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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5300 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7150 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione all'udienza cartolare del 23 settembre 2025 e vertente tra TRA
C.F. n. rappresentata e difesa, dall'Avv. Carmine Vernillo per procura Parte_1 P.IVA_1 in atti;
APPELLANTE E
(P.IVA ), rappresentata e difesa, anche Controparte_1 P.IVA_2 disgiuntamente, dall'Avv. Domenico Luca Scordino e dall'Avv. Alessandra Amendola per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. la conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di €
[...]
63.850,00, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta dell'obbligo di rilasciare i contrassegni previsti ex lege, oltre al risarcimento del danno all'immagine, da liquidarsi in €
63.850,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
L'attrice, società esercente l'attività di distribuzione di contenuti cinematografici, video e programmi televisivi, esponeva: - che, al fine per vendere il materiale di sua produzione, necessitava dei contrassegni rilasciati dalla richiesti in relazione agli ordini da evadere, in applicazione della L. n. 633/1941, il cui art. 181 CP_1 bis dispone che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento recante la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro deve essere apposto un contrassegno;
- che il contrassegno della SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle
Forze dell'Ordine che del consumatore, che consente di distinguere il prodotto legittimo da quello illecitamente riprodotto e distribuito e permette di individuarne il produttore e il venditore;
- che il c.d. bollino era rilasciato dalle sedi regionali della , nel termine compreso fra 5 e 10 CP_1 giorni lavorativi dalla richiesta;
- che, in ossequio alla citata normativa, l'attrice, al fine di evadere gli ordinativi ricevuti, aveva richiesto alla , con comunicazioni in data 1/7/2016, 15/7/2016, 17/8/2016, 8/9/2016, 16/9/2016 CP_1
e 27/9/2016, ventimila contrassegni per DVD per soddisfare gli ordini ricevuti da Terminal Video
Italia, che, con ordine n. 16012480, confermato con comunicazione inviata via posta elettronica il 29/6/2016, aveva chiesto n. 500 dvd del film “Casa di Spiriti” e 2000 pezzi di “Draft Day”, con data di consegna al 31/7/2016; con ordine n. 16012671 confermato con nota inviata via posta elettronica l'8/8/2016, aveva richiesto 2000 pezzi di , 1000 dvd dal titolo “Carrington”, 500 dvd Persona_1 dal titolo “la casa degli spiriti”, 1.000 dvd dal titolo “l'uomo dei sogni” e 1.000 dvd dal titolo “Oliver
Stoned” con data di consegna al 14/9/2016; con ordine n. 16013214, confermato con un messaggio di posta elettronica inviato il 7/9/2016, aveva richiesto 3000 dvd del film “The AG OR e
3000 Dvd del film di con data di consegna al 23/9/2016; con ordine n. 13013733 Per_2 confermato con mail del 15.9.2016, aveva richiesto n. 500 dvd del film “Il NA GR, 500 dvd
“Da Mezzogiorno alle tre”, 1.000 dvd “Sequest”, 1.000 dvd “sneezing baby panda”, 1.500 pezzi “The Assasination” con data di consegna al 8/10/2016;
- che tali ordini erano stati in parte annullati a causa del ritardo nella consegna dei contrassegni da parte della , per un totale di 13.500 pezzi, poiché la convenuta, nonostante reiterati solleciti, non CP_1 aveva rilasciato i contrassegni nel termine previsto e la aveva subito un grave Parte_1 pregiudizio a causa dell'annullamento di ordini per complessivi 13.500 pezzi, con un danno di € 63.850,00.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 costituitasi con comparsa del 28/5/2019, eccepiva in via pregiudiziale difetto di giurisdizione del
Tribunale ordinario in favore del giudice amministrativo o, in subordine, della Commissione Tributaria e, nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande.
La convenuta, premesso di essere l'ente pubblico economico previsto dal titolo V della legge
22/4/1941, n. 633 e dall'art. 1 L. 2/2008 “per la protezione e l'esercizio dei diritti d'autore”, esercente, ai sensi dell'art. 180 della citata L. n. 633/1941, quale Organismo di Gestione Collettiva (D. L.vo
35/2017), l'attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione e riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate dalla legge, deduceva:
- che la previsione dell'obbligo di apporre il contrassegno SIAE era finalizzata a consentire una rapida verifica sulla produzione e sulla commercializzazione dei supporti nel rispetto dei diritti dell'autore dell'opera riprodotta, consentendo ai consumatori di accertare che quanto acquistato era stato lecitamente prodotto e offerto in vendita, sicché la SIAE svolgeva una funzione certificativa pubblica;
- di aver eseguito i dovuti controlli con diligenza e tempestività e che i ritardi di cui si doleva la controparte erano in realtà dipesi dalla incompletezza della documentazione presentata unitamente alle varie richieste di rilascio dei contrassegni, ovvero dalla difformità tra l'opera indicata della richiesta e quella per la quale si stavano predisponendo i DVD per la sua diffusione al pubblico.
La convenuta chiedeva pertanto il rigetto di ogni avversa pretesa.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto le domande di parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…La causa petendi sottesa alla domanda attorea attiene alla pretesa risarcitoria di avverso la Parte_1 CP_1 comprensiva del danno patrimoniale, indicato in complessivi € 63.850,00, oltre al risarcimento del danno all'immagine, fondata sulla asserita inadempienza della convenuta all'obbligo di rilasciare i contrassegni previsti ex lege a tutela del diritto d'autore.
La domanda è infondata.
La svolge attività di distribuzione di film, video e programmi televisivi, per la cui vendita necessita del Parte_1 CP_ rilascio dei contrassegni (c.d. “bollini”) da parte della , la quale, ai sensi dell'art. 1 L. n. 2/2008, è un ente pubblico economico a base associativa, esercente tra l'altro le funzioni di cui alla L. n. 633/1941 e può, altresì, effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.
A sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 35/2017, la SIAE è un “Organismo di gestione collettiva”, da intendersi come un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:
a) è detenuto o controllato dai propri membri;
b) non persegue fini di lucro. CP_ A norma dell'art. 180 della legge sul diritto d'autore, l'oggetto principale dell'attività della , quale Organismo di Gestione Collettiva, è l'intermediazione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione e riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate dalla legge d'autore, connotata dai seguenti tre contenuti:
- la stipulazione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, dei necessari negozi privatistici, che la legge definisce licenze ed autorizzazioni, con i grandi e piccoli utilizzatori delle opere ad essa affidate per la gestione dei vari diritti;
- l'incasso delle royalties versate per l'utilizzazione delle opere;
- la ripartizione dei proventi di cui sopra tra gli aventi diritto. CP_ L'attività della non pregiudica tuttavia la facoltà dell'autore dell'opera di esercitare direttamente i propri diritti.
Il diritto d'autore, particolarmente esposto per la sua natura a lesioni da parte di terzi, gode anche della tutela penale di cui agli artt. 171 e ss. L. n. 633/41 e, al fine di contrastare il grave e macroscopico fenomeno della “pirateria fonovideografica”, il legislatore, dapprima con l'art. 2 L.121/1987, che sanzionò penalmente la vendita o il noleggio di CP_ videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dal bollino , richiamando la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 1 L. n. 400/1985, poi con il D.Lgs. n. 518/1992, che introdusse l'art. 171-bis L.633/41, successivamente con il D. L.vo 685/1994, che introdusse l'art. 171-ter L.633/1941 e, da ultimo, con la L. n. 248/2000, che ha introdotto l'art. 181-bis L. n. 633/1941 (L.A.) e riformulato gli artt. 171-bis e 171-ter della stessa legge, ha conferito CP_ al “bollino” un ruolo determinante per la lotta alla pirateria considerandolo uno strumento basilare di protezione delle opere dell'ingegno in quanto attestante la legittimità degli esemplari dell'opera posti in commercio.
Con l'introduzione dell'obbligo di apporre il contrassegno si è, infatti, voluto consentire di effettuare una rapida verifica sulla produzione e sulla commercializzazione dei supporti nel rispetto dei diritti dell'autore dell'opera riprodotta. Il contrassegno consente, inoltre, ai consumatori di accertare la provenienza lecita del prodotto acquistato, tutelando in tal modo anche il consumatore in ordine alla liceità della produzione e della vendita del prodotto acquistato.
L'art. 181-bis L.A. dispone che la SIAE “appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione”. Il quarto comma del citato articolo della L.A. demanda ad un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del CP_ Presidente del Consiglio dei ministri i tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno della .
In attuazione della citata legge è stato emanato il D.P.C.M. n. 338 dell'11/7/2001, il cui art. 4 disciplina le modalità e i CP_ tempi per il rilascio del contrassegno da parte della come segue:
“I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta degli interessati.
2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceità dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La
S.I.A.E. può richiedere la documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.
3. Il rilascio del contrassegno può essere differito per un massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi:
a) necessità di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione;
b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente;
c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
4. La può comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri. CP_1
5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di rilascio dei contrassegni, la dà CP_1 comunicazione all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La S.I.A.E. può altresì rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2, nonché per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi può avvenire oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la S.I.A.E. e i soggetti richiedenti.
6. La S.I.A.E., ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalità per l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa rendicontazione dell'attività svolta e dell'utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facoltà di verifica da parte della S.I.A.E.
7. La S.I.A.E., ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è tenuta a stabilire i tempi e le modalità della preventiva notizia che l'importatore deve fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in accordo con le organizzazioni interessate. L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi all'importazione dei supporti”. CP_ Tanto premesso, la eccepisce in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del giudice amministrativo o, in subordine, della Commissione tributaria.
L'eccezione è priva di pregio.
Giova al riguardo richiamare l'art. 1, co. II, D.Lgs. n. 35/2017, secondo cui l'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato, pertanto tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.
Appartiene alla giurisdizione tributaria, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, la controversia avente CP_ ad oggetto la debenza, nei confronti della , delle somme dovute, ai sensi dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'apposizione sui supporti multimediali del previsto contrassegno. Infatti, dette somme hanno i connotati di una imposta di scopo, destinata a finanziare la spesa pubblica per l'esercizio della specifica attività di controllo affidata CP_ alla , in quanto il contrassegno ha una funzione a vantaggio della collettività, e non del richiedente che ne sopporta il costo, consistente nell'autenticazione del prodotto ai fini della sua commercializzazione, in modo da garantire il consumatore della sua legittima provenienza attraverso uno strumento di immediata verificabilità (cfr. Cass. civ. n. 1780 del 26/01/2011). Osserva a tale riguardo il Supremo Collegio che, conformemente alla definizione data dalla Corte di Giustizia nella sentenza dell'8 novembre 2007 in causa C-20/05, il contrassegno di cui si discute “costituisce una specificazione tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 3, della direttiva 98/34, poichè rientra nelle prescrizioni applicabili ai prodotti considerati per quanto riguarda la marcatura e l'etichettatura. Pertanto, dal momento che l'osservanza di detta specificazione è obbligatoria de iure per la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, la specificazione in parola costituisce una regola tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 11, comma 1, della direttiva in questione”. Infatti, a norma di tale disposizione la
"regola tecnica" è "una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonchè, fatte salve quelle di cui all'art. 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi". La funzione del contrassegno è quello di autenticazione del prodotto ai fini della sua commercializzazione, in modo da garantire il consumatore, attraverso uno strumento di immediata verificabilità, che il prodotto acquistato è legittimo e non un c.d.
"prodotto pirata". Si tratta di una funzione eminentemente pubblica a vantaggio della collettività e non del richiedente che ne sopporta il costo: il che spiega l'obbligatorietà ex lege del contrassegno è la sanzione penale per l'ipotesi della mancata apposizione del medesimo sul prodotto (L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d), come modificata dal D.Lgs. n. 68 del
2003, art. 26).
Il costo è posto a carico del richiedente al di fuori di uno schema sinallagmatico e assume i connotati di una imposta di CP_ scopo, destinata a finanziare la spesa per l'esercizio della specifica attività di controllo affidata alla .
4. Sembrano così sussistere, secondo le indicazioni della giurisprudenza della Corte costituzionale, le condizioni per attribuire al contrassegno SIAE natura tributaria: "doverosità della prestazione e collegamento di questa alla pubblica spesa con riferimento a un presupposto economicamente rilevante" (Corte cost. n. 64 del 2008, v. anche Corte cost. nn. 334 del
2006 e 73 del 2005).
Conclude la Suprema Corte nel senso che la natura tributaria del contrassegno - restando comunque irrilevante il nomen iuris attribuito dal legislatore alla prestazione patrimoniale imposta - comporta, alla luce della nuova formulazione del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, l'attribuzione delle controversie relative alla giurisdizione del giudice tributario, alla quale, infatti, appartengono "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati" (cfr.
Cass. civ. n. 1780 del 26/1/2011).
Nondimeno, nella fattispecie non si controverte sulla sussistenza dell'obbligo di apposizione del contrassegno, né sull'an o sul quantum delle somme dovute alla SIAE per il rilascio dei contrassegni, bensì sulla responsabilità civile di quest'ultima per l'asserito ritardo nell'apposizione dei contrassegni, pertanto trattasi di controversia sottratta alla cognizione del giudice tributario.
Venendo in rilievo l'attività di diritto privato compiuta dalla convenuta, si rivela infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sia rispetto alla prospettata giurisdizione del giudice amministrativo, non vertendosi in materia di impugnazione di atti autoritativi di un ente pubblico, sia in ordine agli organi di giustizia tributaria, non trattandosi di controversia afferente alla debenza delle somme dovute dal richiedente per la apposizione del contrassegno della SIAE.
Oggetto del contendere, invero, sono la asserita violazione, da parte della convenuta, dell'obbligo di rilascio dei contrassegni ex art. 181-bis L. n. 633/1941 nel termine sopra indicato e le consequenziali pretese risarcitorie connesse a tale condotta, pertanto trattasi di materie devolute al giudice ordinario, dovendosi valutare la legittimità dell'operato della CP_
e le connesse pretese risarcitorie dell'attrice, questioni comprese nella competenza del giudice ordinario.
Nel merito, le domande attore sono infondate.
Va preliminarmente respinta l'azione contrattuale esperita dalla , non essendo configurabile alcun Parte_1 rapporto negoziale tra le parti, atteso che l'attività accertativa da parte della convenuta consistente nella apposizione del contrassegno su ogni supporto su cui viene impressa un'opera tutelata dalla legge sul diritto d'autore discende direttamente dalla legge, segnatamente dal citato articolo 181-bis L.A., senza che possa considerarsi instaurato tra l'attrice e la convenuta alcun contratto da cui far discendere l'obbligo in capo a quest'ultima di apporre i contrassegni su cui si controverte.
La natura tributaria del contrassegno predicata dalla giurisprudenza prevalente esclude la sinallagmaticità del rapporto inter partes, non essendo quindi configurabile alcun obbligo contrattuale a carico della convenuta.
Si rileva, inoltre, che l'attrice ha operato una duplicazione delle pretese, avendo chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di € 63.850,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per inadempimento contrattuale della convenuta, adottando quale criterio di determinazione del danno il mancato introito dovuto alla risoluzione dei contratti da parte dei suoi aventi causa in conseguenza del mancato tempestivo rilascio dei contrassegni da parte della CP_
sui supporti portanti le opere indicate in citazione, nonché dell'ulteriore importo di € 63.850,00 quale danno all'immagine e alla propria reputazione commerciale, senza tuttavia esplicitare diversi fattori generatori di tale ulteriore voce di danno. CP_ Quanto alla pretesa risarcitoria, non è ravvisabile la condotta illecita da parte della .
L'attrice deduce di aver inviato alla controparte in data 15/7/2016, 17/8/2016, 8/9/2016, 16/9/2016 e 27/9/2016 richieste di apposizione di n. 20.000 contrassegni per i seguenti DVD, evidenziando che:
- i contrassegni sono stati richiesti per soddisfare gli ordini ricevuti da Terminal Video Italia, che, con ordine n. 16012480, confermato con messaggio di posta elettronica del 29/6/2016, chiedeva la consegna di n. 500 dvd del film “Casa di Spiriti”,
e n. 2000 pezzi di “Draft Day” con data di consegna al 31/7/2016; con ordine n. 16012671, confermato con messaggio di Per_ posta elettronica dell'8/8/2016, Terminal Video Italia richiedeva n. 2000 pezzi di “ Rogers”, n. 1000 dvd dal titolo
“Carrington”, n. 500 dvd dal titolo “la casa degli spiriti”, n. 1000 dvd dal titolo “l'uomo dei sogni” e n. 1000 dvd dal titolo
“Oliver Stoned”, con data di consegna 14/9/2016; con ordine n. 16013214, confermato con messaggio di posta elettronica del 7/9/2016, chiedeva n. 3000 dvd del film “The AG OR e n. 3000 Dvd del film di “ , con consegna il Per_2 23/9/2016; con ordine n. 13013733 confermato con messaggio di posta elettronica del 15/9/2016, richiedeva n. 500 dvd del film “Il NA GR, n. 500 dvd “Da Mezzogiorno alle tre”, n.
1.000 dvd “Sequest”, n.
1.000 dvd “sneezing baby panda”, 1.500 pezzi “The Assasination” con data di consegna 8/10/2016.
Orbene, quanto alla richiesta di emissione dei contrassegni aventi ad oggetto i supporti delle opere dell'ingegno “Draft Day” e “Casa di spiriti”, è in atti la comunicazione di posta elettronica inviata l'8/8/2016 dalla convenuta alla parte attrice, CP_ in cui la , dando riscontro alla comunicazione della controparte del 4/8/2016, dava atto che i contrassegni relativi all'opera cinematografica erano stati prodotti ed erano pronti per la consegna, ma rilevava la non corretta compilazione dei moduli di richiesta, in quanto l'opera “Draft Day” era stata indicata nella sezione dedicata alle opere circuito televisivo anziché nel capo delle opere cinematografiche, nella “sezione relativa all'attestazione obbligatoria sulla titolarità dei diritti sulle opere cinematografiche assimilate” era stata erroneamente indicata la data dell'atto stipulato dall'attrice con il cedente e mancava la firma del richiedente. CP_2 CP_ Con riferimento all'opera “Casa di spiriti”, la richiamava i rilievi sovraesposti e rilevava, altresì, che sul mercato dei dvd della risultava l'opera cinematografica denominata “La casa degli spiriti”, per la quale la Parte_1 convenuta dava atto che erano stati prodotti i contrassegni. Ebbene, nessun ritardo colpevole è configurabile in relazione alla emissione dei contrassegni relativi alle opere “Draft CP_ Day” e “La casa degli spiriti”, atteso che il loro mancato tempestivo rilascio da parte della è dipeso dalla irregolarità nella compilazione dei moduli delle relative richieste, che hanno reso necessaria una interlocuzione tra le parti ed il compimento di una ulteriore attività accertativa da parte della convenuta.
Anche con riferimento alle altre opere la convenuta ha riscontrato la irregolarità nella compilazione dei moduli di richiesta di rilascio dei contrassegni, con particolare riferimento alla sottoscrizione mediante scansione anziché in via telematica, all'incompletezza dei moduli e delle varie sezioni: ebbene, a fronte di tali elementi e considerato che, in materia di responsabilità aquiliana, grava sul danneggiato l'onere della prova della condotta illecita altrui e del danno subito, nella specie non può considerarsi adempiuto l'onere probatorio a carico dell'attrice, che non ha comprovato di aver inviato alla controparte moduli di richiesta per il rilascio dei contrassegni regolarmente compilati e sottoscritti in modo tale da evitare CP_ richieste di integrazione documentale o di chiarimento, che la è tenuta a compiere nell'esercizio della sua attività pubblicistica di certificazione mediante rilascio dei contrassegni di cui al citato art. 181-bis L.A..
Quanto alla pretesa risarcitoria, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della condotta illecita della convenuta.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito e in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del
18/03/2005).
Nella specie, per le ragioni sopra addotte, difetta la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta. Ne consegue il rigetto delle domande attoree.]»
§ 2 — Ha proposto appello l'originaria attrice, come in epigrafe indicata, contestando la sentenza di CP_ primo grado sotto vari profili e chiedendo “ accertare e dichiarare la responsabilità della per CP_ l'inadempimento contrattuale di cui in premessa condannare al pagamento in favore della
[...] della somma di € 63.850,00 e/o nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi Parte_1 CP_ Condannare altresì la al risarcimento del danno d'immagine e di lesione della reputazione commerciale per complessivi € 63.850,00 e/o nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi, e/o in via equitativa dal Giudice.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Ha resistito parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio
2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe , come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 23 pagine, è articolato in cinque motivi.
§ 3.1 — Dopo aver ricordato i fatti ed il processo di primo grado, nonché la pronuncia CEDU del 8.11.07, parte appellante , col primo motivo (pag. 10) invoca l'esistenza tra le parti di un rapporto sinallagmatico – erroneamente escluso dal Tribunale a suo dire – evidenziando che il contrassegno sia una tassa, invocando così la responsabilità contrattuale di nel ritardare il rilascio dei CP_1 contrassegni, pur avendo allegato documentazione idonea tanto è vero che su 20.000 richiesti ne erano stati concessi 6.500.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 14) l'appellante lamenta che la non avrebbe mai comunicato CP_1 di voler differire la concessione del contrassegno che, invece, era obbligata a rilasciare, ben potendo richiedere la documentazione in un momento successivo al rilascio.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 16) l'appellante si duole dell'errore che il primo giudice avrebbe commesso nella valutazione degli elementi di prova: in particolare, deduce che gli errori nella redazione dei moduli è rimasta mera asserzione della , senza alcuna prova, tanto è vero che CP_1
6.500 contrassegni erano stati concessi, a dimostrazione che anche gli altri erano stati richiesti con corretto riempimento dei moduli. §3.4 – Con il quarto motivo (pag. 20) l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza ove si afferma l'esistenza di una duplicazione della richiesta risarcitoria, deducendo di aver provato che la condotta di nei suoi confronti aveva indotto dubbi sulle proprie capacità professionali “nelle società” del CP_1 settore.
§3.5 – Con il quinto motivo viene impugnata la statuizione sulle spese di lite, la cui liquidazione viene denunciata come “singolare” per essere stato applicato sostanzialmente il 15% (euro 10.000,00) per una domanda di Euro 63.850,00 di valore.
§ 4 — L'appello è ai limiti della inammissibilità. I motivi di impugnazione, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Va, preliminarmente, rilevato come sia del tutto inconferente l'argomentazione spesa dall'appellante a proposito della legittimità o meno del contrassegno, citando giurisprudenza comunitaria ma senza prendere in alcuna considerazione le elaborazioni logico-giuridiche formulate dal Tribunale che, specificamente, ha richiamato invece la giurisprudenza di legittimità, anche recente, per affermare la competenza e la giurisdizione del giudice ordinario (profilo non impugnato da parte appellata e quindi ormai definitivamente risolto) proprio in ragione della natura del detto contrassegno. SE poi quella argomentazione – che finisce, invero, per straripare sul ruolo di con riguardo agli CP_1 autori ed al loro diritto di iscriversi o meno, così come agli altri obbligati – è finalizzata ad ottenere, da parte di questo Collegio, una diversa qualificazione del rapporto tra le parti, è comunque infondata. Anche a voler, solo in astratto, ipotizzare un rapporto contrattuale con l'allegazione di parte attrice di un inadempimento e con l'onere di parte convenuta di dimostrare ex art. 1218 C.C. di aver ben ottemperato al proprio obbligo, non può che qualificarsi – a questo punto – ai sensi dell'art. 1460
C.C. l'eccezione di SIAE a proposito della imprecisione e della trascuratezza con la quale la maggior parte delle richieste di contrassegno (quelle non andate a buon fine delle 20.000 formulate, per differenza con le 6.500 accolte), con conseguente rovesciamento dell'onere probatorio a carico della stessa attrice oggi appellante.
Ebbene, proprio la normativa specialistica richiamata abbondantemente e testualmente dal Tribunale evidenzia come la SIAE ha l'obbligo di esaminare con estrema attenzione le richieste, in considerazione di quell'interesse pubblico (prevenire la commissione di reati come la pirateria e tutelare i consumatori) in gioco che, peraltro, neppure parte appellante è riuscita a scardinare come fondamento della normativa medesima.
Dunque, se è perfino prevista una possibilità di sospendere la pratica e di differire il rilascio al fine di acquisire certezza, ad esempio, sulla individuazione delle opere (la questione “casa degli spiriti” – “la casa degli spiriti” viene sostanzialmente banalizzata dall'appellante che, evidentemente, non ha compreso come anche un solo articolo “la” muti completamente la schedatura della pratica e dell'autorizzazione), sicchè non sussiste alcun obbligo di rilasciare comunque un contrassegno per poi verificare “ex post” (quando cioè il danno può essere già avvenuto con violazione di norme anche penali) la regolarità della documentazione e della pratica.
La tesi, quindi, è del tutto illogica e contraria alla “ratio” della severa disciplina in materia. Né parte appellante si spende in alcuna precisazione e
contro
-argomentazione rispetto ai rilievi che il
Tribunale stesso ha formulato riguardo, appunto, ad imprecisioni o carenze documentali eccepite da : era, infatti, onere ex art. 342 CPC di parte appellante affrontare le singole situazioni e spiegare CP_1 il motivo per il quale documentazione e riempimento moduli fossero del tutto soddisfacenti. Il che non si coglie affatto nel gravame, del tutto generico ed apodittico sul punto, quasi a voler rivendicare comunque il contrassegno, salvo , appunto, una verifica “ex post”, che si è detto è del tutto incompatibile con la disciplina sopra riportata. Quanto, poi, alla domanda “duplicata” in materia risarcitoria, in realtà il Tribunale ha solo evidenziato che la stessa somma è stata utilizzata con due diverse finalità e ciò per affermare che, quanto al danno all'immagine professionale, in realtà è stato utilizzato un parametro generico (il mancato guadagno per l'annullamento della fornitura) privo di alcun riscontro, così come tale è stato ritenuto quello relativo al mancato guadagno.
Peraltro, questo profilo resta del tutto assorbito dall'assenza di responsabilità di e, quindi, dal CP_1 rigetto della domanda sull'”an”.
Infine, è palesemente infondata la doglianza sulle spese di lite che parte appellante vorrebbe calcolare sulla sola somma di Euro 63.850,00, senza tener conto che la stessa è stata richiesta per due diversi profili, quello del risarcimento da mancato guadagno e quello per danno all'immagine, sicchè il valore della controversia è di ben altro importo;
in ogni caso, il Tribunale ben poteva aumentare in percentuale i parametri medi in ragione della molteplicità delle questioni sollevate e su questo profilo non vi è neppure impugnazione. Di qui la reiezione dell'intero gravame.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 15610/21 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7150 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione all'udienza cartolare del 23 settembre 2025 e vertente tra TRA
C.F. n. rappresentata e difesa, dall'Avv. Carmine Vernillo per procura Parte_1 P.IVA_1 in atti;
APPELLANTE E
(P.IVA ), rappresentata e difesa, anche Controparte_1 P.IVA_2 disgiuntamente, dall'Avv. Domenico Luca Scordino e dall'Avv. Alessandra Amendola per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. la conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di €
[...]
63.850,00, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta dell'obbligo di rilasciare i contrassegni previsti ex lege, oltre al risarcimento del danno all'immagine, da liquidarsi in €
63.850,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
L'attrice, società esercente l'attività di distribuzione di contenuti cinematografici, video e programmi televisivi, esponeva: - che, al fine per vendere il materiale di sua produzione, necessitava dei contrassegni rilasciati dalla richiesti in relazione agli ordini da evadere, in applicazione della L. n. 633/1941, il cui art. 181 CP_1 bis dispone che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento recante la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro deve essere apposto un contrassegno;
- che il contrassegno della SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle
Forze dell'Ordine che del consumatore, che consente di distinguere il prodotto legittimo da quello illecitamente riprodotto e distribuito e permette di individuarne il produttore e il venditore;
- che il c.d. bollino era rilasciato dalle sedi regionali della , nel termine compreso fra 5 e 10 CP_1 giorni lavorativi dalla richiesta;
- che, in ossequio alla citata normativa, l'attrice, al fine di evadere gli ordinativi ricevuti, aveva richiesto alla , con comunicazioni in data 1/7/2016, 15/7/2016, 17/8/2016, 8/9/2016, 16/9/2016 CP_1
e 27/9/2016, ventimila contrassegni per DVD per soddisfare gli ordini ricevuti da Terminal Video
Italia, che, con ordine n. 16012480, confermato con comunicazione inviata via posta elettronica il 29/6/2016, aveva chiesto n. 500 dvd del film “Casa di Spiriti” e 2000 pezzi di “Draft Day”, con data di consegna al 31/7/2016; con ordine n. 16012671 confermato con nota inviata via posta elettronica l'8/8/2016, aveva richiesto 2000 pezzi di , 1000 dvd dal titolo “Carrington”, 500 dvd Persona_1 dal titolo “la casa degli spiriti”, 1.000 dvd dal titolo “l'uomo dei sogni” e 1.000 dvd dal titolo “Oliver
Stoned” con data di consegna al 14/9/2016; con ordine n. 16013214, confermato con un messaggio di posta elettronica inviato il 7/9/2016, aveva richiesto 3000 dvd del film “The AG OR e
3000 Dvd del film di con data di consegna al 23/9/2016; con ordine n. 13013733 Per_2 confermato con mail del 15.9.2016, aveva richiesto n. 500 dvd del film “Il NA GR, 500 dvd
“Da Mezzogiorno alle tre”, 1.000 dvd “Sequest”, 1.000 dvd “sneezing baby panda”, 1.500 pezzi “The Assasination” con data di consegna al 8/10/2016;
- che tali ordini erano stati in parte annullati a causa del ritardo nella consegna dei contrassegni da parte della , per un totale di 13.500 pezzi, poiché la convenuta, nonostante reiterati solleciti, non CP_1 aveva rilasciato i contrassegni nel termine previsto e la aveva subito un grave Parte_1 pregiudizio a causa dell'annullamento di ordini per complessivi 13.500 pezzi, con un danno di € 63.850,00.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 costituitasi con comparsa del 28/5/2019, eccepiva in via pregiudiziale difetto di giurisdizione del
Tribunale ordinario in favore del giudice amministrativo o, in subordine, della Commissione Tributaria e, nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande.
La convenuta, premesso di essere l'ente pubblico economico previsto dal titolo V della legge
22/4/1941, n. 633 e dall'art. 1 L. 2/2008 “per la protezione e l'esercizio dei diritti d'autore”, esercente, ai sensi dell'art. 180 della citata L. n. 633/1941, quale Organismo di Gestione Collettiva (D. L.vo
35/2017), l'attività di intermediazione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione e riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate dalla legge, deduceva:
- che la previsione dell'obbligo di apporre il contrassegno SIAE era finalizzata a consentire una rapida verifica sulla produzione e sulla commercializzazione dei supporti nel rispetto dei diritti dell'autore dell'opera riprodotta, consentendo ai consumatori di accertare che quanto acquistato era stato lecitamente prodotto e offerto in vendita, sicché la SIAE svolgeva una funzione certificativa pubblica;
- di aver eseguito i dovuti controlli con diligenza e tempestività e che i ritardi di cui si doleva la controparte erano in realtà dipesi dalla incompletezza della documentazione presentata unitamente alle varie richieste di rilascio dei contrassegni, ovvero dalla difformità tra l'opera indicata della richiesta e quella per la quale si stavano predisponendo i DVD per la sua diffusione al pubblico.
La convenuta chiedeva pertanto il rigetto di ogni avversa pretesa.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto le domande di parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…La causa petendi sottesa alla domanda attorea attiene alla pretesa risarcitoria di avverso la Parte_1 CP_1 comprensiva del danno patrimoniale, indicato in complessivi € 63.850,00, oltre al risarcimento del danno all'immagine, fondata sulla asserita inadempienza della convenuta all'obbligo di rilasciare i contrassegni previsti ex lege a tutela del diritto d'autore.
La domanda è infondata.
La svolge attività di distribuzione di film, video e programmi televisivi, per la cui vendita necessita del Parte_1 CP_ rilascio dei contrassegni (c.d. “bollini”) da parte della , la quale, ai sensi dell'art. 1 L. n. 2/2008, è un ente pubblico economico a base associativa, esercente tra l'altro le funzioni di cui alla L. n. 633/1941 e può, altresì, effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.
A sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 35/2017, la SIAE è un “Organismo di gestione collettiva”, da intendersi come un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:
a) è detenuto o controllato dai propri membri;
b) non persegue fini di lucro. CP_ A norma dell'art. 180 della legge sul diritto d'autore, l'oggetto principale dell'attività della , quale Organismo di Gestione Collettiva, è l'intermediazione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione e riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate dalla legge d'autore, connotata dai seguenti tre contenuti:
- la stipulazione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, dei necessari negozi privatistici, che la legge definisce licenze ed autorizzazioni, con i grandi e piccoli utilizzatori delle opere ad essa affidate per la gestione dei vari diritti;
- l'incasso delle royalties versate per l'utilizzazione delle opere;
- la ripartizione dei proventi di cui sopra tra gli aventi diritto. CP_ L'attività della non pregiudica tuttavia la facoltà dell'autore dell'opera di esercitare direttamente i propri diritti.
Il diritto d'autore, particolarmente esposto per la sua natura a lesioni da parte di terzi, gode anche della tutela penale di cui agli artt. 171 e ss. L. n. 633/41 e, al fine di contrastare il grave e macroscopico fenomeno della “pirateria fonovideografica”, il legislatore, dapprima con l'art. 2 L.121/1987, che sanzionò penalmente la vendita o il noleggio di CP_ videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dal bollino , richiamando la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 1 L. n. 400/1985, poi con il D.Lgs. n. 518/1992, che introdusse l'art. 171-bis L.633/41, successivamente con il D. L.vo 685/1994, che introdusse l'art. 171-ter L.633/1941 e, da ultimo, con la L. n. 248/2000, che ha introdotto l'art. 181-bis L. n. 633/1941 (L.A.) e riformulato gli artt. 171-bis e 171-ter della stessa legge, ha conferito CP_ al “bollino” un ruolo determinante per la lotta alla pirateria considerandolo uno strumento basilare di protezione delle opere dell'ingegno in quanto attestante la legittimità degli esemplari dell'opera posti in commercio.
Con l'introduzione dell'obbligo di apporre il contrassegno si è, infatti, voluto consentire di effettuare una rapida verifica sulla produzione e sulla commercializzazione dei supporti nel rispetto dei diritti dell'autore dell'opera riprodotta. Il contrassegno consente, inoltre, ai consumatori di accertare la provenienza lecita del prodotto acquistato, tutelando in tal modo anche il consumatore in ordine alla liceità della produzione e della vendita del prodotto acquistato.
L'art. 181-bis L.A. dispone che la SIAE “appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione”. Il quarto comma del citato articolo della L.A. demanda ad un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del CP_ Presidente del Consiglio dei ministri i tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno della .
In attuazione della citata legge è stato emanato il D.P.C.M. n. 338 dell'11/7/2001, il cui art. 4 disciplina le modalità e i CP_ tempi per il rilascio del contrassegno da parte della come segue:
“I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta degli interessati.
2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceità dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La
S.I.A.E. può richiedere la documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.
3. Il rilascio del contrassegno può essere differito per un massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi:
a) necessità di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione;
b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente;
c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
4. La può comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri. CP_1
5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di rilascio dei contrassegni, la dà CP_1 comunicazione all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La S.I.A.E. può altresì rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2, nonché per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi può avvenire oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la S.I.A.E. e i soggetti richiedenti.
6. La S.I.A.E., ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalità per l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa rendicontazione dell'attività svolta e dell'utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facoltà di verifica da parte della S.I.A.E.
7. La S.I.A.E., ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è tenuta a stabilire i tempi e le modalità della preventiva notizia che l'importatore deve fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in accordo con le organizzazioni interessate. L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi all'importazione dei supporti”. CP_ Tanto premesso, la eccepisce in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del giudice amministrativo o, in subordine, della Commissione tributaria.
L'eccezione è priva di pregio.
Giova al riguardo richiamare l'art. 1, co. II, D.Lgs. n. 35/2017, secondo cui l'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato, pertanto tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.
Appartiene alla giurisdizione tributaria, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, la controversia avente CP_ ad oggetto la debenza, nei confronti della , delle somme dovute, ai sensi dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'apposizione sui supporti multimediali del previsto contrassegno. Infatti, dette somme hanno i connotati di una imposta di scopo, destinata a finanziare la spesa pubblica per l'esercizio della specifica attività di controllo affidata CP_ alla , in quanto il contrassegno ha una funzione a vantaggio della collettività, e non del richiedente che ne sopporta il costo, consistente nell'autenticazione del prodotto ai fini della sua commercializzazione, in modo da garantire il consumatore della sua legittima provenienza attraverso uno strumento di immediata verificabilità (cfr. Cass. civ. n. 1780 del 26/01/2011). Osserva a tale riguardo il Supremo Collegio che, conformemente alla definizione data dalla Corte di Giustizia nella sentenza dell'8 novembre 2007 in causa C-20/05, il contrassegno di cui si discute “costituisce una specificazione tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 3, della direttiva 98/34, poichè rientra nelle prescrizioni applicabili ai prodotti considerati per quanto riguarda la marcatura e l'etichettatura. Pertanto, dal momento che l'osservanza di detta specificazione è obbligatoria de iure per la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, la specificazione in parola costituisce una regola tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 11, comma 1, della direttiva in questione”. Infatti, a norma di tale disposizione la
"regola tecnica" è "una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonchè, fatte salve quelle di cui all'art. 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi". La funzione del contrassegno è quello di autenticazione del prodotto ai fini della sua commercializzazione, in modo da garantire il consumatore, attraverso uno strumento di immediata verificabilità, che il prodotto acquistato è legittimo e non un c.d.
"prodotto pirata". Si tratta di una funzione eminentemente pubblica a vantaggio della collettività e non del richiedente che ne sopporta il costo: il che spiega l'obbligatorietà ex lege del contrassegno è la sanzione penale per l'ipotesi della mancata apposizione del medesimo sul prodotto (L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d), come modificata dal D.Lgs. n. 68 del
2003, art. 26).
Il costo è posto a carico del richiedente al di fuori di uno schema sinallagmatico e assume i connotati di una imposta di CP_ scopo, destinata a finanziare la spesa per l'esercizio della specifica attività di controllo affidata alla .
4. Sembrano così sussistere, secondo le indicazioni della giurisprudenza della Corte costituzionale, le condizioni per attribuire al contrassegno SIAE natura tributaria: "doverosità della prestazione e collegamento di questa alla pubblica spesa con riferimento a un presupposto economicamente rilevante" (Corte cost. n. 64 del 2008, v. anche Corte cost. nn. 334 del
2006 e 73 del 2005).
Conclude la Suprema Corte nel senso che la natura tributaria del contrassegno - restando comunque irrilevante il nomen iuris attribuito dal legislatore alla prestazione patrimoniale imposta - comporta, alla luce della nuova formulazione del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, l'attribuzione delle controversie relative alla giurisdizione del giudice tributario, alla quale, infatti, appartengono "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati" (cfr.
Cass. civ. n. 1780 del 26/1/2011).
Nondimeno, nella fattispecie non si controverte sulla sussistenza dell'obbligo di apposizione del contrassegno, né sull'an o sul quantum delle somme dovute alla SIAE per il rilascio dei contrassegni, bensì sulla responsabilità civile di quest'ultima per l'asserito ritardo nell'apposizione dei contrassegni, pertanto trattasi di controversia sottratta alla cognizione del giudice tributario.
Venendo in rilievo l'attività di diritto privato compiuta dalla convenuta, si rivela infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sia rispetto alla prospettata giurisdizione del giudice amministrativo, non vertendosi in materia di impugnazione di atti autoritativi di un ente pubblico, sia in ordine agli organi di giustizia tributaria, non trattandosi di controversia afferente alla debenza delle somme dovute dal richiedente per la apposizione del contrassegno della SIAE.
Oggetto del contendere, invero, sono la asserita violazione, da parte della convenuta, dell'obbligo di rilascio dei contrassegni ex art. 181-bis L. n. 633/1941 nel termine sopra indicato e le consequenziali pretese risarcitorie connesse a tale condotta, pertanto trattasi di materie devolute al giudice ordinario, dovendosi valutare la legittimità dell'operato della CP_
e le connesse pretese risarcitorie dell'attrice, questioni comprese nella competenza del giudice ordinario.
Nel merito, le domande attore sono infondate.
Va preliminarmente respinta l'azione contrattuale esperita dalla , non essendo configurabile alcun Parte_1 rapporto negoziale tra le parti, atteso che l'attività accertativa da parte della convenuta consistente nella apposizione del contrassegno su ogni supporto su cui viene impressa un'opera tutelata dalla legge sul diritto d'autore discende direttamente dalla legge, segnatamente dal citato articolo 181-bis L.A., senza che possa considerarsi instaurato tra l'attrice e la convenuta alcun contratto da cui far discendere l'obbligo in capo a quest'ultima di apporre i contrassegni su cui si controverte.
La natura tributaria del contrassegno predicata dalla giurisprudenza prevalente esclude la sinallagmaticità del rapporto inter partes, non essendo quindi configurabile alcun obbligo contrattuale a carico della convenuta.
Si rileva, inoltre, che l'attrice ha operato una duplicazione delle pretese, avendo chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di € 63.850,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per inadempimento contrattuale della convenuta, adottando quale criterio di determinazione del danno il mancato introito dovuto alla risoluzione dei contratti da parte dei suoi aventi causa in conseguenza del mancato tempestivo rilascio dei contrassegni da parte della CP_
sui supporti portanti le opere indicate in citazione, nonché dell'ulteriore importo di € 63.850,00 quale danno all'immagine e alla propria reputazione commerciale, senza tuttavia esplicitare diversi fattori generatori di tale ulteriore voce di danno. CP_ Quanto alla pretesa risarcitoria, non è ravvisabile la condotta illecita da parte della .
L'attrice deduce di aver inviato alla controparte in data 15/7/2016, 17/8/2016, 8/9/2016, 16/9/2016 e 27/9/2016 richieste di apposizione di n. 20.000 contrassegni per i seguenti DVD, evidenziando che:
- i contrassegni sono stati richiesti per soddisfare gli ordini ricevuti da Terminal Video Italia, che, con ordine n. 16012480, confermato con messaggio di posta elettronica del 29/6/2016, chiedeva la consegna di n. 500 dvd del film “Casa di Spiriti”,
e n. 2000 pezzi di “Draft Day” con data di consegna al 31/7/2016; con ordine n. 16012671, confermato con messaggio di Per_ posta elettronica dell'8/8/2016, Terminal Video Italia richiedeva n. 2000 pezzi di “ Rogers”, n. 1000 dvd dal titolo
“Carrington”, n. 500 dvd dal titolo “la casa degli spiriti”, n. 1000 dvd dal titolo “l'uomo dei sogni” e n. 1000 dvd dal titolo
“Oliver Stoned”, con data di consegna 14/9/2016; con ordine n. 16013214, confermato con messaggio di posta elettronica del 7/9/2016, chiedeva n. 3000 dvd del film “The AG OR e n. 3000 Dvd del film di “ , con consegna il Per_2 23/9/2016; con ordine n. 13013733 confermato con messaggio di posta elettronica del 15/9/2016, richiedeva n. 500 dvd del film “Il NA GR, n. 500 dvd “Da Mezzogiorno alle tre”, n.
1.000 dvd “Sequest”, n.
1.000 dvd “sneezing baby panda”, 1.500 pezzi “The Assasination” con data di consegna 8/10/2016.
Orbene, quanto alla richiesta di emissione dei contrassegni aventi ad oggetto i supporti delle opere dell'ingegno “Draft Day” e “Casa di spiriti”, è in atti la comunicazione di posta elettronica inviata l'8/8/2016 dalla convenuta alla parte attrice, CP_ in cui la , dando riscontro alla comunicazione della controparte del 4/8/2016, dava atto che i contrassegni relativi all'opera cinematografica erano stati prodotti ed erano pronti per la consegna, ma rilevava la non corretta compilazione dei moduli di richiesta, in quanto l'opera “Draft Day” era stata indicata nella sezione dedicata alle opere circuito televisivo anziché nel capo delle opere cinematografiche, nella “sezione relativa all'attestazione obbligatoria sulla titolarità dei diritti sulle opere cinematografiche assimilate” era stata erroneamente indicata la data dell'atto stipulato dall'attrice con il cedente e mancava la firma del richiedente. CP_2 CP_ Con riferimento all'opera “Casa di spiriti”, la richiamava i rilievi sovraesposti e rilevava, altresì, che sul mercato dei dvd della risultava l'opera cinematografica denominata “La casa degli spiriti”, per la quale la Parte_1 convenuta dava atto che erano stati prodotti i contrassegni. Ebbene, nessun ritardo colpevole è configurabile in relazione alla emissione dei contrassegni relativi alle opere “Draft CP_ Day” e “La casa degli spiriti”, atteso che il loro mancato tempestivo rilascio da parte della è dipeso dalla irregolarità nella compilazione dei moduli delle relative richieste, che hanno reso necessaria una interlocuzione tra le parti ed il compimento di una ulteriore attività accertativa da parte della convenuta.
Anche con riferimento alle altre opere la convenuta ha riscontrato la irregolarità nella compilazione dei moduli di richiesta di rilascio dei contrassegni, con particolare riferimento alla sottoscrizione mediante scansione anziché in via telematica, all'incompletezza dei moduli e delle varie sezioni: ebbene, a fronte di tali elementi e considerato che, in materia di responsabilità aquiliana, grava sul danneggiato l'onere della prova della condotta illecita altrui e del danno subito, nella specie non può considerarsi adempiuto l'onere probatorio a carico dell'attrice, che non ha comprovato di aver inviato alla controparte moduli di richiesta per il rilascio dei contrassegni regolarmente compilati e sottoscritti in modo tale da evitare CP_ richieste di integrazione documentale o di chiarimento, che la è tenuta a compiere nell'esercizio della sua attività pubblicistica di certificazione mediante rilascio dei contrassegni di cui al citato art. 181-bis L.A..
Quanto alla pretesa risarcitoria, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della condotta illecita della convenuta.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito e in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del
18/03/2005).
Nella specie, per le ragioni sopra addotte, difetta la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta. Ne consegue il rigetto delle domande attoree.]»
§ 2 — Ha proposto appello l'originaria attrice, come in epigrafe indicata, contestando la sentenza di CP_ primo grado sotto vari profili e chiedendo “ accertare e dichiarare la responsabilità della per CP_ l'inadempimento contrattuale di cui in premessa condannare al pagamento in favore della
[...] della somma di € 63.850,00 e/o nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi Parte_1 CP_ Condannare altresì la al risarcimento del danno d'immagine e di lesione della reputazione commerciale per complessivi € 63.850,00 e/o nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi, e/o in via equitativa dal Giudice.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Ha resistito parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio
2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe , come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 23 pagine, è articolato in cinque motivi.
§ 3.1 — Dopo aver ricordato i fatti ed il processo di primo grado, nonché la pronuncia CEDU del 8.11.07, parte appellante , col primo motivo (pag. 10) invoca l'esistenza tra le parti di un rapporto sinallagmatico – erroneamente escluso dal Tribunale a suo dire – evidenziando che il contrassegno sia una tassa, invocando così la responsabilità contrattuale di nel ritardare il rilascio dei CP_1 contrassegni, pur avendo allegato documentazione idonea tanto è vero che su 20.000 richiesti ne erano stati concessi 6.500.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 14) l'appellante lamenta che la non avrebbe mai comunicato CP_1 di voler differire la concessione del contrassegno che, invece, era obbligata a rilasciare, ben potendo richiedere la documentazione in un momento successivo al rilascio.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 16) l'appellante si duole dell'errore che il primo giudice avrebbe commesso nella valutazione degli elementi di prova: in particolare, deduce che gli errori nella redazione dei moduli è rimasta mera asserzione della , senza alcuna prova, tanto è vero che CP_1
6.500 contrassegni erano stati concessi, a dimostrazione che anche gli altri erano stati richiesti con corretto riempimento dei moduli. §3.4 – Con il quarto motivo (pag. 20) l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza ove si afferma l'esistenza di una duplicazione della richiesta risarcitoria, deducendo di aver provato che la condotta di nei suoi confronti aveva indotto dubbi sulle proprie capacità professionali “nelle società” del CP_1 settore.
§3.5 – Con il quinto motivo viene impugnata la statuizione sulle spese di lite, la cui liquidazione viene denunciata come “singolare” per essere stato applicato sostanzialmente il 15% (euro 10.000,00) per una domanda di Euro 63.850,00 di valore.
§ 4 — L'appello è ai limiti della inammissibilità. I motivi di impugnazione, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Va, preliminarmente, rilevato come sia del tutto inconferente l'argomentazione spesa dall'appellante a proposito della legittimità o meno del contrassegno, citando giurisprudenza comunitaria ma senza prendere in alcuna considerazione le elaborazioni logico-giuridiche formulate dal Tribunale che, specificamente, ha richiamato invece la giurisprudenza di legittimità, anche recente, per affermare la competenza e la giurisdizione del giudice ordinario (profilo non impugnato da parte appellata e quindi ormai definitivamente risolto) proprio in ragione della natura del detto contrassegno. SE poi quella argomentazione – che finisce, invero, per straripare sul ruolo di con riguardo agli CP_1 autori ed al loro diritto di iscriversi o meno, così come agli altri obbligati – è finalizzata ad ottenere, da parte di questo Collegio, una diversa qualificazione del rapporto tra le parti, è comunque infondata. Anche a voler, solo in astratto, ipotizzare un rapporto contrattuale con l'allegazione di parte attrice di un inadempimento e con l'onere di parte convenuta di dimostrare ex art. 1218 C.C. di aver ben ottemperato al proprio obbligo, non può che qualificarsi – a questo punto – ai sensi dell'art. 1460
C.C. l'eccezione di SIAE a proposito della imprecisione e della trascuratezza con la quale la maggior parte delle richieste di contrassegno (quelle non andate a buon fine delle 20.000 formulate, per differenza con le 6.500 accolte), con conseguente rovesciamento dell'onere probatorio a carico della stessa attrice oggi appellante.
Ebbene, proprio la normativa specialistica richiamata abbondantemente e testualmente dal Tribunale evidenzia come la SIAE ha l'obbligo di esaminare con estrema attenzione le richieste, in considerazione di quell'interesse pubblico (prevenire la commissione di reati come la pirateria e tutelare i consumatori) in gioco che, peraltro, neppure parte appellante è riuscita a scardinare come fondamento della normativa medesima.
Dunque, se è perfino prevista una possibilità di sospendere la pratica e di differire il rilascio al fine di acquisire certezza, ad esempio, sulla individuazione delle opere (la questione “casa degli spiriti” – “la casa degli spiriti” viene sostanzialmente banalizzata dall'appellante che, evidentemente, non ha compreso come anche un solo articolo “la” muti completamente la schedatura della pratica e dell'autorizzazione), sicchè non sussiste alcun obbligo di rilasciare comunque un contrassegno per poi verificare “ex post” (quando cioè il danno può essere già avvenuto con violazione di norme anche penali) la regolarità della documentazione e della pratica.
La tesi, quindi, è del tutto illogica e contraria alla “ratio” della severa disciplina in materia. Né parte appellante si spende in alcuna precisazione e
contro
-argomentazione rispetto ai rilievi che il
Tribunale stesso ha formulato riguardo, appunto, ad imprecisioni o carenze documentali eccepite da : era, infatti, onere ex art. 342 CPC di parte appellante affrontare le singole situazioni e spiegare CP_1 il motivo per il quale documentazione e riempimento moduli fossero del tutto soddisfacenti. Il che non si coglie affatto nel gravame, del tutto generico ed apodittico sul punto, quasi a voler rivendicare comunque il contrassegno, salvo , appunto, una verifica “ex post”, che si è detto è del tutto incompatibile con la disciplina sopra riportata. Quanto, poi, alla domanda “duplicata” in materia risarcitoria, in realtà il Tribunale ha solo evidenziato che la stessa somma è stata utilizzata con due diverse finalità e ciò per affermare che, quanto al danno all'immagine professionale, in realtà è stato utilizzato un parametro generico (il mancato guadagno per l'annullamento della fornitura) privo di alcun riscontro, così come tale è stato ritenuto quello relativo al mancato guadagno.
Peraltro, questo profilo resta del tutto assorbito dall'assenza di responsabilità di e, quindi, dal CP_1 rigetto della domanda sull'”an”.
Infine, è palesemente infondata la doglianza sulle spese di lite che parte appellante vorrebbe calcolare sulla sola somma di Euro 63.850,00, senza tener conto che la stessa è stata richiesta per due diversi profili, quello del risarcimento da mancato guadagno e quello per danno all'immagine, sicchè il valore della controversia è di ben altro importo;
in ogni caso, il Tribunale ben poteva aumentare in percentuale i parametri medi in ragione della molteplicità delle questioni sollevate e su questo profilo non vi è neppure impugnazione. Di qui la reiezione dell'intero gravame.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 15610/21 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore