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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/09/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 130 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Paolo Romano;
[...]
[...]
[...]
[...] (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Davide Frigione;
CP_1
, con ordinanza del 2.07.2025, l'udienza cartolare del 24.09.2025 per la decisione
[...]
della causa, ritenuta di ridotta complessità, ex art. 350-bis c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte sostitutive della comparizione all'udienza e di quelle contenenti precisazione delle conclusioni e note conclusive, la causa è stata decisa con deposito telematico della sentenza in data 25.09.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“Con atto del 15.12.2014 premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dal Parte_2
maggio 2013 al luglio 2014 con la convenuta e di avere a quest'ultima versato, Parte_1
a più riprese, la complessiva somma di euro 28.500 – chiedeva il riconoscimento del suo diritto a ricevere in restituzione le somme concesse in prestito, ovvero, in via gradata e subordinata, il riconoscimento del proprio diritto a pretendere la ripetizione delle stesse somme per indebito (ex art. 2033 c.c.) e/o di arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.) e conseguente condanna della convenuta al pagamento della predetta somma, oltre interessi di mora, oltre che alla rifusione delle spese processuali.
Con comparsa di risposta del 4.5.2015 si costituiva , deducendo che a decorrere Parte_1
dall'ottobre 2012 fino al luglio 2014 aveva intrattenuto con l'attore una convivenza more uxorio e che pertanto le somme che l'attore assume di avere elargito costituiscono obbligazioni naturali non ripetibili.
Prodotta varia documentazione;
esperiti prova testimoniale e giuramento suppletorio dell'attore, da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione definitiva”.
Con sentenza n. 13 del 2024, pubblicata in data 4.1.2024, il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento delle domande proposte da ontro Parte_2 Parte_1
ha condannato quest'ultima al pagamento in favore di della somma di Parte_2
euro 24.000,00, con gli interessi legali di mora dal 31.07.2014 fino al soddisfo. Spese processuali interamente compensate. Con atto di citazione notificato in data 02.02.2024, ha interposto Parte_1
appello avverso la citata sentenza, notificata il 05.01.2024 – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, il rigetto delle domande proposte in primo grado da con vittoria di spese ed onorari di entrambe le fasi del Parte_2
giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 22.05.2024, si è costituito il quale ha richiesto il rigetto Parte_2
dell'appello in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto;
con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze processuali relative al secondo grado del giudizio oltre rimborso spese generali, cap ed Iva con distrazione in favore del procuratore antistatario e con condanna dell'appellante, per aver resistito in giudizio con malafede e/o colpa grave, al pagamento di una somma da liquidarsi, ove occorra in via equitativa, con la presente sentenza.
All'udienza cartolare del 25.09.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da
[...]
atteso che con il proposto gravame l'appellante omette di impugnare Pt_2
l'autonoma ratio decidendi posta a fondamento della sentenza che ha definito il primo grado di giudizio, chiaramente evincibile dal seguente passaggio motivazionale: “la somma di euro
24.000,00 che l'attore risulta avere prelevato dal suo conto corrente in data 23.7.2013 (…) integra una donazione non di modico valore, come tale nulla per difetto della forma dell'atto pubblico necessaria “ad substantiam”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 782 e 783 cc.”.
1.1. Per quanto non possa farsi a meno di rilevare che la qualificazione giuridica attribuita dal primo giudice in sentenza alla dazione di denaro intercorsa fra il e la nel Pt_2 Pt_1
corso della loro relazione affettiva, esula dalle prospettazioni al riguardo offerte dalle parti
(avendo, il , richiesto, in via principale, la restituzione di tali somme assumendo di Pt_1
averle concesse in prestito alla o, in subordine, richiedendole a titolo di ripetizione Pt_1
di indebito e/o di arricchimento senza causa ed avendo, la , controdedotto Pt_1
assumendo trattarsi di adempimento di obbligazioni naturali non ripetibili), non si vede come possa negarsi che tale passaggio motivazionale, apprezzato all'interno dell'impianto argomentativo della sentenza impugnata, con il quale si esclude che la dazione di tale somma abbia – così come dedotto dalla convenuta - la natura di contribuzione economica al rapporto di convivenza more uxorio, evidenzi la pregnanza di ratio decidendi alternativa a quelle prospettate dalle parti ed autonomamente idonea a fondare l'accoglimento della domanda dell'attore.
1.2. Ebbene, poiché la si è limitata, per un verso, a censurare l'omessa dichiarazione Pt_1
di inammissibilità delle domande subordinate, rispetto a quella di restituzione di somme concesse in mutuo, proposte dal e, per altro verso, (a censurare) Parte_2
l'esclusione della ravvisabilità degli indici sintomatici di una effettiva convivenza more uxorio, senza impugnare sotto alcun profilo la statuizione surriportata che, come già rilevato, risulta, di per sé, sufficiente a fondare la decisione del Tribunale, l'appello va dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
1.3. È infatti principio giurisprudenziale consolidato che, quando la sentenza sia sorretta da più rationes autonome, l'omessa impugnazione anche di una sola di esse comporta l'inammissibilità dell'intero gravame, per difetto di interesse, poiché anche l'eventuale accoglimento degli altri motivi non condurrebbe a una riforma del decisum (cfr. Cass. Civ.
n.15901/2025, in senso analogo Cass. Civ. n. 11493/2018; Cass. Sez. Un. n. 7931/2013).
2. La richiesta di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata dall'appellato nei confronti di non merita accoglimento, non Parte_1
ravvisandosi nelle difese svolte da quest'ultima i requisiti della malafede o colpa grave richiesti ai fini dell'applicazione della norma.
3. Considerato l'esito dell'appello, l'appellante va condannata al pagamento delle spese processuali di parte appellata, liquidate come da dispositivo, in favore del procuratore antistatario.
4. Si dà atto che, per effetto dell'inammissibilità della presente impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile l'appello; condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Parte_1
Frigione dichiaratosi antistatario di che liquida in complessivi € 3.000,00 Parte_2
oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30 maggio n . 115 a carico di Parte_1
Così deciso in Lecce, il 25.09.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr.ssa Anna Rita Pasca