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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/07/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai IG.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 1° aprile 2025, iscritta al n. 818 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, C.F._1
[...]
[...]
, nato ad [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via della Ferrovia n. 40, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Virginia Natali che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 23 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 26 luglio 2003 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Orvieto (TR), parte II, serie
A , n. 58); che dalla loro unione sono nati i figli , ad Orvieto l'8 Persona_1
settembre 2004, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Persona_2
, ad Orvieto il 23 ottobre 2010, minorenne;
che la prosecuzione della convi-
[...]
venza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto, fermi re- stando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnare alla IG.ra , esclusiva proprietaria, la casa familiare sita Parte_1
in Grotte di Castro in Via Mortaro n° 58 unitamente agli arredi e pertinenze.
3. Il figlio minore, di anni 15, rimarrà affidato ad entrambi i genitori, i Per_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal ge- nitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare sempre per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali dei genitori Per_3
[...
, rimarrà residente presso la casa familiare in Grotte di Castro in Via Mortaro 58
e sarà collocato presso la madre con facoltà per il padre di permanere con lo stesso quando lo desidera. Vista l'età del ragazzo, di 15 anni, si lasciano liberi i coniugi di concordare con lo stesso i giorni di permanenza con l'uno o con l'altro genitore anche relativi ai periodi delle vacanze estive, natalizie e pasquali. Ciò soprattutto pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
perché ad oggi non si sono verificati mai problemi nonostante il papà non risieda più con la famiglia da oltre quattro anni.
4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun geni- tore nella misura del 50%. Il Papà verserà alla mamma la somma di €. 400,00 come contributo per il mantenimento d . Per_2
Le parti ricorrenti sono a conoscenza del fatto che le spese per rette scolastiche per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche coperte dal S.S.N.
e quelle dentistiche urgenti e necessarie non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
mentre le spese per l'iscrizione all'università, per visite speciali- stiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
5. I coniugi entrambi economicamente indipendenti provvederanno ciascuno al proprio sostentamento economico.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passa- porti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Orvieto
(TR) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai IG.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 1° aprile 2025, iscritta al n. 818 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, C.F._1
[...]
[...]
, nato ad [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via della Ferrovia n. 40, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Virginia Natali che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 23 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 26 luglio 2003 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Orvieto (TR), parte II, serie
A , n. 58); che dalla loro unione sono nati i figli , ad Orvieto l'8 Persona_1
settembre 2004, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Persona_2
, ad Orvieto il 23 ottobre 2010, minorenne;
che la prosecuzione della convi-
[...]
venza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto, fermi re- stando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnare alla IG.ra , esclusiva proprietaria, la casa familiare sita Parte_1
in Grotte di Castro in Via Mortaro n° 58 unitamente agli arredi e pertinenze.
3. Il figlio minore, di anni 15, rimarrà affidato ad entrambi i genitori, i Per_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal ge- nitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare sempre per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali dei genitori Per_3
[...
, rimarrà residente presso la casa familiare in Grotte di Castro in Via Mortaro 58
e sarà collocato presso la madre con facoltà per il padre di permanere con lo stesso quando lo desidera. Vista l'età del ragazzo, di 15 anni, si lasciano liberi i coniugi di concordare con lo stesso i giorni di permanenza con l'uno o con l'altro genitore anche relativi ai periodi delle vacanze estive, natalizie e pasquali. Ciò soprattutto pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
perché ad oggi non si sono verificati mai problemi nonostante il papà non risieda più con la famiglia da oltre quattro anni.
4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun geni- tore nella misura del 50%. Il Papà verserà alla mamma la somma di €. 400,00 come contributo per il mantenimento d . Per_2
Le parti ricorrenti sono a conoscenza del fatto che le spese per rette scolastiche per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche coperte dal S.S.N.
e quelle dentistiche urgenti e necessarie non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
mentre le spese per l'iscrizione all'università, per visite speciali- stiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
5. I coniugi entrambi economicamente indipendenti provvederanno ciascuno al proprio sostentamento economico.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passa- porti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Orvieto
(TR) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4