TRIB
Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 15/05/2024, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
SENT. N. N. Reg. Gen.
1313/2018 Cron. N.
Oggetto:
iscrizione elenchi anagrafici OTD agricoli accertamento negativo di indebito previdenziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Antonio
Marzario, all'esito della trattazione scritta, in data 15/5/2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. G. PALAZZO parte ricorrente
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'Avv. M. SAVASTANO
parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/11/2018 parte ricorrente, esponendo di aver lavorato quale bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa
1 agricola di TO, Controparte_2 Org_1 di TO e di TO
[...] Organizzazione_2 per complessive 151 giornate nell'anno 2008 (84 giornate con la prima,
35 giornate con la seconda e 32 giornate con la terza) e per 153 giornate nell'anno 2009 alle dipendenze dell'impresa agricola Dimatteo Rosa Anna Maria di TO e di Organizzazione_1
[... TO (88 giornate con la prima e 65 giornate con la seconda), propone impugnazione avverso la comunicazioni del 10 e 15 CP_1 febbario 2018 a mezzo dei quali l'istituto ha chiesto la restituzione parziale dell'indennità di disoccupazione agricola indebitamente erogata per l'anno 2008 per l'importo di euro 415,72, e dell'indennità di disoccupazione agricola indebitamente erogata per l'anno 2009 per l'importo di euro 1116,99, sul presupposto della sua cancellazione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli disposto con il quarto elenco nominativo trimestrale anno 2017 pubblicato sul sito Internet dell fino al 25 marzo 2018. CP_1
Ciò dedotto formula le seguenti conclusioni:
«1) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente sig.ra … alla reiscrizione negli Parte_1 elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato con attribuzione delle giornate lavorative in agricoltura per n. 27 giornate lavorative per l'anno 2008 e per n. 44 giornate lavorative per l'anno 2009, con ogni conseguente beneficio di legge, tanto assistenziale che previdenziale, anche in ordine alla richiesta di indebito pagamento per la relativa indennità di disoccupazione agricola conseguita per gli anni 2008 e
2009, che ci si riserva eventualmente di ripetere;
2) condannare in ogni caso l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
Costituitosi in giudizio, l contestava la fondatezza del ricorso CP_1 chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria non è fondata. L'art. 22 D.L. n. 7 del 1970, convertito in L. n. 83 del 1970., in tema di provvedimenti relativi ai lavoratori agricoli, prevede che: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre
2 azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
In virtù dell'art. 38, comma 7 del d.l. 98/2011, nella sua versione vigente ratione temporis, la pubblicazione dell'elenco trimestrale di variazione sul sito Internet dell mediante modalità telematica CP_1 produce l'effetto della conoscenza o quanto meno della conoscibilità legale, essendo prevista direttamente dalla legge.
Con la cessazione della pubblicazione online dei suddetti elenchi, nelle date rispettivamente indicate, si perfezionata la notifica e cominciano a decorrere i rispettivi termini per impugnare i provvedimenti di variazione delle predette giornate.
Nel caso in esame dopo la cessazione in data 25/3/2018 della pubblicazione online del 4° elenco trimestrale degli operai agricoli a tempo determinato, è stato proposto ricorso amministrativo al Org_3 in data 12 luglio 2018, il provvedimento di cancellazione è divenuto definitivo, decorsi 90 giorni, per la formazione del silenzio rigetto del ricorso di prima istanza, ovvero l'11 luglio 2018.
Orbene parte ricorrente ha proposto tempestivamente il ricorso giudiziario in data 7 novembre 2018.
Nel merito la domanda è fondata.
Si premette che il riconoscimento delle giornate lavorative svolte in agricoltura costituisce il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo tra l'istituto previdenziale e il lavoratore e, al pari del provvedimento di cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è vincolante per l'Istituto previdenziale. Siamo in presenza, pertanto, di un diritto soggettivo autonomamente tutelabile dinanzi al giudice ordinario con azione di accertamento (si veda per es. Cass., Sez. Lav., 4 gennaio 1995 n. 67), così come oggetto di autonoma tutela è il diritto del lavoratore all'esatta posizione assicurativa correlata al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez. Lav., 21 aprile 1986 n. 2780).
Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. lgt. n. 212 del
1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli
3 elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. Sez. Lav., sentenza n.
13877 del 02/08/2012, Rv. 623364).
Infatti, come ha precisato la Corte di legittimità (cfr., ex pluribus,
Cass., Sez. Lav., 19.8.2003 n. 12133), l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del d..vo.lgt. n. 212/46, incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza
è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente.
Dunque, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza si è ormai assestata sui principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nel senso seguente: 1) il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso
4 per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, Sez. Un., 26/10/2000, n. 1133).
Pertanto, è ormai acquisito che nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. Sez. Lav.,
2/8/2012, n. 13877).
Partendo, dunque, dalle indicazioni ermeneutiche delineate dalla
Suprema Corte, si può affermare che il giudice che si trovi a valutare un provvedimento disconoscimento di rapporto di lavoro agricolo e/o di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli, debba compiere una valutazione complessiva del materiale raccolto.
Del resto la peculiarità del regime probatorio volta all'affermazione di un rapporto di lavoro subordinato dipende anche dallo svolgersi di una complessa procedura amministrativa che vede come atto finale l'iscrizione nell'elenco dei braccianti. Nel caso concreto l'istituto ha prodotto in giudizio il verbale di accertamento e notificazione n. 4700000399874/639614 del 31/5/2016 redatto a carico dell'impresa agricola Organizzazione_1
e riguardante il periodo dal 1/5/2007 al 31/12/2012.
[...]
Detto verbale concerne l'accertamento diretto a «verificare la congruità tra il reale fabbisogno di manodopera agricola determinato dalla consistenza aziendale ed i lavoratori dichiarati all'Istituto per il periodo» in questione e a «valutare la capacità economica idonea a sostenere il costo del lavoro».
All'esito di una analisi della economicità aziendale i verbalizzanti hanno ritenuto che vi fosse «un saldo negativo negli anni 2007, 2008 e
2011 giacché i costi totali aziendali sono superiori ai ricavi»
5 Hanno accettato altresì che l'azienda «oltre a svolgere attività agricola di raccolta di prodotti ortofrutticoli oggetto di coltivazione altrui, esercita anche un'attività commerciale volta, per l'appunto, alla commercializzazione di prodotti si è conseguiti a mezzo di raccolta effettuata con propria manodopera bracciantile, l'acquisto blocco sopraddetto, sia conseguiti con ordinario acquisto da terzi fornitori».
Nell'allegato 1 al verbale sono indicati i singoli lavoratori con attribuzione delle giornate agricole, numero di giornate riconosciute a fronte di quelle invece disconosciute totalmente o parzialmente
«giacché oggetto di mera riduzione».
Nessun riferimento specifico alla posizione lavorativa della ricorrente è contenuto nel predetto verbale ma è solo indicato il risultato di quella
«mera riduzione» delle giornate lavorate, compiuta in proporzione dell'astratto assetto aziendale come teoricamente ricostruito, secondo la ridefinizione del fabbisogno di giornate lavorative che si è ritenuto congruo con l'analisi economica effettuata.
Nel verbale di accertamento e notificazione n. 000672447/DDL del
31/5/2016 relativo al periodo dal 1/4/2008 al 31/12/2012 sono contenute identiche considerazioni per cui il fabbisogno di giornate lavorative dell'azienda è stato rideterminato con gli stessi criteri di cui sopra.
Nell'istruttoria orale della causa i testi escussi hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni.
Si riporta la testimonianza di . Testimone_1
«A d. r.: sono in causa nei confronti dell per ottenere il pagamento CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola dal 2008 al 2012 quale dipendente dell'impresa agricola di TO. Org_1
A d. r.: ho lavorato alle dipendenze dell'impresa agricola Org_1 di TO in vari periodi negli anni dal 2008 al 2012, non ricordo esattamente i periodi, non ricordo quante giornate ho lavorato anno per anno, dipendeva dalle chiamate. Ho lavorato nella raccolta delle albicocche nel mese di giugno poi si piantavano le fave, e si raccoglievano mandarini nel mese di novembre ma anche gennaio e febbraio.
Mi chiamava per lavorare titolare dell'azienda. Org_1
A d. r.: l'impresa di non aveva terreni e lavorava su terreni di Org_1 altri proprietari, alcuni situati a TO, altri a Policoro. Non
6 ricordo il nome delle contrade tranne nel comune di CP_3
TO dove c'erano agrumi tra cui arance e mandarini.
A d. r.: io andavo a lavorare con la mia FIAT Punto verde e passavo da casa di in contrada Pianoro a TO la mattina e Org_1 seguivo con la sua auto che mi conduceva sui terreni dove Org_1 dovevo lavorare.
A d. r.: quando ho lavorato c'erano insieme a me anche altri braccianti potevano essere 4/5 al massimo una decina di lavoratori. Tra questi mi ricordo di che ha lavorato nel 2010/2011 nella Parte_2 raccolta della frutta di stagione, che lavorato RS insieme a me sempre dal 2008 fino ad oggi (stiamo ancora lavorando insieme), che ha lavorato nel 2008 fino al 2012, Parte_3 sempre se ricordo bene, impegnata nella raccolta della frutta.
C'era anche nel 2008/2009 non l'ho vista in altri Parte_1 anni.
A d. r.: l'orario di lavoro era di 6 ore e 40 minuti e la mattina iniziavamo d'estate dalle 6:00 alle 12:40 con una pausa di 20 minuti che decidevamo noi, d'inverno dalle 6:00 alle 13:40.
A d. r.: veniva a lavorare con la moglie RS
, gli altri non so come venivano a lavorare. Parte_2
A d. r.: i prospetti paga li andavo a prendere nell'ufficio di a Org_1
TO e me li consegnava lui in persona, e le giornate indicate nei miei prospetti paga corrispondevano alle giornate da me lavorate. Non mi ricordo quanto era il compenso a giornata».
Si riporta la testimonianza di . RS
«A d. r.: Non ho rapporti di parentela o affinità con le parti e ho causa in corso nei confronti dell per la trattenuta della CP_1 disoccupazione agricola dal 2008 al 2012.
A d. r.: ho lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze di Org_1 di negli anni e alle dipendenze di
[...] Org_1 Per_2
(che non è una mia parente) negli anni dal 2008 al 2012,
[...] qualche giornata per l'uno e qualche giornata per l'altro, complessivamente ogni anno facevo in media tra 152 - 157 giornate.
A d. r.: io andavo a lavorare con la mia auto che è una Renault 19 di colore verde scuro. Con la mia auto non accompagnavo nessuno a lavorare.
7 A d. r.: andavo a lavorare direttamente sui terreni non c'era un punto di ritrovo. I terreni si trovavano in contrada pianoro a TO, a Nova
Siri, a Rocca Imperiale e a Policoro, la maggior parte erano a
TO.
D'estate ero impegnato nella raccolta delle pesche e delle albicocche, poi a partire da novembre fino a fino a febbraio si raccoglievano gli agrumi.
A d. r.: è venuta a lavorare nel 2008 e nel 2009, non Parte_1 so dire esattamente quante giornate abbia lavorato ma ha lavorato nello stesso periodo in collaborato io. Veniva a lavorare con il motocarro e qualche volta è venuta accompagnata dal marito che si chiama
. Persona_3
A d. r.: Con c'erano anche , Parte_1 Parte_3
, , , Testimone_1 CP_4 Parte_2 CP_5
, , , . Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_2
A d. r.: l'orario era di 6 ore e 40 minuti con 10 minuti di pausa, l'estate si lavorava dalle 6:00 alle 13:00 mentre d'inverno dalle 7:00 alle 14:00.
A d. r.: la mattina sui terreni si faceva trovare che ci Org_1 dava disposizioni sulle cose da fare e poi si affacciava durante la giornata per controllare il nostro operato, come andava di lavoro.
Qualche volta è venuta anche sui terreni quando Persona_2 abbiamo lavorato per lei.
A d. r.: ci pagavano a fine mese e la retribuzione era 46-47 € a giornata, ma non era sempre la stessa variava poteva scendere anche a 45.
A d. r.: le giornate lavorate indicate nei prospetti paga corrispondevano a quelle effettive.
A d. r.: mia moglie, che si chiama , ha Parte_4 lavorato anche con me negli anni 2010 e 2011 e l'accompagnavo io».
Oltre a due lavoratrici è stata sentita anche una dei verbalizzanti, che ha confermato che nessun accertamento concreto è stato compiuto in merito al numero effettivo di giornate lavorate dalla ricorrente essendosi seguito invece il criterio, del tutto astratto, della riduzione in proporzione delle ore lavorate.
Si riporta la deposizione dell'ispettrice CP_1 Testimone_2
«A d. r.: sono stata funzionario ispettivo dell' attualmente in CP_1 quiescenza da maggio 2022 e ho prestato servizio presso la sede provinciale dell' di Matera all'epoca dei fatti di causa. CP_1
8 Alla teste è esibito il verbale ispettivo del 31/5/2016 (doc. n. 2 di parte resistente).
A d. r.: si tratta di un accertamento ispettivo eseguito nei confronti dell'impresa agricola che copre il Org_1 Organizzazione_1 periodo dal 1/5/2007 fino al 31/5/2016.
A d. r.: abbiamo sentito e alcuni dipendenti. Ci siamo Org_1 fermati su due questioni: natura dell'impresa (commerciale o agricola), fabbisogno di manodopera con effettivo numero di giornate lavorate.
All'esito degli accertamenti abbiamo concluso che alcuni di questi dipendenti sono stati utilizzati in magazzino nell'attività commerciale
(tutti nominati nel verbale) e per altri, indicati in apposito elenco, abbiamo calcolato il numero di giornate effettivo prestate in agricoltura. Tale valutazione è stata fatta tramite incrocio tra dichiarazioni di datore e colleghi, e tramite le fatturazioni dei prodotti
(venduto e raccolto), abbiamo ascoltato anche i contraenti delle vendite a blocco dei prodotti.
A d. r.: abbiamo riscontrato una incongruenza importante sui luoghi di provenienza dei prodotti non coincidenti con i dati riportati nelle fatture, come dettagliamente riportato nel verbale. In più c'erano fatture su luoghi su cui mancavano denunce di manodopera.
A d. r.: il titolare dell'azienda si è dichiarato imprenditore agricolo senza terra.
A d. r.: calcolato l'effettivo fabbisogno di manodopera abbiamo ridotto in proporzione le giornate che abbiamo ritenute effettive rispetto a quelle dichiarate.
A d. r.: non abbiamo annullato per intero le giornate lavorative dichiarate per la ricorrente su TO per l'anno 2011, indicando le giornate annullate nel verbale ove sono allegate delle tabelle che indicano per ciascun lavorate, anno, mese e località di lavoro.
A d. r.: non ricordo esattamente tutto il periodo di lavoro riguardante parte ricorrente perché occorrerebbe leggere tutte le tabelle per ricostruire la posizione di ciascuno.
A d. r.: la ricorrente non è stata ascoltata.
A d. r.: abbiamo ricostruito dove lavorasse ciascun dipendente sulla base delle dichiarazioni raccolte, la ricorrente era impiegata nei campi.
9 A d. r.: la riduzione delle giornate lavorate è stata fatta sulla base del criterio della proporzione rispetto al fabbisogno complessivo dell'azienda, come accertato».
Esaminando il materiale probatorio raccolto, la documentazione depositata dalla ricorrente ovvero i prospetti paga dei mesi lavorati con indicazione le giornate di presenza (doc. n. da 2 a 33 di parte ricorrente) e le testimonianze raccolte in corso di causa, si può ritenere raggiunta la prova in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione nelle liste bracciantili negli anni in contestazione per il numero di giorni esattamente denunciato dal datore di lavoro. Di conseguenza non sussiste alcun indebito percepito per la indennità di disoccupazione agricola per gli anni in questione.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nella determinazione del compenso si tiene conto dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in particolare del valore della causa compreso nello scaglione da 1.100 a 5.200 euro, dei parametri ridotti al minimo di cui alla tabella n. 4 (Cause di previdenza) allegata al predetto d.m., per cui si ha il seguente compenso: 212,50 euro per la fase di studio della controversia, 212,50 euro per la fase introduttiva del giudizio, 425,50 per la fase istruttoria e 459,50 euro per la fase decisionale, per un totale di 1310,00 euro.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 7/11/2018 da nei Parte_1 confronti di così provvede: CP_1
1. accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente ha diritto, previa reiscrizione negli elenchi nominativi del comune di residenza, con l'attribuzione di 27 giornate lavorative per l'anno 2008 e 44 giornate lavorative per l'anno 2009, a percepire l'indennità di disoccupazione agricola in corrispondenza di tali giornate;
2. dichiara che parte ricorrente ha diritto, ove occorra, di ripetere le somme già corrisposte dall' a titolo di indennità di CP_1 disoccupazione agricola per le giornate lavorate di cui al punto che precede, nel caso in cui l' ne abbia ottenuto la restituzione;
CP_1
3. condanna parte resistente a pagare le spese processuali, che liquida in euro 1310 per compenso oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, I.V.A. e contributo
10 integrativo Cassa Forense come per legge con distrazione in favore dell'avv. G. PALAZZO dichiaratosi anticipatario.
Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs. 30/6/2003, n. 196, a tutela dei diritti e/o della dignità degli interessati, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma occorre omettere l'indicazione delle generalità dei soggetti coinvolti e/o di altri dati identificativi dei medesimi interessati, riportati sul provvedimento e gli altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente la loro identità.
Così deciso in Matera in data 15/5/2024.
Il Giudice
(dott. Antonio Marzario)
11
1313/2018 Cron. N.
Oggetto:
iscrizione elenchi anagrafici OTD agricoli accertamento negativo di indebito previdenziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Antonio
Marzario, all'esito della trattazione scritta, in data 15/5/2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. G. PALAZZO parte ricorrente
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'Avv. M. SAVASTANO
parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/11/2018 parte ricorrente, esponendo di aver lavorato quale bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa
1 agricola di TO, Controparte_2 Org_1 di TO e di TO
[...] Organizzazione_2 per complessive 151 giornate nell'anno 2008 (84 giornate con la prima,
35 giornate con la seconda e 32 giornate con la terza) e per 153 giornate nell'anno 2009 alle dipendenze dell'impresa agricola Dimatteo Rosa Anna Maria di TO e di Organizzazione_1
[... TO (88 giornate con la prima e 65 giornate con la seconda), propone impugnazione avverso la comunicazioni del 10 e 15 CP_1 febbario 2018 a mezzo dei quali l'istituto ha chiesto la restituzione parziale dell'indennità di disoccupazione agricola indebitamente erogata per l'anno 2008 per l'importo di euro 415,72, e dell'indennità di disoccupazione agricola indebitamente erogata per l'anno 2009 per l'importo di euro 1116,99, sul presupposto della sua cancellazione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli disposto con il quarto elenco nominativo trimestrale anno 2017 pubblicato sul sito Internet dell fino al 25 marzo 2018. CP_1
Ciò dedotto formula le seguenti conclusioni:
«1) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente sig.ra … alla reiscrizione negli Parte_1 elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato con attribuzione delle giornate lavorative in agricoltura per n. 27 giornate lavorative per l'anno 2008 e per n. 44 giornate lavorative per l'anno 2009, con ogni conseguente beneficio di legge, tanto assistenziale che previdenziale, anche in ordine alla richiesta di indebito pagamento per la relativa indennità di disoccupazione agricola conseguita per gli anni 2008 e
2009, che ci si riserva eventualmente di ripetere;
2) condannare in ogni caso l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
Costituitosi in giudizio, l contestava la fondatezza del ricorso CP_1 chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria non è fondata. L'art. 22 D.L. n. 7 del 1970, convertito in L. n. 83 del 1970., in tema di provvedimenti relativi ai lavoratori agricoli, prevede che: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre
2 azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
In virtù dell'art. 38, comma 7 del d.l. 98/2011, nella sua versione vigente ratione temporis, la pubblicazione dell'elenco trimestrale di variazione sul sito Internet dell mediante modalità telematica CP_1 produce l'effetto della conoscenza o quanto meno della conoscibilità legale, essendo prevista direttamente dalla legge.
Con la cessazione della pubblicazione online dei suddetti elenchi, nelle date rispettivamente indicate, si perfezionata la notifica e cominciano a decorrere i rispettivi termini per impugnare i provvedimenti di variazione delle predette giornate.
Nel caso in esame dopo la cessazione in data 25/3/2018 della pubblicazione online del 4° elenco trimestrale degli operai agricoli a tempo determinato, è stato proposto ricorso amministrativo al Org_3 in data 12 luglio 2018, il provvedimento di cancellazione è divenuto definitivo, decorsi 90 giorni, per la formazione del silenzio rigetto del ricorso di prima istanza, ovvero l'11 luglio 2018.
Orbene parte ricorrente ha proposto tempestivamente il ricorso giudiziario in data 7 novembre 2018.
Nel merito la domanda è fondata.
Si premette che il riconoscimento delle giornate lavorative svolte in agricoltura costituisce il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo tra l'istituto previdenziale e il lavoratore e, al pari del provvedimento di cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è vincolante per l'Istituto previdenziale. Siamo in presenza, pertanto, di un diritto soggettivo autonomamente tutelabile dinanzi al giudice ordinario con azione di accertamento (si veda per es. Cass., Sez. Lav., 4 gennaio 1995 n. 67), così come oggetto di autonoma tutela è il diritto del lavoratore all'esatta posizione assicurativa correlata al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez. Lav., 21 aprile 1986 n. 2780).
Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. lgt. n. 212 del
1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli
3 elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. Sez. Lav., sentenza n.
13877 del 02/08/2012, Rv. 623364).
Infatti, come ha precisato la Corte di legittimità (cfr., ex pluribus,
Cass., Sez. Lav., 19.8.2003 n. 12133), l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del d..vo.lgt. n. 212/46, incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza
è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente.
Dunque, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza si è ormai assestata sui principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nel senso seguente: 1) il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso
4 per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, Sez. Un., 26/10/2000, n. 1133).
Pertanto, è ormai acquisito che nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. Sez. Lav.,
2/8/2012, n. 13877).
Partendo, dunque, dalle indicazioni ermeneutiche delineate dalla
Suprema Corte, si può affermare che il giudice che si trovi a valutare un provvedimento disconoscimento di rapporto di lavoro agricolo e/o di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli, debba compiere una valutazione complessiva del materiale raccolto.
Del resto la peculiarità del regime probatorio volta all'affermazione di un rapporto di lavoro subordinato dipende anche dallo svolgersi di una complessa procedura amministrativa che vede come atto finale l'iscrizione nell'elenco dei braccianti. Nel caso concreto l'istituto ha prodotto in giudizio il verbale di accertamento e notificazione n. 4700000399874/639614 del 31/5/2016 redatto a carico dell'impresa agricola Organizzazione_1
e riguardante il periodo dal 1/5/2007 al 31/12/2012.
[...]
Detto verbale concerne l'accertamento diretto a «verificare la congruità tra il reale fabbisogno di manodopera agricola determinato dalla consistenza aziendale ed i lavoratori dichiarati all'Istituto per il periodo» in questione e a «valutare la capacità economica idonea a sostenere il costo del lavoro».
All'esito di una analisi della economicità aziendale i verbalizzanti hanno ritenuto che vi fosse «un saldo negativo negli anni 2007, 2008 e
2011 giacché i costi totali aziendali sono superiori ai ricavi»
5 Hanno accettato altresì che l'azienda «oltre a svolgere attività agricola di raccolta di prodotti ortofrutticoli oggetto di coltivazione altrui, esercita anche un'attività commerciale volta, per l'appunto, alla commercializzazione di prodotti si è conseguiti a mezzo di raccolta effettuata con propria manodopera bracciantile, l'acquisto blocco sopraddetto, sia conseguiti con ordinario acquisto da terzi fornitori».
Nell'allegato 1 al verbale sono indicati i singoli lavoratori con attribuzione delle giornate agricole, numero di giornate riconosciute a fronte di quelle invece disconosciute totalmente o parzialmente
«giacché oggetto di mera riduzione».
Nessun riferimento specifico alla posizione lavorativa della ricorrente è contenuto nel predetto verbale ma è solo indicato il risultato di quella
«mera riduzione» delle giornate lavorate, compiuta in proporzione dell'astratto assetto aziendale come teoricamente ricostruito, secondo la ridefinizione del fabbisogno di giornate lavorative che si è ritenuto congruo con l'analisi economica effettuata.
Nel verbale di accertamento e notificazione n. 000672447/DDL del
31/5/2016 relativo al periodo dal 1/4/2008 al 31/12/2012 sono contenute identiche considerazioni per cui il fabbisogno di giornate lavorative dell'azienda è stato rideterminato con gli stessi criteri di cui sopra.
Nell'istruttoria orale della causa i testi escussi hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni.
Si riporta la testimonianza di . Testimone_1
«A d. r.: sono in causa nei confronti dell per ottenere il pagamento CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola dal 2008 al 2012 quale dipendente dell'impresa agricola di TO. Org_1
A d. r.: ho lavorato alle dipendenze dell'impresa agricola Org_1 di TO in vari periodi negli anni dal 2008 al 2012, non ricordo esattamente i periodi, non ricordo quante giornate ho lavorato anno per anno, dipendeva dalle chiamate. Ho lavorato nella raccolta delle albicocche nel mese di giugno poi si piantavano le fave, e si raccoglievano mandarini nel mese di novembre ma anche gennaio e febbraio.
Mi chiamava per lavorare titolare dell'azienda. Org_1
A d. r.: l'impresa di non aveva terreni e lavorava su terreni di Org_1 altri proprietari, alcuni situati a TO, altri a Policoro. Non
6 ricordo il nome delle contrade tranne nel comune di CP_3
TO dove c'erano agrumi tra cui arance e mandarini.
A d. r.: io andavo a lavorare con la mia FIAT Punto verde e passavo da casa di in contrada Pianoro a TO la mattina e Org_1 seguivo con la sua auto che mi conduceva sui terreni dove Org_1 dovevo lavorare.
A d. r.: quando ho lavorato c'erano insieme a me anche altri braccianti potevano essere 4/5 al massimo una decina di lavoratori. Tra questi mi ricordo di che ha lavorato nel 2010/2011 nella Parte_2 raccolta della frutta di stagione, che lavorato RS insieme a me sempre dal 2008 fino ad oggi (stiamo ancora lavorando insieme), che ha lavorato nel 2008 fino al 2012, Parte_3 sempre se ricordo bene, impegnata nella raccolta della frutta.
C'era anche nel 2008/2009 non l'ho vista in altri Parte_1 anni.
A d. r.: l'orario di lavoro era di 6 ore e 40 minuti e la mattina iniziavamo d'estate dalle 6:00 alle 12:40 con una pausa di 20 minuti che decidevamo noi, d'inverno dalle 6:00 alle 13:40.
A d. r.: veniva a lavorare con la moglie RS
, gli altri non so come venivano a lavorare. Parte_2
A d. r.: i prospetti paga li andavo a prendere nell'ufficio di a Org_1
TO e me li consegnava lui in persona, e le giornate indicate nei miei prospetti paga corrispondevano alle giornate da me lavorate. Non mi ricordo quanto era il compenso a giornata».
Si riporta la testimonianza di . RS
«A d. r.: Non ho rapporti di parentela o affinità con le parti e ho causa in corso nei confronti dell per la trattenuta della CP_1 disoccupazione agricola dal 2008 al 2012.
A d. r.: ho lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze di Org_1 di negli anni e alle dipendenze di
[...] Org_1 Per_2
(che non è una mia parente) negli anni dal 2008 al 2012,
[...] qualche giornata per l'uno e qualche giornata per l'altro, complessivamente ogni anno facevo in media tra 152 - 157 giornate.
A d. r.: io andavo a lavorare con la mia auto che è una Renault 19 di colore verde scuro. Con la mia auto non accompagnavo nessuno a lavorare.
7 A d. r.: andavo a lavorare direttamente sui terreni non c'era un punto di ritrovo. I terreni si trovavano in contrada pianoro a TO, a Nova
Siri, a Rocca Imperiale e a Policoro, la maggior parte erano a
TO.
D'estate ero impegnato nella raccolta delle pesche e delle albicocche, poi a partire da novembre fino a fino a febbraio si raccoglievano gli agrumi.
A d. r.: è venuta a lavorare nel 2008 e nel 2009, non Parte_1 so dire esattamente quante giornate abbia lavorato ma ha lavorato nello stesso periodo in collaborato io. Veniva a lavorare con il motocarro e qualche volta è venuta accompagnata dal marito che si chiama
. Persona_3
A d. r.: Con c'erano anche , Parte_1 Parte_3
, , , Testimone_1 CP_4 Parte_2 CP_5
, , , . Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_2
A d. r.: l'orario era di 6 ore e 40 minuti con 10 minuti di pausa, l'estate si lavorava dalle 6:00 alle 13:00 mentre d'inverno dalle 7:00 alle 14:00.
A d. r.: la mattina sui terreni si faceva trovare che ci Org_1 dava disposizioni sulle cose da fare e poi si affacciava durante la giornata per controllare il nostro operato, come andava di lavoro.
Qualche volta è venuta anche sui terreni quando Persona_2 abbiamo lavorato per lei.
A d. r.: ci pagavano a fine mese e la retribuzione era 46-47 € a giornata, ma non era sempre la stessa variava poteva scendere anche a 45.
A d. r.: le giornate lavorate indicate nei prospetti paga corrispondevano a quelle effettive.
A d. r.: mia moglie, che si chiama , ha Parte_4 lavorato anche con me negli anni 2010 e 2011 e l'accompagnavo io».
Oltre a due lavoratrici è stata sentita anche una dei verbalizzanti, che ha confermato che nessun accertamento concreto è stato compiuto in merito al numero effettivo di giornate lavorate dalla ricorrente essendosi seguito invece il criterio, del tutto astratto, della riduzione in proporzione delle ore lavorate.
Si riporta la deposizione dell'ispettrice CP_1 Testimone_2
«A d. r.: sono stata funzionario ispettivo dell' attualmente in CP_1 quiescenza da maggio 2022 e ho prestato servizio presso la sede provinciale dell' di Matera all'epoca dei fatti di causa. CP_1
8 Alla teste è esibito il verbale ispettivo del 31/5/2016 (doc. n. 2 di parte resistente).
A d. r.: si tratta di un accertamento ispettivo eseguito nei confronti dell'impresa agricola che copre il Org_1 Organizzazione_1 periodo dal 1/5/2007 fino al 31/5/2016.
A d. r.: abbiamo sentito e alcuni dipendenti. Ci siamo Org_1 fermati su due questioni: natura dell'impresa (commerciale o agricola), fabbisogno di manodopera con effettivo numero di giornate lavorate.
All'esito degli accertamenti abbiamo concluso che alcuni di questi dipendenti sono stati utilizzati in magazzino nell'attività commerciale
(tutti nominati nel verbale) e per altri, indicati in apposito elenco, abbiamo calcolato il numero di giornate effettivo prestate in agricoltura. Tale valutazione è stata fatta tramite incrocio tra dichiarazioni di datore e colleghi, e tramite le fatturazioni dei prodotti
(venduto e raccolto), abbiamo ascoltato anche i contraenti delle vendite a blocco dei prodotti.
A d. r.: abbiamo riscontrato una incongruenza importante sui luoghi di provenienza dei prodotti non coincidenti con i dati riportati nelle fatture, come dettagliamente riportato nel verbale. In più c'erano fatture su luoghi su cui mancavano denunce di manodopera.
A d. r.: il titolare dell'azienda si è dichiarato imprenditore agricolo senza terra.
A d. r.: calcolato l'effettivo fabbisogno di manodopera abbiamo ridotto in proporzione le giornate che abbiamo ritenute effettive rispetto a quelle dichiarate.
A d. r.: non abbiamo annullato per intero le giornate lavorative dichiarate per la ricorrente su TO per l'anno 2011, indicando le giornate annullate nel verbale ove sono allegate delle tabelle che indicano per ciascun lavorate, anno, mese e località di lavoro.
A d. r.: non ricordo esattamente tutto il periodo di lavoro riguardante parte ricorrente perché occorrerebbe leggere tutte le tabelle per ricostruire la posizione di ciascuno.
A d. r.: la ricorrente non è stata ascoltata.
A d. r.: abbiamo ricostruito dove lavorasse ciascun dipendente sulla base delle dichiarazioni raccolte, la ricorrente era impiegata nei campi.
9 A d. r.: la riduzione delle giornate lavorate è stata fatta sulla base del criterio della proporzione rispetto al fabbisogno complessivo dell'azienda, come accertato».
Esaminando il materiale probatorio raccolto, la documentazione depositata dalla ricorrente ovvero i prospetti paga dei mesi lavorati con indicazione le giornate di presenza (doc. n. da 2 a 33 di parte ricorrente) e le testimonianze raccolte in corso di causa, si può ritenere raggiunta la prova in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione nelle liste bracciantili negli anni in contestazione per il numero di giorni esattamente denunciato dal datore di lavoro. Di conseguenza non sussiste alcun indebito percepito per la indennità di disoccupazione agricola per gli anni in questione.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nella determinazione del compenso si tiene conto dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in particolare del valore della causa compreso nello scaglione da 1.100 a 5.200 euro, dei parametri ridotti al minimo di cui alla tabella n. 4 (Cause di previdenza) allegata al predetto d.m., per cui si ha il seguente compenso: 212,50 euro per la fase di studio della controversia, 212,50 euro per la fase introduttiva del giudizio, 425,50 per la fase istruttoria e 459,50 euro per la fase decisionale, per un totale di 1310,00 euro.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 7/11/2018 da nei Parte_1 confronti di così provvede: CP_1
1. accoglie il ricorso e dichiara che parte ricorrente ha diritto, previa reiscrizione negli elenchi nominativi del comune di residenza, con l'attribuzione di 27 giornate lavorative per l'anno 2008 e 44 giornate lavorative per l'anno 2009, a percepire l'indennità di disoccupazione agricola in corrispondenza di tali giornate;
2. dichiara che parte ricorrente ha diritto, ove occorra, di ripetere le somme già corrisposte dall' a titolo di indennità di CP_1 disoccupazione agricola per le giornate lavorate di cui al punto che precede, nel caso in cui l' ne abbia ottenuto la restituzione;
CP_1
3. condanna parte resistente a pagare le spese processuali, che liquida in euro 1310 per compenso oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, I.V.A. e contributo
10 integrativo Cassa Forense come per legge con distrazione in favore dell'avv. G. PALAZZO dichiaratosi anticipatario.
Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs. 30/6/2003, n. 196, a tutela dei diritti e/o della dignità degli interessati, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma occorre omettere l'indicazione delle generalità dei soggetti coinvolti e/o di altri dati identificativi dei medesimi interessati, riportati sul provvedimento e gli altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente la loro identità.
Così deciso in Matera in data 15/5/2024.
Il Giudice
(dott. Antonio Marzario)
11