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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/02/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg.
Magistrati:
Dr.ssa Rosella Nocera Presidente
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore
Dr. Emanuele Pinto Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 9020/2024 R.G. pendente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Vitangelo Parte_1
Iacoviello in virtù di procura in atti;
- RICORRENTE-
E
; Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: All'udienza dell'8.1.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dal difensore di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.9.2024 premesso Parte_1 che:
- con sentenza n. 4457/2019 (resa nell'ambito del giudizio n.r.g. 9811/2019) pubblicata il 28.11.2019 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con recependo le condizioni da loro Controparte_1 concordate che prevedevano l'affido esclusivo dei tre figli (all'epoca minorenni) e Per_1 Per_2 Per_3 alla madre con obbligo in capo ad esso istante di versare €500,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- egli, nel 2023, dichiarava un reddito pari a €7.631,21 sicchè riscontrava difficoltà nel provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento;
- nelle more i figli e (all'attualità Per_1 Per_2 rispettivamente di anni 22 e 19) erano diventati maggiorenni ed autosufficienti, avendo reperito attività lavorativa come evincibile dalla comunicazione
ARPAL del 24.7.2024; tutto quanto premesso, chiedeva che il Tribunale adito, in ragione della mutata condizione economica e dell'indipendenza raggiunta dai due figli maggiorenni, revocasse, in modifica delle condizioni di divorzio,
l'obbligo di versamento del contributo al mantenimento previsto per i figli e Per_1 Per_2
Fissata la comparizione personale delle parti, nessuno si costituiva per . Controparte_1
All'udienza dell'8.1.2025, ascoltata la parte ricorrente, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni declinate dal difensore del . Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di
, la quale, benchè ritualmente evocata, non Controparte_1 si è costituita in giudizio. Nel merito, la domanda attorea di modifica delle condizioni del divorzio non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Come noto, la possibilità di ottenere ex art. 473-bis.29
c.p.c. la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in quel giudizio: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suddetta che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 473-bis.29. c.p.c. natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la revoca del contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole ormai divenuta maggiorenne, che costituisce l'odierno oggetto del contendere, deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze.
Il ricorrente ha dedotto quali circostanze nuove il mutamento delle sue condizioni reddituali e il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e . Per_1 Per_2
Tali sopravvenienze sono rimaste, tuttavia, sfornite di adeguata prova. Considerando in primo luogo l'asserita modifica in peius delle condizioni economiche del deve rilevarsi che Pt_1
l'assunto indicato in ricorso relativo alla percezione del reddito, per l'anno 2023, di €7.631,21 non trova alcun riscontro negli atti di causa, non essendo stata allegata alcuna certificazione reddituale.
Oltretutto, non risulta in alcun modo documentata la contrazione dei redditi del ricorrente rispetto al momento del divorzio: in atti risulta allegata la sola sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che ha recepito gli accordi intercorsi tra i coniugi (questi ultimi non depositati nel presente giudizio) dalla quale non è in alcun modo evincibile quali fossero le condizioni economiche delle parti al momento del divorzio.
Quanto al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli maggiorenni, deve premettersi che il dovere del genitore di mantenere il figlio non convivente non viene meno con il solo raggiungimento della maggiore età, poiché detto dovere si inserisce in un progetto ben più ampio consistente nell'assicurare ai figli, pure in proporzione alle risorse economiche dell'obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e trovare una occupazione conforme alle proprie capacità ed inclinazioni.
Il principio, disposto già dagli artt. 147 ss cc, è stato rafforzato dalla novella 54/06 che, all'art. 155 quinquies c.c., ha stabilito che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”. Ancora oggi l'art. 337 septies c.c., come introdotto dal d.lgs.vo
154/13, conferma detta previsione.
Da tali norme si evince, pertanto, che il solo raggiungimento dell'autosufficienza economica determina la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei genitori. Onde evitare, peraltro, che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli possa protrarsi all'infinito, in giurisprudenza si è stabilito che, se non è sufficiente per parlarsi di indipendenza economica un lavoro precario (Cass.
18/11), può, viceversa, ritenersi sufficiente un impiego tale da consentire al figlio un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione sul mercato, adeguata alle sue attitudini e aspirazioni (Cass.
1773/12).
Quindi, l'obbligo cessa a seguito del raggiungimento dell'indipendenza economica, che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio è stato posto nelle condizioni di divenire autonomo e non ne abbia tratto profitto per sua scelta o colpa (vedasi Cass. sez.VI., ord.
12.04.16 n. 7168).
L'onere della prova, che nella specie grava sulla parte che chiede la elisione del contributo già previsto in sede di divorzio, sarà più gravosa nel caso in cui il figlio abbia da poco raggiunto la maggiore età, mentre diverrà meno gravosa con il passare degli anni, in ragione del principio dell'autoresponsabilità in forza del quale il figlio non può ostinarsi e indugiare nell'attesa di reperire il lavoro ideale e consono alle proprie aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento del supporto dei genitori.
Poste tali coordinate ermeneutiche, nel caso in disamina parte ricorrente, a fondamento della domanda di revoca del mantenimento in discussione, ha allegato certificazione dell'ARPAL Puglia dalla quale è possibile evincere che la figlia ha prestato attività lavorativa, con contratto Per_1
a tempo determinato, dall'1.6.2024 al 31.7.2024 mentre il figlio ha prestato attività lavorativa, con contratto Per_2
a tempo determinato, dal 2.7.2024 al 31.12.2024. Come evincibile dalla richiamata documentazione, trattasi di esperienze lavorative non stabili e di breve durata, in relazione alle quali non è neppure dato conoscere i redditi percepiti;
né vi è prova che tali rapporti di lavoro siano stati rinnovati alla scadenza.
La giovane età di entrambi i figli del ricorrente, da poco maggiorenni, la breve durata dei rapporti di lavoro documentati e l'omessa dimostrazione dei redditi percepiti, unitamente alla carenza di qualsivoglia elemento utile a corroborare le dichiarazioni rese solo a verbale di udienza dal ricorrente, all'esito della sua audizione (ed invero, non risultano in alcuno modo provate – né vi sono richieste in tal senso – le pregresse esperienze lavorative dei figli), importano il rigetto della istanza di modifica.
Le spese processuali, attesa la contumacia della parte resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto nei confronti di Parte_1 CP_1
disattesa ogni ulteriore richiesta ed eccezione,
[...] così provvede:
1. rigetta l'istanza di modifica delle condizioni di divorzio;
2. spese irripetibili;
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I
Civile del Tribunale, il 4.2.2025.
Il Giudice Estensore
Tiziana Di Gioia Il Presidente Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg.
Magistrati:
Dr.ssa Rosella Nocera Presidente
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore
Dr. Emanuele Pinto Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 9020/2024 R.G. pendente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Vitangelo Parte_1
Iacoviello in virtù di procura in atti;
- RICORRENTE-
E
; Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: All'udienza dell'8.1.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dal difensore di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.9.2024 premesso Parte_1 che:
- con sentenza n. 4457/2019 (resa nell'ambito del giudizio n.r.g. 9811/2019) pubblicata il 28.11.2019 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con recependo le condizioni da loro Controparte_1 concordate che prevedevano l'affido esclusivo dei tre figli (all'epoca minorenni) e Per_1 Per_2 Per_3 alla madre con obbligo in capo ad esso istante di versare €500,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- egli, nel 2023, dichiarava un reddito pari a €7.631,21 sicchè riscontrava difficoltà nel provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento;
- nelle more i figli e (all'attualità Per_1 Per_2 rispettivamente di anni 22 e 19) erano diventati maggiorenni ed autosufficienti, avendo reperito attività lavorativa come evincibile dalla comunicazione
ARPAL del 24.7.2024; tutto quanto premesso, chiedeva che il Tribunale adito, in ragione della mutata condizione economica e dell'indipendenza raggiunta dai due figli maggiorenni, revocasse, in modifica delle condizioni di divorzio,
l'obbligo di versamento del contributo al mantenimento previsto per i figli e Per_1 Per_2
Fissata la comparizione personale delle parti, nessuno si costituiva per . Controparte_1
All'udienza dell'8.1.2025, ascoltata la parte ricorrente, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni declinate dal difensore del . Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia di
, la quale, benchè ritualmente evocata, non Controparte_1 si è costituita in giudizio. Nel merito, la domanda attorea di modifica delle condizioni del divorzio non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Come noto, la possibilità di ottenere ex art. 473-bis.29
c.p.c. la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in quel giudizio: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suddetta che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 473-bis.29. c.p.c. natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la revoca del contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole ormai divenuta maggiorenne, che costituisce l'odierno oggetto del contendere, deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze.
Il ricorrente ha dedotto quali circostanze nuove il mutamento delle sue condizioni reddituali e il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e . Per_1 Per_2
Tali sopravvenienze sono rimaste, tuttavia, sfornite di adeguata prova. Considerando in primo luogo l'asserita modifica in peius delle condizioni economiche del deve rilevarsi che Pt_1
l'assunto indicato in ricorso relativo alla percezione del reddito, per l'anno 2023, di €7.631,21 non trova alcun riscontro negli atti di causa, non essendo stata allegata alcuna certificazione reddituale.
Oltretutto, non risulta in alcun modo documentata la contrazione dei redditi del ricorrente rispetto al momento del divorzio: in atti risulta allegata la sola sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che ha recepito gli accordi intercorsi tra i coniugi (questi ultimi non depositati nel presente giudizio) dalla quale non è in alcun modo evincibile quali fossero le condizioni economiche delle parti al momento del divorzio.
Quanto al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli maggiorenni, deve premettersi che il dovere del genitore di mantenere il figlio non convivente non viene meno con il solo raggiungimento della maggiore età, poiché detto dovere si inserisce in un progetto ben più ampio consistente nell'assicurare ai figli, pure in proporzione alle risorse economiche dell'obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e trovare una occupazione conforme alle proprie capacità ed inclinazioni.
Il principio, disposto già dagli artt. 147 ss cc, è stato rafforzato dalla novella 54/06 che, all'art. 155 quinquies c.c., ha stabilito che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”. Ancora oggi l'art. 337 septies c.c., come introdotto dal d.lgs.vo
154/13, conferma detta previsione.
Da tali norme si evince, pertanto, che il solo raggiungimento dell'autosufficienza economica determina la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei genitori. Onde evitare, peraltro, che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli possa protrarsi all'infinito, in giurisprudenza si è stabilito che, se non è sufficiente per parlarsi di indipendenza economica un lavoro precario (Cass.
18/11), può, viceversa, ritenersi sufficiente un impiego tale da consentire al figlio un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione sul mercato, adeguata alle sue attitudini e aspirazioni (Cass.
1773/12).
Quindi, l'obbligo cessa a seguito del raggiungimento dell'indipendenza economica, che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio è stato posto nelle condizioni di divenire autonomo e non ne abbia tratto profitto per sua scelta o colpa (vedasi Cass. sez.VI., ord.
12.04.16 n. 7168).
L'onere della prova, che nella specie grava sulla parte che chiede la elisione del contributo già previsto in sede di divorzio, sarà più gravosa nel caso in cui il figlio abbia da poco raggiunto la maggiore età, mentre diverrà meno gravosa con il passare degli anni, in ragione del principio dell'autoresponsabilità in forza del quale il figlio non può ostinarsi e indugiare nell'attesa di reperire il lavoro ideale e consono alle proprie aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento del supporto dei genitori.
Poste tali coordinate ermeneutiche, nel caso in disamina parte ricorrente, a fondamento della domanda di revoca del mantenimento in discussione, ha allegato certificazione dell'ARPAL Puglia dalla quale è possibile evincere che la figlia ha prestato attività lavorativa, con contratto Per_1
a tempo determinato, dall'1.6.2024 al 31.7.2024 mentre il figlio ha prestato attività lavorativa, con contratto Per_2
a tempo determinato, dal 2.7.2024 al 31.12.2024. Come evincibile dalla richiamata documentazione, trattasi di esperienze lavorative non stabili e di breve durata, in relazione alle quali non è neppure dato conoscere i redditi percepiti;
né vi è prova che tali rapporti di lavoro siano stati rinnovati alla scadenza.
La giovane età di entrambi i figli del ricorrente, da poco maggiorenni, la breve durata dei rapporti di lavoro documentati e l'omessa dimostrazione dei redditi percepiti, unitamente alla carenza di qualsivoglia elemento utile a corroborare le dichiarazioni rese solo a verbale di udienza dal ricorrente, all'esito della sua audizione (ed invero, non risultano in alcuno modo provate – né vi sono richieste in tal senso – le pregresse esperienze lavorative dei figli), importano il rigetto della istanza di modifica.
Le spese processuali, attesa la contumacia della parte resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto nei confronti di Parte_1 CP_1
disattesa ogni ulteriore richiesta ed eccezione,
[...] così provvede:
1. rigetta l'istanza di modifica delle condizioni di divorzio;
2. spese irripetibili;
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I
Civile del Tribunale, il 4.2.2025.
Il Giudice Estensore
Tiziana Di Gioia Il Presidente Rosella Nocera