Articolo 24 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 23Articolo 25
Versione
4 maggio 1973
Art. 24.
Sequestro, pignoramento ed opposizione

Gli oggetti e le somme affidate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, ne' a pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'autorita' giudiziaria.
Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche ai telegrammi, messaggi e simili.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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