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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12384/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12384/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.02.1982;
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Sardini, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.10.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro CP_1 separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Roma in data 03.09.2016, e precisando che dall'unione era nata la ER IA (Roma, 16.01.2018). Deducevano, a fondamento della domanda, che i
1 rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi.
All'esito dell'udienza del 12.06.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e con cessazione dell'obbligo di coabitazione e ciascun coniuge provvederà al proprio personale mantenimento;
2) l'emanando provvedimento verrà trascritto con ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma, di procedere alla relativa annotazione dello stesso, nei registri dello stato civile;
ER
3) la IA minore, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa familiare della madre, sita in Roma Via di
Donna Olimpia n. 30, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nell'ordinaria gestione della minore, e congiunto per le scelte di maggiore interesse per la minore, previo accordo tra i genitori;
4) il marito si è già allontanato dalla casa familiare, portando con sé i propri beni ed effetti personali;
5) il padre terrà con sé la minore almeno un pomeriggio a settimana, dalle ore
17:00 sino alle ore 20:00, compatibilmente con la turnazione lavorativa dello stesso, od in alternativa nel giorno in cui il padre godrà del riposo infrasettimanale;
6) la minore trascorrerà con i genitori weekend alternati, dal sabato pomeriggio, sino alla domenica alle ore 20:00;
7) comunque, i genitori nel condiviso intento di collaborazione tra loro, e ER soprattutto per il preminente interesse e benessere di si impegnano a collaborare fattivamente, rendendosi entrambi disponibili alla variazione degli orari e dei giorni, al verificarsi di circostanze fattuali non prevedibili. Laddove sopraggiungano circostanze preventivabili, i genitori si impegnano a darsene congruo preavviso per consentire ogni opportuna organizzazione. I genitori si impegnano altresì nei rispettivi periodi di permanenza ad accompagnare la minore alle attività extra-curriculari svolte, nonché ad eventuali visite mediche, o attività ricreative;
2 8) la minore trascorrerà con ciascun genitore, con alternanza negli anni, il periodo dal 24.12 al 30.12, e dal 30.12 al 6 gennaio sino alla ripresa delle attività ER scolastiche. Per il periodo pasquale, trascorrerà con ciascun genitore, con alternanza negli anni, il periodo dalla sospensione delle attività didattiche fino al giorno di Pasqua (ore 21:00) e dalla sera di Pasqua, fino alla ripresa della scuola con l'altro genitore. Per il periodo feriale estivo, la minore trascorrerà con ciascun genitore, un periodo di 15 gg ciascuno, e le date saranno concordate con l'altro genitore entro il mese di aprile di ogni anno. I coniugi sin da ora indicano, il mese di luglio come preferito dal padre ed il mese di agosto come preferito dalla madre.
Per i detti periodi, è onere del genitore riaccompagnare la minore presso l'abitazione familiare;
9) Relativamente alle festività quali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e ER 8 dicembre, i genitori moduleranno autonomamente la permanenza di con loro anche considerata la turnazione lavorativa del padre;
ER 10) le spese straordinarie nell'interesse di saranno ripartite al 50% tra i coniugi, come da Protocollo del Tribunale di Roma;
11) Il marito corrisponderà alla moglie € 400,00 (quattrocento/00) quale ER contributo per il mantenimento della IA entro il giorno 5 di ogni mese;
12) Il marito e la moglie sono economicamente indipendenti con autonoma capacità reddituale di talché entrambi provvederanno al proprio sostentamento personale;
13) i coniugi ricorrenti dichiarano di aver percepito negli ultimi tre anni i seguenti redditi:Per anno 2022 € 14.123,00; anno 2023 € 15.257,36; Controparte_1
Per redditi occasionali;
Parte_1
14) i coniugi ricorrenti dichiarano di essere intestatari, ognuno di conto corrente personale ed ogni rapporto economico è stato già definito;
15) I coniugi ricorrenti convengono, infine, di prestare reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, e per la minore con obbligo di preventivo assenso rispetto ai viaggi esteri;
16) i coniugi ricorrenti dichiarano espressamente di non voler comparire in udienza e di non volersi riconciliare”.
3 Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni di separazione proposte dalle parti che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine allo scioglimento del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
12384/2024, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il Controparte_1
03.09.2016;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n.
00726, parte 2, serie A03);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma in data 18.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12384/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.02.1982;
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Sardini, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.10.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro CP_1 separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Roma in data 03.09.2016, e precisando che dall'unione era nata la ER IA (Roma, 16.01.2018). Deducevano, a fondamento della domanda, che i
1 rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi.
All'esito dell'udienza del 12.06.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e con cessazione dell'obbligo di coabitazione e ciascun coniuge provvederà al proprio personale mantenimento;
2) l'emanando provvedimento verrà trascritto con ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma, di procedere alla relativa annotazione dello stesso, nei registri dello stato civile;
ER
3) la IA minore, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa familiare della madre, sita in Roma Via di
Donna Olimpia n. 30, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nell'ordinaria gestione della minore, e congiunto per le scelte di maggiore interesse per la minore, previo accordo tra i genitori;
4) il marito si è già allontanato dalla casa familiare, portando con sé i propri beni ed effetti personali;
5) il padre terrà con sé la minore almeno un pomeriggio a settimana, dalle ore
17:00 sino alle ore 20:00, compatibilmente con la turnazione lavorativa dello stesso, od in alternativa nel giorno in cui il padre godrà del riposo infrasettimanale;
6) la minore trascorrerà con i genitori weekend alternati, dal sabato pomeriggio, sino alla domenica alle ore 20:00;
7) comunque, i genitori nel condiviso intento di collaborazione tra loro, e ER soprattutto per il preminente interesse e benessere di si impegnano a collaborare fattivamente, rendendosi entrambi disponibili alla variazione degli orari e dei giorni, al verificarsi di circostanze fattuali non prevedibili. Laddove sopraggiungano circostanze preventivabili, i genitori si impegnano a darsene congruo preavviso per consentire ogni opportuna organizzazione. I genitori si impegnano altresì nei rispettivi periodi di permanenza ad accompagnare la minore alle attività extra-curriculari svolte, nonché ad eventuali visite mediche, o attività ricreative;
2 8) la minore trascorrerà con ciascun genitore, con alternanza negli anni, il periodo dal 24.12 al 30.12, e dal 30.12 al 6 gennaio sino alla ripresa delle attività ER scolastiche. Per il periodo pasquale, trascorrerà con ciascun genitore, con alternanza negli anni, il periodo dalla sospensione delle attività didattiche fino al giorno di Pasqua (ore 21:00) e dalla sera di Pasqua, fino alla ripresa della scuola con l'altro genitore. Per il periodo feriale estivo, la minore trascorrerà con ciascun genitore, un periodo di 15 gg ciascuno, e le date saranno concordate con l'altro genitore entro il mese di aprile di ogni anno. I coniugi sin da ora indicano, il mese di luglio come preferito dal padre ed il mese di agosto come preferito dalla madre.
Per i detti periodi, è onere del genitore riaccompagnare la minore presso l'abitazione familiare;
9) Relativamente alle festività quali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e ER 8 dicembre, i genitori moduleranno autonomamente la permanenza di con loro anche considerata la turnazione lavorativa del padre;
ER 10) le spese straordinarie nell'interesse di saranno ripartite al 50% tra i coniugi, come da Protocollo del Tribunale di Roma;
11) Il marito corrisponderà alla moglie € 400,00 (quattrocento/00) quale ER contributo per il mantenimento della IA entro il giorno 5 di ogni mese;
12) Il marito e la moglie sono economicamente indipendenti con autonoma capacità reddituale di talché entrambi provvederanno al proprio sostentamento personale;
13) i coniugi ricorrenti dichiarano di aver percepito negli ultimi tre anni i seguenti redditi:Per anno 2022 € 14.123,00; anno 2023 € 15.257,36; Controparte_1
Per redditi occasionali;
Parte_1
14) i coniugi ricorrenti dichiarano di essere intestatari, ognuno di conto corrente personale ed ogni rapporto economico è stato già definito;
15) I coniugi ricorrenti convengono, infine, di prestare reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, e per la minore con obbligo di preventivo assenso rispetto ai viaggi esteri;
16) i coniugi ricorrenti dichiarano espressamente di non voler comparire in udienza e di non volersi riconciliare”.
3 Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni di separazione proposte dalle parti che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine allo scioglimento del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
12384/2024, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il Controparte_1
03.09.2016;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n.
00726, parte 2, serie A03);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma in data 18.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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