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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2367/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente
AG TO, RE
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3873/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190071057150501 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19243/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate-SI, la cartella di pagamento n. 07120190071057150501 notificata in data 5 dicembre 2024 per ritenute IRPEF e addizionali all'IRPEF anno 2015, oltre sanzioni ed interessi.
Dopo aver premesso che di essere stata socia della società “Società_1 s.n.c. DI Società_1” (già
“Società_1 snc”), dalla quale recedeva in data 11 ottobre 2021, a sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti MOTIVI: 1) Eccezione di nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione degli articoli 6 e 7 della Legge n. 212/2000 da imputarsi all'Agenzia delle Entrate di Napoli ed alla A.d.E.R.;
2) Eccezione di nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione dell'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'articolo 24 della Costituzione da imputarsi all'Agenzia delle Entrate di Napoli ed alla Associazione_1 ; 3) Eccezione di nullità della cartella di pagamento per omessa/inesistente iscrizione a ruolo dell' odierno opponente – incompetenza/carenza di potere dell' A.d.E.R. nell'individuazione del debitore;
4) Eccezione di nullità della cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione da imputarsi all'Agenzia delle
Entrate ed al Concessionario della riscossione;
5) Eccezione di nullità della cartella di pagamento per palese violazione del beneficium excussionis ex articoli 2304 e 2291 del codice civile da imputarsi alla Agenzia delle Entrate e a A.d.E.R..
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia compiacersi accogliere il presente ricorso ed annullare l'atto impugnato, ovvero, in via gradata, ridurre il valore della pretesa erariale. Con istanza di discussione in P.U. ai sensi dell'articolo 33 D.LGS n. 546.92 .
Con riserva di integrare e documentare. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidare a favore dei difensori che dichiarano di essere antistatari».
Si è costituita la DP Napoli 1, la quale deduce la definitività nel merito della pretesa, la notificazione in data 09/05/2019 della cartella alla società Società_1 Snc, l'esperimento di tentativi di espropriazione mobiliare ed immobiliare nei confronti della società, l'interruzione dei termini di prescrizione della pretesa conseguita alla notificazione nel 2019 della cartella alla società, la circostanza che la cartella de qua rappresenta la prosecuzione dell'azione di riscossione iniziata con la notifica della cartella di pagamento alla società
Società_1 Snc e quindi non vi è decadenza, l'inapplicabilità del beneficium excussionis, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «piaccia a Codesta Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento delle presenti deduzioni, confermare la legittimità della iscrizione operata, e rigettare il ricorso di parte con condanna della ricorrente alle spese del giudizio».
Con memoria illustrativa e produzione di numerosi precedenti giurisprudenziali, la ricorrente insiste nelle rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere disatteso.
Emerge dagli atti del fascicolo che la pretesa è divenuta definitiva nei confronti della società; essa concerne una annualità nella quale la odierna ricorrente era socia della s.n.c. e, in quanto tale, illimitatamente responsabile per i debiti societari.
La socia risulta fuoriuscita dalla compagine sociale in data 20/10/2021, successivamente, dunque, alla notifica della cartella di pagamento di cui è causa alla società, avvenuta in data 9.5.2019; ne discende l'inapplicabilità del principio di diritto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 1281 del 22/01/2020 in base al quale, non avendo il socio il potere di consultare i documenti relativi alla stessa, a norma dell'art. 2261 c.
c., si determinerebbe un'inaccettabile compressione del suo diritto di difesa.
Invero, la ricorrente aveva la possibilità di conoscere la pretesa e di consultare i documenti sociali, in quanto all'epoca della notifica della cartella alla società era socia della stessa. L'onere di motivazione era dunque stato correttamente assolto nei confront della società, senza alcun ulteriore onere nei confronti del socio illimitatamente responsabile.
Né è fondato il motivo inerente il beneficium excussionis e ciò per due ordini di motivi: il primo è che la notifica della cartella non costituisce un atto espropriativo, ma svolge la funzione del precetto in sede civilistica;
il secondo è che, nella fattispecie, il patrimonio societario risulta invero essere stato preventivamente escusso, senza completa soddisfazione del creditore;
il prosieguo dell'attività riscossiva nei confronti della socia appare dunque pienamente legittimo.
Stante la funzione svolta dalla cartella, che costituisce il mero primo atto della procedura espropriativa, è poi evidente che non sussiste alcuna violazione dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atteso che tale termine andava osservato, e risulta esserlo stato, nei confronti del debitore principale;
la stessa condizione legale del beneficium invocata dal ricorrente, poi, sembra escludere l'assoggettamento della cartella notificata ai fini della responsabilità solidale ai termini ordinari di decadenza;
dovendo attendere gli esiti dell'escussione preventiva della società, è evidente che la pretesa non potrà che essere azionata, nei confronti dei soci, dopo la conclusione, totalmente o parzialmente infruttuosa, della stessa. Lo svolgimento dell'attività espropriativa nei confronti della società, in ultimo, ancora nel 2024, ha impedito qualsiasi prescrizione del diritto.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. La circostanza che la ricorrente, essendo successivamente fuoriuscita dalla società, avrebbe potuto non avere piena cognizione dell'esito della riscossione iniziata quando ella era ancora socia, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente
AG TO, RE
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3873/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190071057150501 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19243/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate-SI, la cartella di pagamento n. 07120190071057150501 notificata in data 5 dicembre 2024 per ritenute IRPEF e addizionali all'IRPEF anno 2015, oltre sanzioni ed interessi.
Dopo aver premesso che di essere stata socia della società “Società_1 s.n.c. DI Società_1” (già
“Società_1 snc”), dalla quale recedeva in data 11 ottobre 2021, a sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti MOTIVI: 1) Eccezione di nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione degli articoli 6 e 7 della Legge n. 212/2000 da imputarsi all'Agenzia delle Entrate di Napoli ed alla A.d.E.R.;
2) Eccezione di nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione dell'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'articolo 24 della Costituzione da imputarsi all'Agenzia delle Entrate di Napoli ed alla Associazione_1 ; 3) Eccezione di nullità della cartella di pagamento per omessa/inesistente iscrizione a ruolo dell' odierno opponente – incompetenza/carenza di potere dell' A.d.E.R. nell'individuazione del debitore;
4) Eccezione di nullità della cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione da imputarsi all'Agenzia delle
Entrate ed al Concessionario della riscossione;
5) Eccezione di nullità della cartella di pagamento per palese violazione del beneficium excussionis ex articoli 2304 e 2291 del codice civile da imputarsi alla Agenzia delle Entrate e a A.d.E.R..
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia compiacersi accogliere il presente ricorso ed annullare l'atto impugnato, ovvero, in via gradata, ridurre il valore della pretesa erariale. Con istanza di discussione in P.U. ai sensi dell'articolo 33 D.LGS n. 546.92 .
Con riserva di integrare e documentare. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidare a favore dei difensori che dichiarano di essere antistatari».
Si è costituita la DP Napoli 1, la quale deduce la definitività nel merito della pretesa, la notificazione in data 09/05/2019 della cartella alla società Società_1 Snc, l'esperimento di tentativi di espropriazione mobiliare ed immobiliare nei confronti della società, l'interruzione dei termini di prescrizione della pretesa conseguita alla notificazione nel 2019 della cartella alla società, la circostanza che la cartella de qua rappresenta la prosecuzione dell'azione di riscossione iniziata con la notifica della cartella di pagamento alla società
Società_1 Snc e quindi non vi è decadenza, l'inapplicabilità del beneficium excussionis, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «piaccia a Codesta Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento delle presenti deduzioni, confermare la legittimità della iscrizione operata, e rigettare il ricorso di parte con condanna della ricorrente alle spese del giudizio».
Con memoria illustrativa e produzione di numerosi precedenti giurisprudenziali, la ricorrente insiste nelle rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere disatteso.
Emerge dagli atti del fascicolo che la pretesa è divenuta definitiva nei confronti della società; essa concerne una annualità nella quale la odierna ricorrente era socia della s.n.c. e, in quanto tale, illimitatamente responsabile per i debiti societari.
La socia risulta fuoriuscita dalla compagine sociale in data 20/10/2021, successivamente, dunque, alla notifica della cartella di pagamento di cui è causa alla società, avvenuta in data 9.5.2019; ne discende l'inapplicabilità del principio di diritto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 1281 del 22/01/2020 in base al quale, non avendo il socio il potere di consultare i documenti relativi alla stessa, a norma dell'art. 2261 c.
c., si determinerebbe un'inaccettabile compressione del suo diritto di difesa.
Invero, la ricorrente aveva la possibilità di conoscere la pretesa e di consultare i documenti sociali, in quanto all'epoca della notifica della cartella alla società era socia della stessa. L'onere di motivazione era dunque stato correttamente assolto nei confront della società, senza alcun ulteriore onere nei confronti del socio illimitatamente responsabile.
Né è fondato il motivo inerente il beneficium excussionis e ciò per due ordini di motivi: il primo è che la notifica della cartella non costituisce un atto espropriativo, ma svolge la funzione del precetto in sede civilistica;
il secondo è che, nella fattispecie, il patrimonio societario risulta invero essere stato preventivamente escusso, senza completa soddisfazione del creditore;
il prosieguo dell'attività riscossiva nei confronti della socia appare dunque pienamente legittimo.
Stante la funzione svolta dalla cartella, che costituisce il mero primo atto della procedura espropriativa, è poi evidente che non sussiste alcuna violazione dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atteso che tale termine andava osservato, e risulta esserlo stato, nei confronti del debitore principale;
la stessa condizione legale del beneficium invocata dal ricorrente, poi, sembra escludere l'assoggettamento della cartella notificata ai fini della responsabilità solidale ai termini ordinari di decadenza;
dovendo attendere gli esiti dell'escussione preventiva della società, è evidente che la pretesa non potrà che essere azionata, nei confronti dei soci, dopo la conclusione, totalmente o parzialmente infruttuosa, della stessa. Lo svolgimento dell'attività espropriativa nei confronti della società, in ultimo, ancora nel 2024, ha impedito qualsiasi prescrizione del diritto.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. La circostanza che la ricorrente, essendo successivamente fuoriuscita dalla società, avrebbe potuto non avere piena cognizione dell'esito della riscossione iniziata quando ella era ancora socia, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso compensa le spese.