Rigetto
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 20/06/2025, n. 5388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5388 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 05388/2025REG.PROV.COLL.
N. 08028/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8028 del 2024, proposto da
BR NO, ES BA, AR UR, RO D'CH, AR GO, OV VI, LL LF MA, IN AL, CO EL, IC AD, ER AN ZO, CI AR, RA CH, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Santini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RD ET, LA NG, ST ZA, FF PO, PI Sanguigni, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10957/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’originario ricorso i ricorrenti – tutti laureati in medicina e chirurgia - hanno impugnato gli atti e i provvedimenti del concorso per titoli ed esami di ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l’anno accademico 2022/2023 in cui erano collocati utilmente nella graduatoria di merito, lamentando l’illegittimità dell’operato del Ministero dell’Università e della Ricerca per non aver escluso dalla graduatoria i candidati RD ET, LA NG, ST ZA e FF PO, a fronte di dichiarazioni rese che avevano inizialmente condotto al riconoscimento, in loro favore e senza che ne avessero diritto, del punteggio previsto per gli “altri titoli” dall’articolo 7, comma 2, del decreto direttoriale n. 645 del 15 maggio 2023 del Mur.
In esito a controlli successivi alla scelta delle specializzazioni la graduatoria era stata aggiornata, in data 28 ottobre 2023, con l’azzeramento del punteggio relativo ai titoli di studio dei sopradetti candidati, ma senza che venisse irrogata loro la dovuta sanzione della esclusione dalla graduatoria.
I ricorrenti affermavano che, anche all’esito delle variazioni e dell’aggiornamento, la graduatoria era grandemente lesiva per i loro interessi, in quanto, trovandosi tutti in posizione deteriore alla 1781 attribuita a ET RD, aspiravano ad esser collocati meglio in graduatoria per l’ammissione alle scuole di specializzazione medica, vedendosi riconosciuto un punteggio ed una collocazione tale da garantire la più ampia scelta possibile in termini di specializzazioni, con l’esclusione dei candidati che avevano reso dichiarazioni mendaci non essendo sufficiente il mero “sterilizza mento” del punteggio non spettante originariamente loro attribuito.
Con la sentenza appellata il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza delle condizioni per la sua proposizione in forma collettiva.
Appellata ritualmente la sentenza resiste il Ministero dell’Università e della Ricerca.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2025 poi riconvocata in data 13 giugno 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il motivo di appello gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza appellata per avere dichiarato il ricorso inammissibile in quanto proposto in forma collettiva.
Il motivo è fondato.
2.L’interesse dedotto dai ricorrenti è che dall’esclusione dei concorrenti che avevano posto in essere dichiarazioni a loro dire mendaci, derivava la disponibilità per gli altri concorrenti dei posti dai predetti illegittimamente occupati, con immediato ampliamento delle possibilità di scelta e maggior chance di ottenere una assegnazione alla scuola di specializzazione più confacente ai propri desideri. In sostanza, tutti i candidati collocati in posizione deteriore agli esclusi, che si erano trovati ad operare le proprie scelte su di un ventaglio di disponibilità ristretto, dovevano essere reimmessi nella possibilità di scelta con riferimento ad una platea di posti disponibili che comprendesse anche quelli assegnati ai candidati da escludersi.
Risulta per tabulas che, non prevedendo il concorso un punteggio minimo per essere ammessi in graduatoria, a fronte di 16.165 posti messi a concorso, i candidati che hanno partecipato alle prove e sono stati ammessi in graduatoria sono 14.036.
Il codice del processo amministrativo non esclude in linea di principio la proposizione in forma collettiva di ricorsi connessi fra di loro. L’art. 32 c.p.a. infatti, dispone che “ è sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale ”, limitandosi poi a specificare che “ se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV “.
L’art. 39 comma 1 del c. p. a., dispone che “per quanto non disciplinato nel presente codice, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali ”.
Fra tali disposizioni vale richiamare l’art. 103 comma 1 del codice di procedura civile, per il quale “ più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche question i”, nel quale caso, poi, “ il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo ”.
3.Costituisce orientamento consolidato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1775; Id., sez. II, 27 settembre 2022, n. 8338; Id., sez. III, n. 8488/2021; sez. IV, n. 2341/2021; Id., sez. IV, n. 6520/ 2020 cfr. anche Ad. Plen. n. 5/2015) quello per cui:
- nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano - congiuntamente - i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (di tal che si tratti di domande giudiziali identiche nell'oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti;
- grava sui coricorrenti la prova (ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio liminare sulla causa petendi della domanda ai fini dell'accertamento di una condizione dell'azione) della puntuale identità non solo di petitum , ma anche di causa petendi : cioè di oggetto e motivi del ricorso, oltreché dell'assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale.
Nella specie l'identità delle situazioni sostanziali fatte valere dai ricorrenti si correla alla comune lesione che gli stessi assumono di aver subito nelle facoltà partecipative di cui sono titolari, restando sullo sfondo la diversità delle situazioni di fatto in cui si trovano, insuscettibile in quanto tale di palesare profili di conflittualità tra i rispettivi interessi, quale elemento eventualmente ostativo alla proposizione da parte loro del ricorso collettivo in esame (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2017 n. 2700; Id., sez. IV, 11 giugno 2015 n. 2873).
Nella specie sono identici il petitum e la causa petendi essendo diverse solo le singole preferenze per la scuola di specializzazione.
Tuttavia, gli effetti successivi alla pronuncia sono solo una questione personale del ricorrente in quanto modalità di gestione del proprio interesse.
L’identico motivo di ricorso diretto all’esclusione di alcuni candidati dalla graduatoria non è tale da rendere inammissibile il ricorso solo perché dal loro accoglimento potrebbe derivare un effetto conformativo del potere amministrativo non ugualmente favorevole per le parti ricorrenti trattandosi di un fatto di per sé indifferente ai fini dello svolgimento del giudizio collettivo; spetta alle parti private darsi carico di questa eventualità prima di imboccare la strada del ricorso collettivo anziché quella dei ricorsi individuali separati.
Del resto, la giurisprudenza ha più volte avuto modo di chiarire come la proponibilità del giudizio collettivo è soggetta al rispetto, non solo, e non tanto, del requisito negativo dell'assenza di un conflitto di interessi, anche di tipo potenziale, tra le parti, ma soprattutto, del requisito positivo dell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sezione Terza, sent. n. 2025/2023).
4.All’esito dell’accoglimento del motivo di appello devono essere esaminate le censure formulate nel ricorso introduttivo e non esaminate dal primo Giudice.
Il Collegio non ritiene sussistere, infatti, i presupposti per l’applicazione del principio di diritto recentemente affermato dall’Adunanza plenaria n. 16/2024 in base al quale “ l'art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell'escludere la legittimazione o l'interesse del ricorrente ”, non ravvisandosi un errore palese della sentenza appellata.
6.Con i motivi del ricorso introduttivo i ricorrenti deducono: Violazione e/o falsa applicazione art. 4 DD n. 645 del 15-05-2023; Violazione e/o falsa applicazione art. 75 DPR 445/2000; Violazione art. 97 Costituzione; Violazione e/o falsa applicazione art. 36 del d.lgs. n. 368/1999 di recepimento della Direttiva 93/16/CEE; Violazione e/o falsa applicazione art. 19, comma 5, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76; Violazione e/o falsa applicazione Decreto del MIUR n. 130 del 10 agosto 2017; Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifeste; disparità di trattamento; manifesta ingiustizia. Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 1, 2, 3, 10, 10, 11, 33, 34, 35 e 117 della Costituzione.
Lamentano l’illegittimità del provvedimento con cui il MUR in data 28 ottobre 2023 a fronte delle accertate mendaci dichiarazioni dei controinteressati non aveva irrogato la sanzione dell’“esclusione” espressamente prevista nel bando, ma si era limitato a decurtare al candidato il maggior punteggio ottenuto tramite dichiarazioni mendaci.
Solo la rettifica della graduatoria tramite l’esclusione dei candidati che avevano dichiarato il falso varrebbe a ripristinare la correttezza della graduatoria mentre limitare il provvedimento correttivo alla mera esclusione senza provvedere alla successiva rideterminazione delle scelte sarebbe contrario ai principi di imparzialità e buon andamento che sottendono costituzionalmente alla gestione della cosa pubblica, nonché al principio meritocratico che deve informare ogni procedura concorsuale pubblica ex art. 97 Cost.
Le censure non sono fondate.
I controinteressati avevano chiesto e ottenuto in graduatoria il riconoscimento dei punteggi ex art. 7 comma 2 del Decreto Direttoriale n. 645 del 15 maggio 2023 del Ministero dell’Università e della Ricerca pur non avendone diritto in quanto già titolari di formazione specialistica o diploma MMG.
L’art. 19, comma 5, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 prevede che “Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell’Università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130 [concorso di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria], i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto [punteggio per titoli] non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, né ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”.
Il Decreto Direttoriale n. 645 del 15 maggio 2023 del Ministero dell’Università e della Ricerca, recante l’indizione, per l'anno accademico 2022/2023, del concorso per titoli ed esami di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ha recepito detta previsione.
Nella specie non è ravvisabile un falso in quanto i controinteressati erano effettivamente in possesso dei titoli dichiarati, sebbene questi non potessero comportare una attribuzione di maggiore punteggio.
In ogni caso, la Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito il principio di diritto secondo cui il determinarsi di falsi documentali (d.p.r. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d) o dichiarazioni non veritiere (d.p.r. 445 del 2000, art. 75) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali falsità comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. (Cass. n. 18699/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020 pronunciata in fattispecie nella quale, a seguito della falsa dichiarazione, era stato ottenuto l'inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA), sottolineando che con le richiamate pronunce si è evidenziato che il d.p.r. 445 del 2000, art. 75, nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la non veridicità del contenuto comporta la decadenza del dichiarante dai benefici, eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio (cfr. Cassazione civile, Sez. Lav., 19 ottobre 2020, n. 22673).
È quindi, necessario che l'interessato abbia conseguito l'utilità sostanziale proprio per effetto della falsa dichiarazione resa, essendosi altrimenti in presenza del c.d. falso innocuo.
Nella specie, dunque, l’amministrazione correttamente si è limitata a decurtare il punteggio erroneamente attribuito.
Conclusivamente, previa riforma della sentenza appellata sulla ammissibilità del ricorso, lo stesso deve essere respinto.
In considerazione delle ragioni della decisione sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara ammissibile il ricorso introduttivo e lo respinge nel merito.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 e del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO