Ordinanza collegiale 17 settembre 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 17/09/2014, n. 9757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9757 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06050/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Visto il ricorso n. 6050/2009, proposto da D.M.R. Distribuzioni Medicali Romane srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gigli presso il cui studio in Roma, via G. Pisanelli n.4, è elettivamente domiciliata;
contro
la Gestione Liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla Sentenza n.5371/08 del 20.2.2009 del Tribunale di Roma che ha condannato l'intimata Gestione Liquidatoria al pagamento in favore dell'odierna ricorrente di Euro 1.284,12 oltre interessi e spese processuali;
Vista la sentenza n.123 del 7.1.2014 la quale ha accolto il suddetto ricorso ed ha dichiarato l’obbligo dell'intimata Gestione Liquidatoria di dare esecuzione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione, alla citata sentenza n.5371/2009, nominando al contempo, in caso di inutile decorso del termine assegnato un Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio Generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute;
Vista la nota versata agli atti il 20.6.2014 con cui il menzionato Commissario, nel far presente che il credito vantato dalla Distribuzioni Medicale Romane è stato integralmente soddisfatto mediante transazione intervenuta con la Gestione Liquidatoria dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma, ha chiesto a questo Tribunale se occorreva ancora dar esecuzione alla sentenza de qua;
Avuto presente che l’avvenuto pagamento del credito è stato confermato dal difensore della società interessata nella camera di consiglio del 15.7.2014;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), preso atto dell’intervenuto pagamento del citato credito vantato dalla D.M.R. Distribuzioni Medicali Romane srl, dichiara che non sussiste alcun obbligo a carico del Commissario ad acta a dare esecuzione alla sentenza n.123/2014.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2014
IL SEGRETARIO