Sentenza 22 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2019, n. 47635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47635 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/06/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo a) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e in relazione al capo c) perché il fatto non sussiste. udito il difensore E presente l'avvocato PATANE' LV del foro di CATANIA che si riporta ai motivi di ricorso. Ritenuto in fatto n fatto 1. Con sentenza in data 13 giugno 2018 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza, 14.1.2011, del Tribunale in sede, nella parte in cui aveva dichiarato LV IO responsabile: capo a) del reato, aggravato dalla condizione di sorvegliato speciale, di porto illegale di un caricatore per pistola semiautomatica (artt. 4 e 7 L. n. 895 del 1967) e capo c) di violazione del divieto, accessorio alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, di detenere e portare armi (art. 9, comma 2, L. n. 1423 del 1956), fatto commesso portando il caricatore e detenendo tre munizioni;
ha dichiarato non doversi procedere in relazione alla contravvenzione ex art. 597 cod. pen. (capo b, detenzione di tre cartucce marca GFL calibro "380 auto") perché estinta per prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta in anni uno mesi sette di reclusione.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, articolando i seguenti motivi: - violazione degli artt. 4 e 7 L. 895/1967 e omessa motivazione. Il D.Lgs. n. 204/2010, nel recepire la direttiva comunitaria 208/51/CE, ha apportato innovazioni alla legge n. 895/1967 ed alla legge n.110/1975. In particolare sono stati definiti i concetti di "parte di arma" e di "parte essenziale di arma". Nell'elencazione non è compreso il caricatore. La stessa Corte di legittimità, con sentenza n. 4050 del 25.1.2013, ha affermato che il caricatore rientra tra gli accessori non più sottoposti alle limitazioni della legislazione sulle armi. Altra parte della giurisprudenza ha, tuttavia, ritenuto che il caricatore debba essere considerato parte di arma (Sez. 1 del 23.9.2013, n. 39209) e a detto orientamento si è uniformata la sentenza impugnata. Ma la volontà legislativa è chiara ed è rivolta ad escludere che il caricatore rientri tra le "parti di arma" e, pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, gli argomenti a sostegno della tesi della rilevanza penale sono senz'altro da confutare;
- violazione dell'art. 5 L. n. 895/1967 e omessa motivazione. La concessione dell'attenuante è stata esclusa con motivazione meramente apparente, da un lato evidenziando la presunta gravità del fatto in contestazione (porto di un caricatore con tre cartucce) di per sé oggettivamente non dirimente, dall'altro la pericolosità sociale dell'imputato. Ma anche sotto il profilo soggettivo il fatto che il ricorrente fosse sottoposto a misura di prevenzione, integrando elemento costitutivo di autonomo reato, non avrebbe potuto essere valorizzato ai fini del diniego della chiesta attenuante;
-violazione dell'art. 9 L. n. 1423 del 1956 e omessa motivazione. Il caricatore non poteva considerarsi arma o parte di essa, mentre quanto alle cartucce, la Corte di appello avrebbe dovuto uniformarsi all'orientamento di legittimità, secondo cui la prescrizione contemplante il divieto di detenere e portare armi non può essere estesa alle munizioni;
-violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Già dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, si era ipotizzato che il caricatore per arma comune da sparo non rientrasse tra le parti di arma in senso stretto. Da ciò si inferiva che la vendita, la detenzione ed il porto di esso non fossero punibili, ai sensi della legge 2 ottobre 1967, n. 895. La giurisprudenza di questa Corte, correttamente evocata dalla sentenza impugnata, si è, tuttavia, orientata in senso contrario. Ciò sia perché il decreto legislativo richiamato, nel dare attuazione alla direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, si era limitato ad un elenco esemplificativo delle parti di un'arma; sia perché lo stesso art. 2 del D.Lgs. citato specificava che dovesse essere qualificata come "parte" di arma, "qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento". In detta categoria, si riteneva di includere, appunto, il caricatore di munizioni in tutte le armi - diverse dai revolver o dalle automatiche con nastro di munizioni - non funzionanti se non munite di quel componente essenziale (in questo senso già Sez. 1, n. 39209 del 24/06/2013, P.M. in proc. Zaccaria, Rv. 256770; Sez. 1, n. 36648 del 14/06/2013, Ferrari, Rv. 255802; Sez. 1, n. 27814 del 23/04/2013, Ferrari, Rv. 255877; contra la sola Sez. 1, Sentenza n. 4050/13 del 17/10/2012, Canovari, Rv. 254190).
2. Con la legge 17 aprile 2015 n. 43, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2015, n.
7 - recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 91 del 20 aprile 2015 ed entrata in vigore il 21 aprile 2015 - sono state apportate importanti modifiche al quadro normativo di riferimento, modifiche che non permettono di ritenere ancora possibile l'interpretazione richiamata. Risulta, in primo luogo, interpolato l'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Alla disposizione è stato aggiunto il seguente periodo: "La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori 'in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni". Ancora, risulta integrato l'articolo 697, primo comma, del codice penale, norma alla quale, dopo le parole "detiene armi o" risultano inserite le seguenti: "caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ". Dal coordinamento del quadro normativo discende che i caricatori per arma comune da sparo sono soggetti ad obbligo di denuncia solo se risultano a più di 5 colpi, perle armi lunghe, ed a più di 15 colpi, per le armi corte. L'eventuale detenzione di essi, pertanto, che risultano gli unici soggetti a denunzia, non è più punita come detenzione di parte di arma (cioè come delitto rilevante ex lege n. 895/1967), ma come contravvenzione, secondo il disposto di cui all'art. 697 cod. pen.. Le conseguenze che la giurisprudenza di legittimità ha tratto dal menzionato mutamento di disciplina legale sono nel senso che: la detenzione degli unici caricatori soggetti a denunzia non è più punita come detenzione di parte di arma da sparo, ossia come delitto rilevante ex lege n. 895 del 1967, ma come contravvenzione, secondo il disposto di cui all'art. 697 cod. pen.; la detenzione di caricatori non più soggetti ad alcuna denuncia ai sensi del citato art. 38 perché destinati a contenere, rispettivamente, cinque (o meno di cinque) colpi per le armi lunghe, e quindici (o meno di quindici), colpi per le armi corte costituisce fatto che non è più (a partire dal 21 aprile 2015) previsto dalla legge come reato (Sez. 1, n. 3116 del 09/02/2017, D'Addio, Rv. 272057).
3. La depenalizzazione così intervenuta, per effetto della normativa sopravvenuta deve trovare immediata applicazione, anche d'ufficio, nei giudizi in corso, ai sensi dell'art. 2 secondo comma cod. pen. (in forza, per quanto riguarda il giudizio di cassazione, della norma processuale di cui all'art. 609 comma 2 cod. proc. pen.). , Nel caso di specie, il dato di fatto che emerge dagli atti è quello per cui il caricatore rinvenuto nell'abitacolo dell'autovettura condotta dall'imputato portava inserite tre cartucce, mentre non emerge dagli elementi acquisiti che il medesimo possedesse le caratteristiche tecniche che determinano l'insorgenza dell'obbligo di denuncia e la conseguente riconducibilità del fatto all'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen.. 4. Ne consegue che non essendo il porto del caricatore per arma comune da sparo rilevante ex lege n. 895/1967, in quanto non più qualificabile come parte di arma, nemmeno sussiste la violazione dell'art. 9, comma 2, L.n. 1423 del 1956 sotto l'aspetto, contestato, della violazione della prescrizione di portare armi. Quanto, invece, alla possibilità di ravvisare nella detenzione delle tre munizioni oltre che il reato di cui all'art. 697 cod. pen., anche la violazione della prescrizione di non detenere armi, va qui riaffermato il principio di diritto fissato da Sez. 1, n. 1104 del 19/11/2009, (dep. 13/01/2010 ), Gallifuoco, Rv. 245939: n Un proiettile non è di per sè un arma, ne' è parte di arma, anche se se serve in concreto ad usare l'arma con modalità offensive. (...) Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte la prescrizione obbligatoria di "non detenere ... armi", prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 5, comma 3 e la cui violazione costituisce reato ai sensi dell'art. 9, deve intendersi riferita soltanto alle armi proprie, dal momento che, ad interpretala in senso estensivo, impedirebbe al sorvegliato speciale di tenere a domicilio anche attrezzi o coltelli di comune uso domestico, imponendogli così limitazioni inutilmente afflittive ed estranee alla finalità della norma (Sez. 1, n. 1842 del 23/01/1997, Coccone). Sicché, andando la prescrizione intesa in senso rigoroso e restrittivo, neppure può ritenersi estensibile alle sole munizioni".
5. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio quanto al capo a) perché il fatto non è previsto dalle legge come reato e quanto al capo c) perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per quanto riguarda il capo a) perché il fatto non è previsto dall