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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Avv. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6041/2019 R.G. promossa da:
nato/a a CATANIA (CT) il 25/09/1959, Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...], cf , rappresentati e difesic dall'AVV. Parte_2 C.F._2
MARTINEZ ANTONIO
contro cf nata a [...] [...] rappresentato e CP_1 C.F._3
difeso dall'AVV. SEMINATO SALVATORE
e nei confronti di ato a Catania il 18.06.1971 cf terzo chiamato in Controparte_2 C.F._4
causa non costituito in giudizio
Avente ad oggetto: Proprietà
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10/07/2024 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio e, Parte_1 Parte_2 CP_3
premesso di essere comproprietari per parti uguali indivise di quattro lotti di terreno edificabili, siti in Augusta, contrada Pietre Rosse, riportati al catasto terreni del comune di Augusta al foglio 24, particelle 310, 313, 315 e 318, hanno chiesto di essere dichiarati proprietari esclusivi del terreno sito in Augusta e individuato al catasto terreni del comune di Augusta al foglio 24, ex particella 809, oggi soppressa e inglobata nell'odierna particella 810, generata con la fusione tra la particella 809 e la ex particella
314, chiedendo, altresì, il rilascio del medesimo bene da parte della predetta convenuta con condanna della stessa al risarcimento dei danni.
A sostegno della propria domanda e hanno Parte_1 Parte_2
rappresentato che, in data 13.06.2011, con atto di compravendita, redatto a ministero del dott. Notaio in Giarre, repertorio 35968, raccolta n. 8163, avevano Persona_1
acquistato quattro lotti di terreno edificabili, siti in Augusta, contrada Pietre Rosse,
riportati al catasto terreni del comune di Augusta al foglio 24, particelle 310, 313, 315 e
318, dal proprietario - venditore che aveva Controparte_2 Controparte_2
acquisito tali terreni dalla giusto atto di compravendita datato 15.05.2009, CP_4
a rogito del notaio in Catania, repertorio 39359, raccolta 21374; che gli Persona_2
immobili compravenduti, già di proprietà della giusta atto di fusione, CP_5
repertorio 63897, con la redatto dal notaio in Controparte_6 Persona_3
pagina 2 di 12 Roma, in data 18.12.1980 e registrato a Roma il 07.01.1981 al n. 3468 serie 1/B, erano pervenuti alla a seguito di trasformazione della in CP_4 CP_5 CP_4
giusta verbale di Assemblea straordinaria del 13.02.2006 a cura del notaio in
[...] Per_2
Catania, repertorio 31381 raccolta 16184; che dovendo dar corso a delle trattative di vendita, gli attori avevano riscontrato che gli immobili di loro proprietà erano stati sottoposti a frazionamento a cura del geom. prot. n. 2011215576 del Parte_3
23.11.2011, a seguito del quale si era pervenuti alla soppressione della particella 313 ed alla creazione delle particelle 808 e 809; che a seguito del suddetto frazionamento, del quale non avevano mai dato alcun incarico a tecnici, la particella 808 risultava ancora intestata alle parti attrici, mentre la particella 809 risultava intestata a , CP_3
proprietaria della particella 314, già confinante con la particella 313; che, in data
2.12.2011, aveva presentato tipo mappale di aggiornamento n. 221563 CP_3
con il quale era stata richiesta la fusione della particella 809 con la particella 314 di sua proprietà, generando la particella 810 che risultava confinante con la particella 808 di proprietà degli attori;
che deteneva, senza alcun titolo, la fascia di terreno CP_3
(già particella 809) illecitamente frazionata dalla particella 313, di proprietà degli attori e accorpata alla particella 314, di proprietà dell'odierna convenuta.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto delle domande attoree in CP_3
quanto infondate in fatto e in diritto, rappresentando che con atto pubblico di compravendita a cura del notaio , in Lentini, rogato in data 19.04.2010, Persona_4
rep. n. 3596, racc. n. 2184, trascritto in data 28.04.2010, aveva acquistato da CP_2
pagina 3 di 12 il diritto di piena proprietà del tratto di terreno edificabile sito in Augusta, CP_2
contrada Pietre Rosse, della superficie catastale di mq. 1302 e reale di mq. 1445, facente parte del piano di lottizzazione denominato “Pietre Rosse”, censito al catasto terreni del
Comune di Augusta, al foglio 24, particella 314, il tutto come da elaborato planimetrico allegato all'atto di compravendita sotto la lettera “A”; che, in previsione della stipula dell'atto di compravendita, le parti, assistite da un tecnico, avevano picchettato il lotto e redatto una planimetria con la rappresentazione grafica e le misure reali del lotto;
che detta planimetria conteneva, altresì, l'esatta indicazione del sito ove sarebbe sorto il realizzando muro di confine con il lotto limitrofo distinto alla particella 313, che era rimasto in testa alla parte venditrice;
che la planimetria, controfirmata dalle parti, dal tecnico e dal notaio rogante, era stata allegata all'atto pubblico sotto la lettera “A” a titolo di negozio di accertamento dei confini;
che, al fine di conseguire il risultato dell'allineamento dei dati catastali con quelli reali, era nata la necessità, riconosciuta dalla stessa parte venditrice, di inserire nell'atto di vendita, nell'allegata planimetria sotto la lettera “A”, l'indicazione delle dimensioni e delle misure reali del lotto (mq.
1445, a fronte di una superficie catastale di mq. 1302), con l'espressa previsione della
“striscia di terreno di mq.143 da distaccarsi dalla particella 313 e annettersi alla
particella 314”; che nel 2011, tenendo conto della planimetria allegata all'atto di compravendita e vista l'inottemperanza del venditore a quanto ivi dichiarato, aveva staccato dalla particella 313 i metri quadri indicati nel rogito, attraverso la costituzione della particella 809, che annetteva alla particella 314; che si era proceduto, quindi, alla pagina 4 di 12 formazione della particella 810 di mq. 1.443, che rappresentava catastalmente il lotto acquistato;
che la particella 313, a sua volta, era stata acquisita dalla nuova particella
808; che in nessun documento presentato il tecnico incaricato aveva riferito di agire su incarico di altri;
che non aveva effettuato nessuno sconfinamento sul terreno di proprietà
degli attori;
che vi era carenza di interesse ad agire in capo agli attori in quanto,
nonostante il frazionamento della particella 809, la particella 808, ovvero la particella rimasta in proprietà agli attori dopo il frazionamento dalla ex particella 313, aveva una superficie superiore a quella catastale.
ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa del comune CP_3
venditore, a titolo di garanzia. Controparte_2
sebbene regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito e Controparte_2
pertanto deve essere dichiarato contumace.
Radicatosi il contraddittorio è stata esperita c.t.u. volta ad accertare l'esatta posizione del muro di confine tra i lotti e di quanto si discostava dalla legittima posizione, verificando inoltre la legittimità e il piano di lottizzazione delle particelle 313 e 314; indi la causa è
giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.07.2024 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Valutati i fatti e i documenti di causa il Tribunale ritiene che la domanda attorea di rivendicazione sia da rigettare per i motivi di seguito indicati.
pagina 5 di 12 Deve ritenersi che, con il presente giudizio, e abbiano Parte_1 Parte_2
promosso l'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c., avendo essi domandato una pronuncia di accertamento del proprio diritto dominicale esclusivo e, al contempo, una pronuncia di condanna della convenuta al rilascio del bene.
In tal senso depone inequivocabilmente il tenore della citazione introduttiva, nelle cui conclusioni si richiede di “accertare, dichiarare e statuire che gli attori hanno il pieno
diritto di proprietà, unico ed esclusivo nei confronti di chiunque altro, sul terreno sopra
indicato e individuato al N.C.T. del Comune di Augusta, foglio 24, ex particella 809,
oggi soppressa ed inglobata nell'odierna particella 810, generata con la fusione tra la
citata ex particella 809 e la ex particella 314” (vedasi pag. 4 della citazione).
Tanto premesso, la rivendicazione, contemplata dall'art. 948 c.c., è l'azione con la quale il proprietario fa valere il suo diritto di proprietà per recuperare la cosa da altri illegittimamente posseduta o detenuta.
La correlata domanda giudiziale, dunque, pur essendo in ultimo orientata alla condanna alla restituzione della res, presuppone che si accerti preliminarmente la sussistenza del diritto di proprietà in capo a colui che invoca la tutela giurisdizionale.
Secondo il prevalente orientamento espresso dalla dottrina, l'onere della prova della ricorrenza del diritto di proprietà grava sull'attore in rivendicazione, il quale, in proposito, non può limitarsi a produrre in giudizio un titolo di acquisto derivativo, in quanto quest'ultimo non attesta con assoluta certezza che egli sia divenuto proprietario pagina 6 di 12 del bene, potendo l'alienazione in suo favore essere stata effettuata anche da soggetto non proprietario.
Al fine di ritenere assolto l'onere probatorio, è infatti necessario che l'attore disponga di un proprio titolo originario di acquisto ovvero che, in caso di acquisto a titolo derivativo,
dimostri che l'alienante o uno dei suoi precedenti danti causa abbiano acquistato la titolarità del bene a titolo originario.
I principi sopra espressi trovano l'avallo del Supremo Collegio, per il quale “l'utile
esperimento dell'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di
proprietà, risalendo, attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo
originario, oppure dimostrando essersi compiuta in suo favore l'usucapione,
eventualmente anche per effetto dell'accessio possessionis, mentre il convenuto non ha
l'onere di fornire alcuna prova, potendo limitarsi ad assumere la posizione del possideo
quia possideo” (v. Cass. Civ. Sez. III 18.9.2014, n. 19653; v., già, Cass. Civ. Sez. II
28.1.1995, n. 1044).
Per quanto interessa in questa sede, va peraltro osservato che il carico probatorio proprio dell'azione di rivendica deve reputarsi attenuato nelle ipotesi in cui tra le parti non vi sia contestazione in ordine all'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa.
Più in particolare, in conformità alla più autorevole giurisprudenza di legittimità, “il
rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza
dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri dante causa fino a
risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento
pagina 7 di 12 dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del
convenuto […] dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben
potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente
limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di
acquisto” (v. Cass. Civ. Sez. II 5.11.2010, n. 22598; v. altresì Cass. Civ. Sez. II
11.3.2004, n. 4975, di analogo tenore, in cui la Corte regolatrice, ha specificato che, in caso di mancata contestazione sull'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, si rivela sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio la produzione di valido titolo di acquisto, “in quanto unico oggetto di lite diventa l'identificazione di
quanto in concreto è stato trasmesso al convenuto dal suo dante causa e, quindi,
l'interpretazione del contratto”).
Ciò premesso in punto di diritto, secondo quanto risulta prodotto agli atti:
- e in data 13.06.2011, con atto di compravendita, Parte_1 Parte_2
redatto a ministero del dott. Notaio in Giarre, repertorio 35968, raccolta Persona_1
n. 8163, avevano acquistato quattro lotti di terreno edificabili, siti in Augusta, contrada
Pietre Rosse, riportati al catasto terreni del comune di Augusta al foglio 24, particelle
310, 313, 315 e 318, dal proprietario - venditore Controparte_2
- con atto pubblico di compravendita a cura del notaio , CP_3 Persona_4
in Lentini, rogato in data 19.04.2010, rep. n. 3596, racc. n. 2184, trascritto in data
28.04.2010, aveva acquistato da il diritto di piena proprietà del tratto Controparte_2
di terreno edificabile sito in Augusta, contrada Pietre Rosse, della superficie catastale di pagina 8 di 12 mq. 1302 e reale di mq. 1445, facente parte del piano di lottizzazione denominato
“Pietre Rosse”, censito al catasto terreni del Comune di Augusta, al foglio 24, particella
314, il tutto come da elaborato planimetrico allegato all'atto di compravendita sotto la lettera “A”.
Tanto precisato, si osserva anzitutto che sia gli attori che la convenuta avevano acquistato i rispettivi lotti di terreno dallo stesso venditore Controparte_2 CP_3
nell'anno 2010 e gli attori nell'anno 2011, nondimeno con il rogito del notaio
[...]
, in Lentini, datato 19.04.2010, rep. n. 3596, racc. n. 2184, trascritto in Persona_4
data 28.04.2010, aveva acquisito la particella 314 oltre che una “striscia CP_3
di terreno di mq.143 da distaccarsi dalla particella 313 e annettersi alla particella
314”, come si evince dalla planimetria allegata all'atto pubblico sotto la lettera “A” e controfirmata dalle parti, dal tecnico e dal notaio rogante.
Risulta pertanto evidente che il lotto di terreno acquistato dall'odierna convenuta in data
19.04.2010, con atto trascritto in data 28.04.2010, comprendeva anche una parte del lotto di terreno corrispondente con la particella 313, particella successivamente acquistata dagli odierni attori dallo stesso venditore, con il rogito del 13.06.2011.
All'esito dell'esame degli atti di causa e della istruttoria espletata, non può quindi ritenersi che la porzione di particella rivendicata dagli attori sia stata attribuita in via esclusiva a quest'ultimi, invero dall'interpretazione della volontà negoziale espressa nel rogito notarile datato 19.04.2010, ovvero l'atto di compravendita tra Controparte_2
e , emerge chiaramente l'intenzione da parte del venditore di alienare CP_3
pagina 9 di 12 all'odierna convenuta anche una striscia di terreno, esattamente individuata nella planimetria allegata all'atto, all'interno della particella 313 la quale successivamente era stata venduta dal agli odierni attori. CP_2
Con il successivo frazionamento non ha fatto altro che procedere alla CP_3
divisione della particella 313 della quale aveva acquistato una porzione, realizzando il muro a confine tra la particella 313 e la particella 314 nel rispetto della planimetria allegata al rogito.
In maniera concorde al corretto posizionamento del muro di confine tra le due particelle si è espresso il c.t.u., le cui analisi e le valutazioni al riguardo appaiono idoneamente basate su rilievi topografici, eseguiti anche con stazione g.p.s, nonché su metodi grafo-
meccanici utili per il calcolo delle aree delle singole particelle quale l'utilizzo di punti fiduciali.
Così individuato lo stato dei luoghi, il c.t.u. ha indicato i documenti utilizzati al fine di stabilire l'ubicazione del confine;
in particolare, oltre ai titoli di proprietà, anche il Piano
di Lottizzazione (PdL) di contrada “Pietrerosse” approvato in data 21.03.1990, con delibera n. 212 del Consiglio Comunale di Augusta, nonché il libretto di frazionamento del 31.12.1993 con cui vengono istituite le particelle 313 e 314 e dai quali sono stati rintracciati i punti fissi certi geometricamente e topograficamente necessari per il rilievo topografico successivamente eseguito.
All'esito di tali valutazioni, il c.t.u., con motivazione congrua e tecnicamente ineccepibile, ha concluso affermando che “la posizione attuale del muro di confine tra le
pagina 10 di 12 p.lle 808 (ex 313) e 810 (ex 314) è coincidente con la posizione legittima ovvero quella
vera della dividente tra le stesse particelle suddette, generata con il frazionamento del
1993. Il frazionamento del 2011, che ha generato la p.lla 809 poi fusa con la p.lla 314
generando la p.lla 810, non ha fatto altro che allineare la dividente 808/810 con la già
presente dividente 310/811 e riportare la superficie fondiaria della p.lla 314 pari a
quella del corrispondente lotto n. 13 del PdL “Pietrerosse”. La distanza tra la posizione
legittima del muro dividente le p.lle 808/810 e quella del muro attuale è nulla”.
Il perito ha quindi individuato come corretta la posizione del muro di confine posto a divisione delle ex particelle 313 e 314, corrispondente alla posizione del confine individuato catastalmente a seguito del frazionamento del 2011, frazionamento eseguito dalla convenuta sulla base della planimetria allegata all'atto di compravendita datato
19.04.2010 tra il e la . CP_2 CP_3
In definitiva, sulla base di quanto detto e non essendovi ragioni per discostarsi dalla valutazione espressa dal nominato c.t.u., la domanda con cui gli odierni attori hanno chiesto accertarsi la loro proprietà esclusiva della striscia di terreno oggetto di causa, con il conseguente diritto al rilascio, deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di e Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 11 di 12 1. Rigetta ogni domanda proposta e per le ragioni Parte_1 Parte_2
di cui in motivazione;
2. Condanna e al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 Parte_2
confronti di , spese che liquida in Euro 4.000,00 per compensi avvocato, CP_3
oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Siracusa, 21 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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