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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Maglie, Parte_1 ricorrente;
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Carla Maria Omodei Zorini e Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato in data 19.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro di dichiarare non dovuta la somma di euro 3.358,43 domandatagli in ripetizione dall' quale erede di con nota del 2.8.2023, in CP_1 Persona_1 relazione ai ratei della pensione IOS n. 46101668 percepiti da detto congiunto da dicembre 1992 a maggio 2005, eccependo la carenza di motivazione del provvedimento restitutorio, la prescrizione dell'azione di ripetizione e, sotto vari profili, l'irripetibilità dell'indebito. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie (in CP_1 particolare, ha evidenziato che “Il sig. deceduto il 30/10/2017, Persona_1 dante causa di parte ricorrente, era titolare di assegno ordinario d'invalidità, certificato IOS/46101668, con decorrenza 01/12/1992. La prestazione come è noto viene determinata in base al reddito dell'assicurato ed al sig. – dante causa – nel tempo sono state Per_2 riconosciute delle rendite estere in particolare svizzera e francese;
... Gli uffici procedevano quindi in data 14/04/2005 alla ricostituzione … Dalla suddetta ricostituzione veniva rideterminata, in diminuzione l'importo della pensione IOS 4101-46101668 di cui era titolare il dante causa e, le somme riscosse in eccesso dal 12/1992 al 05/2005 e Persona_1 risultate non dovute sono risultate pari ad € 16.318,72. Tali somme sono state chieste in restituzione con provvedimento mod. RC1 regolarmente notificato al titolare con nota datata 18/04/2005 notificata in data 02/07/05 …gli uffici comunicavano che avrebbero avviato un piano di recupero del debito notificato operando una trattenuta mensile sulla pensione IOS
4101-46101668 nei limiti di legge. Tale piano di rientro è rimasto attivo dal mese di febbraio 2014 al mese di ottobre 2017, data del decesso del sig. ) e ha Persona_1 concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Venendo in rilievo una richiesta di ripetizione di somme corrisposte in maniera assertivamente indebita su una prestazione previdenziale, norma di riferimento è l'art. 13, L. n. 412/91, alla cui stregua “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 13, “l' procede annualmente alla verifica CP_1 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Con riferimento a tale ultima disposizione, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1 pensionati, prevista dalla L. n. 412/91, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr. tra le tante Cass. n. 953/2012, n. 1228/2011, n. 18551/2017). La norma, come emerge da quanto sopra evidenziato, fa riferimento a una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. La decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda, quindi, il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo, laddove il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. L'art. 13, comma 2, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di CP_1 quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta dunque nel senso che, entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - id. est.: iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20.5.2021, n. 13918).
Essendo la ricostituzione del trattamento pensionistico del intervenuta Per_1 nell'anno 2005 e non essendovi, al contempo, indicazioni da cui inferire che l'istituto previdenziale convenuto abbia avuto conoscibilità dei dati reddituali rilevanti ai fini di detta ricostituzione soltanto in concomitanza o in prossimità temporale con la stessa (ciò a maggior ragione, laddove difettano sul punto allegazioni relative alla presentazione da parte del medesimo di dichiarazioni reddituali incomplete o non veritiere), è Per_1 giocoforza da ritenere che l'attività di recupero posta in essere dall' (avviata con CP_1 nota del 18.4.2005, notificata al pensionato in data 2.7.2005) sia tempestiva (e non dia luogo a decadenza, ai sensi del precitato art. 13, L.n. 412/91) esclusivamente con riferimento ai ratei da gennaio 2003 in poi. Ciò posto, risulta pacificamente che l' abbia dato corso al recupero di buona CP_1 parte dell'indebito in discorso, tramite trattenute mensili sulla pensione IOS 4101- 46101668 da febbraio 2014 ad ottobre 2017, con un residuo astrattamente ancora da recuperare pari ad euro 3.509,88. A fronte di quanto precede, dovendosi, come detto, rilevare come il regime decadenziale sopra descritto precluda il recupero dei pagamenti indebiti riferiti all'arco temporale anteriore all'anno 2002 e non essendovi, al contempo, modo di escludere che il recupero operato dall' abbia già integralmente estinto il credito derivante ai CP_1 pagamenti indebiti eseguiti nel periodo successivo, la residua pretesa restitutoria di euro 3.358,43 che viene qui in rilievo non può che risultare prova di sbocco. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato il 19.10.2023, da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di euro 3.358,43, chiesta in ripetizione dall' con nota del 4.5.2023; CP_1 condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte CP_1 ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.150,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 26 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Maglie, Parte_1 ricorrente;
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Carla Maria Omodei Zorini e Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato in data 19.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro di dichiarare non dovuta la somma di euro 3.358,43 domandatagli in ripetizione dall' quale erede di con nota del 2.8.2023, in CP_1 Persona_1 relazione ai ratei della pensione IOS n. 46101668 percepiti da detto congiunto da dicembre 1992 a maggio 2005, eccependo la carenza di motivazione del provvedimento restitutorio, la prescrizione dell'azione di ripetizione e, sotto vari profili, l'irripetibilità dell'indebito. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie (in CP_1 particolare, ha evidenziato che “Il sig. deceduto il 30/10/2017, Persona_1 dante causa di parte ricorrente, era titolare di assegno ordinario d'invalidità, certificato IOS/46101668, con decorrenza 01/12/1992. La prestazione come è noto viene determinata in base al reddito dell'assicurato ed al sig. – dante causa – nel tempo sono state Per_2 riconosciute delle rendite estere in particolare svizzera e francese;
... Gli uffici procedevano quindi in data 14/04/2005 alla ricostituzione … Dalla suddetta ricostituzione veniva rideterminata, in diminuzione l'importo della pensione IOS 4101-46101668 di cui era titolare il dante causa e, le somme riscosse in eccesso dal 12/1992 al 05/2005 e Persona_1 risultate non dovute sono risultate pari ad € 16.318,72. Tali somme sono state chieste in restituzione con provvedimento mod. RC1 regolarmente notificato al titolare con nota datata 18/04/2005 notificata in data 02/07/05 …gli uffici comunicavano che avrebbero avviato un piano di recupero del debito notificato operando una trattenuta mensile sulla pensione IOS
4101-46101668 nei limiti di legge. Tale piano di rientro è rimasto attivo dal mese di febbraio 2014 al mese di ottobre 2017, data del decesso del sig. ) e ha Persona_1 concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Venendo in rilievo una richiesta di ripetizione di somme corrisposte in maniera assertivamente indebita su una prestazione previdenziale, norma di riferimento è l'art. 13, L. n. 412/91, alla cui stregua “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 13, “l' procede annualmente alla verifica CP_1 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Con riferimento a tale ultima disposizione, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1 pensionati, prevista dalla L. n. 412/91, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr. tra le tante Cass. n. 953/2012, n. 1228/2011, n. 18551/2017). La norma, come emerge da quanto sopra evidenziato, fa riferimento a una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. La decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda, quindi, il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo, laddove il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. L'art. 13, comma 2, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di CP_1 quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta dunque nel senso che, entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - id. est.: iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20.5.2021, n. 13918).
Essendo la ricostituzione del trattamento pensionistico del intervenuta Per_1 nell'anno 2005 e non essendovi, al contempo, indicazioni da cui inferire che l'istituto previdenziale convenuto abbia avuto conoscibilità dei dati reddituali rilevanti ai fini di detta ricostituzione soltanto in concomitanza o in prossimità temporale con la stessa (ciò a maggior ragione, laddove difettano sul punto allegazioni relative alla presentazione da parte del medesimo di dichiarazioni reddituali incomplete o non veritiere), è Per_1 giocoforza da ritenere che l'attività di recupero posta in essere dall' (avviata con CP_1 nota del 18.4.2005, notificata al pensionato in data 2.7.2005) sia tempestiva (e non dia luogo a decadenza, ai sensi del precitato art. 13, L.n. 412/91) esclusivamente con riferimento ai ratei da gennaio 2003 in poi. Ciò posto, risulta pacificamente che l' abbia dato corso al recupero di buona CP_1 parte dell'indebito in discorso, tramite trattenute mensili sulla pensione IOS 4101- 46101668 da febbraio 2014 ad ottobre 2017, con un residuo astrattamente ancora da recuperare pari ad euro 3.509,88. A fronte di quanto precede, dovendosi, come detto, rilevare come il regime decadenziale sopra descritto precluda il recupero dei pagamenti indebiti riferiti all'arco temporale anteriore all'anno 2002 e non essendovi, al contempo, modo di escludere che il recupero operato dall' abbia già integralmente estinto il credito derivante ai CP_1 pagamenti indebiti eseguiti nel periodo successivo, la residua pretesa restitutoria di euro 3.358,43 che viene qui in rilievo non può che risultare prova di sbocco. Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato il 19.10.2023, da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di euro 3.358,43, chiesta in ripetizione dall' con nota del 4.5.2023; CP_1 condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte CP_1 ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.150,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 26 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma