Articolo 22 della Legge 4 giugno 2010, n. 96
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10 luglio 2010
Art. 22. (Disposizioni in materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE) 1. A decorrere dall'anno 2010 il periodo dell'ora estiva, in attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001 , ha inizio alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di marzo e termina alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di ottobre. 2. Il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490 , la legge 24 dicembre 1966, n. 1144 , sono abrogati. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli organismi pubblici provvedono alle attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 22.
- Il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490 , abrogato dalla presente legge, recava: «Disciplina del servizio delle strade ferrate in tutto il Regno d'Italia secondo il tempo solare medio del meridiano situato a 15 gradi all'Est di Greenwich, che si denominera' tempo dell'Europa centrale».
- La legge 24 dicembre 1966, n. 1144 , abrogata dalla presente legge, recava: «Disciplina dell'ora legale».
Entrata in vigore il 10 luglio 2010
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