Ordinanza cautelare 5 agosto 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01558/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07554/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7554 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Cosentino e Giuseppe Cosentino, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 7 maggio 2025 a mezzo del quale l'Amministrazione ha rigettato la richiesta di differimento delle prove di efficienza fisica del concorso per l'arruolamento di n. 3246 agenti della Polizia Penitenziaria indetto in data 10/01/2025, presentata dal ricorrente a causa di infortunio;
del successivo provvedimento del 12 maggio 2025 con il quale l’Amministrazione ha reiterato il predetto rigetto;
dei calendari delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali adottati dal Direttore Generale del Personale con decreti del 14-05-2025/21-05-2025/22-05-2025 e 21-06-2025 nella parte in cui non includono il nominativo (Codice ID domanda) dell'odierno ricorrente;
del provvedimento del 10 gennaio 2025 a firma del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con il quale è stato indetto il concorso pubblico per il reclutamento di n. 3246 agenti della Polizia Penitenziaria, laddove dispone all'art. 11, comma 2, che: “ i candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora stabiliti per il suddetto accertamento dell'efficienza fisica sono considerati esclusi dal concorso ”;
e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso l'eventuale provvedimento di esclusione dal concorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ES OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con dichiarazione resa in udienza, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso;
Ritenuto, conseguentemente, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse di parte ricorrente alla coltivazione del medesimo;
Ritenuto, infine, di compensare tra le parti le spese di lite anche in ragione della definizione del presente gravame con pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OI, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
ES OC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES OC | RI OI |
IL SEGRETARIO