Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 6 maggio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9230/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Marisa La Mela, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
con sede in Via Ciro il Grande, Controparte_1
21 00144 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente Per_1
domiciliato in Piazza della Repubblica, 26, 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-resistente-
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
-convenuto contumace-
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito - avvisi di addebito – prescrizione successiva.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 6 maggio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2024, il ricorrente in epigrafe indicato, ha adito il codesto
Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Previa sospensione della riscossione, possibilmente con decreto emesso inaudita altera parte, annullare gli
1
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente dichiarava di voler impugnare gli avvisi di addebito nn. 593 2024 00023850 91 000 (relativo al periodo intercorrente dal 01/2011 al 12/2011) e
593 2024 00013172 15 000 (relativo al periodo dal 01/2012 al 12/2012) emessi dall' - in forza CP_1
della revoca della disoccupazione agricola, oltreché degli assegni al nucleo familiare a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura – ritenendoli illegittimi, non adeguatamente motivati e, pertanto, meritevoli di annullamento.
Precisava di aver ricevuto in data 12.09.2024 il primo titolo esecutivo, nonché in data 26.07.2024 il secondo avviso di addebito, mediante i quali l' intimava rispettivamente il pagamento di € CP_1
7.467,53 e € 7.605,97, avendo rilevato il versamento di somme indebite a carico della “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” e della “Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali”.
Invero, lamentava l'omessa notifica di atti regolarmente notificati antecedenti agli avvisi di addebito de quo – quali avvisi bonari o atti presupposti – puntualizzando che i titoli esecutivi dovessero indicare, a pena di nullità, i provvedimenti presupposti volti all'iscrizione a ruolo, nonché la data di avvenuta notifica degli stessi al contribuente.
Sosteneva che, una volta accertata giudizialmente l'omessa o irregolare notifica di questi ultimi, il procedimento esattoriale sarebbe risultato viziato “ab initio”, con conseguente perdita da parte dell' del titolo legittimante la riscossione oggetto di causa. CP_1
Eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, lett. b) L. n. 335/1995 - riferendosi le somme intimate alle annualità 2011 e 2012 - in assenza di intervento tempestivo da parte dell'Ente impositore.
Sollevava, infine, l'eccezione di prescrizione successiva alle eventuali notifiche degli atti.
1.2. Con memoria di costituzione depositata in data 05.11.2024, si costituiva in giudizio l'
[...]
eccependo – in via pregiudiziale – l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione per il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito ex art. 24 D.L. n. 46/1999, soprattutto in merito all'avviso di addebito n. 593 2024 00013172 15 000 notificato in data 26.07.2024, sì come ammesso dalla parte ricorrente stessa.
Nel merito, osservava che gli indebiti oggetto d'esame derivavano dalla cancellazione di giornate agricole avvenuta nel 2017, avverso le cui relative comunicazioni non era stata avanzata alcuna opposizione.
2 Ebbene, richiamava la sentenza n. 5942/2001 in cui la Corte di Cassazione sul tema statuiva: “Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica
o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe […]”.
Ed ancora, faceva riferimento ad ulteriori pronunce da parte della Suprema Corte, secondo cui: “Nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375/93 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di decadenza di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso. Tale definizione coincide, oltre che con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, anche con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass., sentenza n. 813 del 16.01.2007; Cass., sentenza n. 2374 del 05.02.2007; Cass., sentenza n. 2375 del 05.02.2007).
Precisava che, nel caso a mano, il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura e di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2011 e 2012 era stato comunicato mediante raccomandata in data 09.03.2017.
Asseriva, altresì, che l'iscrizione negli elenchi nominativi era presupposto imprescindibile ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola e che nella fattispecie in esame non era possibile riconoscere il diritto alla prestazione de quo per assoluta assenza del suddetto requisito in relazione al quale era maturata la decadenza dall'azione giudiziaria per decorso del termine di 120 giorni ex art. 22, D.L. n. 7/70, conv. in legge n. 83/70.
Richiedeva, inoltre, il rigetto della domanda in quanto non era stata fornita alcuna prova circa la sussistenza degli elementi indefettibili del rapporto di lavoro avente natura subordinata - subordinazione da intendersi come vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o
3 datoriali) – violando in tal modo l'art. 2697 c.c. secondo cui “chi vuol fare valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e tenuto altresì conto del fatto che – in materia di indebito previdenziale – colui che chiedeva l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, aveva l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza permetteva di qualificare come adempimento quanto corrispostogli.
Da ultimo deduceva, a sostegno della propria pretesa, che parte ricorrente non aveva contestato il fatto di aver ricevuto le prestazioni oggetto di ripetizione mediante gli avvisi di addebito, limitandosi invece ad eccepire la prescrizione mai maturata.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “1) accertata l'ammissibilità della domanda rigettarla perché infondata nel merito;
2) In subordine dichiarare dovute le somme che saranno accertate in corso di causa con conseguente condanna al pagamento delle stesse in favore dell CP_1
3) condannare il ricorrente a spese, diritti e onorari di lite”.
1.3. Di contro, non si costituiva l' , nonostante la rituale notifica del Controparte_2
ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza.
1.4. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Invitata parte ricorrente a provare l'avvenuta notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza anche ad;
rigettata in via preliminare l'istanza di CP_4 sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito oggetto di causa;
sostituita l'udienza di discussione del 6 maggio 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate dal procuratore di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia dell' , la quale, Controparte_2
sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
2.1. Va, inoltre, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'
[...]
per decorso del termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. Controparte_3
n. 7/1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 83/1970, non essendo oggetto di causa alcun provvedimento definitivo di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura e di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli.
2.2. Ciò posto, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito evidenziate.
4 In primis, si rileva l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2024
00013172 15 000 – mediante il quale l'Istituto previdenziale ha avvisato parte ricorrente di aver rilevato, in merito al periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2012 e quello di dicembre 2012, il pagamento di somme indebite a carico della “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” e “Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali”, per un importo pari a € 7.605,97 – notificato in data 26.07.2024, sì come indicato in ricorso (cfr. pag. 2 del ricorso depositato il 03.10.2024), data la proposizione tardiva dell'opposizione avvenuta solo in data
03.10.2024 e, dunque, oltre il termine previsto dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/99 (“[...] il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”).
Con riguardo a tale avviso, parte ricorrente può formulare unicamente eccezioni concernenti fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo, stante l'inammissibilità di ogni eccezione afferente il periodo pregresso per omessa tempestiva impugnazione dell'avviso.
In ogni caso, la suddetta prescrizione successiva non risulta maturata afferendo la causa a ripetizione di indebito e soggiacendo all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (“Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”), sì come statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28436 del 05.11.2019: “Poiché per l'ipotesi della ripetizione di indebito non è prevista alcuna regola di prescrizione breve, va da sé
l'applicazione ad essa della misura decennale” (per il principio, in diverse ipotesi, v. Cass.
15.02.2018, n. 3706; Cass., S.U., 02.12.2010, n. 24418; Cass. 19.06.2008, n. 16612).
Sul tema, la sentenza n. 25270 del 09.12.2013 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha statuito: “La qualificazione di un'azione come di ripetizione di indebito, anche ai fini dell'applicabilità del conseguente regime di prescrizione decennale, presuppone sempre una prestazione positiva (un “facere” o un dare) in precedenza indebitamente eseguita dal “solvens” che agisce ex art. 2033 c.c.”.
L'azione di ripetizione di indebito “per la restituzione di somme corrisposte periodicamente è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948,
n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano
a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita “ex ante” e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali”
(Cass., Sez. Lav., sentenza n. 28436 del 05.11.2019).
5 2.3. Quanto all'avviso di addebito n. 593 2024 00023850 91 000 – vertente anch'esso sulla corresponsione di somme indebite relative al periodo compreso tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di dicembre 2011, a carico della “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” e
“Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali”, per un importo pari ad €
7.467,53 – se l'opposizione avverso l'atto notificato in data 12.09.2024, sì come prospettato dal ricorrente stesso, risulta tempestiva proposta in data 03.10.2024, dunque, entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/99, è comunque nel merito infondata.
Al riguardo, parte ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'omessa notifica di avvisi bonari o di atti presupposti antecedenti all'avviso di addebito oggetto di causa, nonché l'inesigibilità delle somme richieste eccependo la prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, L. 335/1995, oltreché quella successiva alla formazione e notifica dei titoli esecutivi.
Ora anche in tal caso - in disparte ogni considerazione in ordine alla dedotta mancanza di atti prodromici rispetto all'avviso in questione (in realtà non necessari e non inficianti l'avviso, comunque una eccezione di tal fatta dovendo qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in ogni caso tardiva ex art. 617 c.p.c.) – l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente risulta anche in tal caso infondata, per le ragioni già come sopra delineate.
Il decorso del termine, sempre decennale in ragione della causa petendi, è stato infatti interrotto dalla lettera del 08.02.2017 – notificata a mezzo raccomandata A.R. in data 09.03.2017 – tramite la quale l' informava parte ricorrente del fatto che, nel corso dell'anno 2011, erano stati CP_1 indebitamente corrisposti “trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”, oltreché “prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”, per un totale di € 6.519,96 (cfr. doc. “RC1 2011” e doc. “Ricevuta di ritorno RC1 2011”, allegati alla memoria costitutiva depositata in data 05.11.2024).
L'avviso di addebito qui opposto n. 593 2024 00023850 91000 è dunque stato notificato in data
12.09.2024 quando il termine di prescrizione decennale, calcolato a partire dal precedente atto interruttivo, non era ancora decorso.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato.
3. Stante l'esito della lite nei rapporti tra parte ricorrente e , le spese di giudizio gravano sulla CP_1 prima e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
n. 147/2022); nulla sulle spese in merito all' , data la contumacia Controparte_2 della stessa.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.863,50, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
nulla sulle spese con riguardo ad . CP_4
Catania, 7 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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