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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA AN, ha pronunciato, in esito all' udienza del
17 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4847/2023
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LL ST, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maio
Resistente
OGGETTO: Riliquidazione pensione e TFS
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 18 settembre 2023, esponeva: Parte_1
- di essere già titolare di pensione di anzianità dall'1 gennaio 2021, quale militare
Carabiniere, grado Brigadiere capo qualifica speciale e che, con istanza del 30 gennaio
2023 inviata all' di Messina aveva richiesto la riliquidazione della pensione ai sensi CP_1 dell'art. 54 D.P.R. 1092/73;
- con la predetta istanza aveva lamentato che la pensione era stata calcolata attribuendo le aliquote pensionistiche indicate dall'art. 44 del D.P.R. 1092/1973 previste per il personale civile dello Stato, anziché quelle applicate al personale militare e previste dal comma 1 dell'art. 54 del T.U. per il personale Civile e Militare dello Stato ed aveva chiesto il ricalcolo della pensione dalla decorrenza del trattamento, oltrechè il pagamento delle somme arretrate comprensive degli accessori di legge, assumendo di essere stato penalizzato dall'errata applicazione dell'aliquota pensionabile;
- in data 31 agosto 2021 il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri aveva comunicato all' di Chieti e di Messina di avere reso CP_1 disponibili i dati giuridici ed economici utili alla rideterminazione del provvedimento pensionistico e del trattamento di fine servizio a seguito di nuove competenze stipendiali;
- in data 3 maggio 2023, attraverso Ente di Patronato, egli ricorrente aveva risollecitato l' a procedere alla riliquidazione della pensione e del TFS, ma l' non aveva CP_1 CP_1 proceduto, limitandosi a rispondere, in data 14 maggio 2023, che “le riliquidazioni avvengono immediatamente all'avvenuto aggiornamento dell'ultimo miglio dei dati da parte della amministrazione di appartenenza”.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato il proprio diritto alla riliquidazione della pensione e del TFS e che, per l'effetto, venisse ordinato all' , in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, di provvedere immediatamente alla definizione della pratica e al pagamento delle spettanze dovute, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' costituendosi in giudizio, rilevava che la richiesta del ricorrente era stata CP_1 accolta e il trattamento riliquidato sulla rata pensionistica di febbraio 2024.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite.
3.- L'udienza del 17 dicembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte e, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione di questo decidente, sollevata d'ufficio.
Il ricorrente agisce in giudizio al fine ottenere la riliquidazione della pensione e del TFS ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 1092/73.
Dagli atti emerge che il ricorrente, era già titolare di pensione di Parte_1 anzianità dall'1 gennaio 2021, quale dipendente pubblico, in qualità di militare
Carabiniere, grado Brigadiere capo qualifica speciale e che la pensione era stata calcolata attribuendo le aliquote pensionistiche indicate dall'art. 44 del D.P.R. 1092/1973, previste per il personale civile dello Stato, anziché quelle applicate al personale militare e previste dal comma 1 dell'art. 54 del T.U. per il personale Civile e Militare dello Stato.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 13 del R.D. 12/07/1934, n. 1214, Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, “La Corte in conformità delle leggi e dei regolamenti:…giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello
Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 …”. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13, le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare del trattamento (v., tra le altre Cass. civ., sez. un., 28 dicembre 2007 n.
27178, Cass. S.U. n. 10799/94, n. 920/99, n. 190/97, n. 1149/2000,n. 573/2003).
Nel caso di specie, relativamente alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la riliquidazione della pensione va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice ordinario, sussistendo, nel caso di specie, la giurisdizione della Corte dei Conti e facendosi applicazione dell'istituto della translatio iudicii, che ha previsione normativa ex art. 59 della legge n. 69/2009, la causa va rimessa alla Corte dei Conti dinanzi alla quale deve essere riassunta, con conservazione degli effetti dell'originario ricorso, nei termini di legge (tre mesi dal passaggio in giudicato di questa pronuncia).
5.- In ordine alla domanda volta ad ottenere la riliquidazione del tfs, va rilevato che il procuratore di parte ricorrente, nel corso del giudizio (v. verbale di udienza del 6 novembre 2024), ha rilevato che “il ricorrente ha percepito tutti gli emolumenti relativi alle domande proposte nel presente ricorso dopo la notifica del ricorso” e che “sono stati richiesti la riliquidazione della pensione e l'adeguamento del tfs e che le domande sono autonome … l' ha effettuato entrambi”. CP_1
Va, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere.
6.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza virtuale in ordine alla domande volta ad ottenere la riliquidazione del tfs, le spese giudiziali vengono compensate per metà e la restante quota viene posta a carico dell' e liquidata in CP_1 dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda volta ad ottenere la riliquidazione della pensione e rimette la causa dinanzi al Giudice contabile dinanzi al quale il ricorso va riassunto nei termini di legge e con salvezza degli effetti conseguenti alla produzione dell'originario ricorso;
b) dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
c) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, di metà delle spese giudiziali del CP_1 presente procedimento che si liquidano nella somma già ridotta di € 2314,25, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
Messina, 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA AN, ha pronunciato, in esito all' udienza del
17 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4847/2023
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LL ST, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maio
Resistente
OGGETTO: Riliquidazione pensione e TFS
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 18 settembre 2023, esponeva: Parte_1
- di essere già titolare di pensione di anzianità dall'1 gennaio 2021, quale militare
Carabiniere, grado Brigadiere capo qualifica speciale e che, con istanza del 30 gennaio
2023 inviata all' di Messina aveva richiesto la riliquidazione della pensione ai sensi CP_1 dell'art. 54 D.P.R. 1092/73;
- con la predetta istanza aveva lamentato che la pensione era stata calcolata attribuendo le aliquote pensionistiche indicate dall'art. 44 del D.P.R. 1092/1973 previste per il personale civile dello Stato, anziché quelle applicate al personale militare e previste dal comma 1 dell'art. 54 del T.U. per il personale Civile e Militare dello Stato ed aveva chiesto il ricalcolo della pensione dalla decorrenza del trattamento, oltrechè il pagamento delle somme arretrate comprensive degli accessori di legge, assumendo di essere stato penalizzato dall'errata applicazione dell'aliquota pensionabile;
- in data 31 agosto 2021 il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri aveva comunicato all' di Chieti e di Messina di avere reso CP_1 disponibili i dati giuridici ed economici utili alla rideterminazione del provvedimento pensionistico e del trattamento di fine servizio a seguito di nuove competenze stipendiali;
- in data 3 maggio 2023, attraverso Ente di Patronato, egli ricorrente aveva risollecitato l' a procedere alla riliquidazione della pensione e del TFS, ma l' non aveva CP_1 CP_1 proceduto, limitandosi a rispondere, in data 14 maggio 2023, che “le riliquidazioni avvengono immediatamente all'avvenuto aggiornamento dell'ultimo miglio dei dati da parte della amministrazione di appartenenza”.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato il proprio diritto alla riliquidazione della pensione e del TFS e che, per l'effetto, venisse ordinato all' , in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, di provvedere immediatamente alla definizione della pratica e al pagamento delle spettanze dovute, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' costituendosi in giudizio, rilevava che la richiesta del ricorrente era stata CP_1 accolta e il trattamento riliquidato sulla rata pensionistica di febbraio 2024.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite.
3.- L'udienza del 17 dicembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte e, in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione di questo decidente, sollevata d'ufficio.
Il ricorrente agisce in giudizio al fine ottenere la riliquidazione della pensione e del TFS ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 1092/73.
Dagli atti emerge che il ricorrente, era già titolare di pensione di Parte_1 anzianità dall'1 gennaio 2021, quale dipendente pubblico, in qualità di militare
Carabiniere, grado Brigadiere capo qualifica speciale e che la pensione era stata calcolata attribuendo le aliquote pensionistiche indicate dall'art. 44 del D.P.R. 1092/1973, previste per il personale civile dello Stato, anziché quelle applicate al personale militare e previste dal comma 1 dell'art. 54 del T.U. per il personale Civile e Militare dello Stato.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 13 del R.D. 12/07/1934, n. 1214, Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, “La Corte in conformità delle leggi e dei regolamenti:…giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello
Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 …”. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13, le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare del trattamento (v., tra le altre Cass. civ., sez. un., 28 dicembre 2007 n.
27178, Cass. S.U. n. 10799/94, n. 920/99, n. 190/97, n. 1149/2000,n. 573/2003).
Nel caso di specie, relativamente alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la riliquidazione della pensione va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice ordinario, sussistendo, nel caso di specie, la giurisdizione della Corte dei Conti e facendosi applicazione dell'istituto della translatio iudicii, che ha previsione normativa ex art. 59 della legge n. 69/2009, la causa va rimessa alla Corte dei Conti dinanzi alla quale deve essere riassunta, con conservazione degli effetti dell'originario ricorso, nei termini di legge (tre mesi dal passaggio in giudicato di questa pronuncia).
5.- In ordine alla domanda volta ad ottenere la riliquidazione del tfs, va rilevato che il procuratore di parte ricorrente, nel corso del giudizio (v. verbale di udienza del 6 novembre 2024), ha rilevato che “il ricorrente ha percepito tutti gli emolumenti relativi alle domande proposte nel presente ricorso dopo la notifica del ricorso” e che “sono stati richiesti la riliquidazione della pensione e l'adeguamento del tfs e che le domande sono autonome … l' ha effettuato entrambi”. CP_1
Va, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere.
6.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza virtuale in ordine alla domande volta ad ottenere la riliquidazione del tfs, le spese giudiziali vengono compensate per metà e la restante quota viene posta a carico dell' e liquidata in CP_1 dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda volta ad ottenere la riliquidazione della pensione e rimette la causa dinanzi al Giudice contabile dinanzi al quale il ricorso va riassunto nei termini di legge e con salvezza degli effetti conseguenti alla produzione dell'originario ricorso;
b) dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
c) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, di metà delle spese giudiziali del CP_1 presente procedimento che si liquidano nella somma già ridotta di € 2314,25, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
Messina, 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA AN