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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/06/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.g.a.n.c. 1157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1157 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 29.05.2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Siderno (RC), alla via Dei Salici n. 6, presso lo studio dell'Avv. Domenico Cavaleri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Torino, alla via Coazze n. 15, presso lo studio dell'Avv. Rocco Femia, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: ricorso congiunto presentato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 7 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 04.09.2024, e Parte_1 Controparte_1
hanno congiuntamente introdotto ricorso ai sensi degli artt. 453 bis.49 e 453 bis.51 per ottenere la pronuncia della separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data il 26.09.2015, durante il quale è nata una figlia:
, nata a [...] il [...]. Persona_1
Con ordinanza del 29.05.2025, resa all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al 07.05.2025, preso atto delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e della produzione della sentenza di omologa della separazione personale delle parti con attestazione del passaggio in giudicato, il Giudice delegato, sulle conclusioni delle parti aderenti all'accordo, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Si è realizzata, infatti, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al giorno 15.10.2024) innanzi al Presidente del Tribunale di Locri, a cui è conseguita l'emissione della Sentenza del Tribunale di Locri n. 1349 del 16.10.2024, con cui è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati
2 a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione e attesa la dichiarazione congiunta delle parti, deve presumersi ininterrotta.
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del
2012, N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del 2015). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Attesa la natura della controversia e trattandosi di ricorso a domanda congiunta, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Marina di
OS NI (RC), in data 26.09.2015, da , nato a [...] il Parte_1
10.08.1980, e nata a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1
concordate;
b. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marina di OS NI
(RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (n.20, parte II, serie A anno 2015);
c. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.06.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1157 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 29.05.2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Siderno (RC), alla via Dei Salici n. 6, presso lo studio dell'Avv. Domenico Cavaleri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Torino, alla via Coazze n. 15, presso lo studio dell'Avv. Rocco Femia, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
1 OGGETTO: ricorso congiunto presentato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 7 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 04.09.2024, e Parte_1 Controparte_1
hanno congiuntamente introdotto ricorso ai sensi degli artt. 453 bis.49 e 453 bis.51 per ottenere la pronuncia della separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data il 26.09.2015, durante il quale è nata una figlia:
, nata a [...] il [...]. Persona_1
Con ordinanza del 29.05.2025, resa all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al 07.05.2025, preso atto delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e della produzione della sentenza di omologa della separazione personale delle parti con attestazione del passaggio in giudicato, il Giudice delegato, sulle conclusioni delle parti aderenti all'accordo, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Si è realizzata, infatti, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al giorno 15.10.2024) innanzi al Presidente del Tribunale di Locri, a cui è conseguita l'emissione della Sentenza del Tribunale di Locri n. 1349 del 16.10.2024, con cui è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati
2 a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione e attesa la dichiarazione congiunta delle parti, deve presumersi ininterrotta.
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del
2012, N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del 2015). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Attesa la natura della controversia e trattandosi di ricorso a domanda congiunta, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Marina di
OS NI (RC), in data 26.09.2015, da , nato a [...] il Parte_1
10.08.1980, e nata a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1
concordate;
b. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marina di OS NI
(RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (n.20, parte II, serie A anno 2015);
c. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.06.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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