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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
II SEZIONE CIVILE - LAVORO
Verbale telematico di udienza
nella causa R.G. n. 1442/2023
***
Successivamente oggi, 22/05/2025 avanti al Giudice dott.ssa Maria Teresa Cusumano sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. D'Angelo
per la parte resistente l'avv. Rozza.
L'avv. D'angelo si riporta alla nota conclusiva con cui ha ridotto la domanda. Quanto alla tabella collegata alla nota del (pag. 6), si fa riferimento per l'anno '15/'16, a un duplice erroneo scatto e CP_1
deve ritenersi corretto quello 9-14.
Per il resto nulla da eccepire.
L'avv. Rozza conferma la retrodatazione giuridica all'1.9.'19 del contratto a tempo indeterminato e per il resto si riporta alla memoria insistendo nelle istanze tutte ivi illustrate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, pronuncia sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
Il Giudice
dott.ssa Maria Teresa Cusumano Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
All'udienza del 22.05.2025, il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1442/2023 tra le parti:
Ricorrente:
• , con l'avv. Innocenzo D'Angelo Controparte_2
Resistente:
• , con Dott. Controparte_3 CP_4
(Funzionario delegato)
In punto: progressione stipendiale con contratti a termine
Conclusioni delle parti
Parte ricorrente:
“Piaccia alla S. V. Ill.ma condannare il , nella persona del pro-tempore Controparte_3 CP_3
stessa al pagamento a favore della ricorrente per i periodi di servizio a Controparte_2 tempo determinato svolti dal 16/09/2015 al 31/08/2019, delle differenze retributive tra lo stipendio percepito con “anzianità” 0 anni e quello da determinare tenendo conto della progressione stipendiale basata sull'anzianità progressivamente maturata nel corso di tutto il lavoro svolto alla dipendenza del convenuto in forza di ripetuti contratti a tempo determinato, in ogni caso con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo.”
Parte resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
Rigettare il ricorso avversario perché del tutto infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- 2 - Tribunale di Treviso
Con ricorso depositato il 28.11.2023, la ricorrente – docente entrata in ruolo Controparte_2 dall'a.s. 2020/2021 - chiedeva nei confronti dell'Amministrazione convenuta il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo relativi ai contratti a tempo determinato indicati e documentati in ricorso, con conseguente condanna del al CP_3 pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito per il servizio prestato e quanto spettante in base alla posizione stipendiale acquisita in ragione dell'anzianità di servizio, qualora l'attività fosse stata svolta in base ad un contratto a tempo indeterminato decorrente dal primo contratto a termine.
I periodi di cui la ricorrente ha chiesto il riconoscimento ai fini di cui sopra sono i seguenti:
A.S. 2015/2016 dal 16/09/2015 al 30/06/2016;
A.S. 2016/2017 dal 17/09/2016 al 31/08/2017;
A.S. 2017/2018 dal 01/09/2017 al 31/08/2018;
A.S. 2018/2019 dal 01/09/2018 al 31/08/2019.
A.S. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020.
Da ultimo ha rinunciato, nelle note conclusive scritte autorizzate, all'istanza relativamente all'a.s.
2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020.
Si è costituito il che ha contestato il fondamento Controparte_5 della domanda in punto di diritto, richiamando la disciplina speciale prevista dalla legislazione di settore (TU 297/1994 e legge 124/99) e sostenendo la legittimità della differenziazione del trattamento retributivo dei docenti assunti a termine rispetto a quelli immessi in ruolo.
Cont Il ha inoltre eccepito:
- che l'a.s. 2019/2020 è già stato ritenuto servizio di ruolo in forza dell'art. 1, comma 18 quater,
D.L. 126/2019, che ha previsto la retrodatazione dei contratti a tempo indeterminato al 1.09.2019 per i docenti assunti nell'a.s. 2020/2021;
- la prescrizione quinquennale dei crediti vantati in conseguenza del richiesto adeguamento della retribuzione derivante dal riconoscimento degli scatti di anzianità, tenuto conto del primo atto interruttivo della prescrizione del 24.09.2020;
- la limitazione, in subordine, del conteggio ai soli servizi svolti per più di 180 giorni per i giorni effettivamente lavorati, da calcolarsi a cura della ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza di discussione del
15.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 3 - Tribunale di Treviso
In merito alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento della progressione stipendiale in relazione al periodo di precariato e la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive ritenute spettanti, si osserva quanto segue.
Richiamata la giurisprudenza pronunciatasi sulla questione (cfr. Corte Appello Milano nelle sentenze del 15.5.2012 nonché da Corte Appello Genova nella sentenza del 21.5.2012) e come da precedenti pronunce sul punto di questa Sezione, si deve in sintesi evidenziare:
- che la clausola 4 dell'accordo quadro, attuato dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28.6.1999, disciplinando il “principio di non discriminazione”, prevede che “
1. per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…) 3. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo
determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”;
- che, rispetto al citato punto 1 della clausola 4, la Corte di Giustizia ha ritenuto che “la nozione di
“condizioni di impiego” dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”, come pure che la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro “dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo. Tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di
trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive
e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”
(Corte di Giustizia UE, 13.9.2007, C-307/07, , punti 48, 57, 58); Persona_1
- che, in base a quanto chiarito dalla Corte di Giustizia “La clausola, punto 1, dell'accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non
obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda
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le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinchè possa
essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice (punto 78 sent. 22.12.2010 nella causa C-
444/09 ; si deve rammentare che gli amministrati qualora siano in grado di far Persona_2 valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità” (punto 82 sentenza
); Per_3
- che, conseguentemente, il giudice italiano deve applicare, attesa la superiorità nella gerarchia delle fonti, la norma comunitaria in esame, di per sé sufficientemente precisa e direttamente applicabile nei confronti dello Stato pur in qualità di datore di lavoro privato.
Nella sentenza 18.10.2012 nella causa C-302-305/11 + altri, la Corte di Giustizia UE ha Pt_1 poi specificamente affermato che la clausola 4 dell'accordo quadro vieta un trattamento relativo all'anzianità meno favorevole dei lavoratori a termine rispetto al trattamento accordato ai lavoratori a tempo indeterminato per il solo fatto di avere un contratto a termine (cfr. in particolare il punto 52 ove si afferma che “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo
determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza e Persona_3
cit., punti 56 e 57; ordinanza Montoya Medina, cit., punti 42 e 43; sentenza Persona_4
Rosado Santana, cit., punto 74, nonché ordinanza cit., punti 49 e 50)”. Persona_5
Da ultimo anche la Suprema Corte ha confermato che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di
diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima
progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi
nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla
anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. sez. lav., 7 novembre 2016, n. 22558 e successive conformi).
Più recentemente Cass. Civ. sez. lav. con ordinanza n. 22640 del 9 agosto 2024 ha ribadito:
“Deve, pertanto, ribadirsi il principio che, in applicazione della Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28
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giugno 1999, relativa al principio di non discriminazione, i docenti a tempo determinato hanno
diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento
retributivo a quello del personale assunto come docente con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della loro carriera agli effetti economici, con condanna
dell'Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a
corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base
all'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, senza che da tale importo possano
essere detratte le somme già percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione.” (cfr. anche Cass. Sez. Lav., Ord. n. 38100 del 29/12/2022; Cass. Sez. Lav., Ord.
n. 20780 del 2023; Cass. Sez. Lav., Ord. n. 20793 del 2023; Cass. Sez. L, Ord. n. 20829 del
2023).
Tanto premesso, risulta pacifico tra le parti che nel corso dei numerosi contratti a termine è stata corrisposta alla parte ricorrente la retribuzione corrispondente al primo scaglione stipendiale, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e senza riconoscimento degli aumenti periodici previsti dalla contrattazione collettiva.
Nel caso di specie, alcuna ragione oggettiva può ritenersi sussistente al fine di giustificare una disparità di trattamento posto che, da un lato, è del tutto irrilevante la diversa modalità di assunzione dei lavoratori a termine rispetto a quelli con contratto a tempo indeterminato che svolgono la stessa attività, dall'altro, il fondamento dell'attribuzione degli emolumenti collegati all'anzianità va ravvisato nell'esperienza professionale maturata con lo svolgimento nel tempo delle stesse mansioni, indipendentemente dal fatto che le stesse siano rese in forza di un contratto a termine o a tempo indeterminato.
Naturalmente, la difformità dell'ordinamento interno rispetto al principio di non discriminazione di cui alla direttiva 1999/70/CE non può essere fatta valere per il periodo precedente all'entrata in vigore della direttiva medesima, ma nel caso di specie non risultano posti alla base della domanda servizi resi in epoca antecedente al 10.07.2001.
Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria (e recepito in larga parte della giurisprudenza nazionale) consegue il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta integralmente, ai fini connessi all'anzianità di servizio, l'attività lavorativa prestata con contratti a tempo determinato, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico corrisposto durante il periodo di precariato in ragione del riconoscimento dell'anzianità di servizio e la conseguente attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a
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tempo indeterminato dai c.c.n.l. di comparto via via succedutasi nel tempo, nei limiti della prescrizione quinquennale così come eccepita dal (interrotta con la diffida del CP_3
23.09.2020 di cui al doc. 6 ricorrente).
Deve invece escludersi il pagamento della retribuzione per i mesi e, in generale, per i periodi non lavorati (in particolare i mesi estivi nei casi di contratti a termine sino al 30 giugno, nel caso di specie risultante solo per l'a.s. 2015/2016).
Si deve inoltre escludere ai fini del conteggio l'a.s. 2019/2020 in quanto, in conformità al Decreto
Ministeriale n. 12 del 18.05.2020, da doc. 2 della resistente (ricostruzione carriera) risulta che: “a
decorrere dal 01/09/2020, data di effettiva assunzione in servizio, all'ins. Controparte_2
sono riconosciuti:- anni 1 mesi 0 giorni 0 di servizi di ruolo;
per quanto esposto, alla data del
01/09/2020 è attribuita la prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 0; la residua anzianità di anni 1 mesi 0 giorni 0 e' utile per il passaggio alla successiva posizione”. Coerentemente, in parte qua la domanda è stata infatti ridotta.
Deve pertanto essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata nei servizi a tempo determinato da a.s. 2015/2016 a a.s. 2018/2019 ai fini del corretto inquadramento stipendiale nel periodo lavorato con contratti a termine e alla condanna al pagamento delle relative differenze retributive riferite a tale periodo, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con applicazione del gradone 9-
14 per l'anno scolastico 2015/2016, alla luce di quanto oggi ribadito a verbale dal patrocinio attoreo, senza contestazioni ad opera della controparte.
Conclusivamente, la pretesa attorea deve essere accolta nei limiti indicati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) Accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nei servizi a tempo determinato effettivamente prestati negli a.s. da 2015/2016 a 2018/2019 e per Cont l'effetto condanna il al pagamento in favore della medesima delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in tali servizi a tempo determinato per i periodi effettivamente lavorati, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e l'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai succedutisi nel tempo, nei limiti della prescrizione quinquennale (da Pt_2
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calcolarsi a ritroso dalla data della diffida del 24.09.2020), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Cont b) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00= oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Treviso, 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Maria Teresa Cusumano
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