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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 13/02/2026, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2203/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
FORLEO MARIACLEMENTINA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6331/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di UI BA - Piazza Del Comune N. 1 00061 UI BA RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2042 IMU 2018
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di UI BA - Piazza Del Comune N. 1 00061 UI BA RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2043 IMU 2018
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di UI BA - Piazza Del Comune N. 1 00061 UI BA RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2041 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 838/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica i ricorrenti indicati in epigrafe rappresentavano di aver ricevuto notifica, da parte EL Comune di UI BA in data 13.01.2025, degli avvisi di accertamento per
Imu anno 2019 , in relazione alle unita' immobiliari, così come indicate negli atti in oggetto .
Riferivano, altresì, che l'avviso impugnato era da ritenersi illegittimo per decadenza e/o prescrizione quinquennale ELla pretesa impositiva, avendo l'ente impositore provveduto a notificare l'accertamento oltre i termini di legge , concludendo per l'annullamento degli atti in oggetto.
L'ufficio provvedeva a costituirsi , chiedendo il rigetto EL ricorso.
All'udienza datata 15 gennaio 2026 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva che il Comune di UI BA ha provveduto a controdedurre, giustificando le ragioni alla base ELla pretesa erariale, avendo consentito agli opponenti di comprendere le ragioni ELla richiesta IMU , indicando la superficie accertata per gli immobili per i quali risulta omessa l' imposta e chiarendo adeguatamente le ragioni di fatto e diritto,tali da consentire al contribuente un'efficace difesa.
In particolare è stata specificata la sussistenza dei presupposti ex art.11, decreto legge 504/92, in particolare la debenza EL tributo per gli immobili in oggetto, avendo l'ente comunale liquidato il dovuto in base alle rendite esistenti in catasto e attribuite dall'ex UT ora IA EL RI .
Quanto all'asserita decadenza e/o prescrizione quinquennale l'ente comunale ha provveduto a notificare in data 13.01.2025 l'accertamento impositivo, dunque entro i termini di legge, dovendo ritenersi imponibile nella fattispecie l'annualita' 2019, così come specificato anche nelle memorie difensive , dovendo computarsi anche i termini ELla proroga stabilita dal decreto 17.03.2020 n.18(cd. emergenza sanitaria per il Covid 19).
In conclusione laddove i ricorrenti non hanno provato di avere versato il dovuto per l' annualita' in oggetto, l'ente locale nelle memorie difensive ha fornito elementi esaustivi e tali da provare la fondatezza ELle proprie argomentazioni, avendo provveduto ad indicare in maniera idonea dati catastali, modalita' di determinazione ELla superficie tassabile e modalita' di calcolo dei tributi richiesti.
Il collegio infine ritiene di aderire a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimita' in merito, anche recentemente in materia di proroga dei termini ELla normativa cd.covid 19 (Cass., 960/25).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento ELle spese di lite a favore EL Comune di
UI BA liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti. ROMA, 15.01.2026 Il Presidente relatore R.Roberti
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
FORLEO MARIACLEMENTINA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6331/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di UI BA - Piazza Del Comune N. 1 00061 UI BA RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2042 IMU 2018
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di UI BA - Piazza Del Comune N. 1 00061 UI BA RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2043 IMU 2018
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di UI BA - Piazza Del Comune N. 1 00061 UI BA RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2041 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 838/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica i ricorrenti indicati in epigrafe rappresentavano di aver ricevuto notifica, da parte EL Comune di UI BA in data 13.01.2025, degli avvisi di accertamento per
Imu anno 2019 , in relazione alle unita' immobiliari, così come indicate negli atti in oggetto .
Riferivano, altresì, che l'avviso impugnato era da ritenersi illegittimo per decadenza e/o prescrizione quinquennale ELla pretesa impositiva, avendo l'ente impositore provveduto a notificare l'accertamento oltre i termini di legge , concludendo per l'annullamento degli atti in oggetto.
L'ufficio provvedeva a costituirsi , chiedendo il rigetto EL ricorso.
All'udienza datata 15 gennaio 2026 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva che il Comune di UI BA ha provveduto a controdedurre, giustificando le ragioni alla base ELla pretesa erariale, avendo consentito agli opponenti di comprendere le ragioni ELla richiesta IMU , indicando la superficie accertata per gli immobili per i quali risulta omessa l' imposta e chiarendo adeguatamente le ragioni di fatto e diritto,tali da consentire al contribuente un'efficace difesa.
In particolare è stata specificata la sussistenza dei presupposti ex art.11, decreto legge 504/92, in particolare la debenza EL tributo per gli immobili in oggetto, avendo l'ente comunale liquidato il dovuto in base alle rendite esistenti in catasto e attribuite dall'ex UT ora IA EL RI .
Quanto all'asserita decadenza e/o prescrizione quinquennale l'ente comunale ha provveduto a notificare in data 13.01.2025 l'accertamento impositivo, dunque entro i termini di legge, dovendo ritenersi imponibile nella fattispecie l'annualita' 2019, così come specificato anche nelle memorie difensive , dovendo computarsi anche i termini ELla proroga stabilita dal decreto 17.03.2020 n.18(cd. emergenza sanitaria per il Covid 19).
In conclusione laddove i ricorrenti non hanno provato di avere versato il dovuto per l' annualita' in oggetto, l'ente locale nelle memorie difensive ha fornito elementi esaustivi e tali da provare la fondatezza ELle proprie argomentazioni, avendo provveduto ad indicare in maniera idonea dati catastali, modalita' di determinazione ELla superficie tassabile e modalita' di calcolo dei tributi richiesti.
Il collegio infine ritiene di aderire a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimita' in merito, anche recentemente in materia di proroga dei termini ELla normativa cd.covid 19 (Cass., 960/25).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento ELle spese di lite a favore EL Comune di
UI BA liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti. ROMA, 15.01.2026 Il Presidente relatore R.Roberti