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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/07/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
5935 /2023 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa cciivviillee ddii II GGrraaddoo iissccrriittttaa aall nn.. rr..gg.. 55993355 //22002233 pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iinn ddaattaa 0044//1100//22002233 ddaa::
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI RUBBO LUIGI del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
- CON IL CURATORE SPECIALE AVV. COoparte_1
PIERFRANCESCO PINESSI del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 15 per i ricorrenti: come da precisazioni delle conclusioni assunte per l'udienza ex art. 473bis-28 cpc del 20.3.25 che qui si intendono trascritte;
FATTO E DIRITTO
La ricorrente conveniva il resistente avanti questo Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale in termini di affido, visita e mantenimento per i due figli nati dalla relazione sentimentale avuta con il resistente, oggi cessata CO La ricorrente rappresentava, in fatto, di aver conosciuto il sig. nel 2018, i due avevano convissuto per 5 anni e dalla loro unione erano nati i due figli: (n. Per_1
25/04/2019) e (n. 17/03/2020), entrambi minori. Assumeva che sin dal primo anno Per_2
ella aveva subito atti di violenza, inizialmente verbali poi fisiche – a cui assistevano anche i figli - da parte del compagno, dipendente da sostanze stupefacente;
sottolineava che le violenze si acuivano nei periodi di astinenza e che in sede di perizia disposta in sede penale gli era stato diagnosticato un disturbo della personalità di stile psicopatico e sintomi del risentimento cerebrale organico di tipo cognitivo di probabile natura tossica. Affermava di aver sopportato le violenze per non nuocere ai figli sino al 25/11/2022, quando aveva sporto querela nei confronti del compagno, da cui scaturiva il procedimento penale RGRN
12329/2022 mod. 21 – PM Dott. Magnolo presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bergamo, allegando anche il referto del pronto soccorso a seguito di tale episodio che prevede una prognosi di 8 giorni, (doc. 5 allegato al ricorso). Rilevava come il compagno le aveva anche impedito – come ai figli - nel corso degli ultimi anni di frequentare la di lei madre, sig.ra , che aveva , a sua volta, sporto Parte_2
CO denuncia nei confronti del sig. per le minacce ricevute, a seguito della quale lo stesso
è stato condannato dal Giudice di Pace di Treviglio in data 8/11/2021 nel procedimento penale RGNR 457/2020 - RG GDP 193/2020 (doc 4 ricorso). Da ultimo riferiva di essersi trasferita con i figli dalla madre. Concludeva chiedendo l'affido esclusivo dei figli, con collocamento presso di sé; il monitoraggio da parte dei Servizi sociali a cui rimettere la pagina 2 di 15 regolamentazione eventuale del diritto di visita paterno;
la presa in carico da parte del
SERD del sig. Ram;
un mantenimento complessivo dei figli pari a 500,00 (pari a 250,00 per figlio), oltre al 50 per cento delle spese straordinarie.
Con decreto di fissazione della prima udienza di comparizione il giudice disponeva il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali nella relazione del
13/12/2023 confermano sostanzialmente quanto rappresentato dalla sig.ra el Parte_1
ricorso.
All'udienza di comparizione parti si presentava informalmente il difensore del resistente nel giudizio penale il quale depositava verbale di applicazione della misura di sicurezza cautelare al proprio assistito presso il reparto di psichiatria presso l'ospedale di Alzano CO Lombardo, dando atto della rilevata incapacità di intendere e di volere del sig. , così come ritenuta nella perizia psichiatrica del dott. disposta nei confronti del convenuto Per_3
nel coevo procedimento penale a suo carico (GIP di Bergamo dott.ssa Rg GIP Per_4
3548/2023). A seguito di ciò, assunta la disponibilità del medesimo legale, il giudice nominava ai sensi dell'art. 473-bis 14 cpc con decreto dell'11/01/2024 quale Curatore speciale del resistente l'avv. Pinessi Pierfrancesco.
Con istanza del 15/01/2024 la ricorrente dava atto della nomina da parte del Giudice penale della nomina di un CTU, dott. volto a dimostrare le Persona_5
Cont capacità di partecipare al processo nonché delle condizioni psichiche del sig. e stante Cont l'assenza di una dichiarazione di incapacità di intendere e volere del signor , chiedeva la revoca della nomina del curatore speciale.
Con memoria di costituzione del 26/01/2024, si costituiva in giudizio il Curatore del resistente, il quale chiedeva: a) la sospensione del procedimento civile fino alla CO cessazione della misura di sicurezza a carico del sig. , dando atto che lo stesso si trova ricoverato in misura di sicurezza presso la REMS (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) di Castiglione delle Stiviere (MN), dopo essere stato ricoverato per oltre un mese presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Alzano Lombardo;
b) nelle more pagina 3 di 15 disporre opportunamente circa l'affido dei minori e la presa in carico del nucleo familiare;
c) si opponeva alla richiesta di revoca del Curatore speciale di parte ricorrente. D) si Cont opponeva a disposizioni inerenti al mantenimento della prole a carico del sig. in considerazione dello stato di incapacità mentale e/o di inabilità al lavoro del resistente, che in ogni caso non potrà andare oltre il periodo di percepimento del Naspi.
In occasione dell'udienza del 14/02/2024, dopo aver dato atto dell'inizio degli incontri della ricorrente con i Servizi Sociali, il difensore della stessa chiedeva la continuazione della presa in carico e il rinvio all'esito della CTU disposta nel procedimento penale a CO carico del sig. , mentre l'avv. Pinessi, associandosi a quest'ultima richiesta, insisteva nella domanda di sospensione del processo fino all'esito del procedimento penale medesimo.
Con ordinanza del 26/02/2025 il Giudice in via temporanea disponeva : - L'affido esclusivo dei figli alla madre, con collocamento presso la stessa;
- Incontri padre e figli solo all'esito di un percorso di disintossicazione e comunque rimessi ai Servizi in forma protetta , - l'obbligo per il resistente di versare € 400,00 totali (pari a 200,00 per figlio) a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie, - il prosieguo del monitoraggio dei Servizi Sociali,
Rilevata l'assenza di istanze istruttorie, veniva fissata udienza di discussione della causa al giorno 20/3/2025.
La ricorrente ha così concluso: “In considerazione dei comportamenti tenuti dal signor CO
, avendo dato atto della sua attuale inidoneità a provvedere alla gestione dei figli minori, disporre l'affido esclusivo di e alla ricorrente la quale quindi Per_1 Per_2
potrà assumere, senza previo consenso dell'ex compagno, tutte le decisioni più importanti in ambito scolastico, medico e più in generale, educativo. I minori saranno collocati presso la ricorrente, anche ai fini della residenza anagrafica.
2. Disporre la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti in modo da verificare l'esistenza dei presupposti necessari al fine di avviare incontri tra
pagina 4 di 15 CO padre e figli in luogo neutro.
3. Ordinare al signor di prendere contatti con il SERD territorialmente competente per intraprendere un percorso di disintossicazione CO dall'utilizzo di sostanze stupefacenti;
4. Il signor verserà alla ricorrente per il mantenimento dei figli minori entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di € 500,00, importo da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo a quello dell'udienza di comparizione delle parti. L'assegno unico per i figli Cont sarà interamente trattenuto dalla signora 5. Porre a carico del signor Parte_1
il pagamento del 50% delle spese straordinarie, il cui importo sarà corrisposto, unitamente all'assegno di mantenimento, il mese successivo a quello in cui sono state sostenute.…”
Il resistente così concludeva: “- Il processo penale, dopo la discussione delle parti (PM e difesa) è ufficialmente sospeso dal GIP per la preannunciata formalizzazione di una questione di legittimità Costituzionale d'ufficio in relazione all'art. 95 CP circa l'interpretazione al caso di specie dello << stato di cronica intossicazione prodotta da sostanze stupefacenti …>>. Dall'esito della questione di costituzionalità dipenderà la CO valutazione circa la capacità di intendere e volere del sig. , oltre che della sua capacità di stare in giudizio. …Quanto premesso, si precisano le seguenti: CONCLUSIONI
<< Si chiede la sospensione del procedimento ex art. 295 cpc fino a che non cesserà la CO misura di sicurezza imposta dal GIP, all'esito della quale si immagina che il sig. abbia recuperato un minimo di salute generale tale da permettergli di prendersi cura dei suoi famigliari e/o più in generale finché non sarà risolta la questione di costituzionalità che a sua volta deciderà l'esito del procedimento penale sottostante. Nelle more, voglia il Giudice disporre secondo opportunità circa l'affido dei minori e circa la presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali, ciò in ogni caso in via provvisoria fino al termine di cui sopra (si segnala che le osservazioni dei Servizi Sociali quantomeno fino alle relazioni di giugno e ottobre 2024 non erano particolarmente tranquillizzanti circa il comportamento della madre). Si segnala che il Naspi di cui gode da circa 6 mesi (NDR:
pagina 5 di 15 al momento della costituzione), è un provvedimento provvisorio e proporzionato all'attività lavorativa degli anni precedenti. Al momento non è dato sapere con certezza al sottoscritto la durata di tale ausilio al reddito, ma si fa riserva di approfondire e se possibile si chiede Ordinanza di Codesto Ill.mo Giudice di esibizione ex art. 210 cpc della pratica Naspi da rivolgere nei confronti dell'ente erogatore (INPS). L'esiguità del Cont patrimonio e delle finanze del sig. , unitamente alla mancanza di prospettiva lavorativa nel futuro prossimo, costringono a formulare un dissenso circa l'obbligo di mantenimento dei figli nella misura e per come richiesto e in ogni caso non potrà andare oltre il periodo di percepimento del Naspi. Resta l'opposizione alla richiesta di revoca del Curatore Speciale come avanzata da COoparte con istanza autonoma per le vicende sottostanti sopra accennate circa la rilevanza del diminuito stato mentale e volitivo del sig. Ram.>>.
Ritiene questo Collegio che la richiesta di sospensione del giudizio per come richiesta dal procuratore/Curatore del resistente non possa essere accolta. L'interessante questione di costituzionalità sollevata sul tema della equiparazione di colui che è affetto da cronica intossicazione prodotta da sostanze stupefacenti all'incapace di intendere di volere di fatto
è relativa alla responsabilità personale penale dell'imputato, ma non coinvolge, evidentemente se in modo molto relativo, l'idoneità genitoriale e la specifica modalità di affido, ove, evidentemente l'eventuale stato di difficoltà/incapacità ha diverse modalità di tutela.
Di fatto il Collegio è chiamato a decidere sia la forma di affido, con la visita del genitore non collocatario che la misura dell'assegno di mantenimento per i due minori.
- Sull'affido
La ricorrente insiste per la conferma dell'affido in forma esclusiva a suo favore di contro alla richiesta di affido condiviso pure svolta del resistente.
Per quanto concerne il resistente vale rilevare che nel procedimento penale “connesso per materia” (art. 572 CP – maltrattamenti in famiglia, Rg.Nr. 12329/2022 Rg GIP 3548/2023
pagina 6 di 15 avanti il Tribunale di Bergamo – GIP dott.ssa ), l'originaria misura di Per_4
sicurezza di collocamento presso la REMS di Castiglione delle Stiviere è stata revocata a favore di una misura cautelare di arresti domiciliari presso la di Cuneo Pt_3 Pt_4
e recentemente la misura è stata aggravata con l'applicazione della custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale Le Vallette di Torino.
Il processo penale, dopo la discussione delle parti (PM e difesa) è ufficialmente sospeso dal GIP per la preannunciata formalizzazione di una questione di legittimità
Costituzionale d'ufficio in relazione all'art. 95 CP circa l'interpretazione al caso di specie dello << stato di cronica intossicazione prodotta da sostanze stupefacenti. Dall'esito della questione di costituzionalità dipenderà la valutazione circa la capacità di intendere e CO volere del sig. , oltre che della sua capacità di stare in giudizio. nel caso invece se fosse riconosciuto capace di intendere e volere ovviamente non avrebbe dovuto partecipare a questo procedimento con un curatore speciale.
Relativamente invece alle risultanze delle indagini richieste ai SS si ha che dalla relazione della psicologa depositata quella definitiva il 17/03/2025: - I minori non vedono né sentono il padre da tempo e non hanno alcuna memoria della sua figura, identificando il nuovo compagno della madre come figura paterna. - La dottoressa suggerisce l'attivazione di un intervento di assistenza domiciliare presso il nucleo familiare con l'obiettivo di lavorare sulla genitorialità , - Ha suggerito alla ricorrente di intraprendere un percorso di sostengo psicologico presso il centro antiviolenza di Treviglio. , - suggerisce di concedere un periodo di monitoraggio di 6 mesi al fine di completare la valutazione delle competenze genitoriali della madre nonché dare tempo di attivare gli interventi proposti.
Relativamente alla scelta della forma migliore di affido non può che confermarsi la forma già individuata nell'ordinanza dei provvedimenti urgenti: il padre che è ancora ristretto in
Comunità e che, da ultimo, ha avuto un aggravamento di pena con la custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale Le Vallette di Torino non può anzi che imporre la pagina 7 di 15 forma più intesa e quindi ritenere effettivamente maggiormente tutelante la forma di affido super esclusivo.
Va infatti premesso che l'affido condiviso è inequivocabilmente finalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano alla conservazione (o al ripristino) di un paritario rapporto dei minori con entrambi i genitori (un diritto soggettivo di per sé ovviamente coincidente con il loro interesse), il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò meglio realizzi i diritti del minore;
sempre che non esistano particolari ed eccezionali circostanze ostative.
Esaminando dunque il tema dell'affido va ricordato come la forma di affido condiviso rappresenta un'evoluzione di quello congiunto ed in entrambi i casi la responsabilità è esercitata da ambedue i genitori, in particolare oggi i genitori hanno pari diritti ed obblighi: pertanto il tempo da dedicare ai loro figli viene ripartito tra la madre ed il padre in parti uguali e questo vale, anche, per le decisioni inerenti la vita quotidiana e le questioni di ordine straordinario, nonché riguardo la contribuzione per il loro mantenimento. L'affido condiviso costituisce la regola che, a volte, può essere modificata dal giudice con l'attribuzione dell'affidamento esclusivo in favore di un solo genitore: questo avviene soltanto se è dimostrata l'inidoneità dell'altro genitore e si ritenga che l'affidamento condiviso possa essere sfavorevole per la prole. Nel caso, invece, in cui entrambi i genitori siano considerati inidonei per l'affidamento condiviso od esclusivo o lo rifiutino, si può ipotizzare l'affidamento del minore a terzi, (ad esempio il Comune di appartenenza), in assenza di una norma di legge specifica.
E' considerato prioritario e principio generale, dunque, quello secondo cui i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori avanti al tema di separazione o divorzio degli stessi e quindi in caso di rottura del nucleo pagina 8 di 15 familiare;
soprattutto se minori o incapaci per altri motivi i figli hanno diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti soddisfacenti con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come bene è detto proprio nella riforma del 2006 del diritto di famiglia.
Ebbene sinteticamente riportato il nucleo e l'essenza dell'affido condiviso, la scelta o la richiesta di affido diverso, quale può essere come nella presente fattispecie l'affido esclusivo occorre avere o ricercare cause gravi e precise in grado di evidenziare una inidoneità del genitore escluso che renderebbe l'esercizio della genitorialità dannoso per il figlio. Ciò si ha quando uno dei genitori viene escluso dal giudice, in tutto o in parte, dall'esercizio della responsabilità perché dannoso per il figlio: normalmente ciò accade perché uno dei genitori è scomparso, si sottrae ad ogni contatto con i figli, tiene sistematicamente una condotta ostruzionistica, non fornisce il contributo di mantenimento, abusa di sostanze alcoliche o di droga, ha tenuto comportamenti violenti e di maltrattamento nei confronti dei figli stessi.
Nella odierna fattispecie si ha prova di una condizione personale del resistente particolarmente fragile (come dallo stesso iter processuale di collocamento presso REMS piuttosto che presso Comunità anche per la disintossicazione dalla dipendenza da droga) oltre ad un'assenza di fatto assoluta nei confronti dei due figli minori.
I due figli minori vengono affidati ai sensi dell'art. 337 quater cc esclusivamente alla madre , la quale avrà, altresì, del tutto l'esclusivo onere di provvedere anche alla soluzione delle questioni fondamentali del medesimo (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita ).
Si ritiene equo mantenere, per quel che concerne il diritto di visita del padre, quanto già statuito in sede di provvedimenti provvisori e cioè la previsione di incontri tra padre e figli solo all'esito di un percorso di disintossicazione e comunque con modalità protette in luogo neutro da concordarsi direttamente tra padre e SS competenti per territorio.
pagina 9 di 15 Da un punto di vista economico, si ha la richiesta da parte della ricorrente di un importo di € 250,00 per il figlio e il contributo del 50% alle spese straordinarie relative al medesimo. CO La situazione lavorativa del sig. , così come già risulta in parte agli atti, è stata molto saltuaria in questi ultimi anni ed è rappresentata dai CUD 2021, 2022 e 2023 (all.4) che danno atto di un suo lavoro dipendente ormai terminato e comunque con redditi calanti in costanza di lavoro. La situazione bancaria dello stesso si risolve in un conto corrente cointestato con il padre, sig. acceso presso BCC Caravaggio e Cremasco con CP_2
IBAN: [...] che evidenzia un saldo al 31/12/2023 di €
1.189,59. L'esame dell'estratto conto rivela che, a partire sostanzialmente da agosto 2023 si alimenta di una sola voce di entrata corrispondente al trattamento NASPI a seguito del licenziamento che, sempre dall'esame del c/c bancario sembra essere avvenuto a metà CO dell'anno scorso 2023 (all.5). La Banca del sig. mi ha inoltre inviato il rendiconto annuale di un conto deposito nr. 0021/001/108193 con saldo annuale di € 100,12 (all.6)
Ecco allora che, anche alla luce della situazione fattuale per cui con l'affido super- esclusivo l'AU toccherà esclusivamente alla madre, appare equo riconoscere, sebbene al di sotto dei limiti per prassi riconosciuti da questo Tribunale per la sopravvivenza dei figli minori, un importo di € 200,00 a figlio che viene ora riconfermato in sede di pronuncia di sentenza oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di questo Tribunale , come inserito specificatamente in dispositivo.
Si ritiene utile disporre un monitoraggio da parte dei SS competenti per il Comune di residenza (Caravaggio) per il periodo di due anni sul detto nucleo, durante il quale predisporre laddove necessario percorsi di genitorialità alle parti e percorsi di facilitazione della comunicazione , la predisposizione di un percorso di sostegno alla genitorialità per la ricorrente oltre che l'attivazione di un intervento di Assistenza Domiciliare presso il nucleo familiare al fine di supportare la genitorialità materna.
pagina 10 di 15 Le spese di lite , anche alla luce della non opposizione rispetto alle domande svolte, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) - Affida i figli ed in via esclusiva alla madre, la quale avrà altresì Per_2 Per_1
l'esclusiva responsabilità nell'assumere le decisioni di maggiore interesse per i medesimi relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
b) - dispone che il padre potrà vedere i figli minori solo all'esito di un percorso di disintossicazione e comunque con modalità protette in luogo neutro da concordarsi direttamente tra padre e SS competenti per il Comune di residenza degli stessi
(Caravaggio)
c) .- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso per il mantenimento dei due figli, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro
400,00 (€ 200,00 a figlio) oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT,
d) - pone altresì a carico del padre l'onere del pagamento del 50 % delle spese riguardanti i due figli non coperte dall'assegno ordinario di mantenimento che si rendessero necessarie secondo il seguente schema del Nuovo Protocollo che si riporta per esteso:
a. "Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività
pagina 11 di 15 ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
b. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
c. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
d. a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
e. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
f. tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
g. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
h. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante pagina 12 di 15 nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
i. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
j. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
k. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
l. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
m. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 13 di 15 n. a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
i. Modalità di concertazione ex ante delle spese o. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
i. Modalità di documentazione e rimborso spese p. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
q. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
i. Deducibilità fiscale e varie r. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea pagina 14 di 15 documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
s. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”.
e) Dispone che i Servizi Sociali competenti per il Comune di Caravaggio – Risorsa
Sociale Gera d'Adda– attuino un monitoraggio per il periodo di due anni sul detto nucleo, durante il quale a. predisporre laddove necessario percorsi di genitorialità sia singolarmente per la ricorrente che per entrambe le parti quando il resistente riacquisterà la libertà personale e percorsi di facilitazione della comunicazione tra le parti b. attivare interventi di Assistenza Domiciliare presso il nucleo familiare al fine di supportare la genitorialità materna
-spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione ai SS delegati
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 26 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
pagina 15 di 15
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa cciivviillee ddii II GGrraaddoo iissccrriittttaa aall nn.. rr..gg.. 55993355 //22002233 pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iinn ddaattaa 0044//1100//22002233 ddaa::
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI RUBBO LUIGI del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
- CON IL CURATORE SPECIALE AVV. COoparte_1
PIERFRANCESCO PINESSI del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 15 per i ricorrenti: come da precisazioni delle conclusioni assunte per l'udienza ex art. 473bis-28 cpc del 20.3.25 che qui si intendono trascritte;
FATTO E DIRITTO
La ricorrente conveniva il resistente avanti questo Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale in termini di affido, visita e mantenimento per i due figli nati dalla relazione sentimentale avuta con il resistente, oggi cessata CO La ricorrente rappresentava, in fatto, di aver conosciuto il sig. nel 2018, i due avevano convissuto per 5 anni e dalla loro unione erano nati i due figli: (n. Per_1
25/04/2019) e (n. 17/03/2020), entrambi minori. Assumeva che sin dal primo anno Per_2
ella aveva subito atti di violenza, inizialmente verbali poi fisiche – a cui assistevano anche i figli - da parte del compagno, dipendente da sostanze stupefacente;
sottolineava che le violenze si acuivano nei periodi di astinenza e che in sede di perizia disposta in sede penale gli era stato diagnosticato un disturbo della personalità di stile psicopatico e sintomi del risentimento cerebrale organico di tipo cognitivo di probabile natura tossica. Affermava di aver sopportato le violenze per non nuocere ai figli sino al 25/11/2022, quando aveva sporto querela nei confronti del compagno, da cui scaturiva il procedimento penale RGRN
12329/2022 mod. 21 – PM Dott. Magnolo presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bergamo, allegando anche il referto del pronto soccorso a seguito di tale episodio che prevede una prognosi di 8 giorni, (doc. 5 allegato al ricorso). Rilevava come il compagno le aveva anche impedito – come ai figli - nel corso degli ultimi anni di frequentare la di lei madre, sig.ra , che aveva , a sua volta, sporto Parte_2
CO denuncia nei confronti del sig. per le minacce ricevute, a seguito della quale lo stesso
è stato condannato dal Giudice di Pace di Treviglio in data 8/11/2021 nel procedimento penale RGNR 457/2020 - RG GDP 193/2020 (doc 4 ricorso). Da ultimo riferiva di essersi trasferita con i figli dalla madre. Concludeva chiedendo l'affido esclusivo dei figli, con collocamento presso di sé; il monitoraggio da parte dei Servizi sociali a cui rimettere la pagina 2 di 15 regolamentazione eventuale del diritto di visita paterno;
la presa in carico da parte del
SERD del sig. Ram;
un mantenimento complessivo dei figli pari a 500,00 (pari a 250,00 per figlio), oltre al 50 per cento delle spese straordinarie.
Con decreto di fissazione della prima udienza di comparizione il giudice disponeva il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali nella relazione del
13/12/2023 confermano sostanzialmente quanto rappresentato dalla sig.ra el Parte_1
ricorso.
All'udienza di comparizione parti si presentava informalmente il difensore del resistente nel giudizio penale il quale depositava verbale di applicazione della misura di sicurezza cautelare al proprio assistito presso il reparto di psichiatria presso l'ospedale di Alzano CO Lombardo, dando atto della rilevata incapacità di intendere e di volere del sig. , così come ritenuta nella perizia psichiatrica del dott. disposta nei confronti del convenuto Per_3
nel coevo procedimento penale a suo carico (GIP di Bergamo dott.ssa Rg GIP Per_4
3548/2023). A seguito di ciò, assunta la disponibilità del medesimo legale, il giudice nominava ai sensi dell'art. 473-bis 14 cpc con decreto dell'11/01/2024 quale Curatore speciale del resistente l'avv. Pinessi Pierfrancesco.
Con istanza del 15/01/2024 la ricorrente dava atto della nomina da parte del Giudice penale della nomina di un CTU, dott. volto a dimostrare le Persona_5
Cont capacità di partecipare al processo nonché delle condizioni psichiche del sig. e stante Cont l'assenza di una dichiarazione di incapacità di intendere e volere del signor , chiedeva la revoca della nomina del curatore speciale.
Con memoria di costituzione del 26/01/2024, si costituiva in giudizio il Curatore del resistente, il quale chiedeva: a) la sospensione del procedimento civile fino alla CO cessazione della misura di sicurezza a carico del sig. , dando atto che lo stesso si trova ricoverato in misura di sicurezza presso la REMS (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) di Castiglione delle Stiviere (MN), dopo essere stato ricoverato per oltre un mese presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Alzano Lombardo;
b) nelle more pagina 3 di 15 disporre opportunamente circa l'affido dei minori e la presa in carico del nucleo familiare;
c) si opponeva alla richiesta di revoca del Curatore speciale di parte ricorrente. D) si Cont opponeva a disposizioni inerenti al mantenimento della prole a carico del sig. in considerazione dello stato di incapacità mentale e/o di inabilità al lavoro del resistente, che in ogni caso non potrà andare oltre il periodo di percepimento del Naspi.
In occasione dell'udienza del 14/02/2024, dopo aver dato atto dell'inizio degli incontri della ricorrente con i Servizi Sociali, il difensore della stessa chiedeva la continuazione della presa in carico e il rinvio all'esito della CTU disposta nel procedimento penale a CO carico del sig. , mentre l'avv. Pinessi, associandosi a quest'ultima richiesta, insisteva nella domanda di sospensione del processo fino all'esito del procedimento penale medesimo.
Con ordinanza del 26/02/2025 il Giudice in via temporanea disponeva : - L'affido esclusivo dei figli alla madre, con collocamento presso la stessa;
- Incontri padre e figli solo all'esito di un percorso di disintossicazione e comunque rimessi ai Servizi in forma protetta , - l'obbligo per il resistente di versare € 400,00 totali (pari a 200,00 per figlio) a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie, - il prosieguo del monitoraggio dei Servizi Sociali,
Rilevata l'assenza di istanze istruttorie, veniva fissata udienza di discussione della causa al giorno 20/3/2025.
La ricorrente ha così concluso: “In considerazione dei comportamenti tenuti dal signor CO
, avendo dato atto della sua attuale inidoneità a provvedere alla gestione dei figli minori, disporre l'affido esclusivo di e alla ricorrente la quale quindi Per_1 Per_2
potrà assumere, senza previo consenso dell'ex compagno, tutte le decisioni più importanti in ambito scolastico, medico e più in generale, educativo. I minori saranno collocati presso la ricorrente, anche ai fini della residenza anagrafica.
2. Disporre la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti in modo da verificare l'esistenza dei presupposti necessari al fine di avviare incontri tra
pagina 4 di 15 CO padre e figli in luogo neutro.
3. Ordinare al signor di prendere contatti con il SERD territorialmente competente per intraprendere un percorso di disintossicazione CO dall'utilizzo di sostanze stupefacenti;
4. Il signor verserà alla ricorrente per il mantenimento dei figli minori entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di € 500,00, importo da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo a quello dell'udienza di comparizione delle parti. L'assegno unico per i figli Cont sarà interamente trattenuto dalla signora 5. Porre a carico del signor Parte_1
il pagamento del 50% delle spese straordinarie, il cui importo sarà corrisposto, unitamente all'assegno di mantenimento, il mese successivo a quello in cui sono state sostenute.…”
Il resistente così concludeva: “- Il processo penale, dopo la discussione delle parti (PM e difesa) è ufficialmente sospeso dal GIP per la preannunciata formalizzazione di una questione di legittimità Costituzionale d'ufficio in relazione all'art. 95 CP circa l'interpretazione al caso di specie dello << stato di cronica intossicazione prodotta da sostanze stupefacenti …>>. Dall'esito della questione di costituzionalità dipenderà la CO valutazione circa la capacità di intendere e volere del sig. , oltre che della sua capacità di stare in giudizio. …Quanto premesso, si precisano le seguenti: CONCLUSIONI
<< Si chiede la sospensione del procedimento ex art. 295 cpc fino a che non cesserà la CO misura di sicurezza imposta dal GIP, all'esito della quale si immagina che il sig. abbia recuperato un minimo di salute generale tale da permettergli di prendersi cura dei suoi famigliari e/o più in generale finché non sarà risolta la questione di costituzionalità che a sua volta deciderà l'esito del procedimento penale sottostante. Nelle more, voglia il Giudice disporre secondo opportunità circa l'affido dei minori e circa la presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi Sociali, ciò in ogni caso in via provvisoria fino al termine di cui sopra (si segnala che le osservazioni dei Servizi Sociali quantomeno fino alle relazioni di giugno e ottobre 2024 non erano particolarmente tranquillizzanti circa il comportamento della madre). Si segnala che il Naspi di cui gode da circa 6 mesi (NDR:
pagina 5 di 15 al momento della costituzione), è un provvedimento provvisorio e proporzionato all'attività lavorativa degli anni precedenti. Al momento non è dato sapere con certezza al sottoscritto la durata di tale ausilio al reddito, ma si fa riserva di approfondire e se possibile si chiede Ordinanza di Codesto Ill.mo Giudice di esibizione ex art. 210 cpc della pratica Naspi da rivolgere nei confronti dell'ente erogatore (INPS). L'esiguità del Cont patrimonio e delle finanze del sig. , unitamente alla mancanza di prospettiva lavorativa nel futuro prossimo, costringono a formulare un dissenso circa l'obbligo di mantenimento dei figli nella misura e per come richiesto e in ogni caso non potrà andare oltre il periodo di percepimento del Naspi. Resta l'opposizione alla richiesta di revoca del Curatore Speciale come avanzata da COoparte con istanza autonoma per le vicende sottostanti sopra accennate circa la rilevanza del diminuito stato mentale e volitivo del sig. Ram.>>.
Ritiene questo Collegio che la richiesta di sospensione del giudizio per come richiesta dal procuratore/Curatore del resistente non possa essere accolta. L'interessante questione di costituzionalità sollevata sul tema della equiparazione di colui che è affetto da cronica intossicazione prodotta da sostanze stupefacenti all'incapace di intendere di volere di fatto
è relativa alla responsabilità personale penale dell'imputato, ma non coinvolge, evidentemente se in modo molto relativo, l'idoneità genitoriale e la specifica modalità di affido, ove, evidentemente l'eventuale stato di difficoltà/incapacità ha diverse modalità di tutela.
Di fatto il Collegio è chiamato a decidere sia la forma di affido, con la visita del genitore non collocatario che la misura dell'assegno di mantenimento per i due minori.
- Sull'affido
La ricorrente insiste per la conferma dell'affido in forma esclusiva a suo favore di contro alla richiesta di affido condiviso pure svolta del resistente.
Per quanto concerne il resistente vale rilevare che nel procedimento penale “connesso per materia” (art. 572 CP – maltrattamenti in famiglia, Rg.Nr. 12329/2022 Rg GIP 3548/2023
pagina 6 di 15 avanti il Tribunale di Bergamo – GIP dott.ssa ), l'originaria misura di Per_4
sicurezza di collocamento presso la REMS di Castiglione delle Stiviere è stata revocata a favore di una misura cautelare di arresti domiciliari presso la di Cuneo Pt_3 Pt_4
e recentemente la misura è stata aggravata con l'applicazione della custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale Le Vallette di Torino.
Il processo penale, dopo la discussione delle parti (PM e difesa) è ufficialmente sospeso dal GIP per la preannunciata formalizzazione di una questione di legittimità
Costituzionale d'ufficio in relazione all'art. 95 CP circa l'interpretazione al caso di specie dello << stato di cronica intossicazione prodotta da sostanze stupefacenti. Dall'esito della questione di costituzionalità dipenderà la valutazione circa la capacità di intendere e CO volere del sig. , oltre che della sua capacità di stare in giudizio. nel caso invece se fosse riconosciuto capace di intendere e volere ovviamente non avrebbe dovuto partecipare a questo procedimento con un curatore speciale.
Relativamente invece alle risultanze delle indagini richieste ai SS si ha che dalla relazione della psicologa depositata quella definitiva il 17/03/2025: - I minori non vedono né sentono il padre da tempo e non hanno alcuna memoria della sua figura, identificando il nuovo compagno della madre come figura paterna. - La dottoressa suggerisce l'attivazione di un intervento di assistenza domiciliare presso il nucleo familiare con l'obiettivo di lavorare sulla genitorialità , - Ha suggerito alla ricorrente di intraprendere un percorso di sostengo psicologico presso il centro antiviolenza di Treviglio. , - suggerisce di concedere un periodo di monitoraggio di 6 mesi al fine di completare la valutazione delle competenze genitoriali della madre nonché dare tempo di attivare gli interventi proposti.
Relativamente alla scelta della forma migliore di affido non può che confermarsi la forma già individuata nell'ordinanza dei provvedimenti urgenti: il padre che è ancora ristretto in
Comunità e che, da ultimo, ha avuto un aggravamento di pena con la custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale Le Vallette di Torino non può anzi che imporre la pagina 7 di 15 forma più intesa e quindi ritenere effettivamente maggiormente tutelante la forma di affido super esclusivo.
Va infatti premesso che l'affido condiviso è inequivocabilmente finalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano alla conservazione (o al ripristino) di un paritario rapporto dei minori con entrambi i genitori (un diritto soggettivo di per sé ovviamente coincidente con il loro interesse), il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò meglio realizzi i diritti del minore;
sempre che non esistano particolari ed eccezionali circostanze ostative.
Esaminando dunque il tema dell'affido va ricordato come la forma di affido condiviso rappresenta un'evoluzione di quello congiunto ed in entrambi i casi la responsabilità è esercitata da ambedue i genitori, in particolare oggi i genitori hanno pari diritti ed obblighi: pertanto il tempo da dedicare ai loro figli viene ripartito tra la madre ed il padre in parti uguali e questo vale, anche, per le decisioni inerenti la vita quotidiana e le questioni di ordine straordinario, nonché riguardo la contribuzione per il loro mantenimento. L'affido condiviso costituisce la regola che, a volte, può essere modificata dal giudice con l'attribuzione dell'affidamento esclusivo in favore di un solo genitore: questo avviene soltanto se è dimostrata l'inidoneità dell'altro genitore e si ritenga che l'affidamento condiviso possa essere sfavorevole per la prole. Nel caso, invece, in cui entrambi i genitori siano considerati inidonei per l'affidamento condiviso od esclusivo o lo rifiutino, si può ipotizzare l'affidamento del minore a terzi, (ad esempio il Comune di appartenenza), in assenza di una norma di legge specifica.
E' considerato prioritario e principio generale, dunque, quello secondo cui i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori avanti al tema di separazione o divorzio degli stessi e quindi in caso di rottura del nucleo pagina 8 di 15 familiare;
soprattutto se minori o incapaci per altri motivi i figli hanno diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti soddisfacenti con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come bene è detto proprio nella riforma del 2006 del diritto di famiglia.
Ebbene sinteticamente riportato il nucleo e l'essenza dell'affido condiviso, la scelta o la richiesta di affido diverso, quale può essere come nella presente fattispecie l'affido esclusivo occorre avere o ricercare cause gravi e precise in grado di evidenziare una inidoneità del genitore escluso che renderebbe l'esercizio della genitorialità dannoso per il figlio. Ciò si ha quando uno dei genitori viene escluso dal giudice, in tutto o in parte, dall'esercizio della responsabilità perché dannoso per il figlio: normalmente ciò accade perché uno dei genitori è scomparso, si sottrae ad ogni contatto con i figli, tiene sistematicamente una condotta ostruzionistica, non fornisce il contributo di mantenimento, abusa di sostanze alcoliche o di droga, ha tenuto comportamenti violenti e di maltrattamento nei confronti dei figli stessi.
Nella odierna fattispecie si ha prova di una condizione personale del resistente particolarmente fragile (come dallo stesso iter processuale di collocamento presso REMS piuttosto che presso Comunità anche per la disintossicazione dalla dipendenza da droga) oltre ad un'assenza di fatto assoluta nei confronti dei due figli minori.
I due figli minori vengono affidati ai sensi dell'art. 337 quater cc esclusivamente alla madre , la quale avrà, altresì, del tutto l'esclusivo onere di provvedere anche alla soluzione delle questioni fondamentali del medesimo (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita ).
Si ritiene equo mantenere, per quel che concerne il diritto di visita del padre, quanto già statuito in sede di provvedimenti provvisori e cioè la previsione di incontri tra padre e figli solo all'esito di un percorso di disintossicazione e comunque con modalità protette in luogo neutro da concordarsi direttamente tra padre e SS competenti per territorio.
pagina 9 di 15 Da un punto di vista economico, si ha la richiesta da parte della ricorrente di un importo di € 250,00 per il figlio e il contributo del 50% alle spese straordinarie relative al medesimo. CO La situazione lavorativa del sig. , così come già risulta in parte agli atti, è stata molto saltuaria in questi ultimi anni ed è rappresentata dai CUD 2021, 2022 e 2023 (all.4) che danno atto di un suo lavoro dipendente ormai terminato e comunque con redditi calanti in costanza di lavoro. La situazione bancaria dello stesso si risolve in un conto corrente cointestato con il padre, sig. acceso presso BCC Caravaggio e Cremasco con CP_2
IBAN: [...] che evidenzia un saldo al 31/12/2023 di €
1.189,59. L'esame dell'estratto conto rivela che, a partire sostanzialmente da agosto 2023 si alimenta di una sola voce di entrata corrispondente al trattamento NASPI a seguito del licenziamento che, sempre dall'esame del c/c bancario sembra essere avvenuto a metà CO dell'anno scorso 2023 (all.5). La Banca del sig. mi ha inoltre inviato il rendiconto annuale di un conto deposito nr. 0021/001/108193 con saldo annuale di € 100,12 (all.6)
Ecco allora che, anche alla luce della situazione fattuale per cui con l'affido super- esclusivo l'AU toccherà esclusivamente alla madre, appare equo riconoscere, sebbene al di sotto dei limiti per prassi riconosciuti da questo Tribunale per la sopravvivenza dei figli minori, un importo di € 200,00 a figlio che viene ora riconfermato in sede di pronuncia di sentenza oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di questo Tribunale , come inserito specificatamente in dispositivo.
Si ritiene utile disporre un monitoraggio da parte dei SS competenti per il Comune di residenza (Caravaggio) per il periodo di due anni sul detto nucleo, durante il quale predisporre laddove necessario percorsi di genitorialità alle parti e percorsi di facilitazione della comunicazione , la predisposizione di un percorso di sostegno alla genitorialità per la ricorrente oltre che l'attivazione di un intervento di Assistenza Domiciliare presso il nucleo familiare al fine di supportare la genitorialità materna.
pagina 10 di 15 Le spese di lite , anche alla luce della non opposizione rispetto alle domande svolte, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) - Affida i figli ed in via esclusiva alla madre, la quale avrà altresì Per_2 Per_1
l'esclusiva responsabilità nell'assumere le decisioni di maggiore interesse per i medesimi relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
b) - dispone che il padre potrà vedere i figli minori solo all'esito di un percorso di disintossicazione e comunque con modalità protette in luogo neutro da concordarsi direttamente tra padre e SS competenti per il Comune di residenza degli stessi
(Caravaggio)
c) .- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso per il mantenimento dei due figli, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro
400,00 (€ 200,00 a figlio) oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT,
d) - pone altresì a carico del padre l'onere del pagamento del 50 % delle spese riguardanti i due figli non coperte dall'assegno ordinario di mantenimento che si rendessero necessarie secondo il seguente schema del Nuovo Protocollo che si riporta per esteso:
a. "Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività
pagina 11 di 15 ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
b. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
c. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
d. a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
e. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
f. tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
g. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
h. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante pagina 12 di 15 nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
i. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
j. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
k. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
l. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
m. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 13 di 15 n. a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
i. Modalità di concertazione ex ante delle spese o. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
i. Modalità di documentazione e rimborso spese p. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
q. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
i. Deducibilità fiscale e varie r. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea pagina 14 di 15 documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
s. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”.
e) Dispone che i Servizi Sociali competenti per il Comune di Caravaggio – Risorsa
Sociale Gera d'Adda– attuino un monitoraggio per il periodo di due anni sul detto nucleo, durante il quale a. predisporre laddove necessario percorsi di genitorialità sia singolarmente per la ricorrente che per entrambe le parti quando il resistente riacquisterà la libertà personale e percorsi di facilitazione della comunicazione tra le parti b. attivare interventi di Assistenza Domiciliare presso il nucleo familiare al fine di supportare la genitorialità materna
-spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione ai SS delegati
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 26 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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