Art. 2.
Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 luglio 1965, n. 882 , e' sostituito dal seguente:
"2) abbiano conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto uno dei seguenti titoli:
a) diploma di composizione;
b) diploma per strumentazione per banda;
c) diploma di canto corale;
d) licenza di compimento medio di composizione;
e) licenza di compimento inferiore di composizione".
Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 luglio 1965, n. 882 , e' sostituito dal seguente:
"2) abbiano conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto uno dei seguenti titoli:
a) diploma di composizione;
b) diploma per strumentazione per banda;
c) diploma di canto corale;
d) licenza di compimento medio di composizione;
e) licenza di compimento inferiore di composizione".