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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Antonello VITALE Consigliere
3) dott. Riccardo LEONETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1112/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da caduta. TRA
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Leonardo Brescia, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Barletta, alla P.zza Federico di Svevia n. 37; appellante e
, in persona del sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Giorgia Franco, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Canosa di Puglia (BT), Via F. Rossi n. 70; appellato
All'udienza collegiale del 9/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate. Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte del 7/4/2025, in cui richiama le note conclusive del 3/9/2024 e, di conseguenza, le conclusioni dell'atto di appello): In riforma della Sentenza n. 709/2023, emessa dal Tribunale di Trani, in persona del Giudice Dott. Milillo Nicola, nel procedimento n. 6909/2017 R.G., pubblicata in data 26/04/2023, a) Accertare, nell'accadimento del sinistro, la responsabilità del
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore e conseguentemente Controparte_1 condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'attrice ammontanti ad € 7.704,17. b) Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione>. Il procuratore dell'appellato ha così concluso (note scritte del 13/3/2025): L'avv. Franco, nel riportarsi a quanto dedotto, richiesto, prodotto e concluso nelle note conclusive autorizzate del 3/12/2024, depositate telematicamente, chiede che l'On.le Corte di Appello adita voglia trattenere la causa in decisione, con rigetto dell'appello in quanto inammissibile in rito e comunque infondato in fatto e diritto>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 709/2023, pubblicata il 26 aprile 2023, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di lite al
[...] convenuto. CP_1
Con la richiamata sentenza, il Tribunale non ha ravvisato i presupposti per condannare il al risarcimento del danno per la Controparte_1 caduta occorsa alla , la quale, mentre attraversava la carreggiata fra Pt_1 via Pietro Metastasio e corso Alcide De GA (a ), è CP_1 CP_1 inciampata su una scanalatura presente fra due file di basole in corrispondenza dell'intersezione fra le due strade. Il giudice di prime cure, infatti, ha valutato insussistente la responsabilità ex artt. 2043 e 2051 cod. civ. in capo al in quanto, alla luce delle concrete condizioni di CP_1 luogo e di tempo, ha rilevato che l'odierna appellante ha tenuto una
“condotta non soltanto distratta, ma addirittura abnorme, la quale deve pertanto ritenersi che arrivi in effetti ad elidere il nesso causale fra cosa ed evento, ponendosi di per sé sola come fattore idoneo a produrre l'evento lesivo e relegando le condizioni dei luoghi a mera occasione”. Tanto ha ritenuto il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso la prova per testi e l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Avverso la sentenza ha proposto appello la soccombente , chiedendo Pt_1 la riforma della sentenza impugnata, poiché il primo giudice avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 2051 c.c., atteso che non sarebbe sufficiente
“l'esistenza di qualsiasi comportamento negligente od imprudente” del danneggiato, ma sarebbe “onere del custode dimostrare l'esclusione di qualunque collegamento tra il modo di essere della cosa e l'evento dannoso”. In altri termini, quest'ultimo incorrerebbe in responsabilità da cosa in custodia, “salvo che dia la prova che l'evento dannoso fosse imprevedibile e non evitabile o segnalabile”. Quindi, l'appellante contesta la valutazione di merito effettuata dal Tribunale, anche considerato che “l'assetto dei luoghi non si presentava del tutto evidente in quanto la fila di basole più bassa non era facilmente visibile” e attribuisce al convenuto la totale responsabilità per non CP_1 aver mantenuto il manto stradale in buone condizioni. Ancora, in punto di fatto, viene censurata la valutazione del giudice di primo grado nella parte in cui afferma che “la abbia nondimeno inteso Pt_1 procedere camminando per strada anziché su alcuno dei marciapiedi latistanti, così da dover attraversare proprio superando la suddetta scanalatura” sul rilievo che, al contrario, la danneggiata “ha dovuto” procedere in quella maniera per superare l'incrocio, di talché alcuna condotta abnorme le sarebbe imputabile. Ad adiuvandum delle proprie allegazioni, l'appellante ribadisce come la sia affetta da un leggero deficit visivo (documentato nel corso del Pt_1 primo giudizio, a mezzo di un referto fluorangiografico), ragione per cui la scanalatura della carreggiata su cui ella era inciampata sarebbe stata ancor meno visibile, già ritenuto, secondo quanto affermato, che si trattasse di
“una vera e propria insidia”. Si è costituito nel giudizio d'appello il , il quale, Controparte_1 in via preliminare, ribadisce quando dedotto in primo grado in merito alla nullità dell'atto di citazione attoreo per mancanza di indicazione di una causa petendi chiara, attesa la violazione dell'art. 163, co.3, nn.3-4, cod. proc. civ. e, conseguentemente, del diritto di difesa della parte stessa. Nel merito, l'appellato eccepisce che l'attore avrebbe omesso di dimostrare in giudizio il nesso di causalità materiale fra il fatto occorso alla e Pt_1 il comportamento del infatti, dalle fotografie prodotte e dalla prova CP_1 per testi, assunta in primo grado, si evincerebbe la violazione, da parte della danneggiata, dell'art. 190 CdS, nella parte in cui prevede le modalità con i cui pedoni devono attraversare la carreggiata, in tal modo integrandosi il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale richiesto per l'addebito di responsabilità in capo al convenuto. Dunque – osserva CP_1
l'Ente appellato - se la avesse rispettato quanto stabilito nella citata Pt_1 disposizione, tenendo un comportamento diligente, avrebbe evitato il dislivello della carreggiata, destinata al traffico veicolare, pur in presenza del lamentato lieve deficit visivo. Il appellato deduce, inoltre, che l'attrice non avrebbe provato CP_1 financo i requisiti richiesti per l'addebito di responsabilità in capo al custode ex art. 2051 cod. civ., ossia l'invisibilità oggettiva e l'imprevedibilità soggettiva. In primo luogo – evidenzia l'appellato - il sinistro era avvenuto in comprovate condizioni di piena visibilità (alle ore 9:45 con un meteo idoneo a consentirla); inoltre, la , proprio in considerazione del suo leggero Pt_1 deficit visivo, avrebbe dovuto prestare un'attenzione superiore alla norma e utilizzare una maggiore prudenza nell'atto di attraversare l'intersezione stradale;
infine, il dislivello presente fra le basole era oggettivamente visibile e non aveva rappresentato una insidia. Pertanto, l'appellato sostiene che l'evento di danno occorso alla Pt_1 sarebbe stato cagionato dal comportamento negligente della medesima e non da una condotta del in conformità all'orientamento seguito CP_1 dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la prevedibilità e la superabilità della situazione concreta consente di ritenere che il comportamento imprudente del danneggiato possa interrompere “il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. In ultima istanza, il ribadisce che il comportamento della CP_1 danneggiata sarebbe comunque valutabile del giudice, quantomeno ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
Motivi della decisione
Ciò posto, ad avviso della Corte le doglianze dell'appellante, unitariamente considerate stante la loro intima connessione, sono prive di fondamento.
In punto di diritto, si richiama il principio enunciato più volte dal Supremo
Collegio, correttamente applicato nella fattispecie dal primo Giudice, secondo cui l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata, attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.1
Orbene, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, il quadro probatorio acquisito agli atti di causa consente di escludere la responsabilità dell'Amministrazione Comunale per i danni sofferti dall'attrice, ora appellante, alla quale è addebitabile un contegno non diligente, idoneo a recidere il nesso di causalità in presenza di caso fortuito.
A tal proposito, è decisiva la ricostruzione dei fatti alla luce delle allegazioni della parte attrice, ora appellante, della deposizione dell'unico teste escusso in corso di causa e dei riscontri fotografici, che riproducono il luogo del sinistro. Con l'atto di citazione, la ha affermato che “il giorno 16/9/16 alle Pt_1 ore 9,45 circa…mentre attraversava, a piedi, l'incrocio tra Via Pietro Metastasio e Corso Alcide De GA, in abitato di , Controparte_1 inciampava e cadeva rovinosamente al suolo;
la caduta si verificava a causa di una sconnessione del sotto-marciapiede non visibile”.2 A sostegno della domanda, l'attrice articolava due capitoli di prova testimoniale: 1
“vero che nelle circostanze di luogo e di tempo richiamate in atti vi era la presenza di luce naturale?”; 2) “vero che l'asserita caduta è avvenuta nell'atto di scendere il marciapiede?”.3 L'unico teste de visu, escusso nel corso del giudizio di primo grado,4 oltre a confermare le capitolate circostanze, ha precisato che: 1) la Sig. Parte_1
mentre attraversava a piedi l'incrocio tra Via Metastasio e Via
[...]
De GA in inciampava e cadeva al suolo;
2) la caduta fu CP_1 provocata da una sconnessione del sotto-marciapiede non visibile;
3) la sig.
proveniva da Via Metastasio e, nello scendere il marciapiede posto Pt_1 all'incrocio suddetto, rovinava nella sconnessione presente nel sotto- marciapiede;
4) riconosceva nel documento fotografico depositato da parte attrice nella memoria istruttoria la sua persona e la sconnessione ivi indicata con il piede sinistro. Il documento fotografico, sottoposto all'attenzione del teste ed acquisito agli atti, riproduce i luoghi del sinistro e raffigura, dal tronco in giù, una persona, nella quale il teste si è riconosciuto, con il piede sinistro posto all'interno della “sconnessione”, nella quale sarebbe inciampata la , Pt_1 “sconnessione” che taglia, per tutta la sua larghezza, la carreggiata di via Pietro Metastasio, esattamente nel punto di confluenza della detta via sul
Corso De GA. Orbene, se è vero che la predetta “sconnessione” conferma la presenza di un dislivello idoneo potenzialmente a costituire in astratto una insidia, è anche vero che essa interessa soltanto la carreggiata di Via P. Metastasio, percorribile dai veicoli. Aggiungasi che il punto in cui sarebbe inciampata la è indicato dal teste al centro di detta carreggiata, come desumibile Pt_1 dall'ubicazione della persona effigiata nella foto, corrispondente al teste, come dallo stesso affermato in sede di deposizione.
È evidente, quindi, che, quand'anche si voglia tralasciare l'inesattezza – per vero non trascurabile – nel racconto dei fatti da parte attrice (laddove sostiene di essere caduta nel mentre attraversava la strada provenendo dal marcipiedi di via P. Metastasio), è un dato oggettivo inequivocabile il fatto che la percorreva a piedi Via Metastasio non sul marciapiedi, come Pt_1 dalla stessa originariamente sostenuto, ma lungo la carreggiata riservata al traffico veicolare, così affrontando l'attraversamento dell'incrocio con il Corso De GA in una zona interdetta ai pedoni, in violazione dell'art. 190, primo e secondo comma, c.d.c., che impone al pedone di circolare sui marciapiedi e di attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare alla stessa.
È appena il caso di sottolinare che, al contrario, in corrispondenza dei marciapiedi di Via P. Metastasio, non si rileva la presenza di disconnessione alcuna tra asfalto e basole di pietra, come emerge dalla visione della documentazione fotografica in atti.
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto come sopra richiamati, la caduta della non è ascrivibile al custode della
Pt_1 Controparte_1 strada, bensì alla condotta negligente ed imprudente della che, in
Pt_1 qualità di pedone, percorreva Via P. Metastasio e affrontava l'attraversamento di Corso De GA, in zona interdetta ai pedoni. Né la ha allegato valide ragioni, e tanto meno fornito prova sul
Pt_1 punto, idonee a giustificare e legittimare la propria condotta non conforme alle norme del codice della strada. Con l'appello, ella sostiene di essere stata necessitata ad attraversare la strada laddove era presente la sconnessione, ma ciò non corrisponde al vero perché, come già evidenziato, alla luce della documentazione fotografica in atti, se la avesse utilizzato il
Pt_1 marciapiedi ed affrontato l'attraversamento stradale in corrispondenza dello stesso, non avrebbe affrontato la disconnessione nella quale ha inciampato rovinando a terra. Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto “abnorme” la condotta del pedone in questione, idonea ha “elidere il nesso causale fra cosa ed evento, ponendosi di per sé sola come fattore idoneo a produrre l'evento lesivo e relegando le condizioni dei luoghi a mera occasione”.5 In altre parole, anche ad avviso della Corte, l'incauto contegno tenuto dall'infortunata è idoneo ad integrare il caso fortuito, che esclude la responsabilità dell'Amministrazione Comunale, custode del bene demaniale.
Ne deriva l'integrale rigetto del gravame. Le spese processuali del grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa desunto dalla domanda e della modesta complessità delle questioni trattate, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1
– bis e 1- quater d.P.R. 11/2002.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 nei confronti del in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore, avverso la sentenza n. 709, pubblicata il 26/4/2023, resa inter partes dal Tribunale di Trani, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata
Amministrazione Comunale, delle spese processuali del presente grado, liquidate per compensi in € 3.000,0, oltre accessori di legge;
c) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì
16/4/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 12663 del 09/05/2024. 2 Cfr. pag. 1 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. 3 Cfr. memoria ex art. 183/6 n 2 c.p.c. del 25/10/2018. 4 Cfr. deposizione di all'udienza del 18/9/2019. Testimone_1 5 Cfr. sentenza appellata alla penultima pagina.
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Antonello VITALE Consigliere
3) dott. Riccardo LEONETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1112/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da caduta. TRA
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Leonardo Brescia, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Barletta, alla P.zza Federico di Svevia n. 37; appellante e
, in persona del sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Giorgia Franco, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Canosa di Puglia (BT), Via F. Rossi n. 70; appellato
All'udienza collegiale del 9/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate. Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte del 7/4/2025, in cui richiama le note conclusive del 3/9/2024 e, di conseguenza, le conclusioni dell'atto di appello): In riforma della Sentenza n. 709/2023, emessa dal Tribunale di Trani, in persona del Giudice Dott. Milillo Nicola, nel procedimento n. 6909/2017 R.G., pubblicata in data 26/04/2023, a) Accertare, nell'accadimento del sinistro, la responsabilità del
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore e conseguentemente Controparte_1 condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'attrice ammontanti ad € 7.704,17. b) Vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione>. Il procuratore dell'appellato ha così concluso (note scritte del 13/3/2025): L'avv. Franco, nel riportarsi a quanto dedotto, richiesto, prodotto e concluso nelle note conclusive autorizzate del 3/12/2024, depositate telematicamente, chiede che l'On.le Corte di Appello adita voglia trattenere la causa in decisione, con rigetto dell'appello in quanto inammissibile in rito e comunque infondato in fatto e diritto>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 709/2023, pubblicata il 26 aprile 2023, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di lite al
[...] convenuto. CP_1
Con la richiamata sentenza, il Tribunale non ha ravvisato i presupposti per condannare il al risarcimento del danno per la Controparte_1 caduta occorsa alla , la quale, mentre attraversava la carreggiata fra Pt_1 via Pietro Metastasio e corso Alcide De GA (a ), è CP_1 CP_1 inciampata su una scanalatura presente fra due file di basole in corrispondenza dell'intersezione fra le due strade. Il giudice di prime cure, infatti, ha valutato insussistente la responsabilità ex artt. 2043 e 2051 cod. civ. in capo al in quanto, alla luce delle concrete condizioni di CP_1 luogo e di tempo, ha rilevato che l'odierna appellante ha tenuto una
“condotta non soltanto distratta, ma addirittura abnorme, la quale deve pertanto ritenersi che arrivi in effetti ad elidere il nesso causale fra cosa ed evento, ponendosi di per sé sola come fattore idoneo a produrre l'evento lesivo e relegando le condizioni dei luoghi a mera occasione”. Tanto ha ritenuto il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso la prova per testi e l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Avverso la sentenza ha proposto appello la soccombente , chiedendo Pt_1 la riforma della sentenza impugnata, poiché il primo giudice avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 2051 c.c., atteso che non sarebbe sufficiente
“l'esistenza di qualsiasi comportamento negligente od imprudente” del danneggiato, ma sarebbe “onere del custode dimostrare l'esclusione di qualunque collegamento tra il modo di essere della cosa e l'evento dannoso”. In altri termini, quest'ultimo incorrerebbe in responsabilità da cosa in custodia, “salvo che dia la prova che l'evento dannoso fosse imprevedibile e non evitabile o segnalabile”. Quindi, l'appellante contesta la valutazione di merito effettuata dal Tribunale, anche considerato che “l'assetto dei luoghi non si presentava del tutto evidente in quanto la fila di basole più bassa non era facilmente visibile” e attribuisce al convenuto la totale responsabilità per non CP_1 aver mantenuto il manto stradale in buone condizioni. Ancora, in punto di fatto, viene censurata la valutazione del giudice di primo grado nella parte in cui afferma che “la abbia nondimeno inteso Pt_1 procedere camminando per strada anziché su alcuno dei marciapiedi latistanti, così da dover attraversare proprio superando la suddetta scanalatura” sul rilievo che, al contrario, la danneggiata “ha dovuto” procedere in quella maniera per superare l'incrocio, di talché alcuna condotta abnorme le sarebbe imputabile. Ad adiuvandum delle proprie allegazioni, l'appellante ribadisce come la sia affetta da un leggero deficit visivo (documentato nel corso del Pt_1 primo giudizio, a mezzo di un referto fluorangiografico), ragione per cui la scanalatura della carreggiata su cui ella era inciampata sarebbe stata ancor meno visibile, già ritenuto, secondo quanto affermato, che si trattasse di
“una vera e propria insidia”. Si è costituito nel giudizio d'appello il , il quale, Controparte_1 in via preliminare, ribadisce quando dedotto in primo grado in merito alla nullità dell'atto di citazione attoreo per mancanza di indicazione di una causa petendi chiara, attesa la violazione dell'art. 163, co.3, nn.3-4, cod. proc. civ. e, conseguentemente, del diritto di difesa della parte stessa. Nel merito, l'appellato eccepisce che l'attore avrebbe omesso di dimostrare in giudizio il nesso di causalità materiale fra il fatto occorso alla e Pt_1 il comportamento del infatti, dalle fotografie prodotte e dalla prova CP_1 per testi, assunta in primo grado, si evincerebbe la violazione, da parte della danneggiata, dell'art. 190 CdS, nella parte in cui prevede le modalità con i cui pedoni devono attraversare la carreggiata, in tal modo integrandosi il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale richiesto per l'addebito di responsabilità in capo al convenuto. Dunque – osserva CP_1
l'Ente appellato - se la avesse rispettato quanto stabilito nella citata Pt_1 disposizione, tenendo un comportamento diligente, avrebbe evitato il dislivello della carreggiata, destinata al traffico veicolare, pur in presenza del lamentato lieve deficit visivo. Il appellato deduce, inoltre, che l'attrice non avrebbe provato CP_1 financo i requisiti richiesti per l'addebito di responsabilità in capo al custode ex art. 2051 cod. civ., ossia l'invisibilità oggettiva e l'imprevedibilità soggettiva. In primo luogo – evidenzia l'appellato - il sinistro era avvenuto in comprovate condizioni di piena visibilità (alle ore 9:45 con un meteo idoneo a consentirla); inoltre, la , proprio in considerazione del suo leggero Pt_1 deficit visivo, avrebbe dovuto prestare un'attenzione superiore alla norma e utilizzare una maggiore prudenza nell'atto di attraversare l'intersezione stradale;
infine, il dislivello presente fra le basole era oggettivamente visibile e non aveva rappresentato una insidia. Pertanto, l'appellato sostiene che l'evento di danno occorso alla Pt_1 sarebbe stato cagionato dal comportamento negligente della medesima e non da una condotta del in conformità all'orientamento seguito CP_1 dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la prevedibilità e la superabilità della situazione concreta consente di ritenere che il comportamento imprudente del danneggiato possa interrompere “il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. In ultima istanza, il ribadisce che il comportamento della CP_1 danneggiata sarebbe comunque valutabile del giudice, quantomeno ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
Motivi della decisione
Ciò posto, ad avviso della Corte le doglianze dell'appellante, unitariamente considerate stante la loro intima connessione, sono prive di fondamento.
In punto di diritto, si richiama il principio enunciato più volte dal Supremo
Collegio, correttamente applicato nella fattispecie dal primo Giudice, secondo cui l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata, attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.1
Orbene, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, il quadro probatorio acquisito agli atti di causa consente di escludere la responsabilità dell'Amministrazione Comunale per i danni sofferti dall'attrice, ora appellante, alla quale è addebitabile un contegno non diligente, idoneo a recidere il nesso di causalità in presenza di caso fortuito.
A tal proposito, è decisiva la ricostruzione dei fatti alla luce delle allegazioni della parte attrice, ora appellante, della deposizione dell'unico teste escusso in corso di causa e dei riscontri fotografici, che riproducono il luogo del sinistro. Con l'atto di citazione, la ha affermato che “il giorno 16/9/16 alle Pt_1 ore 9,45 circa…mentre attraversava, a piedi, l'incrocio tra Via Pietro Metastasio e Corso Alcide De GA, in abitato di , Controparte_1 inciampava e cadeva rovinosamente al suolo;
la caduta si verificava a causa di una sconnessione del sotto-marciapiede non visibile”.2 A sostegno della domanda, l'attrice articolava due capitoli di prova testimoniale: 1
“vero che nelle circostanze di luogo e di tempo richiamate in atti vi era la presenza di luce naturale?”; 2) “vero che l'asserita caduta è avvenuta nell'atto di scendere il marciapiede?”.3 L'unico teste de visu, escusso nel corso del giudizio di primo grado,4 oltre a confermare le capitolate circostanze, ha precisato che: 1) la Sig. Parte_1
mentre attraversava a piedi l'incrocio tra Via Metastasio e Via
[...]
De GA in inciampava e cadeva al suolo;
2) la caduta fu CP_1 provocata da una sconnessione del sotto-marciapiede non visibile;
3) la sig.
proveniva da Via Metastasio e, nello scendere il marciapiede posto Pt_1 all'incrocio suddetto, rovinava nella sconnessione presente nel sotto- marciapiede;
4) riconosceva nel documento fotografico depositato da parte attrice nella memoria istruttoria la sua persona e la sconnessione ivi indicata con il piede sinistro. Il documento fotografico, sottoposto all'attenzione del teste ed acquisito agli atti, riproduce i luoghi del sinistro e raffigura, dal tronco in giù, una persona, nella quale il teste si è riconosciuto, con il piede sinistro posto all'interno della “sconnessione”, nella quale sarebbe inciampata la , Pt_1 “sconnessione” che taglia, per tutta la sua larghezza, la carreggiata di via Pietro Metastasio, esattamente nel punto di confluenza della detta via sul
Corso De GA. Orbene, se è vero che la predetta “sconnessione” conferma la presenza di un dislivello idoneo potenzialmente a costituire in astratto una insidia, è anche vero che essa interessa soltanto la carreggiata di Via P. Metastasio, percorribile dai veicoli. Aggiungasi che il punto in cui sarebbe inciampata la è indicato dal teste al centro di detta carreggiata, come desumibile Pt_1 dall'ubicazione della persona effigiata nella foto, corrispondente al teste, come dallo stesso affermato in sede di deposizione.
È evidente, quindi, che, quand'anche si voglia tralasciare l'inesattezza – per vero non trascurabile – nel racconto dei fatti da parte attrice (laddove sostiene di essere caduta nel mentre attraversava la strada provenendo dal marcipiedi di via P. Metastasio), è un dato oggettivo inequivocabile il fatto che la percorreva a piedi Via Metastasio non sul marciapiedi, come Pt_1 dalla stessa originariamente sostenuto, ma lungo la carreggiata riservata al traffico veicolare, così affrontando l'attraversamento dell'incrocio con il Corso De GA in una zona interdetta ai pedoni, in violazione dell'art. 190, primo e secondo comma, c.d.c., che impone al pedone di circolare sui marciapiedi e di attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare alla stessa.
È appena il caso di sottolinare che, al contrario, in corrispondenza dei marciapiedi di Via P. Metastasio, non si rileva la presenza di disconnessione alcuna tra asfalto e basole di pietra, come emerge dalla visione della documentazione fotografica in atti.
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto come sopra richiamati, la caduta della non è ascrivibile al custode della
Pt_1 Controparte_1 strada, bensì alla condotta negligente ed imprudente della che, in
Pt_1 qualità di pedone, percorreva Via P. Metastasio e affrontava l'attraversamento di Corso De GA, in zona interdetta ai pedoni. Né la ha allegato valide ragioni, e tanto meno fornito prova sul
Pt_1 punto, idonee a giustificare e legittimare la propria condotta non conforme alle norme del codice della strada. Con l'appello, ella sostiene di essere stata necessitata ad attraversare la strada laddove era presente la sconnessione, ma ciò non corrisponde al vero perché, come già evidenziato, alla luce della documentazione fotografica in atti, se la avesse utilizzato il
Pt_1 marciapiedi ed affrontato l'attraversamento stradale in corrispondenza dello stesso, non avrebbe affrontato la disconnessione nella quale ha inciampato rovinando a terra. Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto “abnorme” la condotta del pedone in questione, idonea ha “elidere il nesso causale fra cosa ed evento, ponendosi di per sé sola come fattore idoneo a produrre l'evento lesivo e relegando le condizioni dei luoghi a mera occasione”.5 In altre parole, anche ad avviso della Corte, l'incauto contegno tenuto dall'infortunata è idoneo ad integrare il caso fortuito, che esclude la responsabilità dell'Amministrazione Comunale, custode del bene demaniale.
Ne deriva l'integrale rigetto del gravame. Le spese processuali del grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa desunto dalla domanda e della modesta complessità delle questioni trattate, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1
– bis e 1- quater d.P.R. 11/2002.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 nei confronti del in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore, avverso la sentenza n. 709, pubblicata il 26/4/2023, resa inter partes dal Tribunale di Trani, così provvede: a) rigetta l'appello; b) condanna parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata
Amministrazione Comunale, delle spese processuali del presente grado, liquidate per compensi in € 3.000,0, oltre accessori di legge;
c) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì
16/4/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 12663 del 09/05/2024. 2 Cfr. pag. 1 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. 3 Cfr. memoria ex art. 183/6 n 2 c.p.c. del 25/10/2018. 4 Cfr. deposizione di all'udienza del 18/9/2019. Testimone_1 5 Cfr. sentenza appellata alla penultima pagina.