Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 25.3.2025
R.G.N. 3142/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3142/2019 R.G., vertente
T R A
in persona del titolare (C.F. - P. Parte_1 Parte_1 C.F._1
IVA ), rapp.ta e difesa dall'avv. Cosimo Lepore ( ), presso il cui P.IVA_1 C.F._2 studio in Benevento alla via Meomartini n. 30 è elettivamente domiciliata - Email_1
APPELLANTE
1
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APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 783/2019 del 06/05/2019 del Tribunale di Benevento, notificata a mezzo pec in data 29 maggio 2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 768/14 il Tribunale di Benevento, in accoglimento del ricorso proposto dalla
, ingiungeva a Parte_2 Controparte_1
, il pagamento dell'importo di euro 7.601,00, oltre interessi e spese della
[...] procedura, preteso a saldo dei lavori di ristrutturazione effettuati dalla società ricorrente presso il locale condotto in locazione dall'ingiunta, sito in Benevento alla Via Gramsci n. 2/4, giusta fattura n. 11/2013 del 30.11.2013, rimasta impagata.
Con atto di citazione notificato il 27.6.2014, l'ingiunta proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto opposto per incertezza del credito.
Deduceva l'avvenuto pagamento delle opere commissionate, allegando due bonifici bancari effettuati in favore dell'opposta società, datati rispettivamente 11.7.2013 (per euro 3.300,00) e 21.8.2013 (per euro
2.970,00).
Contestava il quantum rivendicato dalla ditta eccependo vizi e i difetti delle opere eseguite e l'inapplicabilità degli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/02.
Aggiungeva di non aver mai ricevuto la fattura n. 11/2013, rilevando, sul punto, che “tale circostanza è suffragata dal fatto, che giammai ci sia stato un sollecito verbale o formale, una messa in mora, che controparte potrà addurre a sostegno delle sue ragioni” (pag. 2 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Radicatasi la lite, si costituiva l'opposta, contestando integralmente l'avversa opposizione e chiedendo, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del citato decreto ingiuntivo.
2 Richiamava il documento di inizio dei lavori, sottoscritto dall'opponente, in cui veniva indicato il preventivato importo delle opere in euro 21.000,00; deduceva di aver consegnato la fattura azionata brevi manu.
La causa era istruita con prova testimoniale ed interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il primo giudice riteneva non provato lo svolgimento delle opere, rilevando che “Nessuno dei testi ai quali era stato richiesto del computo metrico ha confermato di averlo mai visto in precedenza” e che “mentre una parte dei lavori risulterebbe provata dalle testimonianze raccolte, gli stessi testimoni non sanno dire su tutti i lavori, ad eccezione forse del solo Sig. gli altri testi descrivono lavori affatto differenti, poi concordati in modo diverso Persona_1
o svolti solo in parte”.
Peraltro, il computo metrico versato in atti, tempestivamente contestato, recava una quantificazione delle opere eseguite diversa dal quantum richiesto dalla società opposta.
Parte opposta non aveva fornito né una contabilità specifica, né uno stato di avanzamento dei lavori, né un contratto dal quale evincere il dovuto.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 24.6.2019, ha proposto tempestivo appello la società deducendone l'erroneità per errata valutazione delle prove e chiedendone la riforma nel Parte_2 senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatasi la lite, con comparsa del 9.10.2019 (per l'udienza di citazione del 31.10.2019, differita d'ufficio all'8.11.2019) si è costituita in giudizio la società appellata, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Negata la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.02.2025, svoltasi a trattazione scritta, è stata rimessa dinanzi al
Collegio per l'odierna udienza del 25.03.2025 per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo
3 l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito, si osserva quanto segue.
Con il primo ed univo motivo di gravame l'appellante deduce l'inesatta valutazione del materiale istruttorio, lamentando l'erroneità della pronuncia di prime cure nella parte in cui il Tribunale, accogliendo l'opposizione al decreto ingiuntivo, ha ritenuto non provata l'esecuzione delle opere poste a fondamento della pretesa azionata.
Assume che, contrariamente al ragionamento esposto in sentenza, le dichiarazioni rese dai testi escussi avrebbero confermato l'esecuzione dei lavori così come descritti nel computo metrico e fatturati.
La doglianza è infondata.
Va condivisa la valutazione del Tribunale che ha evidenziato come le dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado siano generiche e non circostanziate.
Ed invero, ha confermato sommariamente l'esecuzione dei lavori - peraltro mai Persona_2 negata dalla committente, che ha contestato, invece, il quantum fatturato a saldo - senza offrire alcun elemento utile per la relativa quantificazione.
Per giunta, è la stessa he, nei propri scritti difensivi, riporta la generica dichiarazione resa Parte_2 in sede di istruttoria dal suddetto testimone, allorquando asserisce: “non so dettagliare specificatamente i lavori eseguiti” (pag. 8 atto di appello).
Analogamente, il teste ha confermato solo parzialmente l'esecuzione delle Testimone_1 opere così come descritte dalla deducendo la realizzazione solo dei lavori esterni, senza Parte_2 tuttavia descriverli o quantificarli;
sul punto, ancora una volta, è la stessa appellante che ne trascrive la dichiarazione: “posso dire che sono stati realizzati i lavori esterni, nulla so sui lavori interni. Sono stato chiamato dalla
per eseguire i lavori esterni in via Pacevecchia” (pag. 9 atto di appello). Pt_1
4 Altresì, all'udienza del 13.1.2016, il testimone ha confermato la realizzazione solo Testimone_2 parziale delle opere, escludendo i lavori di rimozione degli infissi e di pavimentazione esterna, che pure rientravano nel preventivo (cfr. preventivo in atti).
Solo il teste ha confermato integralmente le opere dedotte dall'appellante Persona_1 Parte_2 mentre il direttore dei lavori, ing. pur riconoscendo i lavori descritti nel capo c) della Parte_3 memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c. articolata dalla citata società, ha precisato che: “in parte la pavimentazione era stata incollata sulla precedente ed, in parte, era stata rimossa interamente ed installata ex novo, e che sugli intonaci esterni del balcone era stata eseguita solo una rasatura” (pag. 9 atto di appello).
In conclusione, nessuno dei testi ha saputo indicare con precisione l'entità dei lavori complessivamente eseguiti dall'appellante, legittimanti la pretesa a saldo azionata in monitorio, avuto riguardo agli importi già corrisposti dalla committenza.
Alla luce del suesposto quadro probatorio, connotato da incertezza, la sentenza di prime cure non pare censurabile laddove ha evidenziato come, dalla prova testimoniale resa, emerga una conferma solo parziale delle opere fatturate, e comunque contraddittoria, avendo i testi descritto lavori affatto differenti, poi concordati in modo diverso o svolti solo in parte (pag. 3 sentenza di primo grado).
Come correttamente rilevato dal Tribunale, non soccorre ai fini della corretta quantificazione delle opere il computo metrico versato in atti dall'impresa, non sottoscritto e tempestivamente contestato da controparte, del quale finanche il direttore dei lavori sostiene di non avere contezza, avendo, a tal proposito, dichiarato “non riconosco il computo metrico che viene esibito, che non ho mai visto prima” (cfr. verbale udienza del 26.10.2016).
Anche volendo prescindere dalle evidenziate incongruenze della prova orale, il credito non risulta nemmeno documentalmente provato: oltre al computo metrico non sottoscritto, l'appellante ha prodotto, a suffragio della richiesta di pagamento, unicamente la fattura commerciale corredata dall'estratto delle scritture contabili, fattura che, come è noto, è di per sé sufficiente a fondare l'azione monitoria ma non a dimostrare la fondatezza della pretesa nel giudizio di cognizione conseguente all'opposizione, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale.
In caso di contestazione la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al massimo, rappresentare un mero indizio. Contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali, dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (cfr. Cass. Civ. n. 8126/2004, Cass. Civ. n. 13651/2006;
Cass. Civ., Sez. II, 14luglio 2008, n. 19310).
5 Analogamente è a dirsi in ordine alla validità dell'estratto delle scritture contabili, che, pur se regolarmente tenute, non hanno valore probatorio a favore dell'imprenditore che le ha redatte.
Ne consegue che le fatture commerciali e le scritture contabili non certificano l'obbligazione pecuniaria,
e incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito.
Nel caso che ci occupa, la stessa fattura contiene indicazioni generiche. Essa reca la descrizione “… saldo conto dei lavori, compreso di materiali, effettuati presso il vostro locale commerciale da adibire a ristorazione sito alla via A. Gramsci n. 24 saldo € 6.910,00”, senza tuttavia indicare le prestazioni effettivamente svolte ed ulteriori rispetto a quelle già saldate, non permettendone la quantificazione.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al
D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, nei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore della parte appellata, liquidandole in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Anna Rita Pennino;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante, per il pagamento di un ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
6 Così deciso il 25.3.2025
Il Consigliere est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI
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Il Presidente
dott. Eugenio FORGILLO