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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 6573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6573 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 25.09.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 3298/2025 R.G.
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Tozzi e Parte_1 C.F._1
Giuseppina Chiariello, presso il cui studio elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, presso CP_1
il quale elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, il ricorrente in epigrafe indicato premesso che, a seguito di infruttuoso il tentativo di ottenere il pagamento del TFR dalla società datrice di lavoro – Eurolog
Società Cooperativa – ovvero, in alternativa, la dichiarazione di incapienza al Fondo Tesoreria dell' , chiedeva, in data 14.12.2023, l'intervento del Fondo Tesoreria istituito presso l' , CP_1 CP_1 inoltrando unitamente alla richiesta il modello MVFTES04/MV34 e il Modello MV32; che, l' CP_2
convenuto rigettava la richiesta di pagamento del TFR con nota pec del 19.01.2023; che, pertanto, presentava ricorso amministrativo, rimasto senza esito;
chiedeva di “1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere dall' il pagamento della somma di €. 1.978,30 a titolo di Tfr CP_1
maturato e versato in suo favore dalla (P. IV presso il Fondo Controparte_3 P.IVA_1
Tesoreria durante il periodo di lavoro dedotto in premessa e, per l'effetto, condannare la
[...]
(c.f. / P.IV ), in persona del suo Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3 Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale dello stesso sita in Roma, alla Via Ciro il Grande, 21, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo lordo di €. 1.978,30 a titolo di Tfr, oltre interessi come per legge;
2. Con liquidazione del compenso professionale oltre
IVA, C.P.A. e spese generali pari al 15% da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Si costituiva l' , il quale, premessa la liquidazione della prestazione in data 7.07.2025, con CP_1
successivo pagamento previsto per il 14.07.2025, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
Con note di trattazione del 24.09.2025 parte ricorrente si associava alla richiesta dell' , atteso il CP_1
pagamento della somma richiesta, precisando che lo stesso è intervenuto in data successiva alla notifica del ricorso (28.03.2025), con vittoria di spese.
All'udienza del 25.09.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note di trattazione depositate la causa è stata decisa.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267).
Nel caso di specie, il pagamento del TFR, intervenuto in data 11.07.2025, come risulta dalla documentazione in atti, è idoneo senza dubbio alcuno a far cessare la materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di lite ritiene questo giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell' – nella misura di cui in dispositivo – che ha provveduto al pagamento solo a seguito della CP_1
notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (28.03.2025).
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in CP_1
€886,00 oltre iva cpa e rimborsi forfettari con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 25.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 25.09.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 3298/2025 R.G.
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Tozzi e Parte_1 C.F._1
Giuseppina Chiariello, presso il cui studio elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, presso CP_1
il quale elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, il ricorrente in epigrafe indicato premesso che, a seguito di infruttuoso il tentativo di ottenere il pagamento del TFR dalla società datrice di lavoro – Eurolog
Società Cooperativa – ovvero, in alternativa, la dichiarazione di incapienza al Fondo Tesoreria dell' , chiedeva, in data 14.12.2023, l'intervento del Fondo Tesoreria istituito presso l' , CP_1 CP_1 inoltrando unitamente alla richiesta il modello MVFTES04/MV34 e il Modello MV32; che, l' CP_2
convenuto rigettava la richiesta di pagamento del TFR con nota pec del 19.01.2023; che, pertanto, presentava ricorso amministrativo, rimasto senza esito;
chiedeva di “1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere dall' il pagamento della somma di €. 1.978,30 a titolo di Tfr CP_1
maturato e versato in suo favore dalla (P. IV presso il Fondo Controparte_3 P.IVA_1
Tesoreria durante il periodo di lavoro dedotto in premessa e, per l'effetto, condannare la
[...]
(c.f. / P.IV ), in persona del suo Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3 Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale dello stesso sita in Roma, alla Via Ciro il Grande, 21, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo lordo di €. 1.978,30 a titolo di Tfr, oltre interessi come per legge;
2. Con liquidazione del compenso professionale oltre
IVA, C.P.A. e spese generali pari al 15% da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Si costituiva l' , il quale, premessa la liquidazione della prestazione in data 7.07.2025, con CP_1
successivo pagamento previsto per il 14.07.2025, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
Con note di trattazione del 24.09.2025 parte ricorrente si associava alla richiesta dell' , atteso il CP_1
pagamento della somma richiesta, precisando che lo stesso è intervenuto in data successiva alla notifica del ricorso (28.03.2025), con vittoria di spese.
All'udienza del 25.09.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note di trattazione depositate la causa è stata decisa.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90,
n. 2267).
Nel caso di specie, il pagamento del TFR, intervenuto in data 11.07.2025, come risulta dalla documentazione in atti, è idoneo senza dubbio alcuno a far cessare la materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di lite ritiene questo giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell' – nella misura di cui in dispositivo – che ha provveduto al pagamento solo a seguito della CP_1
notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (28.03.2025).
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in CP_1
€886,00 oltre iva cpa e rimborsi forfettari con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 25.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori