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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 21/01/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO FR, Presidente
IR IO, LA
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 548/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
CA AN Gia' Iacp Della Provincia Di Foggia - 00131190712
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Via Francesco Marcone, 9 71122 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2504/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 2
e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320240017331443000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 454/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'CA AN- Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare proponeva appello avverso la sentenza n°
2504/2024 del 23/12/2024, depositata il 24/12/2024, con cui la CTP di Foggia rigettava il ricorso proposto da tale Ente avverso la cartella di pagamento 043 2024 00173 314 43 000, relativa al controllo del modello
770/2021, periodo di imposta 2020, per un totale di € 13.863,52, di cui € 9.706,74 per imposta, € 2.912,10 per sanzioni, € 1230,80 Per interessi omesso o carente versamento, oltre spese di notifica per € 5,88.
La Corte così decideva ritenendo la fondatezza del controllo automatizzato avendo la società dichiarato un'eccedenza di versamento di euro 4.788,35 a fronte di un mancato versamento delle ritenute operate pari ad euro 4.873,65.
L'CA AN, con l'atto di appello notificato in data 17/2/2025 e con successive memorie depositate in data 11/10/2025 sosteneva che l'importo di € 49387,89 risultava integralmente versato: € 39.707,88 erano state versate con il codice tributo 1040 (ritenute reddito lavoro autonomo) mentre € 9.680,00 (pari alla differenza richiesta) erano state versate in data 16.04.2020 con il codice tributo 1052 (ritenute su indennità di esproprio), come provato dalla quietanza di versamento e dal quadro ST. L'errore era dovuto al fatto che l'Agenzia delle Entrate non aveva considerato il versamento effettuato con il codice tributo 1052. Specificava che per errore la ritenuta relativa all'indennità di esproprio (codice 1052) non era stata riportata nei campi
131 e 132.
Chiedeva la riforma della sentenza n. 2504/2024, l'accoglimento dell'appello e la dichiarazione di illegittimità della pretesa impositiva, con l'annullamento totale della cartella di pagamento n. 043 2024 00173314 43
000 e del relativo ruolo;
la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, chiedeva il rigetto dell'appello, rilevando: la novità/ inammissibilità della questione dichiarata nell'appello riguardo il rifiuto sulle CU;
l'assenza di prova sulla ricollocazione dell'importo in questione nel quadro fiscale appropriato;
il mancato riscontro tra quanto liquidato e quanto dichiarato/versato dal contribuente. Chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
Nelle memorie Illustrative, l'ARCA in risposta alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, specificava: la rappresentazione del quadro SX dell'Agenzia non provava l'errore poiché escludeva il versamento codice
1052; l'argomento del "refuso" nelle CU non era un motivo nuovo inammissibile, in quanto era già stato esposto nel ricorso originario;
la prova del versamento con codice 1052 e la sua coerenza con il totale delle ritenute era data dalla somma dei versamenti con codici 1040 e 1052, che risultava pari alle ritenute certificate totali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento è scaturita da un controllo automatizzato (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72) della Dichiarazione Modello 770/2021 (anno d'imposta 2020).
L'Ufficio ha riscontrato una discordanza tra le ritenute operate (risultanti da C.U.) di € 49.387,89 e le ritenute dichiarate nel Modello 770/2021di € 39.707,88. Questa discordanza ha portato al recupero di € 9.661,00, composto da due voci: Imposta a debito / ritenute operate e non versate: € 4.873,65 e Credito dichiarato non spettante (Rigo SX1 eccedenza di versamento) di € 4.788,35.
L'appellante sostiene di essere incorso in un errore nella compilazione di alcune CU, indicando le indennità di esproprio nei campi errati.
L'odierna Corte rileva, come sostenuto dall'Ufficio, che l'errore non è dimostrato da alcun elemento e non risulta sanato mediante la correzione delle CU.
Va pertanto confermata la sentenza della CGT di primo grado secondo cui “la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate comprova la fondatezza del controllo automatizzato avendo la società dichiarato un'eccedenza di versamento di € 4.788,35 a fronte di un mancato versamento delle ritenute operate di
€ 4.873,65.
L'appello pertanto va rigettato e la ricorrente condannata al rimborso delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. NA CA AN al rimborso delle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Il Giudice LA Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Piero Francesco De Pietro
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO FR, Presidente
IR IO, LA
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 548/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
CA AN Gia' Iacp Della Provincia Di Foggia - 00131190712
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Via Francesco Marcone, 9 71122 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2504/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 2
e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320240017331443000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 454/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'CA AN- Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare proponeva appello avverso la sentenza n°
2504/2024 del 23/12/2024, depositata il 24/12/2024, con cui la CTP di Foggia rigettava il ricorso proposto da tale Ente avverso la cartella di pagamento 043 2024 00173 314 43 000, relativa al controllo del modello
770/2021, periodo di imposta 2020, per un totale di € 13.863,52, di cui € 9.706,74 per imposta, € 2.912,10 per sanzioni, € 1230,80 Per interessi omesso o carente versamento, oltre spese di notifica per € 5,88.
La Corte così decideva ritenendo la fondatezza del controllo automatizzato avendo la società dichiarato un'eccedenza di versamento di euro 4.788,35 a fronte di un mancato versamento delle ritenute operate pari ad euro 4.873,65.
L'CA AN, con l'atto di appello notificato in data 17/2/2025 e con successive memorie depositate in data 11/10/2025 sosteneva che l'importo di € 49387,89 risultava integralmente versato: € 39.707,88 erano state versate con il codice tributo 1040 (ritenute reddito lavoro autonomo) mentre € 9.680,00 (pari alla differenza richiesta) erano state versate in data 16.04.2020 con il codice tributo 1052 (ritenute su indennità di esproprio), come provato dalla quietanza di versamento e dal quadro ST. L'errore era dovuto al fatto che l'Agenzia delle Entrate non aveva considerato il versamento effettuato con il codice tributo 1052. Specificava che per errore la ritenuta relativa all'indennità di esproprio (codice 1052) non era stata riportata nei campi
131 e 132.
Chiedeva la riforma della sentenza n. 2504/2024, l'accoglimento dell'appello e la dichiarazione di illegittimità della pretesa impositiva, con l'annullamento totale della cartella di pagamento n. 043 2024 00173314 43
000 e del relativo ruolo;
la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, chiedeva il rigetto dell'appello, rilevando: la novità/ inammissibilità della questione dichiarata nell'appello riguardo il rifiuto sulle CU;
l'assenza di prova sulla ricollocazione dell'importo in questione nel quadro fiscale appropriato;
il mancato riscontro tra quanto liquidato e quanto dichiarato/versato dal contribuente. Chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
Nelle memorie Illustrative, l'ARCA in risposta alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, specificava: la rappresentazione del quadro SX dell'Agenzia non provava l'errore poiché escludeva il versamento codice
1052; l'argomento del "refuso" nelle CU non era un motivo nuovo inammissibile, in quanto era già stato esposto nel ricorso originario;
la prova del versamento con codice 1052 e la sua coerenza con il totale delle ritenute era data dalla somma dei versamenti con codici 1040 e 1052, che risultava pari alle ritenute certificate totali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento è scaturita da un controllo automatizzato (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72) della Dichiarazione Modello 770/2021 (anno d'imposta 2020).
L'Ufficio ha riscontrato una discordanza tra le ritenute operate (risultanti da C.U.) di € 49.387,89 e le ritenute dichiarate nel Modello 770/2021di € 39.707,88. Questa discordanza ha portato al recupero di € 9.661,00, composto da due voci: Imposta a debito / ritenute operate e non versate: € 4.873,65 e Credito dichiarato non spettante (Rigo SX1 eccedenza di versamento) di € 4.788,35.
L'appellante sostiene di essere incorso in un errore nella compilazione di alcune CU, indicando le indennità di esproprio nei campi errati.
L'odierna Corte rileva, come sostenuto dall'Ufficio, che l'errore non è dimostrato da alcun elemento e non risulta sanato mediante la correzione delle CU.
Va pertanto confermata la sentenza della CGT di primo grado secondo cui “la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate comprova la fondatezza del controllo automatizzato avendo la società dichiarato un'eccedenza di versamento di € 4.788,35 a fronte di un mancato versamento delle ritenute operate di
€ 4.873,65.
L'appello pertanto va rigettato e la ricorrente condannata al rimborso delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. NA CA AN al rimborso delle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Il Giudice LA Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Piero Francesco De Pietro