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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1727/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1727/2024 tra
), con l'avv. BERTACCHI GIULIO;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
), con l'avv. ; Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO/I
All'udienza del 4 giugno 2025, alle ore 9.35, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per ., l'avv. BERTACCHI GIULIO;
Parte_1
per nessuno;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte ricorrente precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 9.40, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.40, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. avente il seguente dispositivo:
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna (C.F. ) al pagamento in favore della Controparte_1 C.F._1 società ricorrente della somma di € 15.058,42, oltre interessi al tasso del 5% annuo dal 23.10.2019 e sino all'effettivo soddisfo (al netto della somma di € 200,00 pagata il 25.11.2020);
- condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 2.377,90 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge
(se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 4 giugno 2025.
Il Giudice
pagina 1 di 5 dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1727/2024 promossa da:
), con l'avv. BERTACCHI GIULIO;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
), con l'avv. ; Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente contesa muove dal contratto di finanziamento, finalizzato all'acquisto di un'autovettura Ford Fiesta, intercorso in data 22 marzo 2014 tra e la per la somma Controparte_1 CP_2 di € 15.320,57, da rimborsare in 48 rate mensili da euro 369,51 cadauna (importo comprensivo di interessi e spese pari a € 17.774,78).
Il resistente provvedeva, per quanto agli atti, al pagamento di soltanto poche rate del predetto contratto.
In data 23 ottobre 2019 il resistente risultava essere debitore di € 15.058,42 (doc. 5), come da estratto conto e certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB.
In data 31.01.2020 il credito vantato nei confronti del resistente veniva ceduto da alla CP_2
(doc. 6). Parte_1
con lettera raccomandata del 18 giugno 2020 (doc. 7), provvedeva a diffidare il resistente, CP_3 invitandolo così al pagamento della somma di € 15.134,82; lo rendeva edotto altresì che in caso di mancato adempimento si sarebbe agito giudizialmente. Detta diffida non è stata neppure ritirata dal resistente (doc. 8).
Il debitore provvedeva successivamente al versamento della somma di € 200,00 (doc. 9) che veniva imputata dal ricorrente a soddisfo parziale degli interessi maturati successivamente alla cessione.
La difesa di parte ricorrente, in particolare, ha proposto le seguenti difese:
1) il resistente non è consumatore in quanto titolare di ditta individuale cancellata il 16.9.2020, socio di società a responsabilità limitata, amministratore unico di altra società (doc. 10, 11 e pagina 3 di 5 12). Nella specie si tratta di contratto di finanziamento (mutuo fiduciario) e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. il creditore deve soltanto provare la fonte negoziale limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento (Cass.
4.10.2011 n. 20288, 9.11.2012 n. 19527, 31.10.2014 n. 23174, 20.1.2015 n. 826). Veniva nelle more instaurata rituale procedura di mediazione che dava esito negativo, stante la mancata partecipazione dell'odierna controparte (verbale negativo
18/09/2024, doc. 13);
2) la documentazione prodotta comprova in maniera esaustiva l'esistenza e la liquidità dell'importo dovuto, nonché la titolarità derivata in capo alla società deducente del diritto di credito e il mancato assolvimento dell'obbligazione debitoria. Le domande sono fondate su prove documentali e su fatti incontroversi di agevole accertamento;
3) devono dunque essere accolte le conclusioni in atti, ovvero, previo accertamento dell'esistenza e della liquidità dell'importo dovuto nonché la titolarità del credito in capo alla società deducente, condannare (C.F. ) al pagamento in favore della Controparte_1 C.F._1 ricorrente della somma di € 15.058,42, oltre interessi al tasso ridotto del 5% annuo dal 23.10.2019 e sino all'effettivo pagamento (al netto del pagamento di € 200,00 del 25.11.2020), oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, rileva quanto in appresso.
Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova:
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
pagina 4 di 5 Le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Esse lasciano fermo il principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126) (Sentenza, Sez. 3, n. 9863 del
13/04/2023).
Parte ricorrente a sostegno della propria domanda ha, tra gli altri, offerto in comunicazione i seguenti documenti:
1) contratto di finanziamento;
2) certificato PRA relativo all'autovettura Ford Fiesta tg. EV493BT;
3) estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB;
4) lettera del 31.1.2020 di Ford Credit;
5) lettera raccomandata a/r del 18.6.2020 di Pt_1
6) diffida non ritirata dal resistente;
7) pagamento di € 200,00 in data 25.11.2020;
8) verbale negativo di mediazione del 18/09/2024.
In ragione del quadro documentale di cui sopra deve ritenersi fondata la domanda proposta dalla parte ricorrente.
Parte resistente in qualità di soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite. Considerato il decisum e viste le previsioni del DM 147/2022, si liquidano € 2.377,90 per compensi (scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00; valori medi delle diverse fasi con esclusione di quella per istruzione e riduzione del 30% su € 3.397,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna (C.F. ) al pagamento in favore della Controparte_1 C.F._1 società ricorrente della somma di € 15.058,42, oltre interessi al tasso del 5% annuo dal 23.10.2019 e sino all'effettivo soddisfo (al netto della somma di € 200,00 pagata il 25.11.2020);
- condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 2.377,90 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge
(se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 4 giugno 2025.
Il Giudice dott. Massimo Roberti pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1727/2024 tra
), con l'avv. BERTACCHI GIULIO;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
), con l'avv. ; Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO/I
All'udienza del 4 giugno 2025, alle ore 9.35, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per ., l'avv. BERTACCHI GIULIO;
Parte_1
per nessuno;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte ricorrente precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 9.40, terminata la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.40, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. avente il seguente dispositivo:
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna (C.F. ) al pagamento in favore della Controparte_1 C.F._1 società ricorrente della somma di € 15.058,42, oltre interessi al tasso del 5% annuo dal 23.10.2019 e sino all'effettivo soddisfo (al netto della somma di € 200,00 pagata il 25.11.2020);
- condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 2.377,90 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge
(se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 4 giugno 2025.
Il Giudice
pagina 1 di 5 dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1727/2024 promossa da:
), con l'avv. BERTACCHI GIULIO;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
), con l'avv. ; Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente contesa muove dal contratto di finanziamento, finalizzato all'acquisto di un'autovettura Ford Fiesta, intercorso in data 22 marzo 2014 tra e la per la somma Controparte_1 CP_2 di € 15.320,57, da rimborsare in 48 rate mensili da euro 369,51 cadauna (importo comprensivo di interessi e spese pari a € 17.774,78).
Il resistente provvedeva, per quanto agli atti, al pagamento di soltanto poche rate del predetto contratto.
In data 23 ottobre 2019 il resistente risultava essere debitore di € 15.058,42 (doc. 5), come da estratto conto e certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB.
In data 31.01.2020 il credito vantato nei confronti del resistente veniva ceduto da alla CP_2
(doc. 6). Parte_1
con lettera raccomandata del 18 giugno 2020 (doc. 7), provvedeva a diffidare il resistente, CP_3 invitandolo così al pagamento della somma di € 15.134,82; lo rendeva edotto altresì che in caso di mancato adempimento si sarebbe agito giudizialmente. Detta diffida non è stata neppure ritirata dal resistente (doc. 8).
Il debitore provvedeva successivamente al versamento della somma di € 200,00 (doc. 9) che veniva imputata dal ricorrente a soddisfo parziale degli interessi maturati successivamente alla cessione.
La difesa di parte ricorrente, in particolare, ha proposto le seguenti difese:
1) il resistente non è consumatore in quanto titolare di ditta individuale cancellata il 16.9.2020, socio di società a responsabilità limitata, amministratore unico di altra società (doc. 10, 11 e pagina 3 di 5 12). Nella specie si tratta di contratto di finanziamento (mutuo fiduciario) e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. il creditore deve soltanto provare la fonte negoziale limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento (Cass.
4.10.2011 n. 20288, 9.11.2012 n. 19527, 31.10.2014 n. 23174, 20.1.2015 n. 826). Veniva nelle more instaurata rituale procedura di mediazione che dava esito negativo, stante la mancata partecipazione dell'odierna controparte (verbale negativo
18/09/2024, doc. 13);
2) la documentazione prodotta comprova in maniera esaustiva l'esistenza e la liquidità dell'importo dovuto, nonché la titolarità derivata in capo alla società deducente del diritto di credito e il mancato assolvimento dell'obbligazione debitoria. Le domande sono fondate su prove documentali e su fatti incontroversi di agevole accertamento;
3) devono dunque essere accolte le conclusioni in atti, ovvero, previo accertamento dell'esistenza e della liquidità dell'importo dovuto nonché la titolarità del credito in capo alla società deducente, condannare (C.F. ) al pagamento in favore della Controparte_1 C.F._1 ricorrente della somma di € 15.058,42, oltre interessi al tasso ridotto del 5% annuo dal 23.10.2019 e sino all'effettivo pagamento (al netto del pagamento di € 200,00 del 25.11.2020), oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, rileva quanto in appresso.
Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell'onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova:
“L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
pagina 4 di 5 Le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Esse lasciano fermo il principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126) (Sentenza, Sez. 3, n. 9863 del
13/04/2023).
Parte ricorrente a sostegno della propria domanda ha, tra gli altri, offerto in comunicazione i seguenti documenti:
1) contratto di finanziamento;
2) certificato PRA relativo all'autovettura Ford Fiesta tg. EV493BT;
3) estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB;
4) lettera del 31.1.2020 di Ford Credit;
5) lettera raccomandata a/r del 18.6.2020 di Pt_1
6) diffida non ritirata dal resistente;
7) pagamento di € 200,00 in data 25.11.2020;
8) verbale negativo di mediazione del 18/09/2024.
In ragione del quadro documentale di cui sopra deve ritenersi fondata la domanda proposta dalla parte ricorrente.
Parte resistente in qualità di soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite. Considerato il decisum e viste le previsioni del DM 147/2022, si liquidano € 2.377,90 per compensi (scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00; valori medi delle diverse fasi con esclusione di quella per istruzione e riduzione del 30% su € 3.397,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna (C.F. ) al pagamento in favore della Controparte_1 C.F._1 società ricorrente della somma di € 15.058,42, oltre interessi al tasso del 5% annuo dal 23.10.2019 e sino all'effettivo soddisfo (al netto della somma di € 200,00 pagata il 25.11.2020);
- condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate, come in parte motiva, in € 2.377,90 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge
(se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 4 giugno 2025.
Il Giudice dott. Massimo Roberti pagina 5 di 5