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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 749/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 749/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da: ricorrente
e rappresentati e difesi dall'Avv. AIELLO SALVATORE Parte_1 Parte_2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 18/05/2024, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore at avendo contratto matrimonio in Salerno il 03/03/2001 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2001, parte II, serie A, Uff. 1, n. 29), deducendo che dal matrimonio erano nati i figli , a Salerno il Persona_1
26.06.2001, , a Salerno il 06.11 , a Salerno Persona_2 Persona_3 il 06.11.200 Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 04.02.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite. Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 600,00 (peraltro comprensivo anche del mantenimento della moglie) oltre al 50% delle spese straordinarie;
rinviando, de residuo, ai contenuti dell'accordo come riportato in parte dispositiva.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Parte_2 no il 03/03/2001 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2001, parte II, serie A, Uff. 1, n. 29),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“disporre che i ricorrenti vivano separati portandosi reciproco rispetto;
- omologare con sentenza i seguenti accordi in ordine alle condizioni economiche e familiari: 1) i figli , e saranno affidati alla madre IG.ra con collocazione Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1 degli st a el padre della ricorrente sita in ia S. Calenda n. 105/E;
2) le decisioni relative alla cura, l'istruzione, l'educazione, la salute dei figli saranno prese di comune accordo dai coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3) in merito alle modalità e ai tempi di incontro padre/figli (cd. piano genitoriale) i coniugi decideranno di volta in volta e di comune accordo i periodi di permanenza dei figli presso il padre, anche in considerazione degli impegni e delle eIGenze personali del IG. . Parte_2
4) Il IGnor si impegna a corrispondere, in virtù delle propr economiche Parte_2
e finanziar orno 05 di ogni mese, quale contributo a titolo di mantenimento della moglie e dei figli, la somma complessiva mensile di € 600,00 (euro seicento/00) da versarsi a mezzo bonifico su carta postepay evolution intestata alla IG.ra , avente IBAN Parte_1
[...], oltre adeguamento annuale e a ndo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat. La citata somma è così suddivisa: euro 150,00 per la IG.ra
ed euro 150,00 per ciascun figlio. Parte_1 raordinarie afferenti l'attività sportiva, scolastica ed extrascolastica dei figli sono ripartite in misura del 75% in favore del IG. e in misura del 25% in favore della IG.ra Parte_2
. Parte_1
6) i coniugi stabiliscono congiuntamente di far percepire per intero e nella misura del 100% l'assegno unico per i figli alla IG.ra Parte_1
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, come di seguito riportati:
“4) I beni mobili registrati consistenti nei veicoli Citroen C4, Lancia Y e Ford Transit resteranno nella disponibilità del IG. Parte_2
5) La casa coniugale e fa iena disponibilità del IG. , il quale Parte_2 continuerà a vivere lì”.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di conIGlio del 06.02.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 749/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da: ricorrente
e rappresentati e difesi dall'Avv. AIELLO SALVATORE Parte_1 Parte_2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 18/05/2024, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore at avendo contratto matrimonio in Salerno il 03/03/2001 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2001, parte II, serie A, Uff. 1, n. 29), deducendo che dal matrimonio erano nati i figli , a Salerno il Persona_1
26.06.2001, , a Salerno il 06.11 , a Salerno Persona_2 Persona_3 il 06.11.200 Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 04.02.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite. Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 600,00 (peraltro comprensivo anche del mantenimento della moglie) oltre al 50% delle spese straordinarie;
rinviando, de residuo, ai contenuti dell'accordo come riportato in parte dispositiva.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Parte_2 no il 03/03/2001 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2001, parte II, serie A, Uff. 1, n. 29),
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“disporre che i ricorrenti vivano separati portandosi reciproco rispetto;
- omologare con sentenza i seguenti accordi in ordine alle condizioni economiche e familiari: 1) i figli , e saranno affidati alla madre IG.ra con collocazione Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1 degli st a el padre della ricorrente sita in ia S. Calenda n. 105/E;
2) le decisioni relative alla cura, l'istruzione, l'educazione, la salute dei figli saranno prese di comune accordo dai coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3) in merito alle modalità e ai tempi di incontro padre/figli (cd. piano genitoriale) i coniugi decideranno di volta in volta e di comune accordo i periodi di permanenza dei figli presso il padre, anche in considerazione degli impegni e delle eIGenze personali del IG. . Parte_2
4) Il IGnor si impegna a corrispondere, in virtù delle propr economiche Parte_2
e finanziar orno 05 di ogni mese, quale contributo a titolo di mantenimento della moglie e dei figli, la somma complessiva mensile di € 600,00 (euro seicento/00) da versarsi a mezzo bonifico su carta postepay evolution intestata alla IG.ra , avente IBAN Parte_1
[...], oltre adeguamento annuale e a ndo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat. La citata somma è così suddivisa: euro 150,00 per la IG.ra
ed euro 150,00 per ciascun figlio. Parte_1 raordinarie afferenti l'attività sportiva, scolastica ed extrascolastica dei figli sono ripartite in misura del 75% in favore del IG. e in misura del 25% in favore della IG.ra Parte_2
. Parte_1
6) i coniugi stabiliscono congiuntamente di far percepire per intero e nella misura del 100% l'assegno unico per i figli alla IG.ra Parte_1
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, come di seguito riportati:
“4) I beni mobili registrati consistenti nei veicoli Citroen C4, Lancia Y e Ford Transit resteranno nella disponibilità del IG. Parte_2
5) La casa coniugale e fa iena disponibilità del IG. , il quale Parte_2 continuerà a vivere lì”.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di conIGlio del 06.02.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire