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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 06/02/2026, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 778/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore SERGIO BARBIERA, Giudice MASSIMO RUSSO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3704/2023 depositato il 04/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
difesa da Difensore_2 CF.Difensore_2 Avv. -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2023 90012254 59/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato il 31.3.2023 all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, nonchè depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 4.7
(dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n.
Ricorrente_1 Difensore_1546/1992) il sig. , tecnicamente assistito dall'Avv. , ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, notificatagli il 14.2.2023, limitatamente ai carichi portati dalla cartella di pagamento n. 296 2010 0070943762 000, di importo complessivo pari ad € 44.970,94, ivi riferita come notificata il 3.9.2010-.
Fissata per il 7.11.2025 l'udienza di trattazione della causa, il precedente giorno 15 si è costituito in giudizio l'agente della riscossione, con l'assistenza tecnica dell'Avv. Angelo La Mattina, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, o in subordine il suo rigetto, con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, uditi gli interventi dei difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso si eccepisce unicamente la prescrizione dei carichi portati dalla suindicata cartella di pagamento, assumendo che, dopo la sua notificazione, peraltro non contestata, non sarebbe più intervenuta alcuna richiesta fino alla data di notificazione dell'atto impugnato.
Con riferimento alle difese dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, va premesso che l'eccezione di ne bis in idem è manifestamente infondata, atteso che la sentenza n. 1069/05/17 dell'allora Commissione Tributaria Provinciale di Palermo fu resa in un giudizio di impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria e non della cartella di pagamento n. 296 2010 0070943762 000, costituente una fra le tante presupposte all'intimazione impugnata.
Parimenti infondata è l'eccezione di tardività del ricorso, che non è rivolto alla suddetta cartella, notificata il 3.9.2010, bensì a un'intimazione ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 notificata il 14.2.2023, atto sicuramente impugnabile, così come lo è stato ampiamente entro il termine di cui all'art. 21 del
D. Lgs. n. 546/1992-.
Fondata è, invece, l'eccezione di avvenuta interruzione della prescrizione, atteso che l'agente della riscossione, costituendosi in giudizio entro il termine di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.
546/1992, ha provato la notificazione di più atti interruttivi riferiti anche a tutti i crediti portati dalla suddetta cartella nell'intervallo temporale fra il 3.9.2010 e il 14.2.2023, i quali atti, non essendo stati impugnati nei rispettivi termini decadenziali, hanno determinato la cristallizzazione dei crediti medesimi e l'inizio di nuovi periodi prescrizionali (cfr. Cass. n. 20476/2025).
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e alle attività difensive svolte, si liquidano come da dispositivo nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G.
n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014, senza la maggiorazione di cui all'art. 15, comma 2-septies del D. Lgs. n. 546/1992, non essendo stato provato lo svolgimento di alcuna attività nella fase del reclamo.
P.Q.M.
Ricorrente_1la Corte rigetta il ricorso e condanna il sig. a pagare all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE le spese del giudizio, che liquida in € 5.530,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore SERGIO BARBIERA, Giudice MASSIMO RUSSO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3704/2023 depositato il 04/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
difesa da Difensore_2 CF.Difensore_2 Avv. -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2023 90012254 59/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato il 31.3.2023 all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, nonchè depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 4.7
(dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n.
Ricorrente_1 Difensore_1546/1992) il sig. , tecnicamente assistito dall'Avv. , ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, notificatagli il 14.2.2023, limitatamente ai carichi portati dalla cartella di pagamento n. 296 2010 0070943762 000, di importo complessivo pari ad € 44.970,94, ivi riferita come notificata il 3.9.2010-.
Fissata per il 7.11.2025 l'udienza di trattazione della causa, il precedente giorno 15 si è costituito in giudizio l'agente della riscossione, con l'assistenza tecnica dell'Avv. Angelo La Mattina, depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, o in subordine il suo rigetto, con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, uditi gli interventi dei difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso si eccepisce unicamente la prescrizione dei carichi portati dalla suindicata cartella di pagamento, assumendo che, dopo la sua notificazione, peraltro non contestata, non sarebbe più intervenuta alcuna richiesta fino alla data di notificazione dell'atto impugnato.
Con riferimento alle difese dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, va premesso che l'eccezione di ne bis in idem è manifestamente infondata, atteso che la sentenza n. 1069/05/17 dell'allora Commissione Tributaria Provinciale di Palermo fu resa in un giudizio di impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria e non della cartella di pagamento n. 296 2010 0070943762 000, costituente una fra le tante presupposte all'intimazione impugnata.
Parimenti infondata è l'eccezione di tardività del ricorso, che non è rivolto alla suddetta cartella, notificata il 3.9.2010, bensì a un'intimazione ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 notificata il 14.2.2023, atto sicuramente impugnabile, così come lo è stato ampiamente entro il termine di cui all'art. 21 del
D. Lgs. n. 546/1992-.
Fondata è, invece, l'eccezione di avvenuta interruzione della prescrizione, atteso che l'agente della riscossione, costituendosi in giudizio entro il termine di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.
546/1992, ha provato la notificazione di più atti interruttivi riferiti anche a tutti i crediti portati dalla suddetta cartella nell'intervallo temporale fra il 3.9.2010 e il 14.2.2023, i quali atti, non essendo stati impugnati nei rispettivi termini decadenziali, hanno determinato la cristallizzazione dei crediti medesimi e l'inizio di nuovi periodi prescrizionali (cfr. Cass. n. 20476/2025).
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e alle attività difensive svolte, si liquidano come da dispositivo nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G.
n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014, senza la maggiorazione di cui all'art. 15, comma 2-septies del D. Lgs. n. 546/1992, non essendo stato provato lo svolgimento di alcuna attività nella fase del reclamo.
P.Q.M.
Ricorrente_1la Corte rigetta il ricorso e condanna il sig. a pagare all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE le spese del giudizio, che liquida in € 5.530,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore