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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 227/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 227/2025 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Maria GENOVESE che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Controparte_1 esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in SA (CN) il 05/09/1999, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 43, Parte
II, Serie A, dell'anno 1999; che dal matrimonio sono nate le figlie , a SA (CN) il 24/09/2004, e , Persona_1 Persona_2
a SA (CN) il 15/10/2008; che la convivenza è diventata intollerabile. Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 03/02/2025, nulla opponendo.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge Per_ e rispondenti agli interessi della figlia minore nata dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo, nonché della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente Per autosufficiente .
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
nata il [...] a [...], Parte_1
E
, nato il 28/01/1972 a AR (TO), Controparte_1 alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nelle note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 227/2025 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Maria GENOVESE che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Controparte_1 esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in SA (CN) il 05/09/1999, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 43, Parte
II, Serie A, dell'anno 1999; che dal matrimonio sono nate le figlie , a SA (CN) il 24/09/2004, e , Persona_1 Persona_2
a SA (CN) il 15/10/2008; che la convivenza è diventata intollerabile. Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 03/02/2025, nulla opponendo.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge Per_ e rispondenti agli interessi della figlia minore nata dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo, nonché della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente Per autosufficiente .
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
nata il [...] a [...], Parte_1
E
, nato il 28/01/1972 a AR (TO), Controparte_1 alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nelle note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi