica motivazione dello scarto, l'errata indicazione del codice fiscale di uno dei familiari conviventi del direttore tecnico della società richiedente (campo CC001003 – del quadro riservato ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia).
Ritenendo illegittima la comunicazione di scarto, la società ha presentato istanza di autotutela e, ritenuto si trattasse di autotutela obbligatoria, ha presentato ricorso, impugnando sia il rifiuto tacito dell'autotutela, sia la comunicazione di scarto e il conseguente diniego del beneficio fiscale.
L'impugnazione è ammessa solo per gli atti elencati nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992, come modificato dalla recente normativa, che include il rifiuto espresso o tacito sull'autotutela obbligatoria e il rifiuto espresso sull'autotutela facoltativa.
Il ricorso sull'istanza di autotutela è ammissibile, perché il novellato Dlgs n. 546/1992 prevede espressamente la possibilità di presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria contro “il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-quater legge 212/2000”; tuttavia, nel caso in esame non è ravvisabile un "errore sul presupposto d'imposta".
Difatti, la società ricorrente ha contestualmente impugnato il rifiuto implicito sull'istanza di autotutela, ritenendo illegittima la comunicazione di scarto e impugnando anche tale comunicazione, della quale ha chiesto l'annullamento. Mentre da un lato la comunicazione di scarto ritenuta illegittima non Banca_1 un'ipotesi di errore sul presupposto di imposta e, di conseguenza un'ipotesi di autotutela obbligatoria, dall'altra la comunicazioni di scarto stessa deve considerarsi atto autonomamente impugnabile.
Deve, difatti, affermarsi l'impugnabilità della comunicazione di scarto ai sensi dell'art. 19, lett. h) del D.
Lgs. n. 546 del 1992. Nello specifico, la lettera h) afferma che può essere impugnato il diniego o la revoca di agevolazioni fiscali. Ciò consente di impugnare formalmente la decisione relativa alla comunicazione di scarto.
Il contribuente, quindi, può impugnare tale decisione mediante ricorso entro i termini stabiliti, solitamente
60 giorni dalla notifica della comunicazione ove notificata. Tuttavia, nel caso in esame, la comunicazione di scarto non è stata notificata. Posto che tale comunicazione è parificabile al diniego di agevolazioni, deve seguirsi la disciplina delineata per il diniego.
L'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 546 del 1992 include fra gli atti autonomamente impugnabili «il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti».
A norma dell'art. 21, comma 2, D.lgs. n. 546, il ricorso a fronte del silenzio rifiuto «può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione». Non opera in questo caso il termine decadenziale di 60 giorni stabilito per l'impugnazione del diniego espresso, ma solo il termine di prescrizione ordinaria del diritto al rimborso. A fronte del silenzio rifiuto di rimborso, che non ha natura provvedimentale e non sollecita una reazione impugnatoria da parte del contribuente, questi può agire in giudizio nell'ordinario termine di prescrizione.
Per i provvedimenti di diniego tacito non può che osservarsi la precipua disciplina all'uopo prevista dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Tale disposizione normativa stabilisce che il ricorso avverso il rifiuto tacito, di cui all'art. 19, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 546/1992, può essere proposto decorsi novanta giorni dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge di imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. Tuttavia, la domanda di restituzione, in mancanza di restituzioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
La comunicazione di scarto equivale al disconoscimento/diniego del credito di imposta;
non essendo stata mai comunicata o notificata, non poteva/doveva esser impugnata entro i 60 giorni, ma deve essere applicata la disciplina prevista dall'art. 21 co. 2 del d. lgs. n. 546/1992. Tale disposizione normativa stabilisce che il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Va, dunque, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
La c.d. comunicazione di scarto è autonomamente impugnabile, perché il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lettera h), espressamente prevede che il ricorso può essere proposto avverso "il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari". Non è chi non veda come attraverso lo "scarto" è stata sostanzialmente impedita l'utilizzazione di un'agevolazione che il contribuente aveva precedentemente acquisito. Sotto tale profilo deve rilevarsi che, anche in applicazione del principio di non contestazione, il credito portato in compensazione deve ritenersi valido e sussistente.
È, invece, illegittima la comunicazione di scarto eseguita per un mero errore materiale relativo al codice fiscale di un soggetto pure diverso dal beneficiario e non rientrando tale ipotesi tra quelle contemplate nel
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 350036 del 9.9.2024, § 3.6.
In sintesi, va confermata l'impugnabilità della comunicazione di scarto da equiparare a diniego tacito di agevolazione, dichiarata l'illegittimità di tale comunicazione perché eseguita a fronte di un mero errore materiale e al di fuori delle ipotesi previste dal citato provvedimento e confermata la debenza del beneficio in favore della società.
La complessità e novità della vicenda e la soccombenza sull'autotutela giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La CGT 1 di Taranto, Sezione 2: -Accoglie il ricorso. -Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Taranto il 16.12.2025 IL PRESIDENTE (Avv. Celeste Vigorita)