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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 526/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 526/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
in Venezia-Lido, Riviera Santa Maria Elisabetta, n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv.
Anna Paola Klinger del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia, Email_1
Santa Croce, n. 466, è elettivamente domiciliata,
e
, nato a [...], l'[...], (C.F. CP_1
), residente in [...], Dorsoduro, n. 3457, int. 4, C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Bertoldo del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia- Email_2
Mestre, Via Cecchini n. 2 – è elettivamente domiciliato.
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. R.G. 526/2025 V.G
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 31.01.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 31.01.2025 e - premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in data 16.07.1995, in Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 1995, Parte II, Serie A, Ufficio 4, atto n. 25, che dall'unione era nato un figlio, (nato a [...], il Persona_1
18.05.2005), oggi maggiorenne, e che tra loro era intervenuta la separazione personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con provvedimento del 19.12.2019 (depositato il 24.12.2019) – hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni della stessa:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signor in data 16.07.1995, trascritto nei Registri dello stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di Venezia al n. 25, Parte 2, Serie A, anno 1995, alle condizioni di seguito esposte:
- il figlio risiederà presso la residenza della madre;
in ragione di ciò, il padre Per_1
concorrerà nel mantenimento del figlio mediante versamento di un contributo di € 600,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- con riferimento al figlio, rimangono a carico del signo al 100% le spese CP_1
straordinarie di ordine medico non mutuabile e necessarie o concordate, di ordine scolastico e di ordine ricreativo purché concordate, come da protocollo in essere presso il Tribunale di Venezia che si ha per richiamato e che si allega;
- ciascun genitore invierà le pezze giustificative delle spese straordinarie sostenute, o da sostenersi, via mail all'altro genitore, nonché invierà via mail la richiesta di consenso per le spese che necessitano di preventivo accordo;
R.G. 526/2025 V.G
- il signo verserà a titolo di assegno divorzile alla signor la somma di € CP_1 Pt_1
200,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- i coniugi dichiarano di avere già regolato e/o definito ogni altro rapporto economico, anche ex art. 12 bis L. 898/1970.
Ordinare al Comune di Venezia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con compensazione delle spese legali.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale - non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rispondente anche all'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Per_1
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà
esecutiva.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
R.G. 526/2025 V.G
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così
provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 16.07.1995 in Venezia-Lido, matrimonio Pt_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 1995,
Parte II, Serie A, Ufficio 4, atto n. 25, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25.06.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 526/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
in Venezia-Lido, Riviera Santa Maria Elisabetta, n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv.
Anna Paola Klinger del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia, Email_1
Santa Croce, n. 466, è elettivamente domiciliata,
e
, nato a [...], l'[...], (C.F. CP_1
), residente in [...], Dorsoduro, n. 3457, int. 4, C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Bertoldo del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia- Email_2
Mestre, Via Cecchini n. 2 – è elettivamente domiciliato.
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. R.G. 526/2025 V.G
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 31.01.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 31.01.2025 e - premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in data 16.07.1995, in Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 1995, Parte II, Serie A, Ufficio 4, atto n. 25, che dall'unione era nato un figlio, (nato a [...], il Persona_1
18.05.2005), oggi maggiorenne, e che tra loro era intervenuta la separazione personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con provvedimento del 19.12.2019 (depositato il 24.12.2019) – hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni della stessa:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signor in data 16.07.1995, trascritto nei Registri dello stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di Venezia al n. 25, Parte 2, Serie A, anno 1995, alle condizioni di seguito esposte:
- il figlio risiederà presso la residenza della madre;
in ragione di ciò, il padre Per_1
concorrerà nel mantenimento del figlio mediante versamento di un contributo di € 600,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- con riferimento al figlio, rimangono a carico del signo al 100% le spese CP_1
straordinarie di ordine medico non mutuabile e necessarie o concordate, di ordine scolastico e di ordine ricreativo purché concordate, come da protocollo in essere presso il Tribunale di Venezia che si ha per richiamato e che si allega;
- ciascun genitore invierà le pezze giustificative delle spese straordinarie sostenute, o da sostenersi, via mail all'altro genitore, nonché invierà via mail la richiesta di consenso per le spese che necessitano di preventivo accordo;
R.G. 526/2025 V.G
- il signo verserà a titolo di assegno divorzile alla signor la somma di € CP_1 Pt_1
200,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- i coniugi dichiarano di avere già regolato e/o definito ogni altro rapporto economico, anche ex art. 12 bis L. 898/1970.
Ordinare al Comune di Venezia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con compensazione delle spese legali.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale - non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rispondente anche all'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente Per_1
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà
esecutiva.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
R.G. 526/2025 V.G
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così
provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 16.07.1995 in Venezia-Lido, matrimonio Pt_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 1995,
Parte II, Serie A, Ufficio 4, atto n. 25, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25.06.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero