Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n°3983 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Parte_1
Quattrocchi, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele
Orlando n.6, presso lo studio dell'Avv.to Simona Chiarchiaro, giusta procura in atti appellante
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to Michelangelo Vitale, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6, giusta procura in atti
appellata
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
10.12.2024, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il giudizio investe l'appello di avverso la sentenza n. Parte_1
2416/2021 del GdP di Palermo il 3.9.2021, con la quale, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da , l'istituto di credito è Controparte_1 stato condannato a pagare la somma di € 1.489,33, oltre interessi legali e spese di giudizio, a titolo di restituzione proporzionale dei costi del contratto di finanziamento n. 1445 dell'8.09.2015, estinto anticipatamente dall'appellata (il
31.12.2019).
L'appellante si duole che il Giudice di prime cure ha erroneamente applicato le previsioni contenute nel D.L. n. 73 del 25.05.2021 (Decreto Sostegni bis) convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, che, come noto, è intervenuto sulla formulazione dell'art. 125-sexies T.U.B. pure con riferimento ai contratti anteriori alla emanazione della suddetta legge, quale quello oggetto di giudizio. In via subordinata, ha contestato l'importo oggetto di restituzione, in quanto, a suo dire, erroneamente calcolato. Ha chiesto, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata, con restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
2. Si è costituita , la quale, evidenziando la correttezza della Controparte_1 decisione di primo grado per i motivi meglio esposti in comparsa (ai quali si rinvia), ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
3. Cosi brevemente riassunti i fatti, si osserva quanto segue.
La vicenda si inserisce all'interno di un più ampio quadro evolutivo di pronunce giurisprudenziali e disposizioni normative in tema di credito al consumo: nella specie, di costi rimborsabili in favore del consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Sul tema, è ampiamente noto che il legislatore ha novellato l'art. 125-sexies, co.
1, T.U.B., la cui interpretazione prevalente, nei primi anni di applicazione, includeva nella riduzione i soli costi soggetti a maturazione nel tempo (c.d. 3
costi recurring), con esclusione dei costi afferenti alle attività finalizzate alla concessione del prestito (c.d. costi up-front). La Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con la sentenza del 11.09.2019, causa C-383/2018 (c.d. “Lexitor”), si è pronunciata, in via pregiudiziale, sull'ambito di operatività dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, in materia di credito ai consumatori, ai sensi del quale il consumatore che rimborsa anticipatamente il finanziamento “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. La questione discussa, per la quale si era reso necessario l'intervento della Corte, aveva propriamente ad oggetto l'applicabilità di tale disciplina, oltre che ai costi di recurring, ossia ai costi dipendenti dalla durata del contratto di credito, anche a quelli indipendenti dalla durata del medesimo, i c.d. costi di up front. Per quello che ci interessa, la Corte di Giustizia ha affermato che la disposizione deve essere interpretata “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, chiarendo che “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32).
Tali rilievi sono stati recepiti parzialmente dal legislatore italiano del 2021, attraverso il menzionato art. 11-octies del Decreto sostegni bis, con il quale la rimborsabilità si è estesa ai costi up-front. L'art. 11-octies, comma 1, lett. c) Decreto
Sostegni bis (D.L. n. 73 del 25/05/2021 convertito con L. n. 106 del 23/07/2021), infatti, ha sostituito l'art. 125-sexies del T.U.B., disponendo che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
La nuova formulazione si è, dunque, allineata ai principi espressi dalla sentenza 4
“Lexitor”, prescrivendo che, in ipotesi di rimborso anticipato del credito, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, con esclusione delle sole imposte.
Va, al contempo, detto che l'art. 11-octies, comma 2, D.L. 73/2021 ha previsto che “l'art. 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, così limitando l'efficacia del nuovo art.125- sexies T.U.B. ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge (25 luglio
2021), con conseguente ripetibilità dei soli costi c.d. recurring per i contratti stipulati in data anteriore. Tale esclusione temporale, tuttavia, è stata definitivamente superata nel 2022: con la sentenza n. 263 del 22.12.2022, invero, la
Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità del comma 2 del suddetto art. 11-octies per contrasto con l'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/CE, ha previsto la rimborsabilità di tutti costi anche per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, sostenendo che l'art. 125-sexies, comma 1, T.U.B. (vecchia formulazione), che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-octies, comma 2, deve essere applicato secondo un interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, nel senso di ritenere che il diritto dei consumatori alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito trovi applicazione anche quando i contratti sono stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n.
106/2021. Da ciò consegue che deve ritenersi nulla “ogni clausola contrattuale contraria alla ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari (costi di up front)” (vedi Collegio di
Coordinamento, ABF, Decisione n. 26525, 17 dicembre 2019). 5
Nella specie, trattandosi di contratto di finanziamento stipulato l'8.09.2015, estinto anticipatamente il 31.12.2019, pertanto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D. L. n. 73 del 2021, esso è regolato dall'art. 125-sexies
T.U.B. vecchia formulazione, ma secondo l'interpretazione fornita dalla Corte
Costituzione nella su menzionata pronuncia. Ne deriva che, in seguito all'estinzione anticipata mediante rimborso operato dalla , costei ha diritto CP_1 ad avere restituiti tutti i costi relativi al rapporto, ivi compresi i costi cc.dd. di up front. Ora, tenuto conto che al momento della estinzione anticipata erano ancora dovute, pacificamente, 71 rate su 120 inizialmente previste, la complessiva somma da restituire ammonta ad € 1.464,73, e non, come afferma il Gdp, ad € 1.480,33; il quale è evidentemente incorso in un errore materiale allorché, correttamente liquidata la proporzionale restituzione delle “commissioni per l'intermediario del credito” (tant'è che l'appellante nulla eccepisce sul punto), ha conteggiato la somma da restituire con riferimento alle “commissione di attivazione”, con un esiguo scostamento di € 24,60: queste, infatti, risultano pari ad € 504,00, e la somma da restituire ammonta ad € 298,20 (504,00/120x71) e non ad € 323,04, come indicato nella sentenza impugnata.
Per quanto detto, si ritiene irrilevante che il Gdp di Palermo, nell'ambito di un altro e diverso procedimento (n.5276/2024 R.G.), abbia sospeso il giudizio e rimesso la questione dell'interpretazione dell'art 16 della direttiva 2008/48 innanzi alla Corte di Giustizia Europea, per come eccepito da parte appellante con le note depositate il 28.11.2024.
Assorbita ogni ulteriore questione.
4. Le spese seguono la soccombenza sostanziale e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per le restanti (scaglione di valore sino ad € 5.200,00).
P.Q.M.
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Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie per quanto di ragione l'appello in oggetto e, per l'effetto, condanna al pagamento di € 1.464,73 in favore di , oltre Parte_1 Controparte_1 interessi dalla domanda al saldo;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, che si liquidano in € 1.702,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e iva.
Così deciso a Palermo, l'11 marzo 2025. Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi