Articolo 1 della Legge 1 maggio 1952, n. 545
Articolo 2
Versione
3 giugno 1952
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili conclusa a Ginevra il 19 giugno 1948.
Entrata in vigore il 3 giugno 1952