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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/07/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2082/2020 r.g.a.c. avente ad oggetto azione di reintegrazione nel possesso
TRA
, in Pompei (NA) alla via Molinelle Parte_1
n. 109, (C.F. ), in persona dell'amm.re pro tempore, sig. P.IVA_1
, nato a [...] il [...], residente in Parte_2
Pompei (NA) alla via Molinelle n. 109, (C.F. ; C.F._1
nato a [...] il [...], residente Parte_3 in Pompei (NA) alla via Molinelle n. 109, (C.F. ); C.F._2
nato a [...] il [...], residente in Parte_4
Pompei (NA) alla via Carlo Alberto I trav. n. 12, (C.F.
; tutti elettivamente domiciliati in Gragnano C.F._3
(NA) alla via Pasquale Nastro n. 113, presso lo studio dell'avv.
Giammichele Scarfato (C.F. ), dal quale sono C.F._4 rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
RICORRENTI
E
nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), e nato a [...] il C.F._5 Controparte_2
7 luglio 1957, (C.F. , rappresentati e difesi, C.F._6 giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Natale Pregevole
( ) presso il cui studio in Torre Annunziata, alla C.F._7
Via Vesuvio n.17 elett.te domiciliano
RESISTENTI
CONCLUSIONI Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20.12.2023.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. depositato in data
29.04.2020 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il , in persona dell'amm. tore p.t., Parte_1
, ed i signori e Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali proprietari di immobili rispettivamente nel fabbricato A e nel fabbricato B, convenivano in giudizio i signori e Controparte_1 [...] chiedendo di ordinare ai resistenti, quali CP_2 committenti dell'apposizione della grata in ferro chiusa con lucchetto alle spalle del fabbricato B, l'eliminazione della grata medesima apposta il 03.05.2019 a chiusura dell'area compresa tra il fabbricato
B e la recinzione della più vasta area in possesso del o Parte_1 in subordine l'eliminazione del lucchetto, onde consentire ai condomini la libera fruizione anche di quella parte dell'area esterna ai fabbricati illegittimamente sottratta all'uso; ordinare al resistente la consegna all'amministratore di copia delle Controparte_1 chiavi delle porte di accesso ai lastrici solari dei due fabbricati;
condannare i resistenti alle spese e competenze di giudizio, oltre
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maggiorazione di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Gli attori premettevano che il è Parte_1 composto da due edifici distinti, identificati come fabbricato A (via
Molinelle n. 109, Pompei) e fabbricato B, entrambi dotati di accesso carrabile e pedonale comune, nonché di aree condivise di manovra e sosta. I ricorrenti, e risultano proprietari di unità Pt_3 Pt_4 immobiliari nei suddetti fabbricati. Le aree esterne di questi fabbricati sono rimaste in proprietà del costruttore . La gran Controparte_1 parte di queste aree qualche mese dopo le prime vendite è stata recintata dal costruttore e da allora tenuta nel suo possesso esclusivo, mentre la parte residua è rimasta nel possesso del
Parte_1
Gli attori deducevano che, in data 3 maggio 2019, il faceva CP_1 installare, a mezzo di un fabbro, un cancello atto a recintare una porzione dell'area da sempre nella disponibilità condominiale, come accertato dai Carabinieri intervenuti sul posto e come attestato nel relativo verbale, costituente atto pubblico.
Successivamente, in data 8 maggio 2019, lo stesso , in CP_1 qualità di proprietario esclusivo dei lastrici solari per espressa riserva nei rogiti di compravendita, sostituiva le serrature di accesso agli stessi, senza consegnarne copia all'amministratore, impedendo così ai condomini l'accesso alle proprie antenne televisive. Di tale condotta vi
è conferma nella nota del 19.05.2019, redatta e sottoscritta dallo stesso e allegata al verbale di assemblea condominiale del CP_1 medesimo giorno, nella quale si conferma l'avvenuta sostituzione delle serrature e si invita allo spostamento delle antenne con corretta posizione ubicazione secondo quanto previsto dagli atti stipulati e dal regolamento condominiale.
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Le parti attrici osservavano che entrambi gli episodi, in quanto atti di spoglio del possesso condominiale, trovano prova documentale: il primo attraverso il verbale dei Carabinieri, il secondo mediante la dichiarazione scritta del medesimo autore del fatto. Entrambi sono altresì riportati nel verbale dell'assemblea condominiale del
19.05.2019, nella quale si invitava il al ripristino dello stato CP_1 dei luoghi.
In data 05.5.2020, il giudice, letti gli atti di causa, vista la propria agenda e tenuto conto della natura della controversia, fissava la comparizione delle parti innanzi a sé, all'udienza del 22.7.2020, onerando il ricorrente di notificare alla controparte copia del ricorso e del decreto entro il 15.6.2020.
Con comparsa si costituivano in giudizio e Controparte_1 [...] che impugnavano tempestivamente le avverse CP_2 domande interinali perché improcedibili ed inammissibili oltre che prive di pregio anche nel merito.
Le parti convenute deducevano che il complesso edilizio denominato
“ ”, sito in Pompei alla via Molinelle n. 109, si Parte_1 componeva di due corpi di fabbrica autonomi: il fabbricato A, costituito da un piano seminterrato con nove locali garage e tre piani fuori terra con tre appartamenti ciascuno, e il fabbricato B, articolato in due scale (B e C), ciascuna con seminterrato contenente sei garage e tre piani fuori terra con due appartamenti per piano.
Tutte le aree esterne e i lastrici solari relativi alle scale A, B e C, così come tutti gli appartamenti della scala C, restavano di esclusiva proprietà del costruttore, Le aree esterne Controparte_1 scoperte, pur appartenendo in via esclusiva al , venivano da CP_1 tempo utilizzate senza alcun titolo dai condomini per il parcheggio delle automobili.
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La questione relativa alla titolarità esclusiva di tali aree aveva originato un contenzioso giudiziario, tuttora pendente, instaurato a seguito di atto di citazione notificato il 25 ottobre 2018, con cui la quasi totalità dei condomini – compreso – conveniva Parte_2 in giudizio i coniugi e , al fine di ottenere la CP_1 CP_3 declaratoria di nullità parziale dei rispettivi atti di acquisto, nella parte in cui escludevano la comproprietà delle predette aree.
Proprio in virtù del diritto esclusivo vantato dal , i condomini CP_1 non avevano mai goduto di accesso libero e continuo ai lastrici solari delle scale A e B, dove pure erano appoggiate antenne centralizzate, installate da anni per mera tolleranza del proprietario. Fino all'ottobre/novembre 2018, il , per ragioni di comodità legate CP_1 alla sua età e residenza, si avvaleva della collaborazione di
[...]
– già amministratore pro tempore del condominio, sebbene Parte_2 privo dei requisiti di legge – per la gestione delle sue aree esclusive, ivi compresi i lastrici solari e la scala C.
I convenuti osservavano che il sig. , nella qualità di Parte_2 collaboratore fiduciario, deteneva le chiavi delle porte di accesso ai lastrici delle scale A e B e provvedeva a consentire l'ingresso ai tecnici per eventuali interventi sull'impianto televisivo. Tuttavia, a seguito della citazione notificata in data 25 ottobre 2018, il revocava CP_1 ogni incarico, si faceva restituire le chiavi e gli inibiva ogni ulteriore gestione.
In occasione dell'assemblea del 18 febbraio 2019, avente tra i punti all'ordine del giorno la manutenzione dell'asfalto delle scale A/B, il sig. apprendeva che il sig. aveva continuato ad CP_1 Parte_2 accedere ai lastrici mediante un duplicato delle chiavi non autorizzato. In conseguenza, agli inizi di marzo 2019, il sig. CP_1 provvedeva alla sostituzione delle serrature.
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Gli odierni convenuti osservavano, altresì, che si registravano, inoltre, accessi non autorizzati da parte di ignoti ai medesimi lastrici, circostanza che determinava la proposizione di due querele da parte del sig. : la prima, datata 27 dicembre 2019, contro ignoti;
la CP_1 seconda, del 1° febbraio 2020, contro il sig. , per Controparte_4 effrazione della porta del lastrico della scala A.
Analogamente, nessun condomino, nemmeno i ricorrenti, aveva mai avuto accesso o utilizzato l'area recintata con cancelletto dal sig.
, posta accanto alla scala C del fabbricato B. In tale area si CP_1 trovano i servizi (contatore acqua, condotte fognarie, bidoni rifiuti) pertinenti esclusivamente alla scala C, i cui appartamenti sono tutti di proprietà del . L'area, peraltro, non risultava utile né CP_1 destinabile alla sosta delle autovetture dei condomini.
Le parti convenute concludevano chiedendo, previa estromissione dal presente giudizio di perché privo di legittimazione Controparte_2 al giudizio, di rigettare le domande tutte formulate dai ricorrenti perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, il tutto con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze di giudizio con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.
All'udienza cartolare del 22.7.2020, il giudice rinviava all'udienza del
23.9.2020, per l'audizione di un informatore per parte, concedendo alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note. Alla citata udienza, il giudice, all'esito dell'audizione degli informatori, si riservava con termine di giorni 30 per il deposito di note.
Il giudice, con ordinanza n. cron. 5159/2021 emessa in data
22.06.2021, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta;
sciolta la riserva;
esaminate le dichiarazioni rese dagli informatori assunti nel corso del presente procedimento;
lette le note
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autorizzate; accoglieva la domanda e, per l'effetto, ordinava a CP_1
e di provvedere all'immediata reintegra
[...] Controparte_2 del possesso, mediante rimozione del cancelletto apposto a chiusura dell'area circostante il fabbricato C, o, in alternativa, la rimozione del lucchetto di chiusura di detto cancello, e la consegna delle chiavi di accesso ai lastrici solari, sotto pena in difetto di esecuzione forzata;
condannava e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento, in favore di sito in Parte_1
Pompei alla via Molinelle n. 109, in persona dell'amministratore p.t.
, nonché di e delle Parte_2 Parte_3 Parte_4 spese di lite, che si liquidavano, complessivamente, in € 5.786,00, di cui € 286,00 per spese, € 5.500,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali (15% sul compenso), IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giammichele Scarfato, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
e proponevano reclamo ex art. Controparte_1 Controparte_2
669 terdecies c.p.c. avverso e per la revoca la suddetta ordinanza n. cron. 5159/2021, chiedendo, fissata l'udienza di discussione ed adottati i necessari provvedimenti, di rigettare le domande interinali proposte dai reclamati e conseguentemente dichiararne la loro inammissibilità e comunque la loro infondatezza, il tutto con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze di procedimento, ivi quelle relative alla prima fase, il tutto con clausola di antistatarietà.
Il Collegio, con ordinanza n. 3735/2021 R.G., così decideva: “Accoglie parzialmente, nei termini di cui in parte motiva, il reclamo proposto da
e con ricorso depositato in data Controparte_2 Controparte_1
5.07.2021 avverso l'ordinanza 5159/2021emessa in data 22.06.2021
e per l'effetto, in parziale riforma della stessa, rigetta il ricorso per la reintegra nel possesso dei lastrici solari dei fabbricati facenti parte del condominio “ ”; b) In riforma del capo relativo alle spese, Parte_1 compensa fra le parti, nella misura della metà, le spese relative alla
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prima fase di giudizio che per la rimanente metà pone in solido a carico dei resistenti soccombenti - e — Controparte_2 Controparte_1
e liquida in complessivi € 3.036,00, di cui € 286,00 per spese vive ed €
2750,00 per compensi (pari ad € 650,00 per fase di studio, € 500,00 per fase introduttiva, € 700.00 per fase di trattazione ed € 900.00 per fase conclusionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Giammichele Scarfato, per dichiarato anticipo;
c) Compensa fra le parti, nella misura della metà, le spese relative alla presente fase di giudizio che per la rimanente metà pone in solido a carico dei reclamati soccombenti — , Parte_1 Controparte_5
— e liquida in complessivi € 174,00 per spese vive ed €
[...]
2767,50 per compensi ( di cui € 845,00 per fase di studio, € 405.00 per fase introduttiva, € 945,00 per fase di trattazione ed € 572,50 per fase conclusionale). oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, come per legge;
d) Dispone che la somma, come liquidata al capo che precede, venga versata direttamente in favore dell'avv. Natale
Pregevole, siccome antistatario”.
Il , Parte_1 Parte_3 Parte_4 proponevano istanza ex art. 703, comma 4, C.P.C. per la prosecuzione del giudizio per l'esame del merito della pretesa possessoria.
In data 21.9.2021, il giudice fissava per la comparizione delle parti e la prosecuzione del giudizio l'udienza del 17.11.2021, assegnando al ricorrente termine fino al 16.10.2021 per la notifica del ricorso che precede e del decreto alla controparte. All'udienza cartolare del
17.11.2021, il giudice assegnava alle parti i termini, ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 11.5.2022, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Alla citata udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il giudice monocratico - letti gli atti di causa, viste le note
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depositate dai difensori delle parti ed esaminate le rispettive richieste
- rinviava la causa all'udienza del 21.12.2022, per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta udienza, il giudice rinviava la causa all'udienza del 25.01.2023, in prosieguo precisazione delle conclusioni. All'udienza del 25.2.2023, sostituita dal deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il giudice, su richiesta congiunta delle parti, rinviava la causa all'udienza del 19.7.2023, per bonario componimento. Alla citata udienza del 19.7.2023, il giudice rinviava la causa all'udienza del 20.12.2023, in prosieguo precisazione delle conclusioni. Di poi, all'udienza cartolare del
20.12.2023, il giudice, letti gli artt. 281 quinquies co. 1, 189 e 190
c.p.c., riservava la causa in decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 08-01-2024 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Merito
Occorre premettere che il procedimento possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal D.L. n.
35/2005, convertito in L. n. 80/2005, sebbene diviso in due fasi, conserva, nondimeno, una struttura unitaria ed è retto dal ricorso introduttivo iniziale, sicché il giudizio di merito a cognizione piena, quantunque reso eventuale, costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria;
la fase del merito possessorio, invero, concreta una continuazione della fase sommaria e non un giudizio nuovo. Ne discende che gli atti introduttivi del giudizio sono quelli con cui si apre la fase sommaria. La fase di merito è volta, sostanzialmente, all'approfondimento delle questioni di rito e di merito già emerse nella prima fase e, se necessario, allo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
Giova osservare che l'azione di spoglio o di reintegrazione è regolata dall'art. 1168 c.c. a mente del quale: “Chi è stato violentemente od
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occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione”.
La legittimazione attiva sostanziale spetta a chi possiede il bene, direttamente o a mezzo di altra persona, ovvero ne ha la detenzione qualificata.
La titolarità passiva del rapporto spetta, invece, all'autore materiale o morale dello spoglio. Altresì, diviene litisconsorte necessario il proprietario non autore dello spoglio nel momento in cui l'attuazione della tutela possessoria richiede la demolizione di un'opera di sua proprietà (Cass Sez. U. 1238/15).
Gli elementi essenziali previsti dall'art. 1168 c.c. sono il “possesso” o la “detenzione qualificata” e lo “spoglio”. Il possesso è tradizionalmente definito come una situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale.
Nel delineare i requisiti del possesso tutelabile, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che debbano ricorrere i tratti tipici del possesso ad usucapionem, previsti dagli artt. 1158 cc e 1163 cc, o che il possesso debba corrispondere ad un valido titolo in quanto la domanda di reintegra non mira a far valere un diritto ma a conservare e proteggere uno stato di fatto contro ogni sovvertimento, financo contro lo stesso proprietario, che non può farsi giustizia da sé
(cfr. Cass. 8075/03). È, comunque, necessario che il possesso sia sorretto dall'animus possidendi, di regola insito nella stessa relazione di disponibilità, attuale o virtuale, tra il soggetto ed il bene, salva la
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contraria dimostrazione, da parte del resistente, di una situazione di tolleranza (cfr Cass. 81/89).
La legittimazione attiva all'azione di spoglio spetta non solo al possessore vero e proprio, ma anche a colui che sia detentore del bene in forza di un rapporto obbligatorio (affitto, locazione, ecc.) e che eserciti il potere di fatto sulla cosa con l'animus detinendi, con l'intenzione cioè di detenere la cosa medesima a sua disposizione, nel proprio interesse per l'esercizio di un proprio diritto, restandone esclusi i detentori non qualificati, i detentori nell'interesse altrui e, in ogni caso, i detentori per ragioni di servizio e di ospitalità” (Cass.
9.12.1982 n. 6729).
Deve ritenersi onere di parte ricorrente quello di dimostrare l'effettivo possesso al fine di vedere accolta la propria domanda. In particolare, occorre evidenziare come per determinare quale sia la relazione di fatto tutelabile ex art. 1168 c.c. occorre chiaramente far riferimento al concetto di possesso, il quale presuppone una stabilità dell'esercizio del diritto e non una condotta del tutto estemporanea, non significativa di un rapporto qualificato con il bene e sintomatica dell'animus possidendi.
Sul punto, non può che confermarsi quanto già affermato con l'ordinanza resa a seguito del reclamo avverso l'ordinanza interdittale.
Orbene, va precisato che il possesso che legittima una parte all'esercizio dell'azione di reintegrazione deve possedere il requisito dell'attualità al momento del sofferto spoglio (cfr., Cassazione civile, sez. II, 11 novembre 1997, n. 11119; Cassazione civile, sez. I, 3 settembre 1993, n. 9312, Cassazione civile, sez. II, 31 agosto 2005, n.
17567; Pretura Taranto, 11 ottobre 1982), e, sotto altro aspetto, che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità- gli atti di saltuaria utilizzazione di un bene non valgono di per sé ad integrare gli estremi del possesso, poiché un soggetto può essere considerato possessore o
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compossessore di una cosa solo quando abbia in concreto la possibilità di disporre materialmente di essa senza che altri soggetti abbiano di fatto o di diritto il potere di escluderlo e, d'altra parte, la disposizione materiale della cosa non rileva ai fini in esame se non corrisponde all'attività del proprietario o del titolare di un diritto reale
(cfr. Cassazione civile, sez. II, 20 agosto 1999, n. 8799).
All'uopo nella predetta ordinanza si è osservato che: “E' chiaro, pertanto, come il non possa che ritenersi alla stregua di un Parte_2 mero detentore non qualificato, non rivestendo il suo rapporto con la cosa i caratteri esteriori del diritto di proprietà. Del resto, depongono in tal senso plurime considerazioni. In primo luogo, l'informatrice Tes_1 riferisce che la porta di accesso era sempre chiusa a chiave e che la chiave stessa era nel solo possesso del marito, laddove - se il bene fosse effettivamente stato nel possesso dei condomini -, questi ultimi avrebbero dovuto avere possibilità di accedere liberamente allo stesso.
Viceversa, la stessa informatrice riferisce che costoro potevano accedere al terrazzo solo chiedendo il permesso all'amministratore che, in caso di necessita vi provvedeva;
si tratta, quindi, di una mera permissio domini, esercitata per il tramite dell'amministratore, a tanto
a sua volta facultato dallo stesso proprietario, mediante consegna spontanea delle chiavi. In secondo luogo, va rilevato che il libero accesso al lastrico solare, avveniva solo saltuariamente allorché la porta di accesso rimaneva per dimenticanza aperta o, in occasione del
Capodanno, allorché la stessa — unitamente al marito e ad Tes_1 altri condomini— si recavano sul terrazzo a brindare e vedere i fuochi di artificio. Si tratta, all'evidenza, di accessi del tutto sporadici, sempre avvenuti approfittando di circostanze fortuite (ossia del fatto che la porta, sebbene chiusa, per mera dimenticanza non fosse stata assicurata con la chiave) o previa richiesta di assenso da parte dell'amministratore, unico detentore delle chiavi per le dette ragioni di servizio. È chiaro, allora, come del possesso difetti in tali evenienze, in
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primo luogo, l'animus, atteso che i descritti comportamenti evidenziano non solo la piena consapevolezza dell'altrui proprietà dei lastrici solari
— peraltro non messa in discussione da alcuno — ma anche la mancanza di una volontà di disporre del bene uti dominus, ossia senza il consenso o la tolleranza del proprietario (significativamente, infatti, i condomini per accedere ai predetti lastrici solari dovevano far riferimento all'amministratore del fabbricato, affinché quest'ultimo aprisse loro la porta di accesso)”.
Si evidenzia, che non vi è dubbio che le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase sommaria possano costituire elemento di prova, in quanto per giurisprudenza costante “le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12089 del
08.05.2019).
Inoltre, occorre anche precisare che “nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni” (Cass Sez 2, n. 24705 del 2006), com'è avvenuto nel presente procedimento.
Tanto premesso, confermando quanto statuito in sede di ordinanza n.
R.G. 3735/2021, la domanda di reintegra del possesso, spiegata dai ricorrenti rispetto ai lastrici solari dei fabbricati costituenti il
, va rigettata non essendo stata raggiunta Parte_1 Parte_1 la prova di un possesso tutelabile in capo al ed ai singoli Parte_1 condomini.
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Con riferimento alla piccola area esterna compresa fra il fabbricato B
e la recinzione del perimetro della più vasta area rimasta in possesso del il cui accesso è stato inibito agli odierni resistenti Parte_1 mediante apposizione di un cancelletto in ferro chiuso da chiave, si conferma quanto statuito nell'ordinanza interdittale e ribadito dal
Collegio con l'ordinanza n. R.G. 3735/2021.
Sul tema, la giurisprudenza ha rilevato che l'azione di reintegrazione
è data a tutela di qualunque possesso, anche se illegittimo o abusivo, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale, sempre che il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass. 15.06.1991 n. 6772; Cass. 21.05.1987 n.
4625) e che il ricorrente fornisca adeguata dimostrazione di siffatto godimento;
per “tolleranza” deve essere intesa la transitorietà, la saltuarietà ed il contegno dell'avente diritto, che, benché passivo, deve atteggiarsi come “permissio”, legittimante nel terzo l'affidamento circa la mera condiscendenza del “dominus”, ferma restando così la possibilità che subentri in ogni momento la proibizione del comportamento tollerato (Cass. 12133/1997).
Nel caso in esame, dalle dichiarazioni rese dagli informatori – da ritenersi attendibili in quanto coerenti, prive di contraddizioni e caratterizzate da sufficiente specificità e dettaglio – emergeva che le aree in oggetto risultavano accessibili a tutti i condomini, i quali le avevano possedute con animo domini, nella convinzione di poterne disporre liberamente.
Invero, nell'ordinanza n. 3735/2021 R.G. è stato statuito quanto segue: “Orbene, premesso che nel caso di specie si tratta di una piccola porzione esterna inserita nell'ambito di un più ampio parco, pacificamente goduto da tutti i condomini, la circostanza che tale area non fosse recintata o comunque in alcun modo distinta dalla restante parte del , corrobora l'assunto dei ricorrenti secondo cui la stessa Pt_1
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fosse utilizzata dai condomini in pari misura rispetto alle altre aree del parco, essendo plausibile che in mancanza di limitazioni di sorta questi ultimi ne abbiano posseduto con animo domini, ossia nel convincimento di poterne liberamente fruire. Del resto, sul punto, vale evidenziare la correttezza delle valutazioni espresse dal giudice di prime cure il quale ha evidenziato come lo stesso informatore del resistente abbia confermato la presenza dell'aiuola in fondo al viale, come dichiarato dalla teste e la libera accessibilità all'area in questione da Tes_1 parte di tutti i condomini, ivi compresa la moglie che vi si recava ogni volta che se ne presentasse la necessità.
La circostanza, poi, che il passaggio per tale zona non fosse continuo, non osta alla configurabilità di un possesso tutelabile, atteso che il godimento del bene deve rispondere alle caratteristiche sue proprie e trattandosi di un'area non destinata al transito, è logico supporre che
l'uso della stessa da parte dei condomini fosse meno intenso e discontinuo (ossia per coltivare le erbe aromatiche, per giocare a pallone, per portare a passeggio il cane)”.
Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma, anche con riferimento al presente punto, l'ordinanza resa nel procedimento recante R.G. n.
3735/2021, e si accoglie parzialmente la domanda di reintegrazione nel possesso, limitatamente alla piccola area esterna compresa fra il fabbricato B e la recinzione del perimetro della più vasta area rimasta in possesso del Parte_1
Stante il parziale accoglimento della domanda che costituisce ipotesi di soccombenza reciproca, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
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-in parziale accoglimento della domanda, ordina a Controparte_1
e di provvedere all'immediata reintegra del Controparte_2 possesso in favore del in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., dell'area esterna compresa fra il fabbricato B
e la recinzione perimetrale, mediante rimozione del cancelletto apposto a chiusura dell'area circostante il fabbricato C o, in alternativa, la rimozione del lucchetto di chiusura di detto cancello;
- rigetta nel resto la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, 16-7-2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna Di Meo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2082/2020 r.g.a.c. avente ad oggetto azione di reintegrazione nel possesso
TRA
, in Pompei (NA) alla via Molinelle Parte_1
n. 109, (C.F. ), in persona dell'amm.re pro tempore, sig. P.IVA_1
, nato a [...] il [...], residente in Parte_2
Pompei (NA) alla via Molinelle n. 109, (C.F. ; C.F._1
nato a [...] il [...], residente Parte_3 in Pompei (NA) alla via Molinelle n. 109, (C.F. ); C.F._2
nato a [...] il [...], residente in Parte_4
Pompei (NA) alla via Carlo Alberto I trav. n. 12, (C.F.
; tutti elettivamente domiciliati in Gragnano C.F._3
(NA) alla via Pasquale Nastro n. 113, presso lo studio dell'avv.
Giammichele Scarfato (C.F. ), dal quale sono C.F._4 rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
RICORRENTI
E
nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), e nato a [...] il C.F._5 Controparte_2
7 luglio 1957, (C.F. , rappresentati e difesi, C.F._6 giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Natale Pregevole
( ) presso il cui studio in Torre Annunziata, alla C.F._7
Via Vesuvio n.17 elett.te domiciliano
RESISTENTI
CONCLUSIONI Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20.12.2023.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. depositato in data
29.04.2020 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il , in persona dell'amm. tore p.t., Parte_1
, ed i signori e Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali proprietari di immobili rispettivamente nel fabbricato A e nel fabbricato B, convenivano in giudizio i signori e Controparte_1 [...] chiedendo di ordinare ai resistenti, quali CP_2 committenti dell'apposizione della grata in ferro chiusa con lucchetto alle spalle del fabbricato B, l'eliminazione della grata medesima apposta il 03.05.2019 a chiusura dell'area compresa tra il fabbricato
B e la recinzione della più vasta area in possesso del o Parte_1 in subordine l'eliminazione del lucchetto, onde consentire ai condomini la libera fruizione anche di quella parte dell'area esterna ai fabbricati illegittimamente sottratta all'uso; ordinare al resistente la consegna all'amministratore di copia delle Controparte_1 chiavi delle porte di accesso ai lastrici solari dei due fabbricati;
condannare i resistenti alle spese e competenze di giudizio, oltre
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maggiorazione di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Gli attori premettevano che il è Parte_1 composto da due edifici distinti, identificati come fabbricato A (via
Molinelle n. 109, Pompei) e fabbricato B, entrambi dotati di accesso carrabile e pedonale comune, nonché di aree condivise di manovra e sosta. I ricorrenti, e risultano proprietari di unità Pt_3 Pt_4 immobiliari nei suddetti fabbricati. Le aree esterne di questi fabbricati sono rimaste in proprietà del costruttore . La gran Controparte_1 parte di queste aree qualche mese dopo le prime vendite è stata recintata dal costruttore e da allora tenuta nel suo possesso esclusivo, mentre la parte residua è rimasta nel possesso del
Parte_1
Gli attori deducevano che, in data 3 maggio 2019, il faceva CP_1 installare, a mezzo di un fabbro, un cancello atto a recintare una porzione dell'area da sempre nella disponibilità condominiale, come accertato dai Carabinieri intervenuti sul posto e come attestato nel relativo verbale, costituente atto pubblico.
Successivamente, in data 8 maggio 2019, lo stesso , in CP_1 qualità di proprietario esclusivo dei lastrici solari per espressa riserva nei rogiti di compravendita, sostituiva le serrature di accesso agli stessi, senza consegnarne copia all'amministratore, impedendo così ai condomini l'accesso alle proprie antenne televisive. Di tale condotta vi
è conferma nella nota del 19.05.2019, redatta e sottoscritta dallo stesso e allegata al verbale di assemblea condominiale del CP_1 medesimo giorno, nella quale si conferma l'avvenuta sostituzione delle serrature e si invita allo spostamento delle antenne con corretta posizione ubicazione secondo quanto previsto dagli atti stipulati e dal regolamento condominiale.
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Le parti attrici osservavano che entrambi gli episodi, in quanto atti di spoglio del possesso condominiale, trovano prova documentale: il primo attraverso il verbale dei Carabinieri, il secondo mediante la dichiarazione scritta del medesimo autore del fatto. Entrambi sono altresì riportati nel verbale dell'assemblea condominiale del
19.05.2019, nella quale si invitava il al ripristino dello stato CP_1 dei luoghi.
In data 05.5.2020, il giudice, letti gli atti di causa, vista la propria agenda e tenuto conto della natura della controversia, fissava la comparizione delle parti innanzi a sé, all'udienza del 22.7.2020, onerando il ricorrente di notificare alla controparte copia del ricorso e del decreto entro il 15.6.2020.
Con comparsa si costituivano in giudizio e Controparte_1 [...] che impugnavano tempestivamente le avverse CP_2 domande interinali perché improcedibili ed inammissibili oltre che prive di pregio anche nel merito.
Le parti convenute deducevano che il complesso edilizio denominato
“ ”, sito in Pompei alla via Molinelle n. 109, si Parte_1 componeva di due corpi di fabbrica autonomi: il fabbricato A, costituito da un piano seminterrato con nove locali garage e tre piani fuori terra con tre appartamenti ciascuno, e il fabbricato B, articolato in due scale (B e C), ciascuna con seminterrato contenente sei garage e tre piani fuori terra con due appartamenti per piano.
Tutte le aree esterne e i lastrici solari relativi alle scale A, B e C, così come tutti gli appartamenti della scala C, restavano di esclusiva proprietà del costruttore, Le aree esterne Controparte_1 scoperte, pur appartenendo in via esclusiva al , venivano da CP_1 tempo utilizzate senza alcun titolo dai condomini per il parcheggio delle automobili.
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La questione relativa alla titolarità esclusiva di tali aree aveva originato un contenzioso giudiziario, tuttora pendente, instaurato a seguito di atto di citazione notificato il 25 ottobre 2018, con cui la quasi totalità dei condomini – compreso – conveniva Parte_2 in giudizio i coniugi e , al fine di ottenere la CP_1 CP_3 declaratoria di nullità parziale dei rispettivi atti di acquisto, nella parte in cui escludevano la comproprietà delle predette aree.
Proprio in virtù del diritto esclusivo vantato dal , i condomini CP_1 non avevano mai goduto di accesso libero e continuo ai lastrici solari delle scale A e B, dove pure erano appoggiate antenne centralizzate, installate da anni per mera tolleranza del proprietario. Fino all'ottobre/novembre 2018, il , per ragioni di comodità legate CP_1 alla sua età e residenza, si avvaleva della collaborazione di
[...]
– già amministratore pro tempore del condominio, sebbene Parte_2 privo dei requisiti di legge – per la gestione delle sue aree esclusive, ivi compresi i lastrici solari e la scala C.
I convenuti osservavano che il sig. , nella qualità di Parte_2 collaboratore fiduciario, deteneva le chiavi delle porte di accesso ai lastrici delle scale A e B e provvedeva a consentire l'ingresso ai tecnici per eventuali interventi sull'impianto televisivo. Tuttavia, a seguito della citazione notificata in data 25 ottobre 2018, il revocava CP_1 ogni incarico, si faceva restituire le chiavi e gli inibiva ogni ulteriore gestione.
In occasione dell'assemblea del 18 febbraio 2019, avente tra i punti all'ordine del giorno la manutenzione dell'asfalto delle scale A/B, il sig. apprendeva che il sig. aveva continuato ad CP_1 Parte_2 accedere ai lastrici mediante un duplicato delle chiavi non autorizzato. In conseguenza, agli inizi di marzo 2019, il sig. CP_1 provvedeva alla sostituzione delle serrature.
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Gli odierni convenuti osservavano, altresì, che si registravano, inoltre, accessi non autorizzati da parte di ignoti ai medesimi lastrici, circostanza che determinava la proposizione di due querele da parte del sig. : la prima, datata 27 dicembre 2019, contro ignoti;
la CP_1 seconda, del 1° febbraio 2020, contro il sig. , per Controparte_4 effrazione della porta del lastrico della scala A.
Analogamente, nessun condomino, nemmeno i ricorrenti, aveva mai avuto accesso o utilizzato l'area recintata con cancelletto dal sig.
, posta accanto alla scala C del fabbricato B. In tale area si CP_1 trovano i servizi (contatore acqua, condotte fognarie, bidoni rifiuti) pertinenti esclusivamente alla scala C, i cui appartamenti sono tutti di proprietà del . L'area, peraltro, non risultava utile né CP_1 destinabile alla sosta delle autovetture dei condomini.
Le parti convenute concludevano chiedendo, previa estromissione dal presente giudizio di perché privo di legittimazione Controparte_2 al giudizio, di rigettare le domande tutte formulate dai ricorrenti perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, il tutto con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze di giudizio con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.
All'udienza cartolare del 22.7.2020, il giudice rinviava all'udienza del
23.9.2020, per l'audizione di un informatore per parte, concedendo alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note. Alla citata udienza, il giudice, all'esito dell'audizione degli informatori, si riservava con termine di giorni 30 per il deposito di note.
Il giudice, con ordinanza n. cron. 5159/2021 emessa in data
22.06.2021, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta;
sciolta la riserva;
esaminate le dichiarazioni rese dagli informatori assunti nel corso del presente procedimento;
lette le note
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autorizzate; accoglieva la domanda e, per l'effetto, ordinava a CP_1
e di provvedere all'immediata reintegra
[...] Controparte_2 del possesso, mediante rimozione del cancelletto apposto a chiusura dell'area circostante il fabbricato C, o, in alternativa, la rimozione del lucchetto di chiusura di detto cancello, e la consegna delle chiavi di accesso ai lastrici solari, sotto pena in difetto di esecuzione forzata;
condannava e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento, in favore di sito in Parte_1
Pompei alla via Molinelle n. 109, in persona dell'amministratore p.t.
, nonché di e delle Parte_2 Parte_3 Parte_4 spese di lite, che si liquidavano, complessivamente, in € 5.786,00, di cui € 286,00 per spese, € 5.500,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali (15% sul compenso), IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giammichele Scarfato, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
e proponevano reclamo ex art. Controparte_1 Controparte_2
669 terdecies c.p.c. avverso e per la revoca la suddetta ordinanza n. cron. 5159/2021, chiedendo, fissata l'udienza di discussione ed adottati i necessari provvedimenti, di rigettare le domande interinali proposte dai reclamati e conseguentemente dichiararne la loro inammissibilità e comunque la loro infondatezza, il tutto con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze di procedimento, ivi quelle relative alla prima fase, il tutto con clausola di antistatarietà.
Il Collegio, con ordinanza n. 3735/2021 R.G., così decideva: “Accoglie parzialmente, nei termini di cui in parte motiva, il reclamo proposto da
e con ricorso depositato in data Controparte_2 Controparte_1
5.07.2021 avverso l'ordinanza 5159/2021emessa in data 22.06.2021
e per l'effetto, in parziale riforma della stessa, rigetta il ricorso per la reintegra nel possesso dei lastrici solari dei fabbricati facenti parte del condominio “ ”; b) In riforma del capo relativo alle spese, Parte_1 compensa fra le parti, nella misura della metà, le spese relative alla
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prima fase di giudizio che per la rimanente metà pone in solido a carico dei resistenti soccombenti - e — Controparte_2 Controparte_1
e liquida in complessivi € 3.036,00, di cui € 286,00 per spese vive ed €
2750,00 per compensi (pari ad € 650,00 per fase di studio, € 500,00 per fase introduttiva, € 700.00 per fase di trattazione ed € 900.00 per fase conclusionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Giammichele Scarfato, per dichiarato anticipo;
c) Compensa fra le parti, nella misura della metà, le spese relative alla presente fase di giudizio che per la rimanente metà pone in solido a carico dei reclamati soccombenti — , Parte_1 Controparte_5
— e liquida in complessivi € 174,00 per spese vive ed €
[...]
2767,50 per compensi ( di cui € 845,00 per fase di studio, € 405.00 per fase introduttiva, € 945,00 per fase di trattazione ed € 572,50 per fase conclusionale). oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, come per legge;
d) Dispone che la somma, come liquidata al capo che precede, venga versata direttamente in favore dell'avv. Natale
Pregevole, siccome antistatario”.
Il , Parte_1 Parte_3 Parte_4 proponevano istanza ex art. 703, comma 4, C.P.C. per la prosecuzione del giudizio per l'esame del merito della pretesa possessoria.
In data 21.9.2021, il giudice fissava per la comparizione delle parti e la prosecuzione del giudizio l'udienza del 17.11.2021, assegnando al ricorrente termine fino al 16.10.2021 per la notifica del ricorso che precede e del decreto alla controparte. All'udienza cartolare del
17.11.2021, il giudice assegnava alle parti i termini, ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 11.5.2022, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Alla citata udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il giudice monocratico - letti gli atti di causa, viste le note
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depositate dai difensori delle parti ed esaminate le rispettive richieste
- rinviava la causa all'udienza del 21.12.2022, per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta udienza, il giudice rinviava la causa all'udienza del 25.01.2023, in prosieguo precisazione delle conclusioni. All'udienza del 25.2.2023, sostituita dal deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il giudice, su richiesta congiunta delle parti, rinviava la causa all'udienza del 19.7.2023, per bonario componimento. Alla citata udienza del 19.7.2023, il giudice rinviava la causa all'udienza del 20.12.2023, in prosieguo precisazione delle conclusioni. Di poi, all'udienza cartolare del
20.12.2023, il giudice, letti gli artt. 281 quinquies co. 1, 189 e 190
c.p.c., riservava la causa in decisione, assegnando alle parti - con decorrenza dal 08-01-2024 - giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Merito
Occorre premettere che il procedimento possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal D.L. n.
35/2005, convertito in L. n. 80/2005, sebbene diviso in due fasi, conserva, nondimeno, una struttura unitaria ed è retto dal ricorso introduttivo iniziale, sicché il giudizio di merito a cognizione piena, quantunque reso eventuale, costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria;
la fase del merito possessorio, invero, concreta una continuazione della fase sommaria e non un giudizio nuovo. Ne discende che gli atti introduttivi del giudizio sono quelli con cui si apre la fase sommaria. La fase di merito è volta, sostanzialmente, all'approfondimento delle questioni di rito e di merito già emerse nella prima fase e, se necessario, allo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
Giova osservare che l'azione di spoglio o di reintegrazione è regolata dall'art. 1168 c.c. a mente del quale: “Chi è stato violentemente od
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occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione”.
La legittimazione attiva sostanziale spetta a chi possiede il bene, direttamente o a mezzo di altra persona, ovvero ne ha la detenzione qualificata.
La titolarità passiva del rapporto spetta, invece, all'autore materiale o morale dello spoglio. Altresì, diviene litisconsorte necessario il proprietario non autore dello spoglio nel momento in cui l'attuazione della tutela possessoria richiede la demolizione di un'opera di sua proprietà (Cass Sez. U. 1238/15).
Gli elementi essenziali previsti dall'art. 1168 c.c. sono il “possesso” o la “detenzione qualificata” e lo “spoglio”. Il possesso è tradizionalmente definito come una situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale.
Nel delineare i requisiti del possesso tutelabile, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che debbano ricorrere i tratti tipici del possesso ad usucapionem, previsti dagli artt. 1158 cc e 1163 cc, o che il possesso debba corrispondere ad un valido titolo in quanto la domanda di reintegra non mira a far valere un diritto ma a conservare e proteggere uno stato di fatto contro ogni sovvertimento, financo contro lo stesso proprietario, che non può farsi giustizia da sé
(cfr. Cass. 8075/03). È, comunque, necessario che il possesso sia sorretto dall'animus possidendi, di regola insito nella stessa relazione di disponibilità, attuale o virtuale, tra il soggetto ed il bene, salva la
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contraria dimostrazione, da parte del resistente, di una situazione di tolleranza (cfr Cass. 81/89).
La legittimazione attiva all'azione di spoglio spetta non solo al possessore vero e proprio, ma anche a colui che sia detentore del bene in forza di un rapporto obbligatorio (affitto, locazione, ecc.) e che eserciti il potere di fatto sulla cosa con l'animus detinendi, con l'intenzione cioè di detenere la cosa medesima a sua disposizione, nel proprio interesse per l'esercizio di un proprio diritto, restandone esclusi i detentori non qualificati, i detentori nell'interesse altrui e, in ogni caso, i detentori per ragioni di servizio e di ospitalità” (Cass.
9.12.1982 n. 6729).
Deve ritenersi onere di parte ricorrente quello di dimostrare l'effettivo possesso al fine di vedere accolta la propria domanda. In particolare, occorre evidenziare come per determinare quale sia la relazione di fatto tutelabile ex art. 1168 c.c. occorre chiaramente far riferimento al concetto di possesso, il quale presuppone una stabilità dell'esercizio del diritto e non una condotta del tutto estemporanea, non significativa di un rapporto qualificato con il bene e sintomatica dell'animus possidendi.
Sul punto, non può che confermarsi quanto già affermato con l'ordinanza resa a seguito del reclamo avverso l'ordinanza interdittale.
Orbene, va precisato che il possesso che legittima una parte all'esercizio dell'azione di reintegrazione deve possedere il requisito dell'attualità al momento del sofferto spoglio (cfr., Cassazione civile, sez. II, 11 novembre 1997, n. 11119; Cassazione civile, sez. I, 3 settembre 1993, n. 9312, Cassazione civile, sez. II, 31 agosto 2005, n.
17567; Pretura Taranto, 11 ottobre 1982), e, sotto altro aspetto, che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità- gli atti di saltuaria utilizzazione di un bene non valgono di per sé ad integrare gli estremi del possesso, poiché un soggetto può essere considerato possessore o
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compossessore di una cosa solo quando abbia in concreto la possibilità di disporre materialmente di essa senza che altri soggetti abbiano di fatto o di diritto il potere di escluderlo e, d'altra parte, la disposizione materiale della cosa non rileva ai fini in esame se non corrisponde all'attività del proprietario o del titolare di un diritto reale
(cfr. Cassazione civile, sez. II, 20 agosto 1999, n. 8799).
All'uopo nella predetta ordinanza si è osservato che: “E' chiaro, pertanto, come il non possa che ritenersi alla stregua di un Parte_2 mero detentore non qualificato, non rivestendo il suo rapporto con la cosa i caratteri esteriori del diritto di proprietà. Del resto, depongono in tal senso plurime considerazioni. In primo luogo, l'informatrice Tes_1 riferisce che la porta di accesso era sempre chiusa a chiave e che la chiave stessa era nel solo possesso del marito, laddove - se il bene fosse effettivamente stato nel possesso dei condomini -, questi ultimi avrebbero dovuto avere possibilità di accedere liberamente allo stesso.
Viceversa, la stessa informatrice riferisce che costoro potevano accedere al terrazzo solo chiedendo il permesso all'amministratore che, in caso di necessita vi provvedeva;
si tratta, quindi, di una mera permissio domini, esercitata per il tramite dell'amministratore, a tanto
a sua volta facultato dallo stesso proprietario, mediante consegna spontanea delle chiavi. In secondo luogo, va rilevato che il libero accesso al lastrico solare, avveniva solo saltuariamente allorché la porta di accesso rimaneva per dimenticanza aperta o, in occasione del
Capodanno, allorché la stessa — unitamente al marito e ad Tes_1 altri condomini— si recavano sul terrazzo a brindare e vedere i fuochi di artificio. Si tratta, all'evidenza, di accessi del tutto sporadici, sempre avvenuti approfittando di circostanze fortuite (ossia del fatto che la porta, sebbene chiusa, per mera dimenticanza non fosse stata assicurata con la chiave) o previa richiesta di assenso da parte dell'amministratore, unico detentore delle chiavi per le dette ragioni di servizio. È chiaro, allora, come del possesso difetti in tali evenienze, in
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primo luogo, l'animus, atteso che i descritti comportamenti evidenziano non solo la piena consapevolezza dell'altrui proprietà dei lastrici solari
— peraltro non messa in discussione da alcuno — ma anche la mancanza di una volontà di disporre del bene uti dominus, ossia senza il consenso o la tolleranza del proprietario (significativamente, infatti, i condomini per accedere ai predetti lastrici solari dovevano far riferimento all'amministratore del fabbricato, affinché quest'ultimo aprisse loro la porta di accesso)”.
Si evidenzia, che non vi è dubbio che le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase sommaria possano costituire elemento di prova, in quanto per giurisprudenza costante “le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12089 del
08.05.2019).
Inoltre, occorre anche precisare che “nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni” (Cass Sez 2, n. 24705 del 2006), com'è avvenuto nel presente procedimento.
Tanto premesso, confermando quanto statuito in sede di ordinanza n.
R.G. 3735/2021, la domanda di reintegra del possesso, spiegata dai ricorrenti rispetto ai lastrici solari dei fabbricati costituenti il
, va rigettata non essendo stata raggiunta Parte_1 Parte_1 la prova di un possesso tutelabile in capo al ed ai singoli Parte_1 condomini.
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Con riferimento alla piccola area esterna compresa fra il fabbricato B
e la recinzione del perimetro della più vasta area rimasta in possesso del il cui accesso è stato inibito agli odierni resistenti Parte_1 mediante apposizione di un cancelletto in ferro chiuso da chiave, si conferma quanto statuito nell'ordinanza interdittale e ribadito dal
Collegio con l'ordinanza n. R.G. 3735/2021.
Sul tema, la giurisprudenza ha rilevato che l'azione di reintegrazione
è data a tutela di qualunque possesso, anche se illegittimo o abusivo, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale, sempre che il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass. 15.06.1991 n. 6772; Cass. 21.05.1987 n.
4625) e che il ricorrente fornisca adeguata dimostrazione di siffatto godimento;
per “tolleranza” deve essere intesa la transitorietà, la saltuarietà ed il contegno dell'avente diritto, che, benché passivo, deve atteggiarsi come “permissio”, legittimante nel terzo l'affidamento circa la mera condiscendenza del “dominus”, ferma restando così la possibilità che subentri in ogni momento la proibizione del comportamento tollerato (Cass. 12133/1997).
Nel caso in esame, dalle dichiarazioni rese dagli informatori – da ritenersi attendibili in quanto coerenti, prive di contraddizioni e caratterizzate da sufficiente specificità e dettaglio – emergeva che le aree in oggetto risultavano accessibili a tutti i condomini, i quali le avevano possedute con animo domini, nella convinzione di poterne disporre liberamente.
Invero, nell'ordinanza n. 3735/2021 R.G. è stato statuito quanto segue: “Orbene, premesso che nel caso di specie si tratta di una piccola porzione esterna inserita nell'ambito di un più ampio parco, pacificamente goduto da tutti i condomini, la circostanza che tale area non fosse recintata o comunque in alcun modo distinta dalla restante parte del , corrobora l'assunto dei ricorrenti secondo cui la stessa Pt_1
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fosse utilizzata dai condomini in pari misura rispetto alle altre aree del parco, essendo plausibile che in mancanza di limitazioni di sorta questi ultimi ne abbiano posseduto con animo domini, ossia nel convincimento di poterne liberamente fruire. Del resto, sul punto, vale evidenziare la correttezza delle valutazioni espresse dal giudice di prime cure il quale ha evidenziato come lo stesso informatore del resistente abbia confermato la presenza dell'aiuola in fondo al viale, come dichiarato dalla teste e la libera accessibilità all'area in questione da Tes_1 parte di tutti i condomini, ivi compresa la moglie che vi si recava ogni volta che se ne presentasse la necessità.
La circostanza, poi, che il passaggio per tale zona non fosse continuo, non osta alla configurabilità di un possesso tutelabile, atteso che il godimento del bene deve rispondere alle caratteristiche sue proprie e trattandosi di un'area non destinata al transito, è logico supporre che
l'uso della stessa da parte dei condomini fosse meno intenso e discontinuo (ossia per coltivare le erbe aromatiche, per giocare a pallone, per portare a passeggio il cane)”.
Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma, anche con riferimento al presente punto, l'ordinanza resa nel procedimento recante R.G. n.
3735/2021, e si accoglie parzialmente la domanda di reintegrazione nel possesso, limitatamente alla piccola area esterna compresa fra il fabbricato B e la recinzione del perimetro della più vasta area rimasta in possesso del Parte_1
Stante il parziale accoglimento della domanda che costituisce ipotesi di soccombenza reciproca, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
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-in parziale accoglimento della domanda, ordina a Controparte_1
e di provvedere all'immediata reintegra del Controparte_2 possesso in favore del in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., dell'area esterna compresa fra il fabbricato B
e la recinzione perimetrale, mediante rimozione del cancelletto apposto a chiusura dell'area circostante il fabbricato C o, in alternativa, la rimozione del lucchetto di chiusura di detto cancello;
- rigetta nel resto la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, 16-7-2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna Di Meo
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