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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa AT ZO - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10407 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
(c.f. ) - rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. LICCARDO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia,
E
(c.f. ) - rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. LICCARDO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/05/2025 e Parte_1 [...]
, premesso: Pt_2
di aver contratto matrimonio a NAPOLI il 28/06/1973; che dal matrimonio non erano nati figli: che tra le parti era intervenuta separazione in forza di sentenza n.6215/2003
e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 10747/2009 del Tribunale Ordinario di Napoli;
tutto ciò premesso, chiedevano una modifica della disciplina.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“disponga la modifica delle condizioni del divorzio solo relativamente al punto della sentenza riguardante l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra Parte_1
di €. 250,00 mensili rivalutabili, revocando lo stesso.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti, a modifica della disciplina della sentenza di divorzio n.10747/2009;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/09/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa
AT ZO
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